Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 356



99 Ib 356

45. Estratto della sentenza del 2 novembre 1973 nella causa X. contro
Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello del cantone Ticino.
Regeste

    Rechtsmittelfrist. Lauf. Beweis des Zeitpunktes der Eröffnung des
angefochtenen Entscheids. Wehrsteuer.

    1.  Wo ein Entscheid mit einfachem Brief zugestellt worden ist,
trägt die Behörde die Beweislast für die Feststellung des tatsächlichen
Empfangsdatums (Bestätigung der Rechtsprechung) (Erw. 2).

    2.  Diese Beweislast trifft auch die Behörde, die ihren Entscheid
nachdatiert hat, so dass er normalerweise spätestens an dem darin
angegebenen Tage beim Adressaten hätte eingehen sollen. Vom Empfänger
kann grundsätzlich nicht verlangt werden, die eine amtliche Mitteilung
enthaltenden Briefumschläge aufzubewahren (Erw. 3).

    3.  Die Frist für die Einsprache gegen eine Wehrsteuerveranlagung
ist nach Art. 99 Abs. 2 WStB zu berechnen (Erw. 1).

Sachverhalt

                     Riassunto dei fatti:

    L'Ufficio circondariale di tassazione di Lugano tassava X per il
15o periodo dell'imposta per la difesa nazionale su un reddito annuo di
Fr. 32 100.--. Inviata come lettera semplice, la decisione recava la
menzione seguente: "Data di notifi cazione: 02.11.1971".

    Il 3 dicembre 1971 X presentava reclamo all'autorità di
tassazione, chiedendo che il reddito imponibile fosse ridotto a Fr. 17
000.--. L'Ufficio circondariale di tassazione respingeva tale reclamo per
tardività. La Camera di diritto tributario del Tribunale d'Appello del
cantone Ticino, a cui X ricorreva, respingeva a sua volta il gravame. La
Corte cantonale, rilevato che il termine di 30 giorni previsto dall'art. 99
cpv. 2 DIN comincia a decorrere dal giorno successivo a quello della
notifica della decisione impugnata, osservava che, solendo l'autorità
fiscale ticinese spedire le proprie decisioni alcuni giorni prima della
data di notificazione figurantevi, questa va ritenuta come data della
consegna della decisione al contribuente. Per ragioni relative alla buona
fede, ove la decisione fosse stata rimessa al contribuente prima della
data di notificazione indicata, quest'ultima sarebbe considerata come
data determinante ai fini del computo del termine d'impugnazione. Nella
fattispecie la scadenza del termine, che ha cominciato a correre il
3 novembre 1971, è intervenuta il 2 dicembre 1971, ciò che prova la
tardività del reclamo di X, consegnato alla posta il 3 dicembre.

    X ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale
federale; egli fa valere che il suo reclamo era stato tempestivo, avendo
egli ricevuto la decisione di tassazione soltanto il 3 novembre 1971.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Trattasi nel presente giudizio di decidere unicamente sulla
ricevibilità del reclamo che il ricorrente aveva presentato il 3
dicembre 1971 all'autorità di tassazione. Tale questione va risolta in
applicazione dell'art. 99 DIN, che disciplina la procedura di reclamo in
materia d'imposta per la difesa nazionale, e non ai sensi dell'art. 32 OG,
che concerne le procedure aperte dinnanzi al Tribunale federale e che il
ricorrente invoca pertanto a torto.

    L'art. 99 cpv. 1 DIN prevede che contro la tassazione il
contribuente può reclamare per iscritto entro 30 giorni dalla sua
notificazione. Conformemente all'art. 99 cpv. 2, il termme di reclamo
comincia a correre il giorno successivo a quello della notificazione,
ovvero, in quanto si tratti di una domenica o di un giorno festivo
ufficiale, il primo giorno feriale successivo; il termine si considera
come osservato se il reclamo è stato consegnato alla posta il giorno
della sua scadenza.

    L'esito del presente ricorso dipende dal giorno in cui è cominciato
effettivamente a decorrere il termine di reclamo. Se la tassazione fosse
stata notificata il 2 novembre 1971, tale termine avrebbe principiato
a correre il giorno successivo e sarebbe scaduto il 2 dicembre 1971; il
reclamo del ricorrente consegnato pacificamente alla posta il 3 dicembre
1971, sarebbe allora tardivo. Se, per converso, la notificazione avesse
avuto luogo il 3 novembre 1971, il termine avrebbe cominciato a correre
il 4 novembre e sarebbe scaduto il 3 dicembre 1971, sicché in tal caso
il reclamo sarebbe tempestivo. E'precisamente sulla data dell'avvenuta
notifica che diverge l'opinione delle parti. Mentre le autorità cantonali
considerano quale data di notifica quella menzionata nella decisione di
tassazione, ossia il 2 novembre 1971, il ricorrente sostiene che detta
decisione gli è pervenuta il 3 novembre 1971, giorno che egli assume come
data della notifica. Per risolvere la controversia occorre determinare
in primo luogo a chi incombe nella fattispecie l'onere della prova.

Erwägung 2

    2.- L'art. 8 CC stabilisce che, in principio, chi vuol dedurre
il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve
fornirne la prova. Di portata generale, tale regola si applica tanto
in diritto pubblico che in diritto privato. Pertanto, nella procedura
di reclamo disciplinata dall'art. 99 DIN, il contribuente deve provare
d'aver esercitato validamente il diritto di reclamo e, in particolare,
d'averlo esercitato tempestivamente. Non può ovviamente pretendersi da
lui l'impossibile. Non v'è dubbio che, per quanto riguarda l'invio del
reclamo, non v'è ragione d'esonerarlo dall'obbligo di provare la data di
questo atto, che si suppone redatto da lui o da un suo ausiliario. Per
contro, qualora la tassazione sia notificata come lettera semplice,
il reclamante non é generalmente in grado di dimostrare che essa gli è
pervenuta un giorno determinato piuttosto che un altro. Incombe piuttosto
all'amministrazione, che sceglie il modo con cui procedere alla notifica,
sopportare l'alea risultante dall'invio come lettera semplice e assumere,
di conseguenza, l'onere della prova.

    Il Tribunale federale ha sempre seguito questo principio, dichiarando
che un'altra soluzione sarebbe contraria all'art. 4 CF. Così, ad esempio,
in RU 61 I 6 ss., dopo aver posto a carico dello Stato in linea generale
l'onere di provare l'avvenuta notifica, ha considerato come diniego di
giustizia una disposizione cantonale in virtù della quale l'esistenza di
tale atto era presunta in base ad un'iscrizione figurante sul modulo delle
imposte e sui registri fiscali. In RU 70 I 66, il Tribunale federale ha
statuito che un avviso assimilabile ad una semplice lettera non poteva
reputarsi essere pervenuto al destinatario. In RU 74 IV 120 la Corte
di cassazione penale ha confermato in materia di tassa militare tale
giurisprudenza. Successivamente, nel 1957, la Camera di diritto pubblico
ha ribadito che, in principio, la notifica degli avvisi di tassazione
deve essere provata dalle autorità fiscali (v. Archives de droit fiscal
suisse, vol. 27, p. 358). Nella sentenza inedita Sandoz e Farny c. Comune
di Fontaines/NE, del 30 settembre 1964, consid. 3 e 4, s'è imposto
all'autorità che avesse rinunciato ad una notifica a mezzo raccomandata
ed avesse inviato una lettera semplice, l'onere di tentare di provare con
altri mezzi che la decisione litigiosa fosse pervenuta al destinatario,
e precisamente alla data indicata dall'autorità. Siffatta ripartizione
dell'onere della prova è stata ulteriormente confermata in sentenze
successive (RU 92 I 258 e Archives de droit fiscal suisse, vol. 37,
p. 537). Anche la prassi cantonale concorda con tale giurisprudenza
(cfr. "Entscheidungen des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich",
1960, n. 54; Zentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung, 1970, p.
468; Monatsschrift für bernisches Verwaltungsrecht, 1972, p. 365) e,
in dottrina, IMBODEN afferma esplicitamente e senza formulare riserve
che la prova della notifica d'una decisione incombe all'amministrazione
("Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung", 3.a ediz., vol. II, p. 633,
n. IV; cfr. p. 657 n. I).

Erwägung 3

    3.- Occorre pertanto esaminare se nella fattispecie l'autorità di
tassazione abbia fornito la prova a suo carico, ossia se abbia reso
verosimile che, conformemente a quanto da essa allegato, la notifica sia
effettivamente intervenuta il 2 novembre 1971.

    Sulla scorta della decisione di tassazione, tale data non appare
verosimile. Al contrario, poichè l'atto in questione indica come giorno
di notifica il 2 novembre 1971, è nell'ordine normale delle cose che esso
sia stato ricevuto dal ricorrente il giorno successivo, il quale appare
quindi come quello probabile dell'effettiva notifica.

    Le autorità cantonali rilevano nondimeno che il fisco ticinese suole
postdatare le decisioni di tassazione, in modo che esse pervengano al
contribuente al più tardi il giorno ivi menzionato. L'esistenza di una
siffatta prassi non basta tuttavia a provare che nel caso concreto la
notifica abbia realmente avuto luogo il 2 novembre 1971, ossia alla data
figurante nella decisione di tassazione. Da un lato, non possono escludersi
la presenza di errori di data nelle decisioni fiscali e una spedizione non
sempre regolare delle medesime, specialmente in periodi in cui esse sono
particolarmente numerose; dall'altro, tenuto conto dell'aumentato traffico
postale e della penuria di personale, non è impossibile che certe lettere
siano distribuite tardivamente o addirittura ad un indirizzo inesatto
(v. RU 61 I 7 s; sentenza citata Sandoz e Farny c. Comune di Fontaines/NE,
consid. 4).

    Nè può pretendersi, come invece ritiene la Corte cantonale nelle sue
osservazioni, che l'interessato produca la busta in cui era contenuta la
decisione e che reca il timbro postale di partenza. Prescindendo dal fatto
che un tale documento proverebbe solo che la lettera è passata attraverso
l'ufficio postale di partenza ad un certo momento, e costituirebbe pertanto
un semplice indizio a favore di un successivo recapito entro un termine
normale di avviamento e di distribuzione, ciò che lascia salve le ipotesi
di un possibile successivo ritardo o disguido postale, non può porsi a
carico dell'interessato l'onere di conservare tutte le buste contenenti
una comunicazione proveniente da un'autorità, in previsione di eventuali
future controversie circa l'osservanza di un termine.

    E'vero che nel suo reclamo il ricorrente indica il 2 novembre 1971
quale data di notifica, che nel suo gravame alla Camera di diritto
tributario egli par la di "notifica di tassazione ... intimata il 2
novembre 1971" e che nel suo ricorso di diritto amministrativo si dice
che "la notifica di tassazione venne intimata, o notificata che dir si
voglia" lo stesso giorno. Risulta tuttavia dal contesto che si allude con
queste espressioni alla data di spedizione, e non a quella di ricevimento
della decisione. Utilizzando il termine di "notifica" anzichè quello di
spedizione, il ricorrente ha voluto manifestamente riprendere la menzione
indicata nella decisione di tassazione e che, come sopra illustrato,
non si riferisce all'effettiva notifica.

    Non avendo fornito la prova a suo carico, l'autorità di tassazione
s'è a torto rifiutata d'entrare nel merito del reclamo presentatole. Ne
discende che il ricorso è fondato e che la decisione della Camera di
diritto tributario dev'essere annullata. Conviene rilevare al proposito
che è del tutto comprensibile che il fisco ticinese invii le sue decisiono
di tassazione (numerosissime perchè destinate a tutti i contribuenti),
nonchè altre ad esse comparabili, come lettera semplice anzichè come
raccomandata: in tal modo si evita un cospicuo sovraccarico di lavoro,
specialmente per il personale postale di cui notoria è la penuria,
pur rimanendo assai probabile un normale recapito di tali decisioni
ai loro destinatari. L'inconveniente di tale soluzione pratica è
però che, nei casi in cui il destinatario contesti di aver ricevuto
la comunicazione o d'averla ricevuta alla data ritenuta dall'autorità,
incombe a quest'ultima fornire la prova rigorosa dell'avvenuta notifica,
rispettivamente della circostanza che la notifica ha avuto luogo nel giorno
da essa allegato. Procedendo alla notifica con lettera semplice l'autorità
deve scontare la possibilità di tali controversie; il loro insorgere può
essere generalmente evitato soltanto ricorrendo ad un modo di notifica
diverso (ad esempio mediante raccomandata o contro avviso di ricevimento,
v. RU 61 I 8; Archives de droit fiscal suisse, vol. 27, p. 358); spetta
all'autorità scegliere la soluzione che le paia più opportuna nelle
circostanze concrete assumendone i relativi vantaggi ed inconvenienti.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.