Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 I 629



96 I 629

97. Sentenza del 23 dicembre 1970 nella causa Cavalleri e Masci contro
Brughera e Procuratore pubblico sottocenerino. Regeste

    Staatsrechtliche Beschwerde. Subsidiarität. Willkür.

    Rechtsnatur des Entscheids, mit dem das Tessiner Schwurgericht
dem Geschädigten im Strafprozess im Sinne von Art. 220 Abs. 2 StPO
"provisorisch" eine Entschädigung zuspricht. Dieses Urteil kann weder
mittels Berufung noch mittels strafrechtlicher Nichtigkeitsbeschwerde
an das Bundesgericht weitergezogen werden, so dass die staatsrechtliche
Beschwerde zulässig ist (Erw. 1 und 2). Willkür darin liegend, dass das
Gericht die Entschädigung einem Aktionär statt der Aktiengesellschaft
zugesprochen hat (Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- La Procedura penale ticinese del 10 luglio 1941 (PPtic.) regola
le pretese di diritto civile che possono farsi valere nell'ambito
del processo penale nel suo titolo XIII, che fra l'altro contiene le
disposizioni seguenti:

    "Art. 219. Nella sentenza di condanna la Corte d'assise, ad istanza
della parte lesa, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto
civile.

    Art. 220. Se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per
tale decisione, rimette la parte lesa al foro civile.

    In tale caso la Corte può accordare alla parte lesa un risarcimento
in via di provvisionale.

    Contro tali provvedimenti non è dato ricorso.

    Art. 221. Se l'imputato è assolto, il giudice penale non pronuncia
sulle pretese di risarcimento.

    Art. 222. Contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le
pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato possono
ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti
dalla legge di procedura civile.

    Art. 223. I termini per il ricorso decorrono dalla scadenza del termine
per il ricorso alla Corte di cassazione contro la sentenza penale o dalla
intimazione della sentenza della Corte di cassazione".

    B.- Con sentenza del 23 settembre 1970 la Corte delle assise
criminali a Lugano ha riconosciuto Giorgio Masci e Antonio Cavalleri
coautori colpevoli di reati di truffa, appropriazione indebita, falsità
in documenti ed amministrazione infedele "in danno di Lino Brughera,
azionista e finanziatore della Gran Garage SA". Gli imputati avrebbero
commesso questi reati nella loro qualità di membri del Consiglio di
amministrazione oltre che di dipendenti della società. Prosciolti per
insufficienza di prove da altre imputazioni, Masci e Cavalleri sono
stati condannati alla pena di 18 mesi, rispettivamente di 14 mesi di
detenzione. Inoltre i ricorrenti sono stati condannati al versamento
dell'indennità di fr. 100 000.-- alla parte civile Lino Brughera a titolo
di provvisionale. Per il resto, Lino Brughera e la Gran Garage SA, pure
costituitasi parte civile, sono stati rinviati al competente foro civile.

    Secondo la sentenza, Masci e Cavalleri si sono resi colpevoli dei
reati di truffa per aver indotto con inganno clienti della Gran Garage
SA a versare l'ammontare di fatture, anzichè alla società, su di un
libretto di deposito intestato ai due amministratori, rispettivamente
per aver firmato, a nome della società, un vaglia cambiario destinato a
garantire un debito personale di Masci. Nell'appropriazione indebita gli
accusati incapparono per aver incassato a contanti crediti della società,
trattenendone per sè l'importo; a codesto reato si ricollega quello di
falsità in documenti per l'omessa contabilizzazione degli incassi. Infine,
la Corte delle assise ravvisa una gestione infedele nel fatto che Masci
e Cavalleri hanno gerito in modo avventato le vendite e le riprese di
autovetture per conto della società.

    C.- Contro la sentenza di condanna penale i ricorrenti non hanno
interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione cantonale a
norma degli art. 228 e segg. PPtic.: la sentenza di condanna è pertanto
cresciuta in giudicato.

    Avverso il dispositivo che li condanna al versamento di una
provvisionale di fr. 100 000.-- a Lino Brughera è invece diretto il
tempestivo ricorso di diritto pubblico per violazione dell'art. 4 CF. I
ricorrenti domandano che il Tribunale federale lo annulli e rinvii Lino
Brughera al foro civile per le sue eventuali pretese. In via subordinata, i
ricorrenti chiedono che il Tribunale federale pronunci l'incostituzionalità
e di conseguenza annulli il cpv. 3 dell'art. 220 PPtic., assegnando ai
ricorrenti un termine come quello dei combinati disposti degli art. 222
PPtic. e 225 CPC per appellarsi avverso la decisione impugnata. Sui motivi
del ricorso si tornerà, ove occorra, nei considerandi.

    D.- La Corte delle assise criminali, il Sostituto Procuratore pubblico
della giurisdizione sottocenerina e Lino Brughera concludono alla reiezione
del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il giudizio con cui i ricorrenti sono stati condannati a versare
a Brughera fr. 100 000.-- a titolo di provvisionale, anche se prolato
in un procedimento penale, costituisce una decisione emanata in una
causa civile a'sensi dell'art. 46 OG (BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege,
p. 123). Esso non è suscettibile di un mezzo di ricorso ordinario del
diritto cantonale (art. 220 cpv. 3 PPtic.).

    Rimedio sussidiario, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile
contro tale decisione soltanto se la pretesa violazione del diritto non
può esser sottoposta al Tribunale federale mediante azione o altro rimedio
(art. 84 cpv. 2 OG).

    a) Il citato giudizio civile non può essere impugnato davanti al
Tribunale federale attraverso la via del ricorso per riforma. Giusta
l'art. 48 cpv. 1 e 2 OG questo rimedio è infatti ammissibile solo contro
le decisioni finali emanate dai tribunali supremi dei cantoni oppure da
tribunali inferiori che non abbiano giudicato come giurisdizione cantonale
unica se non in virtù di un disposto del diritto federale. In concreto,
può rimanere indeciso il quesito di sapere se l'impugnata decisione
possa essere ritenuta come finale. Infatti, quand'anche si volesse
qualificarla tale, non sarebbe comunque adempiuto l'ulteriore requisito
posto dall'art. 48 OG per l'ammissibilità del ricorso per riforma. La Corte
ticinese delle assise, infatti, non è un tribunale supremo del cantone: i
suoi giudizi penali sono suscettibili di ricorso alla Corte di cassazione
penale cantonale (art. 228 cpv. 1 PPtic.) la quale, pur vincolata dagli
accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, ne esamina liberamente
l'applicazione del diritto penale (art. 229 num. 1 PPtic.). Quanto ai
giudizi civili delle Corti d'assise, essi sono di regola impugnabili
col rimedio dell'appellazione davanti alla Camera civile del Tribunale
di appello, la quale beneficia pure di un libero esame (art. 222 e 223
PPtic. e art. 285 e segg. CPC ticinese; v. inoltre RGP 1916, p. 395). Vero
è che i giudizi "provvisionali" in materia civile pronunciati dalla Corte
d'assise in applicazione dell'art. 220 cpv. 2 PPtic. sono dichiarati
definitivi dalla legge (v. il cpv. 3 del citato articolo), di modo che
la suddetta Corte statuisce al riguardo come istanza cantonale unica
(cfr. RGP 1898, p. 1124 e 1126; 1920, p. 187; 1930, p. 388). Tuttavia,
l'assenza di un rimedio giuridico in questo campo non è affatto dettata
da un disposto del diritto federale; consacrata da una norma singolare
del diritto ticinese, essa non toglie d'altra parte alla Corte d'assise
il carattere d'istanza inferiore.

    b) L'impugnato giudizio non poteva nemmeno essere deferito al Tribunale
federale attraverso la via del ricorso per cassazione. Giusta l'art. 268
num. 1, seconda frase, PPF, il ricorso per cassazione è escluso contro
le sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza
cantonale unica. Ora, è noto, per le ragioni già esposte, che la Corte
ticinese delle assise, quando statuisce sulle "provvisionali" civili
ai sensi dell'art. 220 cpv. 2 PPtic., giudica come istanza cantonale
unica. Essa è d'altra parte anche un tribunale inferiore, e rientra
nella definizione che dello stesso dà la sentenza pubblicata in RU 92 IV
152 e seg. (v., in particolare, p. 153 in alto). Comunque, quand'anche
si volessero considerare adempiuti i requisiti dell'art. 268 num. 1
PPF, il ricorso per cassazione sarebbe nel presente caso cionondimeno
escluso in virtù dell'art. 271 PPF. Secondo questa norma, infatti,
per poter impugnare con un ricorso per cassazione le sole conclusioni
civili, è necessario che l'azione civile sia stata giudicata "insieme"
con l'azione penale. Anche se ciò non significa che le azioni debbano
essere giudicate simultaneamente, come sembra far pensare il testo di
lingua francese della norma (v. sentenza inedita del 4 marzo 1954 nella
causa Ch. e liteconsorti c. Ch. e liteconsorti), bisogna almeno esigere
che le azioni civile e penale siano giudicate in via definitiva dalla
stessa autorità. In altre parole, occorre che la sentenza cantonale sia
impugnabile attraverso la via del ricorso per cassazione al Tribunale
federale tanto per quel che riguarda l'azione penale, quanto per quel che
concerne le conclusioni civili. Ora, questa condizione non si verifica
in concreto perchè, per la parte penale, il giudizio della Corte delle
assise, in quanto di prima istanza, non è impugnabile con il ricorso per
cassazione al Tribunale federale. Qualora si volesse per ipotesi ammettere
il ricorso per cassazione al Tribunale federale contro il solo giudizio
civile, si presterebbe d'altra parte il fianco ad evidenti complicazioni
e si creerebbe il rischio di giudizi contraddittori.

    c) Il giudizio in esame avrebbe potuto essere impugnato davanti
al Tribunale federale col rimedio del ricorso per nullità ai sensi
dell'art. 68 OG, nella misura in cui i ricorrenti intendessero sollevare
una delle censure previste alle lett. a e b del capoverso primo di quel
disposto. Qualora i ricorrenti adducessero censure di codesta natura,
l'errata designazione dell'esposto quale ricorso di diritto pubblico
anzichè quale ricorso per nullità non nuocerebbe loro. La giurisprudenza
ha infatti già stabilito che - le altre condizioni di ricevibilità essendo
adempiute - un simile ricorso dovebbe d'ufficio essere considerato come
ricorso per nullità (RU 56 II 3; 85 II 105 consid. 1 e 374).

    A prescindere da tale riserva, si deve concludere che il requisito
di cui all'art. 84 cpv. 2 OG è, di massima, adempiuto nella fattispecie.

Erwägung 2

    2.- a) Il ricorso di diritto pubblico ha, salvo eccezioni che non
si verificano nella fattispecie, funzione meramente cassatoria. Nella
misura in cui postulano altro o più dell'annullamento puro e semplice
del dispositivo impugnato, le conclusioni dei ricorrenti sono pertanto
irricevibili (RU 92 I 97 consid. 1, 345 consid. 1, 353 consid. 1, 94 I
106 consid. 2, 124 consid. 1b, 591 consid. 2).

    b) In virtù dell'art. 87 OG il ricorso per violazione dell'art. 4 CF
è aperto senza restrizioni contro le decisioni finali d'ultima istanza;
contro le decisioni incidentali d'ultima istanza, invece, solo se ne
consegue un pregiudizio irreparabile all'interessato.

    Non è tuttavia necessario decidere se l'impugnato dispositivo
costituisca decisione finale oppure incidentale a'sensi dell'art. 87
OG. Infatti, in quest'ultima ipotesi, sarebbe comunque adempiuto il
requisito del danno irreparabile. L'impugnato giudizio fa obbligo ai
ricorrenti di pagare una somma a titolo di provvisionale alla controparte:
quand'anche si ammetta che, in una successiva procedura, essi ne possano
chiedere ed ottenere la restituzione, il fatto di esser temporaneamente
privati di un potere di disposizione patrimoniale costituisce un
pregiudizio giuridico irreparabile (RU 93 I 462 consid. 2).

Erwägung 3

    3.- La Corte d'assise ha rinviato al foro civile la Gran Garage
SA. Per contro, essa ha condannato i ricorrenti a versare a Lino Brughera
fr. 100 000.-- a titolo di provvisionale, con la laconica motivazione non
potersi "non riconoscere (alla parte civile Brughera) già in sede penale,
a titolo provvisionale, dopo sei anni di inutile attesa, il diritto
di veder condannati in solido i due imputati a versarle fr. 100 000.--
che risultano dall'addizione dei danni derivanti dai reati commessi".

    A giusta ragione i ricorrenti censurano come arbitrario simile
giudizio.

    Per i combinati disposti degli art. 219 e 221 PPtic. la Corte delle
assise è legittimata a pronunciarsi sulle pretese di diritto civile
soltanto nel caso in cui essa giunga alla condanna dell'imputato. Da
ciò deriva necessariamente che un risarcimento - sia con un giudizio
di merito (art. 219 PPtic.), sia nella forma di una "provvisionale"
(art. 220 cpv. 2 PPtic.) - può esser accordato soltanto a chi sia leso
per il fatto ritenuto reato punibile dalla corte.

    È ben vero che, nel. dispositivo di condanna, i reati ritenuti
a carico dei ricorrenti sono considerati dalla corte come commessi
"in danno di Lino Brughera, azionista e finanziatore della Gran Garage
SA". Ma dalla descrizione di tali reati, fatta nello stesso dispositivo e
nella motivazione, risulta in modo indubitabile che danneggiata diretta ed
immediata delle malversazioni degli imputati è la persona giuridica Gran
Garage SA, della quale gli imputati erano amministratori. Lino Brughera,
semmai, è danneggiato nella sua qualità di azionista della predetta
persona giuridica, cioè in via indiretta e secondaria.

    Ora, per l'espressa disposizione dell'art. 755 CO, l'azione contro i
promotori, le persone incaricate dell'amministrazione e della revisione
ed i liquidatori, per un danno cagionato alla società e che i singoli
azionisti o creditori sociali hanno subito soltanto indirettamente, non
può tendere, ove la società non sia fallita, se non a far ottenere alla
società il risarcimento dovutole (cfr. RU 44 II 42 ss. già sotto l'impero
del cessato art. 674 CO; RU 82 II 55, consid. 3 a 5; SCHUCANY, Komm. zum
Aktienrecht, S. 756; WIELAND, in AG, 22 (1949/50), p. 213). Questo aspetto
della situazione poteva tantomeno sfuggire alla corte, in quanto, accanto
a Lino Brughera, danneggiato indiretto, la stessa società anonima si era
validamente costituita parte civile con il patrocinio di un avvocato, aveva
aderito alle conclusioni dell'accusa per quanto concerne la colpevolezza
e chiesto di essere rinviata puramente e semplicemente al foro civile
per l'azione creditoria.

    La condanna dei ricorrenti al pagamento di un risarcimento
all'azionista Brughera lede il chiaro precetto dell'art. 755 CO, che il
legislatore ha istituito con la riforma del CO, adottando i criteri già
assunti dal Tribunale federale per ovviare agli inconvenienti derivanti
dalla concorrenza delle azioni (cfr. la giurisprudenza e la dottrina
citate sopra). Questi inconvenienti sono particolarmente evidenti nel
caso che ne occupa: i ricorrenti infatti, convenuti in giudizio dalla
società davanti al giudice civile per il risarcimento dei danni da essa
subiti, non potrebbero opporre all'attrice di già esser stati condannati
a risarcire il danno indiretto patito dall'azionista.

    Pronunciata in violazione di una chiara norma legale, la condanna
dei ricorrenti lede anche l'art. 4 CF, e deve pertanto essere annullata.

    Dato che la sentenza dev'essere cassata già per questo motivo, torna
superfluo esaminare le ulteriori censure con le quali i ricorrenti fanno
valere che, in quanto autorizza il giudice penale ad accordare alla
parte lesa dei risarcimenti a titolo di provvisionale con sentenza non
suscettibile di alcun rimedio del diritto cantonale, l'art. 220 cpv. 2
e 3 lede l'art. 4 CF.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è ammesso, e di conseguenza annullato il dispositivo
dell'impugnata sentenza della Corte delle assise criminali che condanna
i ricorrenti a pagare a Lino Brughera fr. 100 000.-- a titolo di
provvisionale.