Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 II 108



96 II 108

19. Sentenza 11 giugno 1970 della I. Corte civile nella causa La Ginevrina
contro F.lli Marci e liteconsorti. Regeste

    Art. 465 LMV. Inverkehrbringen feuergefährlicher Reinigungsmittel.
Art. 41 und 55 OR.

    1.  Art. 465 LMV verbietet, die darin genannten Produkte als
zum Reinigen von Kleidern geeignet anzupreisen, nicht aber, sie auf
ausdrückliches Verlangen hin zu diesem Zwecke zu verkaufen (Erw. 3).

    2.  Grenzen der Pflicht des Verkäufers, den Erwerber von
feuergefährlichen Reinigungsmitteln auf die Gefahr, die mit dem Gebrauch
solcher Mittel verbunden ist, aufmerksam zu machen: Diese Pflicht ist in
Art. 465 LMV abschliessend geregelt (Erw. 6).

    3.  Verhältnis zwischen der Haftung des Geschäftsherrn gemäss Art. 55
OR und seiner Haftung nach Art. 41 OR (Erw. 7).

Sachverhalt

    A.- Irene Büchler comperò nel maggio 1965 tre litri di gasolina
nella drogheria della società in nome collettivo Fratelli Marci,
Locarno, con l'intenzione di usarne per pulire un mantello di suo marito.
Friedrich Dreyer, dipendente della ditta, consegnò la merce richiesta in
tre bottiglie da un litro cadauna e raccomandò all'acquirente di essere
molto prudente nell'usare la sostanza, di natura infiammabile, di non
deporla in luogo caldo e di adoperarla con finestre e porte aperte.

    Irene Büchler conservò la gasolina nel lavatoio sito al pianterreno
della sua abitazione. In questo locale, il mattino del 5 agosto 1965,
si accinse a pulire il mantello; versò i tre litri di gasolina in una
bacinella, vi immerse il mantello e strofinò la stoffa. Seguendo il
consiglio del droghiere, lasciò aperte le finestre, nonchè la porta tra
il lavatoio e le scale che conducono al primo piano. Terminato il lavoro,
appese il mantello ad asciugare, e versò nella vasca del gabinetto di
decenza la gasolina rimasta. Pochi minuti dopo, quando Irene Büchler era
già salita al primo piano, un'esplosione distrusse la casa. Le scintille
prodotte dalla lavatrice automatica sita nel lavatoio, e in funzione
al momento della lavatura del mantello, avevano acceso i vapori della
gasolina.

    B.- I coniugi Büchler avevano assicurato la casa contro i pericoli
del fuoco e delle esplosioni presso la società di assicurazioni "La
Ginevrina". Questa versò loro la somma di fr. 225 000.-- e convenne
davanti al Pretore di Locarno-città la ditta Fratelli Marci e il droghiere
Dreyer per il pagamento di fr. 205 000.-- oltre il 5% di interessi dal
18 novembre 1965. Essa rimproverava in sostanza ai convenuti di aver
causato l'esplosione con un atto illecito, e d'aver violato l'art. 465
dell'ordinanza sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti
d'uso e consumo del 26 maggio 1936 (ODerr.).

    Il Pretore respinse l'azione. Con sentenza del 29 dicembre 1969,
la Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita
dall'attrice, ne respinse il ricorso, confermando il giudizio pretoriale.

    C.- "La Ginevrina" impugna la sentenza di seconda istanza davanti
al Tribunale federale, mediante un tempestivo ricorso per riforma. Essa
chiede l'accoglimento della petizione. I convenuti propongono di respingere
il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- e 2. - ...

Erwägung 3

    3.- L'attrice asserisce che i detersivi contenenti idrocarburi, data
la facilità con cui questi evaporano, non possono essere venduti per la
pulitura di abiti. Essa cita al proposito l'art. 465 cpv. 3 ODerr.

    Questa disposizione, nella seconda frase, vieta unicamente di "porli
in vendita come prodotti per smacchiare vestimenta". Tale nozione di
messa in vendita è più ristretta di quella della messa in commercio,
fissata nell'art. 4 ODerr. L'art. 465 cpv. 3, seconda frase, ODerr. vieta
unicamente di propagandare gli accennati prodotti come adatti a scopi
di pulitura, non di venderli agli interessati che vogliono usarli per
pulire capi di vestiario. Pone in vendita una sostanza come prodotto
smacchiante il venditore che, nell'intento di stimolarne la vendita, attira
l'attenzione su tali qualità con degli affissi o con etichette, o anche
solo verbalmente. Che l'ordinanza non intende vietare la semplice messa in
commercio di idrocarburi facilmente volatilizzabili come smacchiatori,
risulta dall'art. 486 cpv. 1 lett. b ODerr, dove nei testi francese
e italiano, tra gli scopi della benzina destinata a usi domestici, si
annovera espressamente anche la pulitura di capi di vestiario.

    La sentenza impugnata non accerta che Dreyer, oppure la ditta
Fratelli Marci, abbiano reclamizzato la vendita di gasolina como prodotto
smacchiatore ai sensi delle suddette considerazioni. Essa constata
unicamente che Irene Büchler si è recata nel negozio dei Fratelli Marci
per acquistare due o tre litri di gasolina, intendendo pulire il mantello
di suo marito, e che Dreyer, assecondando il suo desiderio, gliene ha
venduto 3 bottiglie di un litro. L'attrice non afferma che i convenuti
abbiano raccomandato al pubblico l'acquisto di gasolina quale prodotto
smacchiatore. Le bottiglie in cui Irene Büchler acquistò la gasolina
non recavano d'altra parte nessuna iscrizione che potesse far pensare ad
una sua messa in vendita come smacchiatore, ai sensi della disposizione
citata. Al contrario, le bottiglie portavano solo un'etichetta con la
scritta "Gasolina" e il nome della ditta che la forniva. Stando alla
deposizione di Dreyer, tale etichetta fu incollata sulle bottiglie solo
al momento della vendita. I recipienti con lo stampo delle parole "Gift,
poison, veleno" e del teschio erano destinati alla vendita di qualsiasi
sostanza velenosa, e non esclusivamente della gasolina, e furono
presumibilmente riempite solo al momento della vendita. Al convenuto
non si può quindi rimproverare di aver violato l'art. 465 cpv. 3 seconda
frase ODerr.

Erwägung 4

    4.- L'attrice si richiama pure ai limiti di quantità posti alla vendita
di smacchiatori e detersivi liquidi dall'art. 465 cpv. 3 prima frase ODerr.

    La divisione dell'igiene del dipartimento delle opere sociali
del Cantone Ticino, in una pubblicazione apparsa sul foglio ufficiale
no. 15 del 21 febbraio 1964, attirava l'attenzione su alcune modifiche
dell'ODerr. e scriveva, in merito all'art. 465 ODerr., quanto segue:

    "Divieto della messa in commercio di liquidi smacchiatori e per la
pulitura di indumenti contenenti benzolo e tetracloruro di carbonio. La
vendita di liquidi smacchiatori è limitata a 3 dl alla volta. E vietato
mettere in commercio per uso domestico tali liquidi con allusioni
all'impiego per la pulitura di indumenti."

    Questa pubblicazione non può essere fatta rientrare tra le
"disposizioni più minute in materia di sicurezza" emanate dal Cantone ai
sensi dell'art. 465 cpv. 4 ODerr. Essa può solo essere concepita come un
sunto, in parte peraltro impreciso, dell'art. 465 ODerr. La pubblicazione
non è atta a vietare un atto permesso ai sensi dell'art. 465 cpv. 3 prima
frase ODerr.

    Detto articolo limita unicamente la capienza dei recipienti,
in cui i detersivi liquidi possono venir venduti, ma non la quantità
di prodotto che può venir venduta alla stessa persona. Lo scopo della
limitazione va palesemente cercato nell'intento di evitare esplosioni di
grossi recipienti. Dello stesso parere sopra enunciato è del resto il
chimico cantonale.

    Dreyer avrebbe pertanto potuto senz'altro vendere a Irene Büchler
10 bottiglie di 3 dl di gasolina. Il fatto che egli abbia venduto 3
bottiglie di un litro non ha nessun nesso causale con l'esplosione,
come la precedente istanza ha costatato in modo vincolante. L'esplosione
non avvenne a causa della misura dei recipienti destinati a contenere i
tre litri di gasolina; infatti, il liquido era già stato usato quando si
verificò l'evento. La violazione del divieto dell'art. 465 cpv. 3, prima
frase, ODerr. non può pertanto obbligare Dreyer a risarcire il danno. 5. -
Sulle bottiglie in esame mancava l'iscrizione "facilmente infiammabile",
che l'art. 465 cpv. 2 ODerr. prescrive per le sostanze smacchiatrici
facilmente infiammabili.

    La Corte cantonale afferma che questo fatto non è causale per
l'esplosione, Irene Büchler sapendo che la gasolina era facilmente
infiammabile, tanto che ha usato particolari precauzioni durante la
pulitura. La precedente istanza ha quindi accertato in modo vincolante
che i vapori di gasolina si sarebbero incendiati anche se Dreyer avesse
adempiuto a quanto prescritto. La mancata applicazione dell'etichetta
non è elemento tale da comportare per il convenuto l'obbligo di risarcire
il danno.

Erwägung 6

    6.- Secondo l'attrice, vendendo a Irene Büchler tre litri di
gasolina, Dreyer ha messo in pericolo l'integrità, la vita e i beni
di terzi, in quanto egli doveva sapere che in ogni economia domestica
esistono apparecchi elettrici e interruttori, le cui scintille possono
incendiare i vapori. Essa intende con ciò asserire che Dreyer avrebbe
dovuto informare l'acquirente anche sulle possibilità d'incendio dovute
a scintille derivanti da impianti elettrici; si rifà, al riguardo, alla
prassi del Tribunale federale, secondo cui chi crea un pericolo è anche
tenuto a prendere i provvedimenti necessari ad evitare i danni (RU 82 II
28; 93 II 92 e 339; 95 II 96).

    Con la vendita della gasolina Dreyer non ha tuttavia creato un pericolo
concreto. La sostanza venduta non costituiva un pericolo per nessuno, se
fosse stata usata con le dovute cautele. Il pericolo concreto è nato solo
al momento in cui l'acquirente usò, circa tre mesi dopo, la gasolina per
pulire un mantello in un locale dove contemporaneamente era in funzione la
lavatrice elettrica. Può darsi che Dreyer avrebbe potuto prevedere simile
evento, siccome l'esperienza insegna che di tanto in tanto nell'economia
domestica dei vapori di benzina vengono accesi da scintille elettriche.

    Questo non comportava però l'obbligo per Dreyer di rendere attenta
l'acquirente su tali astratti pericoli, alla stessa stregua che il
venditore di automobili non è tenuto a rendere attento l'acquirente sui
pericoli della circolazione stradale o l'armaiolo ad orientare l'acquirente
di un'arma da fuoco sui pericoli che comporta un'errata manipolazione
della stessa, solo perchè sono causa di molti incidenti.

    Il dovere d'informare chi usa, a scopo domestico, particolari sostanze
smacchiatrici e detersivi liquidi da parte di chi li mette in commercio,
è regolato in modo essauriente dall'art. 465 ODerr. Il pericolo di una
facile infiammabilità basta che sia indicato con la scritta chiara
e ben visibile "facilmente infiammabile". La legge non richiede al
venditore un ulteriore obbligo d'informazione e di avvertenza, posto
che l'acquirente del detersivo sia in possesso delle normali capacità
di discernimento. L'acquirente deve preoccuparsi da solo che l'astratto
pericolo d'incendio non si concretizzi. L'istruzione sul modo in cui la
sostanza o i suoi vapori sono infiammabili non è compito del venditore;
spetta bensì all'acquirente sapersi adeguare, tenendo conto di quanto
insegna l'esperienza.

    Il fatto che il convenuto non abbia reso attenta l'acquirente sulla
possibilità di incendio dei vapori di gasolina causato dalle scintille di
un elettrodomestico e di conseguenza non le abbia consigliato di eseguire
la pulitura unicamente all'aperto, non può essere fatto assurgere a
colpa. Alla luce di quanto ha constatato la Corte cantonale, il convenuto
non era a conoscenza che Irene Büchler intendeva pulire il mantello vicino
ad una lavatrice in funzione. Dreyer non ha cagionato a Irene Büchler
un danno ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO. L'azione, in quanto promossa
contro di lui, dev'essere quindi respinta.

Erwägung 7

    7.- L'attrice ha convenuto in giudizio anche la ditta Fratelli Marci
che, tramite il suo dipendente Dreyer, ha venduto la gasolina a Irene
Büchler. Quale venditrice, la suesposta ditta era contrattualmente
tenuta unicamente a consegnare all'acquirente l'oggetto venduto, ed a
procurargliene la proprietà (art. 184 CO); essa non era però obbligata a
orientarla circa la pericolosità della gasolina e a spiegarle quando la
stessa può provocare un'esplosione. La convenuta non è pertanto tenuta
a versare l'indennità a titolo di violazione contrattuale.

    L'attrice dà poi per dimostrato il buon fondamento della sua azione,
imputando a Dreyer e alla ditta Fratelli Marci di aver commesso un atto
illecito.

    Il padrone dell'azienda è tenuto a risarcire i danni che il suo
impiegato od operaio ha cagionato per atto illecito nell'esercizio
delle sue incombenze di servizio, salvo che provi di avere usato tutta
la diligenza per impedire un danno di questa natura o che il danno si
sarebbe verificato anche usando tale diligenza (art. 55 cpv. 1 CO). Nella
fattispecie, non potendosi addebitare a Dreyer nessun comportamento
scorretto, la società in nome collettivo Fratelli Marci non è tenuta a
rispondere ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 CO.

    Anche il padrone di un'azienda può comunque commettere un atto illecito
ai sensi dell'art. 41 CO. L'assicuratore che ha risarcito i danni può
quindi, di regola, far valere contro di lui un diritto di regresso,
dato che, secondo l'art. 51 cpv. 2 CO, deve assumere in primo luogo il
risarcimento del danno colui che l'ha commesso per atto illecito.

    Il Tribunale federale, in prassi costante, reputa però che il padrone
dell'azienda non è responsabile per colpa propria, giusta l'art. 41 CO, se
ha tralasciato di istruire e sorvegliare diligentemente il suo dipendente,
autore del danno. Tale omissione giustifica solo la responsabilità ai
sensi dell'art. 55 CO nei rapporti extracontrattuali (RU 77 II 248, 80
II 350). Il padrone d'azienda è tenuto a rispondere per atto illecito,
in seguito ad una azione o ad un'omissione di un suo dipendente, solo se
gli si può addebitare d'aver impartito istruzioni illegali (RU 80 II 251).

    Un simile comportamento, contrariamente all'opinione dell'attrice, non
può tuttavia essere dedotto dalla circostanza che nel negozio della ditta
Fratelli Marci era in vendita della gasolina per la pulitura di abiti in
bottiglie da un litro, e nemmeno dal fatto che, all'atto della vendita, non
si è accennato alla possibilità che i vapori di gasolina si infiammassero
a causa di una scintilla scaturita da una lavatrice. Già si è detto che
l'intenzione dell'acquirente di usare gasolina per pulire degli abiti, non
ha reso illecita la vendita, la quale nemmeno era illecita se il venditore
era a conoscenza di tale intenzione. La vendita di bottiglie da un litro,
invece che da tre dl, non può essere considerata la causa dell'esplosione.

    Il quesito di sapere se una società in nome collettivo è responsabile
dell'atto illecito commesso da un socio nell'esercizio del commercio
sociale, può rimanere aperto.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.