Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 97 III 39



97 III 39

10. Sentenza del 19 marzo 1971 nella causa Banca del Sempione SA Regeste

    Kollokationsplan und Lastenverzeichnis. Anmerkung und Haftung der
Zugehör.

    1.  Über den Umfang der Pfandhaft hat im Verfahren nach Art. 250 SchKG
nicht die Aufsichtsbehörde, sondern der Richter zu entscheiden (Erw. 1).

    2.  Die Anmerkung der Zugehör im Grundbuch gilt zugunsten eines jeden
Pfandgläubigers, unabhängig vom Zeitpunkt der Pfandbestellung. Will das
Amt für ein bestimmtes Pfandrecht die Ausdehnung der Pfandhaft auf die
Zugehör verneinen, so hat es das klar und eindeutig zu erklären und dem
betreffenden Gläubiger eine Spezialanzeige zuzustellen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Nel fallimento della ditta Reinmetall SA la Banca del Sempione
notificò un credito di Fr. 216 854,20. Essa precisò ch'esso era garantito
da due cartelle ipotecarie al portatore di Fr. 100 000.-- ciascuna gravanti
le particelle n. 388 - 390 di Capolago, di proprietà della fallita.

    Il 29 gennaio 1970 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio
allestì l'elenco degli oneri, che poi depositò, come parte integrante
della graduatoria, il 4 febbraio successivo. In tale elenco l'ufficio
indicò che gli immobili comprendevano accessori per un valore complessivo
di Fr. 939 300.--. Nel punto in cui riferì il credito notificato dalla
Banca del Sempione, precisando le cartelle ipotecarie che lo garantivano,
l'ufficio non menzionò affatto gli accessori. Per contro, a proposito
dei diritti di pegno esposti dalla Banca popolare svizzera, l'ufficio di
Mendrisio indicò esplicitamente ch'essi si riferivano anche agli accessori.

    L'elenco degli oneri non venne impugnato, cosicché l'ufficio poté
indire l'incanto degli immobili e degli accessori per il 17 giugno
1970. Gli uni e gli altri furono globalmente aggiudicati quello stesso
giorno a una ditta di Lugano per il prezzo complessivo di Fr. 520
000.--. Il 5 novembre 1970 l'ufficio depositò lo stato di riparto. Dallo
stesso risulta che il ricavo della vendita degli accessori venne suddiviso
tra i creditori chirografari, la Banca popolare svizzera essendo già
stata completamente soddisfatta con il provento della realizzazione dei
fondi. La Banca del Sempione rimaneva con ciò scoperta per un importo di
Fr. 58 979,70.-.

    B.- Mediante reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale di appello del cantone Ticino, quale autorità di vigilanza,
la Banca del Sempione impugnò il suesposto stato di riparto; essa chiese
che il ricavo della vendita degli accessori fosse girato a favore dei
creditori pignoratizi.

    L'autorità di vigilanza respinse il gravame. Nella sua decisione del
9 febbraio 1971 essa rileva che lo stato di riparto viene allestito sulla
base della graduatoria, la quale è in concreto divenuta definitiva, in
assenza di un'impugnazione valida. La precedente istanza si chiede invero
se l'avvenuta mancata menzione degli accessori a proposito del credito
della reclamante bastasse ad escluderli dalle garanzie a suo favore. A
tale domanda essa ritiene di rispondere affermativamente, l'art. 60
cpv. 3 RUF disponendo che la graduatoria deve indicare esattamente,
per ogni pretesa di pegno, l'oggetto cui esso si riferisce.

    C.- La Banca del Sempione impugna questa decisione mediante un
tempestivo ricorso al Tribunale federale. Essa chiede l'annullamento del
giudizio e l'assegnazione a suo favore del ricavo della vendita degli
accessori. Dei motivi addotti a sostegno del gravame si dirà, ove occorra,
nei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- La ricorrente non contesta che la graduatoria e l'elenco degli
oneri siano cresciuti in giudicato. Essa adduce. tuttavia che tale
circostanza non si oppone affatto alla ripartizione del ricavo da lei
postulata. Occorre dunque esaminare quale modo di riparto corrisponde
alla graduatoria allestita dall'ufficio: come si desume esplicitamente
dall'art. 88 RUF, la soluzione di tale quesito rientra nelle competenze
dell'autorità di vigilanza. Invece, quest'ultima autorità non è competente
a statuire sull'estensione del pegno come tale, tale quesito potendo essere
deciso solo dal giudice nella procedura dell'art. 250 LEF (RU 40 III 322,
55 III 42).

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 805 cpv. 1 CC, la garanzia del pegno immobiliare si
estende automaticamente agli accessori del fondo. Sono ritenuti accessori
gli oggetti che nell'atto costitutivo del pegno e nel registro fondiario
sono menzionati come tali, così le macchine o la mobilia di un albergo,
finché non sia dimostrato che per disposizione di legge non può esser
loro attribuita questa qualità (art. 805 cpv. 2 CC). Quando gli accessori
si aggiungono al fondo dopo la costituzione di un pegno immobiliare,
quest'ultimo beneficia anche della loro garanzia: ne consegue che la
menzione di accessori contenuta nel registro fondiario vale a favore
di ciascun creditore pignoratizio, indipendentemente dalla data di
costituzione del pegno. Una eccezione sussiste solo per il caso in
cui l'estensione del diritto di pegno agli accessori sia esplicitamente
esclusa per determinati crediti, e questa esclusione sia annotata tanto nel
registro fondiario quanto sul titolo (LEEMANN, N. 62 e 49 all'art. 805 CC;
MEIER-HAYOZ, N. 47 e 48 agli art. 644 e 645 CC). Nella fattispecie, nessun
elemento par la nel senso di una siffatta esclusione, che non risulta
essere stata convenuta, e che comunque non figura annotata nel registro
fondiario. Pertanto, dal profilo del diritto materiale, l'ufficio avrebbe
dovuto considerare, all'atto di allestire la graduatoria, che il diritto
di pegno notificato dalla ricorrente si estendeva anche agli accessori
del fondo, indipendentemente dal fatto che la stessa li avesse o meno
menzionati nella sua notificazione (art. 246 LEF).

    L'ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio non è partito da
questa considerazione, e nel punto della graduatoria, rispettivamente
dell'elenco degli oneri, riferentesi al diritto di pegno della
ricorrente, non ha menzionato gli accessori e la loro inclusione nelle
garanzie. Secondo la giurisprudenza, la graduatoria non contestata entro
il termine (art. 250 LEF) acquista forza di cosa giudicata e non potrebbe
essere più tardi corretta per un errore scoperto posteriormente (RU 87 III
84, 88 III 132). Pertanto, un creditore pignoratizio che intenda contestare
il collocamento del suo credito nella graduatoria o l'estensione della
garanzia deve farlo entro il termine legale (v. RU 86 III 74), se non
vuole più tardi vedersi opporre l'eccezione di cosa giudicata. Perchè
la graduatoria, almeno per quel che riguarda l'estensione del diritto di
pegno, possa crescere in giudicato, occorre tuttavia che essa racchiuda al
riguardo una vera e propria decisione dell'ufficio (RU 55 III 42 e seg.,
58 III 140 e seg., 86 III 74).

    Questo requisito non è adempiuto in concreto. Contrariamente
all'opinione della precedente istanza, l'elenco degli oneri, parte
integrante della graduatoria, manca della necessaria chiarezza. L'ufficio
di Mendrisio avrebbe dovuto, anche senza una speciale richiesta della
ricorrente, indicare esattamente se riconosceva che il diritto di pegno a
favore della stessa si estendesse pure agli accessori, o se invece negava
questa estensione (v. art. 246 LEF, 125 RFF, 60 cpv. 3 RUF; cfr. pure,
per quel che riguarda quest'ultima norma, RU 40 III 322 e seg). Certo,
a proposito del pegno professato dalla Banca popolare svizzera, l'ufficio
ha esplicitamente precisato ch'esso si riferiva pure agli accessori,
mentre una siffatta menzione manca per quel che riguarda il diritto di
pegno della ricorrente: ma tale circostanza non basta a dare il carattere
di decisione alla determinazione dell'ufficio. Se esso voleva negare,
per quel che riguarda il diritto di pegno della ricorrente, l'estensione
della garanzia agli accessori del fondo, doveva dirlo in modo chiaro ed
univoco, dandone speciale avviso alla creditrice interessata (art. 249 cpv.
3 LEF, art. 68 RUF). Invece, l'elenco degli oneri allestito dall'ufficio
di Mendrisio appare a tale riguardo non solo poco chiaro, ma addirittura
equivoco e ingannevole. Nella speciale rubrica intitolata "Altri oneri",
l'esistenza di accessori è indicata senza alcuna limitazione della
loro garanzia: in particolare, non è precisato che della stessa avrebbe
beneficiato solo un creditore ipotecario, ad esclusione degli altri. La
ricorrente poteva quindi dedurre che l'ufficio ammetteva l'estensione
della garanzia sugli accessori per tutti i crediti ipotecari notificati
e riconosciuti, in particolare per il suo (conclusione in senso contrario
in RU 58 III 140).

    L'ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio dovrà pertanto
completare la graduatoria, rispettivamente l'elenco degli oneri, e
depositarli ancora una volta pubblicamente (v. RU 55 III 39 e seg.).
Nell'ambito di tale procedura, gli incomberà di prendere una chiara
decisione sull'estensione della garanzia agli accessori, e precisare
esplicitamente se intende riconoscerla a favore della ricorrente. A seconda
della sua decisione, la ricorrente o i titolari dei crediti chirografari
potranno allora adire, se del caso, il giudice.

Entscheid:

La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la
decisione impugnata è annullata.