Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 99 IB 192



99 Ib 192

22. Estratto della sentenza 16 marzo 1973 nella causa Lega svizzera per
la protezione della natura c. Aresol SA e Consiglio di Stato del cantone
Ticino Regeste

    Rodungen: Vollziehungsverordnung vom 1. Oktober 1965/25.  August 1971
zum BG vom 11. Oktober 1902 betreffend die eidgenössische Oberaufsicht
über die Forstpolizei.

    1.  Art. 25ter lit. b, für die Zuständigkeit massgebende Fläche: Diese
durch BRB vom 25. August 1971 eingeführte Bestimmung bezieht sich nur auf
Rodungen, die seit dem Inkrafttreten der neuen Ordnung (1. September 1971)
begehrt worden sind (Erw. 2).

    2.  Art. 26, Abwägung der Interessen: Eine zur Schaffung von Bauland
bestimmte Rodung fällt nur in Betracht, wenn sie im Rahmen einer für die
Zone im Einvernehmen mit den Forstbehörden festgelegten zweckmässigen
und endgültigen Planung vorgesehen ist. Ein blosses privates Interesse
des Gesuchstellers ist nicht massgebend (Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Con decisione 31 ottobre 1970 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino
autorizzava il dissodamento a scopo edilizio di un'estensione di 650 mq
facente parte della particella n. 2653 del Comune di Brissago, sita in
località Mejescia e di proprietà della società Aresol SA, Locarno; questa
aveva chiesto di poter dissodare l'intera particella, della superficie di
mq 2917. In sede di ricorso amministrativo presentato dalla Lega svizzera
per la protezione della natura, tale decisione veniva annullata il 19
luglio 1971 dal Tribunale federale, per essere il Consiglio di Stato,
alla stregua della disciplina legale allora vigente, carente di competenza
nella fattispecie.

    Entrato in vigore il nuovo assetto della competenza (1o settembre
1971) in base al testo riveduto dell'ordinanza d'esecuzione 10 ottobre
1965/25 agosto 1971 (OVPF) della legge federale dell'11 ottobre 1902/18
marzo 1971 concernente l'alta vigilanza della Confederazione sulla polizia
delle foreste (LVPF), l'Aresol SA rinnovava la sua domanda al Consiglio
di Stato, il quale autorizzava il dissodamento nella stessa misura in
cui l'aveva ammesso la prima volta.

    Con ricorso di diritto amministrativo la Lega chiede l'annullamento
della nuova decisione del Consiglio di Stato.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- La ricorrente dichiara che il Consiglio di Stato era carente
di competenza, dato che la superficie da dissodare determinante ai fini
della competenza è stata nel caso in esame calcolata senza tener conto di
quanto disposto dall'art. 25ter lett. b OVPF. Tale norma prevede che devono
essere sommati tutti i dissodamenti chiesti dal medesimo proprietario o da
diversi proprietari di foreste formanti lotto unico. Nella fattispecie già
sarebbero stati autorizzati nel periodo 1965-1968 numerosi dissodamenti per
una superficie totale di almeno 9000 mq, relativi ad uno stesso complesso
boschivo. La ricorrente ne deduce che si eccede quindi comunque nella
fattispecie il limite di 30 are sino al quale è data, ai sensi dell'art.
25bis lett. a OVPF, la competenza dell'autorità cantonale.

    Al proposito è da osservare che l'art. 25ter OVPF è stato introdotto
nell'ordinanza di cui fa parte in virtù del decreto del Consiglio
federale del 25 agosto 1971, entrato in vigore il 10 settembre 1971. La
ricorrente nel suo gravame e il Dipartimento federale dell'Interno
nelle sue osservazioni presuppongono implicitamente che l'art. 25ter
OVPF consenta di tener conto anche di dissodamenti chiesti prima della
sua entrata in vigore. Corretta appare peraltro la interpretazione per
cui la norma in questione deve riferirsi a dissodamenti chiesti dopo
la sua entrata in vigore. Tale interpretazione parte dall'idea che il
Consiglio federale abbia inteso impedire, mediante l'art. 25ter OVPF, che
siano elusi in futuro i limiti della competenza delegata, quali stabiliti
dall'art. 25bis della stessa ordinanza. Nè il testo dell'art. 25ter OVPF,
nè il senso che è da attribuirglisi lasciano inferire in alcuna guisa
che il legislatore abbia voluto limitare od escludere la competenza
delegata ai sensi dell'art. 25bis in ragione di dissodamenti chiesti in
precedenza. Va inoltre tenuto conto del fatto che l'art. 25ter lett. b non
si riferisce a dissodamenti chiesti durante un lasso di tempo determinato
(ciò che è invece il caso per la lett. a), di modo che, ove si volessero
prendere in considerazione anche i dissodamenti chiesti prima dell'entrata
in vigore di detto articolo, la competenza rischierebbe spesso di poter
essere acclarata soltanto dopo complesse investigazioni su ipotetici
dissodamenti chiesti eventualmente in epoca ormai lontana.

    Essendo pacifico che i dissodamenti addotti dalla ricorrente a
suffragio della sua eccezione d'incompetenza risalgono tutti ad un'epoca
anteriore all'entrata in vigore dell'art. 25ter OVPF, tale eccezione
risulta, alla luce dell'interpretazione di cui sopra, infondata, ed
è di conseguenza superfluo esaminare se i dissodamenti in questione
avessero avuto per oggetto "foreste formanti lotto unico" ai sensi della
disposizione citata, ciò che è controverso tra le parti.

Erwägung 4

    4.- L'art. 31 LVPF dispone che l'area boschiva della Svizzera non può
essere diminuita. L'art. 24 cpv. 1 OVPF precisa che la conservazione
di tale area si riferisce tanto alla sua estensione che alla sua
distribuzione regionale. Questo precetto va inteso nel senso che non può,
in linea di principio, essere diminuita l'area di un bosco concretamente
esistente. Ne segue che i dissodamenti possono avvenire solamente in base
ad un'autorizzazione rilasciata dalle autorità federali o cantonali.

    Un dissodamento può essere autorizzato soltanto se è provata
l'esistenza di una necessità preponderante, di ragione più valida
dell'interesse alla conservazione della foresta (art. 26 cpv. 1 OVPF).

    L'interesse dell'Aresol SA al dissodamento è di natura privata. Tale
interesse non può, di per sè, valere come determinante nella ponderazione
da compiersi in virtù dell'art. 26 cpv. 1 OVPF. Ai sensi del cpv. 2
di questa disposizione, "gli interessi finanziari, come il miglior
sfruttamento del suolo o la ricerca di terreno a buon mercato non sono
considerati necessità preponderante".

Erwägung 5

    5.- L'art. 26 cpv. 3 OVPF esige una connessione necessaria tra
il dissodamento e l'opera prevista. Come è stato precisato dalla
giurisprudenza del Tribunale federale (RU 98 I/b 372 s., 452 s.),
tale requisito non possiede valore assoluto; esso diviene determinante
soltanto ove non esista un interesse maggiore che militi a favore del
dissodamento. Nella fattispecie, la costruzione di una casa d'abitazione
non è certamente un'opera ad ubicazione vincolata ai sensi dell'art. 26
cpv. 3 OVPF. Resta tuttavia da esaminare se non sia dato un interesse
pubblico preponderante in pro del conseguimento di un'area edificabile
da realizzarsi mediante il dissodamento.

    Nel comune di Brissago le aree edificabili non sembrano essere
assai numerose; circa il 50% del territorio comunale è costituito da
bosco. Vari terreni boscati, tra i quali quello a cui si riferisce
la domanda di dissodamento oggetto del presente giudizio, erano stati
designati quali "bosco edificabile" nei piani di zona forestale allestiti
nel 1966 dall'autorità cantonale ed approvati dall'Ispettorato federale
delle foreste. Tali piani furono successivamente revocati, ma diversi
dissodamenti sono ancora stati autorizzati dopo la revoca su particelle
boscate che vi figuravano come edificabili. Tali circostanze dimostrano
che il problema del reperimento di aree fabbricabili non è nel comune di
Brissago d'agevole soluzione e che non è di per sè esclusa la possibilità
che il bosco debba talora cedere il passo ad un interesse pubblico maggiore
di quello della sua conservazione.

    Sennonchè il problema predetto non può essere risolto mercè singole
autorizzazioni di dissodare, concesse caso per caso. Un sacrificio del
bosco a vantaggio del procacciamento di aree edificabili può entrare
in considerazione solamente nel quadro di una razionale pianificazione,
che concerna tutta la zona e che sia concertata d'intesa con gli organi
forestali. In altre parole, un permesso di dissodamento per scopi edilizi,
destinato a sopperire ad una scarsità di terreno da costruzione, può
intervenire soltanto ove possa fondarsi su di un'opera pianificatoria
complessa, approvata dalle competenti autorità e nella quale siano stati
soppesati i molteplici interessi reciprocamente collidenti, tra i quali
non può essere ignorato quello della conservazione del bosco risultante dal
precetto dell'art. 31 LVPF e motivato dalle numerose funzioni protettrici
e benefiche che il bosco suole assolvere anche in località in cui non
appaia particolarmente pregiato. Solo una procedura di tal fatta è in
grado di assicurare lo sfruttamento razionale del territorio ed impedire
l'ulteriore sviluppo d'una edilizia dispersa, alla quale in nessun caso
può essere sacrificato un terreno boschivo. Devono inoltre essere date le
condizioni richieste dalla legislazione sulla protezione delle acque per il
rilascio delle licenze edilizie indispensabili per le costruzioni previste.

    Nel caso in esame il presupposto d'una pianificazione previa, compiuta
con l'intervento di tutti gli organi interessati ed approvata dall'autorità
superiore, non è manifestamente adempiuto. La pianificazione locale di
Brissago non risulta conclusa. In occasione del sopralluogo il sindaco
ha potuto solamente rilevare che nel territorio di Mejescia era previsto
un nucleo residenziale. Non è stata in alcun modo provata l'esistenza
di un'intesa vincolante tra le varie autorità sulla questione se, ed
eventualmente in che misura, il bosco debba, nella zona considerata nel
suo complesso, fornire aree edificabili.

    Ciò significa che allo stato attuale il dissodamento richiesto non può,
sotto questo profilo, essere autorizzato. Ciò non pregiudica ovviamente
una diversa decisione futura ove risultasse realizzato il presupposto di
cui sopra.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi e la decisione impugnata
annullata.