Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 428



96 II 428

55. Sentenza 8 dicembre 1970 della I. Corte civile nella causa Real Estate
Investment Company AG contro Pavetto e Naman. Regeste

    Berufung. Gerichtsstandsklausel. Staatsvertrag zwischen der Schweiz und
Frankreich vom 15. Juni 1869 über den Gerichtsstand und die Vollstreckung
von Urteilen in Zivilsachen.

    1.  Die Weigerung des Richters, eine Gerichtsstandsvereinbarung
zu berücksichtigen, die von einer nachgiebigen Regel des Bundesrechts
abweicht, betrifft das kantonale Prozessrecht. Sie kann daher im
Berufungsverfahren nicht überprüft werden - Art. 43 OG - (Erw. 1).

    2.  Art. 3 des erwähnten Staatsvertrages zwischen der Schweiz und
Frankreich ist keine zwingende Bestimmung, sondern stellt nur eine Ausnahme
dar zu Art. 1 und 2, deren nachgiebigen Charakter er unterstreicht
(Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Il World Investment Fund, rappresentato dalla Real Estate
Investment Company AG, che ha sede a Zugo, ha concluso il 14 aprile 1965
con Michel Pavetto e Charles Naman, entrambi domiciliati a Marsiglia,
una convenzione. Essa riguarda, da una parte, la partecipazione di questi
ultimi ad una società civile immobiliare avente per oggetto la costruzione
di un grande immobile a Marsiglia, e dall'altra, la partecipazione del
World Investment Fund a tale società a titolo fiduciario per Pavetto e
Naman. La convenzione contiene la seguente clausola:

    "Le droit applicable à cette convention est le droit suisse for à la
compétence des Tribunaux à Lugano. Les parties se réservent de soumettre
tout différend à la réglementation arbitrale".

    Tra le parti sono presto sorte divergenze. Mediante petizione del 27
giugno 1969 alla Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
la Real Estate Investment Company AG, dichiarando d'agire nella qualità
di direzione del World Investment Fund, ha reclamato da Pavetto e Naman il
pagamento d'una somma di fr. 900'454.50 oltre interessi al 6% a partire dal
1. gennaio 1969. I convenuti hanno contestato la veste attiva della Real
Estate Investment Company AG e negato la competenza del giudice ticinese.

    B.- Con sentenza del 2 luglio 1970, la Camera civile del Tribunale di
appello del Cantone Ticino ha declinato d'ufficio la propria competenza ad
occuparsi del caso. Essa ha rilevato che nessuna delle parti ha domicilio
o sede nel cantone, al quale è pure estraneo l'oggetto della lite.
Secondo la Corte cantonale, la clausola di prorogazione di foro non basta
per attribuire la vertenza ad una giurisdizione creata "per i bisogni
della nostra popolazione".

    C.- La Real Estate Investment Company AG impugna questa sentenza
davanti al Tribunale federale mediante un tempestivo ricorso per
riforma. Essa chiede l'annullamento del giudizio e il rinvio degli atti
alla Corte cantonale perchè dia seguito alla domanda.

    D.- Gli intimati propongono di dichiarare il ricorso irricevibile,
in via subordinata di respingerlo.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il presente ricorso è diretto contro una decisione pregiudiziale
emanata, separatamente dal merito, dall'autorità suprema d'un cantone in
materia di competenza per territorio. Giusta l'art. 49 OG, tale ricorso è
ricevibile soltanto per violazione delle prescrizioni di diritto federale
sulla competenza.

    Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale (RU
56 II 387, 57 II 115, 76 II 249, 87 III 27), approvata dalla dottrina
predominante (GULDENER, Zivilprozessrecht, p. 85; VOYAME, RDS 1961 p. 150;
BIRCHMEIER, Bundesrechtspflege, p. 177 in alto; WURZBURGER, Les conditions
objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral, Losanna 1964, p. 104
e 218; in senso contrario: FISCHER, Les conventions de prorogation de for,
Losanna 1969, p. 91), la convenzione di prorogazione di foro attiene
alla procedura; il rifiuto del giudice di considerare una convenzione
di prorogazione che deroga a una regola di diritto dispositivo federale
concerne quindi il diritto processuale cantonale.

    Nella fattispecie, la clausola litigiosa, stabilendo il foro a Lugano,
consacra una deroga all'art. 1 della Convenzione franco-svizzera del 15
giugno 1869 sulla competenza di foro e l'esecuzione delle sentenze in
materia civile, il cui carattere di diritto dispositivo è attestato dal
successivo art. 3. Ne consegue che la decisione impugnata non poggia sul
diritto federale. La ricorrente stessa, del resto, non invoca alcuna
violazione di questo diritto, e tutte le sue censure si limitano a
concernere una pretesa erronea applicazione delle norme della procedura
ticinese. Il ricorso per riforma appare quindi, in tali circostanze,
irricevibile (art. 43 OG).

Erwägung 2

    2.- Ci si può invero chiedere se la decisione impugnata non sia alle
volte incompatibile con l'art. 3 della citata Convenzione franco-svizzera,
in virtù del quale "se il domicilio venne eletto in un luogo che non
è quello di domicilio del convenuto, il giudice del domicilio eletto
è solo competente per pronunciare giudizio sulle difficoltà sorte per
causa dell'esecuzione del contratto". In effetti, sebbene si riferisca
all'elezione del domicilio, si ammette comunemente che tale norma concerna
altresì la clausola di prorogazione di foro (cfr. il Messaggio del
Consiglio federale del 28 giugno 1869, pubblicato nel FF, ed. in lingua
francese, anno 1869, II, p. 505; sentenza del Tribunale federale del 6
ottobre 1888, riferita da CLUNET, Journal du droit international privé,
anno 1890, p. 383; ROGUIN, Conflits de lois suisses, Lausanne 1891, p. 678
e segg.; PILLET, Les conventions internationales relatives à la compétence
judiciaire et à l'exécution des jugements, Paris 1913, p. 116). Ed è
evidente che, se la citata regola fosse di diritto imperativo, la cui
applicazione si impone al giudice del domicilio eletto, la decisione
impugnata consacrerebbe la violazione d'una norma cogente del diritto
civile federale, censurabile d'ufficio dal Tribunale federale giusta
l'art. 63 OG.

    Sennonchè, si deve riconoscere che l'art. 3 della Convenzione
franco-svizzera non ha questo senso nè questa natura. Esso sta in relazione
con gli art. 1 e 2, cui apporta un correttivo, nel senso che queste
due ultime norme sono di diritto dispositivo ed è possibile derogarvi
con una prorogazione di foro. Risulta del resto chiaramente dal citato
Messaggio del Consiglio federale che la Convenzione franco-svizzera
ha semplicemente inteso consacrare il diritto delle parti di eleggere
un domicilio, rispettivamente di prorogare il foro (cfr. il Messaggio,
loc.cit.). Ciò corrisponde d'altra parte al testo del precedente trattato
del 1828, al quale, secondo lo stesso Messaggio, l'art. 3 della Convenzione
non apporta nulla di nuovo: ora, tale testo esprime una semplice facoltà
di derogare al giudice naturale ed istituisce quindi una norma non cogente
(v. il testo citato da AUJAY, Etudes sur le Traité franco-suisse du 15 juin
1869, Paris 1903, p. 412). Aujay (op. cit., p. 416) insegna invero che le
parti possono scegliere uno qualunque dei tribunali francesi o svizzeri:
il tribunale eletto, in tal caso, non può dichiararsi incompetente a causa
dell'estraneità delle parti. Lo scopo dell'art. 3 della Convenzione si
rivela pertanto come quello di escludere per gli Svizzeri l'eccezione di
estraneità che i tribunali francesi sollevavano d'ufficio nei confronti
di stranieri, anche qualora le parti avessero loro convenzionalmente
attribuito tale competenza (cfr. GAUDEMET, La prorogation volontaire de
juridiction en droit international privé, Paris 1965, p. 227). Ma ciò
non significa che ogni tribunale debba dichiararsi competente pure nel
caso in cui esso avrebbe declinato la propria competenza trattandosi di
una lite tra cittadini svizzeri.

    Secondo il diritto ticinese, il giudice può, anche se adito in
virtù di una prorogazione di foro, rifiutare di statuire, quando la
vertenza non ha alcun legame di connessione, personale o reale, con il
territorio del cantone (v. la sentenza impugnata; inoltre, RGP 1967,
p. 117/118 e la sentenza inedita del Tribunale federale del 10 settembre
1966 nella causa Società Anastasia contro Auf der Maur e Co AG). E,
questa, una regola che il giudice ticinese può opporre a due cittadini
svizzeri domiciliati in Svizzera, fuori del Ticino. Ora, in materia di
pretese personali, l'oggetto della Convenzione è di porre una regola di
competenza di carattere dispositivo, non di creare un privilegio che
accordi a cittadini - uno dei quali francese - ciò che la legge non
accorda a due giudicabili entrambi svizzeri.

    Si deve quindi concludere che l'art. 3 della Convenzione
franco-svizzera non è una norma cogente, ma costituisce soltanto
un'eccezione agli art. 1 e 2, di cui sottolinea il carattere di diritto
dispositivo. Esso mira ad escludere che venga opposta a una prorogazione di
foro l'eccezione di estraneità. La prorogazione di foro prevista da questa
norma deroga quindi a una regola dispositiva di diritto federale. Spetta
di conseguenza alla giurisdizione cantonale decidere sovranamente, in
applicazione del diritto cantonale, se si considera vincolata da una
siffatta prorogazione (v. al riguardo Eugen CURTI, Der Staatsvertrag
zwischen der Schweiz und Frankreich betreffend den Gerichtsstand und die
Urteilsvollziehung, Zurigo 1879, p. 67; LEUCH, Berner ZPO, n. 5 in fine
all'art. 27; cfr. pure RU 18 p. 775 consid. 2).

    Ne consegue che il ricorso per riforma, diretto contro una sentenza
fondata sul diritto processuale cantonale, è irricevibile.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è irricevibile.