Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 II 37



97 II 37

5. Estratto della sentenza 7 maggio 1971 della II Corte civile nella
causa Ferrovie federali svizzere contro Ghiringhelli. Regeste

    Art. 676 ZGB. Vermutung, dass die Leitungen für Wasser, Gas,
elektrische Kraft und dergleichen Zugehör des Werkes sind, von dem sie
ausgehen. Diese Zugehöreigenschaft ist nicht im Sinne der Definition
von Art. 644 und 645 ZGB zu verstehen. Das Leitungsrecht nach Art. 676
ZGB wird als persönliche Dienstbarkeit errichtet, und der Eigentümer der
Leitung selbst kann von jenem des Werks und des Grundstücks verschieden
sein. Ist die Leitung äusserlich wahrnehmbar, so besteht das Leitungsrecht
ohne Pflicht zur Eintragung im Grundbuch.

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- Con contratto collettivo del 9 maggio 1938, le Ferrovie federali
svizzere si fecero accordare da diversi proprietari di fondi in territorio
di Osogna un diritto reale di condotta per la linea ad alta tensione
Giornico-Giubiasco.

    Nel contratto si fa cenno alla legge federale sull'espropriazione
del 20 giugno 1930, alla legge federale sugli impianti a corrente debole
e forte del 24 giugno 1902 ed agli art. 676 e 691 CC. È previsto, tra
l'altro, un divieto di costruzione per fabbricati o parti di essi che
non distino almeno sei metri dalla condotta elettrica. Ogni proprietario
riceve un'indennità una volta tanto e si impegna a trasferire a qualsiasi
successore in diritto gli obblighi derivanti dal contratto. È riconosciuta
alle FFS la facoltà di far annotare a registro fondiario la servitù di
condotta. In realtà, l'annotazione non fu mai chiesta.

    Tra i fondi gravati figurano anche i mappali 376, 377 e 378, che,
nella successiva procedura di raggruppamento di terreni, vennero fusi con
altri mappali e formarono la nuova particella 659 RT, prato di mq. 2924,
assegnata a Cipriano Berini e da quest'ultimo venduta, il 24 luglio 1962,
a Walter Ghiringhelli.

    Nel corso del 1963 Ghiringhelli decise di lottizzare il proprio terreno
in quattro appezzamenti di circa 700 mq. ognuno e di costruirvi altrettante
case di abitazione. Chiese, pertanto, alle Ferrovie federali svizzere lo
spostamento dell'elettrodotto. Queste ultime vi si opposero, adducendo che
i progetti potevano egualmente essere realizzati, arretrando di qualche
metro tre dei quattro fabbricati previsti. Anche una successiva domanda
di indennità per la modifica dei progetti e la svalutazione dell'area
sottostante l'elettrodotto, ebbe esito negativo.

    B.- Con azione dell'11 gennaio 1967 Walter Ghiringhelli chiese che
il proprio fondo venisse liberato dall'elettrodotto di proprietà delle
convenute. Il 18 luglio 1969 il Pretore del distretto di Riviera respinse
l'azione, osservando che le FFS erano al beneficio di una servitù prediale,
l'elettrodotto essendo un accessorio della sotto-centrale di Giornico, e
che tale servitù, riconoscibile esteriormente, sussisteva senza inscrizione
a registro fondiario.

    Mediante sentenza del 20 marzo 1970 il Tribunale di appello del Cantone
Ticino riformò il giudizio del Pretore, accolse l'azione e fece ordine alle
FFS di liberare il fondo dell'attore dall'elettrodotto di loro proprietà.

    C.- Le Ferrovie federali svizzere hanno presentato un ricorso per
riforma. Esse chiedono l'accoglimento del gravame, l'annullamento della
sentenza impugnata e la reiezione della petizione.

    L'attore propone la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- (Valore litigioso).

Erwägung 2

    2.- Nel contratto collettivo del 9 maggio 1938 il diritto reale di
condotta è costituito non a favore di un determinato fondo, o di ogni
proprietario di un determinato fondo, bensì a favore delle Ferrovie
federali svizzere. Il Pretore ha ritenuto che l'elettrodotto fosse un
accessorio della sottocentrale FFS di Giornico. Il Tribunale di appello
ha invece accertato che questa circostanza non risultava dagli atti: tale
affermazione è invero singolare, quando si tenga presente che il contratto
del 1938 si riferisce espressamente alla condotta Giornico-Giubiasco. Nel
ricorso al Tribunale federale le convenute non pretendono di essere
al beneficio di una servitù prediale, ma sostengono che il diritto di
condotta sussisterebbe senza inscrizione, anche se costituito sotto forma
di servitù personale. Il quesito di sapere se il contratto 9 maggio 1938
preveda una servitù prediale può quindi essere lasciato aperto, qualora
risulti che il diritto di condotta può sussistere senza inscrizione anche
come servitù personale. In tal caso, non occorrerebbe neppure esaminare
se l'attore fosse a conoscenza del contratto 9 maggio 1938 e se egli ne
abbia assunto i relativi obblighi.

Erwägung 3

    3.- L'art. 676 CC presume accessori dell'impianto da cui provengono
le condotte d'acqua, di gas, di forza elettrica e simili, in quanto si
trovino fuori del fondo a cui servono. La costituzione di tali diritti
reali sui fondi altrui ha luogo a titolo di servitù, ma l'inscrizione
a registro fondiario non è richiesta, qualora si tratti di condotta
riconoscibile esteriormente.

    Secondo LEEMANN (N. 15 all'art. 676 CC), è necessaria la costituzione
di una servitù prediale. In caso contrario, ad esempio se al diritto
di condotta è stata data la forma di una servitù personale, non esiste
accessorietà tra la condotta ed un fondo, ossia un vincolo tra le due
cose tale che un atto di disposizione sulla seconda si estenda anche alla
prima (art. 644 cpv. 1 CC) e l'inscrizione a registro fondiario deve aver
luogo. A questa opinione si ricollega MEIER-HAYOZ (N. 23 all'art. 676 CC).
Nello stesso senso si pronuncia HAAB (N. 16 all'art. 676 CC). Come
"accessori" le condotte sono soggette al diritto di proprietà del
proprietario del fondo.

    L'accessorietà dell'art. 676 CC non è tuttavia da intendersi secondo la
definizione degli art. 644/645 CC (cfr. gli autori testé citati, Leemann N.
24, Meier-Hayoz N. 34, Haab N. 14-16 all'art. 676 CC). Le differenze
risiedono nel fatto che le condotte non sono cose mobili (cfr. anche RU
48 I 450); che esse sono definite accessorio non di una cosa mobile o
immobile, bensì di un impianto (entreprise, Werk), ossia di un complesso
che può a sua volta consistere di cose mobili, immobili e di diritti
(ad esempio un'azienda di produzione di elettricità); che economicamente,
rispetto all'impianto, le condotte possono costituire la cosa principale
e che, infine, il diritto di condotta (definito come accessorio) può
essere inscritto come tale a registro fondiario e non solo menzionato
come qualsiasi accessorio (art. 946 cpv. 2 CC). Solo tale inscrizione
rende le condotte suscettibili di essere costituite come diritti di
superficie (Baurecht) giusta l'art. 675 CC, di cui il diritto dell'art.
676 CC non rappresenta, del resto, che un caso speciale (RU 48 I 450).
D'altra parte, l'impianto non può, per sè, nemmeno essere considerato quale
"fondo" ai sensi dell'art. 655 CC.

    Come ha mostrato LIVER, Die Anmerkung, ZBGR 1969 p. 21 (nello
stesso senso già TOBLER, Die dinglichen Rechte des ZGB, dargestellt
am Beispiel der Leitungen, tesi Berna 1953, p. 149), se il diritto
di condotta rappresentasse una servitù prediale, esso starebbe nei
confronti del fondo dominante nel medesimo rapporto in cui stanno
una cosa e le sue parti costitutive (art. 642 CC), in ogni caso in
un rapporto giuridico più stretto di quello che intercorre tra cosa
principale e accessoria. Qualsiasi alienazione o aggravio del fondo
dominante colpirebbe automaticamente la condotta, poiché sotto l'aspetto
giuridico le servitù prediali seguono necessariamente la sorte del fondo
dominante (LIVER, N. 37 all'art. 730 CC e Nachtrag p. 659; LEEMANN,
N. 11 all'art. 730 CC). La disposizione che designa le condotte quale
accessorio dell'impianto non avrebbe né senso né scopo. Essa ne ha,
solo se il diritto di condotta dell'art. 676 CC è costituito come servitù
personale, e se il proprietario della condotta può essere diverso (ciò che
sarebbe escluso dalla applicazione stretta della nozione di accessorio) dal
proprietario dell'impianto e del fondo. Ne consegue che anche l'argomento,
di pura portata redazionale, dedotto dal testo dell'art. 676 cpv. 1 CC
("Le condotte ..., in quanto si trovino fuori dal fondo a cui servono
...") non può avere carattere decisivo.

    A torto, quindi, la Corte cantonale afferma che la servitù
dell'art. 676 cpv. 3 CC non potrebbe essere che una servitù prediale,
poiché così esigerebbe il concetto di accessorietà su cui è fondata
la disposizione di legge. Anzitutto, si tratta, come si è visto,
di un'accessorietà sui generis; poi, la servitù prediale farebbe,
in effetti, del diritto di condotta una parte costitutiva del fondo
dominante e, infine, "l'impianto" menzionato all'art. 676 CC, di cui la
condotta è accessorio, non costituisce necessariamente un fondo ai sensi
dell'art. 655 CC, suscettibile di diventare fondo dominante e di ricevere
servitù prediali attive.

    Così stando le cose, il diritto reale di condotta delle convenute
sussiste, in virtù della sua apparenza e riconoscibilità esteriore e della
norma dell'art. 766 cpv. 3 CC, come servitù personale, senza obbligo di
inscrizione (cfr. anche Verwaltungsentscheide der Bundesbehörden, vol.
24-1954 p. 297, che cita espressamente anche l'art. 781 cpv. 3 CC;
decisione pubblicata anche nella ZBGR 39 p. 303): l'attore è quindi
tenuto a tollerarlo, poco importando, poiché la servitù aderisce al fondo
serviente, che il suo predecessore in diritto abbia ricevuto il fondo
stesso nella procedura di raggruppamento dei terreni.

    Il contenuto e l'estensione della servitù personale sono chiaramente
delimitati dal contratto di costituzione. Non si vede d'altra parte,
contrariamente all'opinione della Corte cantonale, quali concrete ragioni
di sicurezza giuridica esigerebbero la forma della servitù prediale,
oppure, in caso di servitù personale, e nonostante l'apparenza della
condotta, che assicura sufficiente pubblicità, l'inscrizione a registro
fondiario. Come osservano le ricorrenti, la riconoscibilità della
condotta sostituisce l'inscrizione sul fondo serviente (la sola che conti
per la nascita della servitù; v. LIVER N. 55 all'art. 731 CC) e per il
proprietario del fondo gravato è, da questo profilo, indifferente che il
titolare della servitù siano una persona o un altro fondo. La costituzione
come servitù prediale non assicurerebbe, d'altra parte, nessuna migliore
pubblicità in punto alla persona del proprietario della condotta, il fondo
dominante potendosi trovare a notevole distanza da quelli attraversati.

    Sono i bisogni dell'economia elettrica che, segnatamente, hanno
suggerito l'introduzione nella legge dell'art. 676 CC e la dispensa
dall'obbligo di inscrizione (WIELAND N. 1 e LEEMANN N. 1 all'art. 676),
ritenuto che la pubblicità appariva sufficientemente garantita dalla
presenza della condotta e dalla sua riconoscibilità. Ciò vale, però,
sia per la forma della servitù prediale che per quella della servitù
personale. Quand'anche, al momento dell'adozione del CC, si fosse ritenuta
inutile la possibilità di un'alienazione o di una dazione in pegno della
condotta, senza il fondo da cui essa dipende, e sufficiente, pertanto,
la costituzione come servitù prediale (WIELAND N. 5 all'art. 676 CC),
attualmente una siffatta opinione non potrebbe più essere mantenuta. Non
solo la legge non esclude la costituzione come servitù personale, ma anzi
la designa come meglio appropriata alla natura giuridica della condotta,
che non è accessorio dell'impianto, come lo intendono gli art. 644/645 CC.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è annullata e l'azione
è respinta.