Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 302



95 I 302

42. Estratto della sentenza 21 maggio 1969 nella causa Bonoli contro
Ticino. Regeste

    Enteignungsrecht. Minderwert einer Liegenschaft wegen Verlusts des
Zugangs zur Strasse.

    1.  Wenn bei Teilenteignung eine Liegenschaft infolge Wegfalls oder
Verlegung der öffentlichen Strasse keinen genügenden Zugang mehr hat und
deshalb eine Wertverminderung erleidet, so ist der Enteigner grundsätzlich
zum Ersatz des Schadens verpflichtet (Erw. 5).

    2.  Der gleiche Grundsatz gilt für die aus dem selben Grund eintretende
Verminderung des Wertes einer Liegenschaft, die zwar von der Enteignung
nicht betroffen worden ist, die aber wirtschaftlich mit einer enteigneten,
dem gleichen Eigentümer gehörenden Liegenschaft zusammenhängt (Erw. 6).

    3.  Befugnis des Enteigners, gleichwertigen Realersatz im Sinne des
Art. 18 EntG anzubieten (Erw. 7).

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- La procedura espropriativa inerente alla costruzione della strada
nazionale n. 2 dal km 21.500 al km 26.565, dichiarata aperta dal Presidente
della Commissione federale di stima del VII circondario il 21 gennaio
1964, concerne, tra gli altri beni, la particella n. 198 di Pazzallo,
appartenente ai fratelli Franco e Osvaldo Bonoli. Tale fondo, che si trova
all'estremità meridionale del territorio di Pazzallo, là dove questo
confina con Grancia, misura mq 8487, ed è colpito dall'espropriazione
definitiva limitatamente a mq 2125. Gli è adiacente la particella n. 290
di Grancia, appartenente ai medesimi proprietari.

    B.- Mediante decisione del 20 ottobre 1966 la Commissione federale
di stima del VII circondario fissò, oltre ad un importo di fr. 8500.--
per la frazione espropriata della particella n. 198, un'indennità di
fr. 1600.-- per la svalutazione della sua frazione residua, cui veniva
a mancare il precedente sbocco sulla cantonale.

    C.- Gli espropriati si sono aggravati tempestivamente davanti
al Tribunale federale adducendo che la perdita dell'accesso era
pregiudizievole a tutta la proprietà, e quindi anche alla particella
n. 290 di Grancia. Pertanto, anche la svalutazione di questo fondo doveva
essere risarcita.

    L'ente espropriante ha proposto la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 5

    5.- La presente vertenza riguarda la svalutazione (connessa alla
perdita d'un accesso stradale indiretto) subita da una particella
adiacente a un fondo parzialmente espropriato e appartenente al medesimo
proprietario.

    a) Prima di affrontare il quesito di sapere se quella svalutazione dà
al proprietario il diritto di pretendere un'indennità, occorre esaminare
se, di per sè, la soppressione di uno sbocco stradale diretto del quale
beneficiava un fondo parzialmente espropriato può fondare una pretesa
d'indennità.

    L'importo di fr. 1600.-- stabilito dalla precedente istanza per il
deprezzamento della particella n. 198 non è invero più litigioso. Tuttavia,
pur se quella indennità non può essere in ogni caso modificata, il problema
va discusso a titolo pregiudiziale per la soluzione dell'attuale vertenza.

    In tre sentenze pronunciate dal Tribunale federale sul finire del
secolo scorso (e pubblicate in RU 7, p. 523 e segg., 20, p. 63 e segg.,
rispettivamente 23, I, p. 113 e segg.), l'ente espropriante non fu tenuto
responsabile del deprezzamento che particelle parzialmente espropriate
avevano subito in seguito alla soppressione o all'aggravamento di un
accesso stradale. Questa prassi è stata tuttavia presto modificata e -
sotto l'influsso della giurisprudenza del Reichsgericht germanico -
sostituita da una più favorevole all'espropriato.

    Nella sentenza RU 31 II 1 e segg. (v., in particolare, p. 3), il
Tribunale federale ha infatti ritenuto che il pregiudizio procurato
ad un fondo parzialmente espropriato da un peggioramento dell'accesso
dipendente dalla correzione di un tratto di strada doveva essere
risarcito, sussistendo un nesso causale tra il danno e l'espropriazione. La
circostanza che un altro proprietario - cui non fosse stato tolto alcun
terreno ma che avrebbe ciononostante subito gli stessi pregiudizi -
si sarebbe trovato nell'impossibilità di far valere una pretesa, non
influiva affatto, secondo il Tribunale, sul diritto dell'espropriato ad
ottenere la piena indennità. Questo principio è stato confermato pochi
mesi dopo nella sentenza RU 31 II 363 e segg. Con motivi analoghi (per quel
che riguarda l'esistenza d'un nesso causale tra danno e espropriazione)
l'ente espropriante è stato riconosciuto, in RU 33 II 215/216, responsabile
del danno provocato ad una villa sino allora tranquilla, e parzialmente
espropriata, dalla messa in esercizio di una linea ferroviaria.

    Ultimamente il Tribunale federale ha preso ancora posizione sul
quesito dei pregiudizi subiti da un fondo parzialmente espropriato in
seguito alla soppressione di un accesso stradale. Nella sentenza RU 83
II 538 e segg. (v., in particolare, p. 542/543) è stato rilevato che la
questione dell'accesso ad una strada pubblica va esaminata in base al
diritto cantonale, ed è stato altresì osservato che spetta di massima
al giudice civile decidere se un simile diritto è stato o meno violato
(art. 69 LEspr.). Su questo giudizio e sulle sue considerazioni poggia pure
il progetto di sentenza del 7 dicembre 1965 nella causa Caverzasio contro
Ticino, confermato con sentenza del 23 febbraio 1966. Nella sentenza RU 94
I 286 e segg. (v., in particolare, p. 298 e 299), il Tribunale federale
ha tuttavia modificato la giurisprudenza su questo punto, ed ammessa le
competenza dell'autorità d'espropriazione a giudicare siffatte questioni.

    b) In sostanza si può in linea di principio affermare che l'ente
pubblico può di per sè limitare o sopprimere, senza indennità, l'uso
comune di una pubblica strada (cfr. art. 3 LCStr.; v. pure RU 79 I 205).
Questa facoltà è stata sempre più o meno esplicitamente ammessa dalla
giurisprudenza, e l'ente publico che ne fa uso non viola nessun diritto
dei proprietari, in particolare non viola i diritti di vicinato la cui
espropriazione darebbe luogo a indennità (art. 5 LEspr.).

    aa) Si deve ammettere una eccezione all'accennato principio, e
riconoscere l'obbligo dell'ente pubblico ad un adeguato risarcimento o
ad una sostituzione in natura, quando il fondo parzialmente espropriato
non ha più, in seguito alla soppressione o allo spostamento della strada,
un accesso sufficiente a quest'ultima, di guisa che il proprietario si
vede costretto a chiedere al vicino il passaggio necessario ai sensi
dell'art. 694 CC (v. HAAB, N. 26 all'art. 694 CC). Sarebbe in effetti
incompatibile con la garanzia della proprietà lasciar in un simile caso
sottrarre senza contropartita l'unico sufficiente accesso alla strada
pubblica di cui il proprietario beneficia. Un caso simile incide nella
proprietà in un modo assimilabile ad una espropriazione.

    bb) D'altra parte, giusta l'art. 22 cpv. 2 LEspr., nel fissare
l'indennità si deve tener conto del danno derivante dalla perdita
o dalla diminuzione dei vantaggi influenti sul valore venale, che
senza l'espropriazione la frazione residua avrebbe conservati secondo
ogni probabilità. Tale danno non è necessariamente la risultante della
soppressione di un diritto. Esso può benissimo derivare dall'abolizione
di vantaggi di fatto connessi al diritto espropriato: la giurisprudenza ha
ripetutamente affermato a questo riguardo che anche l'abolizione di questi
ultimi può, secondo le circostanze, dar luogo a indennità (RU 51 I 365/366,
92 I 437; cfr. inoltre WALTER BURCKHARDT, Die Entschädigungspflicht
nach schweizerischem Expropriationsrecht, ZSR vol. 32 (1913), p. 145 e
segg., il quale osserva che l'ente espropriante è tenuto ad indennizzare
all'espropriato il danno che questi poteva sperare di evitare conservando
la proprietà del fondo, e pone con ciò le premesse dell'attuale art. 22
cpv. 2 LEspr.; v. altresì la sentenza 29 maggio 1967 del Bundesgerichtshof
tedesco, pubblicata in Neue Juristische Zeitschrift, 1967 (20) II,
p. 1750/51).

    Pertanto, se la costruzione di un'opera per la quale è stata concessa
la facoltà di espropriare, rende necessario lo spostamento di una strada
cantonale, e toglie con ciò ad una particella parzialmente espropriata
l'accesso diretto a quest'ultima, può sorgere per il fondo un evidente
pregiudizio di fatto che dev'essere in linea di massima risarcito (v.
WIEDERKEHR, Die Expropriationsentschädigung, p. 88 e segg.; HESS, Das
Enteignungsrecht des Bundes, N. 10 all'art. 22). La circostanza che il
mappale possiede un altro sufficiente accesso ad una strada pubblica
(per cui il proprietario non si vedrebbe costretto a chiedere al vicino
il passo necessario) non esclude a priori una pretesa d'indennità. Essa
riduce soltanto l'ammontare di quest'ultima. La facoltà del proprietario
parzialmente espropriato di pretendere un risarcimento cade solo quando
il rimanente accesso alla rete stradale è tanto buono che la soppressione
dell'altro non cagiona alcuna svalutazione del fondo. Resta beninteso
riservato all'espropriante il diritto di offrire un compenso in natura
ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LEspr.

    cc) È lecito a questo punto chiedersi se il proprietario può, nelle
accennate circostanze, pretendere anche la restituzione dei contributi di
miglioria da lui eventualmente versati per la correzione o la costruzione
di una strada che viene soppressa. Tale quesito, tuttavia, non concerne
la fattispecie, e può rimanere indeciso. Egualmente, non c'è necessità
di esaminare qui se la stessa posizione giuridica del proprietario
parzialmente espropriato debba essere riconosciuta al proprietario cui
vengono imposte limitazioni dell'uso comune di una strada, nell'ambito di
una procedura di rilottizzazione introdotta in materia di strade nazionali
al fine di evitare le espropriazioni (v. gli art. 21 e 23 dell'ordinanza
d'esecuzione 24 marzo 1964 della legge federale sulle strade nazionali;
cfr. pure RU 92 I 180 consid. 5).

Erwägung 6

    6.- Accertato che, in linea di massima, i fratelli Bonoli avevano
diritto ad una indennità per la soppressione dell'accesso dalla strada
cantonale alla particella n. 198 parzialmente espropriata, rimane ora
da esaminare se essi potevano formulare una analoga pretesa anche nei
confronti della vicina particella n. 290, non colpita dall'attuale
espropriazione.

    A questo riguardo occorre rilevare quanto segue. I fondi n. 198 e 290
sono tra loro adiacenti e, appartenendo ai medesimi proprietari, formano
un unico complesso economico. Vero è che essi giacciono in due differenti
comuni, il cui limite giurisdizionale è ivi costituito appunto dal confine
tra i citati mappali: ma tale circostanza non ha evidentemente alcun
valore nell'attuale vertenza. Anche il fatto che l'una delle particelle
è costituita di bosco mentre l'altra è prativa non appare influente,
e non è tale da togliere il carattere d'unità economica al complesso dei
beni. Ora, l'espropriazione (parziale o totale) di uno dei beni facenti
parte del complesso dev'essere assimilata ad una espropriazione parziale
di quest'ultimo (v. art. 19 lett. b LEspr., il quale par la di esproprio
parziale "di un fondo o di più fondi economicamente connessi"). Sarebbe
d'altra parte iniquo porre il proprietario in una situazione peggiore
per il semplice fatto che il suo fondo unito è iscritto a registro sotto
due o più numeri. Si impone quindi di applicare l'art. 22 LEspr. anche
al caso di fondi attigui ed economicamente connessi.

    La particella n. 290 conserva invero, anche dopo la soppressione
dello sbocco indiretto alla sottostante strada cantonale, l'accesso ad
una stradicciola forestale situata nella sua parte superiore. Tuttavia,
quest'ultimo accesso è insufficiente e la particella subisce un indubbio
pregiudizio in seguito alla scomparsa del primo. Ne consegue che la pretesa
d'indennità fatta valere dagli espropriati per la soppressione dell'accesso
stradale indiretto dalla particella n. 290 appare, di massima, fondata.

Erwägung 7

    7.- Giusta l'art. 18 LEspr., quando l'espropriazione pregiudichi le
vie di comunicazione l'ente espropriante può offrire all'espropriato,
al posto di una prestazione liquida, un equivalente in natura che tuteli
sufficientemente gli interessi di quest'ultimo.

    Nella fattispecie, lo Stato del Cantone Ticino ha offerto di costruire
un accesso al mappale n. 290 prolungando la strada già esistente sul
fondo Gygax. I periti giudiziali, nel loro rapporto complementare, hanno
accertato che quell'accesso è oramai costruito nella misura di 6/7, l'ente
espropriante avendo già provveduto a prolungare la strada esistente sul
fondo Gygax di circa 70 metri, fino al confine della particella n. 308
con la n. 198. Secondo i periti, tuttavia, la sostituzione in natura
risarcirà completamente gli espropriati solo se la piccola strada verrà
prolungata ancora di circa 10 metri (per un dislivello di 4), fino a
raggiungere il sentiero che corre sul mappale n. 290.

    Vien quindi fatto obbligo all'espropriante di prolungare la citata
strada nel modo e nella misura prevista. Con ciò gli espropriati saranno
completamente tacitati.