Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 96 III 1



96 III 1

1. Estratto della sentenza 16 gennaio 1970 nella causa Weinmann. Regeste

    1.  Der Rekurrent kann die Beweiswürdigung der kantonalen
Aufsichtsbehörde nicht beanstanden (Erw. 1).

    2.  Wenn ein von mehrern Gläubigern betriebener Schuldner an das
Betreibungsamt eine Zahlung leistet mit der genauen Weisung, sie einem
bestimmten Gläubiger zukommen zu lassen, so hat sich das Betreibungsamt
an diesen Willen zu halten (Erw. 2).

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- Il 12 luglio 1968 l'Ufficio di esecuzione e fallimenti del
circondario di Lugano eseguì un pignoramento a carico di Walter Bensegger,
domiciliato a Paradiso, e a favore dello Stato del Cantone Ticino e di
Christine Weinmann. Successivamente, entrò a far parte di questo gruppo
anche l'avv. Orazio Dotta, che pure aveva reso pendente un'esecuzione
contro il debitore. Il 18 ottobre 1968 lo Stato del Cantone Ticino chiese
la vendita degli oggetti pignorati. L'avv. Dotta formulò, a sua volta,
analoga domanda l'8 novembre successivo. Quanto a Christine Weinmann,
essa presentò la richiesta di vendita il 24 febbraio 1969.

    Nel periodo dal 20 novembre 1968 al 19 febbraio 1969 Bensegger
versò all'Ufficio di Lugano, in varie rate, un importo complessivo di
fr. 5800.--. Ulteriori fr. 900.-- furono versati dal 17 marzo al 21
aprile 1969. L'Ufficio girò tutti questi importi a favore dell'avv. Dotta.

    B.- La creditrice Christine Weinmann è insorta il 10 settembre 1969
contro questo modo di procedere dell'Ufficio mediante un reclamo alla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone
Ticino, quale autorità di vigilanza. Essa gli rimproverava di non averle
versato alcunchè dei fr. 6700.-- incassati, sebbene la domanda di vendita
presentata dall'avv. Dotta valesse anche per gli altri creditori del
gruppo.

    L'Ufficio, nelle proprie osservazioni, ha rilevato che il citato
importo è stato interamente versato all'avv. Dotta su indicazione e
insistenza dello stesso debitore. Esso ha aggiunto che, in concreto, non
era stata concessa a quest'ultimo la dilazione ai sensi dell'art. 123 LEF
e che la domanda di vendita di Weinmann era stata presentata solo il 24
febbraio 1969.

    Mediante decisione del 20 novembre 1969 l'Autorità cantonale di
vigilanza ha respinto il reclamo.

    C.- Christine Weinmann impugna tale decisione mediante un tempestivo
ricorso alla Camera di esecuzione e dei fallimenti del Tribunale
federale. Essa chiede di condannare l'Ufficio di esecuzione di Lugano
a versarle la quota spettantele sull'importo di fr. 6700.-- versato
dal debitore.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- L'Autorità cantonale di vigilanza ha accertato che la signora Hilda
Dietrich, la quale agiva per conto del debitore, ha invitato l'Ufficio di
esecuzione di Lugano a girare all'avv. Dotta tutti gli importi versati.
Questa constatazione, che poggia su di un apprezzamento delle prove,
è vincolante per il Tribunale federale (v. art. 63 cpv. 2, cui rinvia
l'art. 81 OG). Le critiche volte dalla ricorrente a questo riguardo sono
pertanto irricevibili.

Erwägung 2

    2.- La ricorrente rimprovera in definitiva alla precedente istanza
di aver fatto beneficiare il solo avv. Dotta degli acconti versati dal
debitore. Simile censura è però infondata. Risulta in modo incontestabile
che quest'ultimo ha inteso eseguire i versamenti a favore del citato
creditore. Ora, secondo giurisprudenza e dottrina, quando un debitore
escusso da più creditori effettua un versamento all'Ufficio con il preciso
invito di girarlo ad un determinato creditore, l'Ufficio deve attenersi a
questa volontà (JAEGER-DAENIKER, Praxis, Art. 12 N. 1 e riferimenti; JOOS,
Handbuch, p. 97). Il citato modo di procedere, lungi dall'essere errato,
corrisponde del resto alla disposizione dell'art. 86 cpv. 1 CO, secondo
cui chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di dichiarare,
all'atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare.

    La ricorrente obietta che la presente fattispecie rivelerebbe
un indebito favoreggiamento dell'avv. Dotta a scapito degli altri
creditori. Il quesito di sapere se siano adempiuti in concreto i requisiti
per una impugnazione del modo di procedere di Bensegger non può porsi
tuttavia in questa procedura. Del resto, non è per nulla accertato che
la ricorrente abbia subito o stia per subire un danno come conseguenza
del censurato modo di procedere.

    La ricorrente afferma poi che la domanda di vendita presentata da un
creditore ha efficacia nei confronti di tutti i creditori appartenenti al
medesimo gruppo. Questa allegazione, per quanto esatta (v. art. 117 LEF,
RU 59 III 57), è irrilevante nella fattispecie. In effetti, fino al 21
agosto 1969 non era stato indetto alcun incanto dei beni pignorati, di
guisa che non poteva, almeno sino a quella data, esistere alcun ricavo da
ripartire tra i creditori (RU 59 III 57). Infine, non va dimenticato che al
debitore non era stata accordata alcuna dilazione nel pagamento ai sensi
dell'art. 123 LEF. Comunque, se anche una siffatta misura fosse stata
concessa, i singoli acconti versati dal debitore e destinati a differire
l'incanto, avrebbero dovuto essere computati per il soddisfacimento
di quel creditore che aveva domandato la vendita (JAEGER, Commentario,
Art. 123 N. 2 e Art. 144 N. 2).

Erwägung 3

    3.- e 4. - ...

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.