Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 III 25



99 III 25

7. Estratto della sentenza 27 giugno 1973 della II Corte civile nella causa
Massa fallimentare Interform SA contro Bau- und Bodenfinanzanstalt Regeste

    Lastenverzeichnis, Art. 125 VZG.

    Die Aufnahme verfallener Hypothekarzinsen unter die Konkursforderungen
(Art. 246 SchKG) kann wegen verspäteter Anmeldung dieser Zinsen nicht durch
gerichtliche Klage, sondern nur durch Beschwerde an die Aufsichtsbehörde
angefochten werden.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Nella procedura di liquidazione fallimentare, a'sensi degli art. 230
LEF e 134 RRF, della Lema SA, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Mendrisio depositò l'elenco oneri, comprendendovi anche gli interessi
scaduti relativi a 6 cartelle ipotecarie gravanti in terzo rango sul fondo
da realizzare. Un creditore, agendo in qualità di portatore di 2 cartelle
ipotecarie di quarto rango, impugnò in via giudiziale l'inserimento di tale
credito, asserendo che il medesimo era stato notificato intempestivamente.

    Il Pretore non entrò nel merito della causa, considerando che
il relativo giudizio non incombeva al giudice, bensì all'autorità
di vigilanza, perchè la contestazione dell'attrice non concerneva il
principio dell'iscrizione degli interessi, ma esclusivamente la tardività
della loro notificazione.

    L'attrice si aggravò alla Camera civile del Tribunale di ap pello,
che respinse l'appellazione.

    Contro questa sentenza, la massa fallimentare Interform SA ha
tempestivamente interposto un ricorso per riforma al Tribunale federale,
chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata e gli atti rinviati
all'autorità l'autorità cantonale affinchè statuisca nel merito.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Estratto dei motivi:

Erwägung 3

    3.- Secondo l'art. 246 LEF, i crediti risultanti dai registri
fondiari o ipotecari e i relativi interessi in corso devono esser compresi
nelle passività fallimentari; e ciò anche se non furono annunciati. Per
contro gli interessi scaduti possono essere ammessi solo se notificati
(FRITZSCHE, vol. II p. 142; JAEGER, N. 3 all'art. 246 LEF).

    Nella sua petizione del 20 aprile 1972, la ricorrente non ha contestato
la fondatezza del diritto materiale della controparte all'iscrizione
nell'elenco degli interessi a decorrere dal 10 gennaio 1968. Essa si è
limitata a far rilevare che quelli maturati fino al 31 marzo 1972 erano
scaduti e a chiedere che i relativi importi, non essendo stati annunciati
nel termine (1o aprile 1972) fissato dall'Ufficio per notificare le
pretese ipotecarie sull'immobile, fossero esclusi dall'elenco oneri.

    A sostegno della sua tesi, la ricorrente invoca l'art. 246, ma questa
norma, essendo intesa a stabilire una regola per l'allestimento della
graduatoria, è di preminente carattere procedurale. È evidentemente
di natura formale in quanto prescrive che devono essere ammessi,
come crediti garantiti da pegno, gli interessi in corso, anche se non
notificati. Di diversa natura non poteva pertanto essere neppure la
questione posta dalla ricorrente, di sapere se, sulla base della stessa
norma, dovevano essere esclusi dall'elenco oneri gli interessi scaduti
e non tempestivamente notificati. A giusta ragione, quindi, i tribunali
cantonali hanno ritenuto che l'impugnazione della ricorrente poteva essere
fatta valere solo mediante reclamo all'autorità di vigilanza e che era
pertanto improponibile in sede giudiziaria. Tale è anche la conclusione
chiaramente espressa nella dottrina (FAVRE, Cours de droit de poursuites
II ed. p. 337).

    Peraltro, la Corte cantonale ha fatto rilevare che l'Ufficio di
Mendrisio aveva avuto conoscenza delle pretese per gli interessi scaduti
di cui si tratta da precedenti notifiche, segnatamente da una lettera del
23 febbraio 1971, così che tali pretese dovevano essere inserite nella
graduatoria già per questo motivo.