Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 95 I 161



95 I 161

23. Estratto della sentenza 25 giugno 1969 nella causa Edilcentro SA
c. Costruzioni Edili Generali

SA Regeste

    Staatsrechtliche Beschwerde. Derogatorische Kraft des Bundesrechts.

    1.  Die Rüge der Verletzung der derogatorischen Kraft des Bundesrechtes
ist in der Rüge der Willkür enthalten, wenn der Beschwerdeführer geltend
macht, das kantonale Recht sei in offensichtlichem Widerspruch mit dem
Bundesrecht angewendet worden (Erw. 2).

    2.  Wenn das Bundesrecht eine Frist festsetzt, stellt es, bis zu einem
gewissen Grade, auch die Vorschriften auf, die für die Wahrung der Frist
gelten (Erw. 4). Auf eine gemäss Art. 307 SchKG erhobene Beschwerde ist
von Bundesrechts wegen einzutreten, wenn sie rechtzeitig beim iudex ad
quem statt bei dem hiefür zuständigen iudex a quo eingereicht worden ist
(Erw. 5).

Sachverhalt

                  Riassunto della fattispecie:

    A.- L'8 gennaio 1969 il Pretore del distretto di Bellinzona omologò
il concordato con abbandono di attivo proposto dalla ditta Costruzioni
Edili Generali SA, Giubiasco, e accettato dalla maggioranza qualificata
dei suoi creditori. La Edilcentro SA, creditrice dell'accennata società
per un importo di fr. 63 363.15, impugnò ai sensi dell'art. 307 LEF il
decreto di omologazione. L'atto di ricorso fu spedito il 20 gennaio 1969,
vale a dire l'ultimo giorno utile, direttamente alla Camera di esecuzione
e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, cui pervenne il
giorno 21 successivo. Quest'ultima, fondandosi sulle norme del CPC ticinese
(cui rinvia l'art. 31 cpv. 1 della legge cantonale di attuazione della
LEF, dell'8 marzo 1911), trasmise subito l'atto di ricorso al Pretore
di Bellinzona, presso il quale devono essere deposti i ricorsi diretti
alla Corte cantonale. Quando il gravame e i relativi allegati, con la
risposta della controparte, le furono poi ritrasmessi dal Pretore, la
Camera di esecuzione e fallimenti dichiarò il ricorso irricevibile per
tardività. Il relativo giudizio è del 10 marzo 1969.

    B.- La Edilcentro SA impugna questa sentenza mediante un tempestivo
ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Essa chiede
l'annullamento del giudizio cantonale e protesta il pagamento delle spese
e delle ripetibili. Rimprovera alla precedente istanza di aver violato
gli art. 4 CF e 307 LEF.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Estratto dei considerandi:

Erwägung 1

    1.- La sentenza impugnata, prolata dall'ultima istanza cantonale in
materia d'omologazione di concordato, è, secondo la giurisprudenza,
deferibile davanti al Tribunale federale da parte del creditore
attraverso la via del ricorso di diritto pubblico (v. RU 74 I 360, 85 I
78 consid. 1). Il gravame è quindi senz'altro ricevibile.

Erwägung 2

    2.- La Edilcentro SA rimprovera innanzitutto alla Camera di
esecuzione e fallimenti di aver male applicato l'art. 307 LEF, il quale
fissa in dieci giorni il termine per impugnare davanti all'autorità
cantonale superiore dei concordati, là dove essa esiste, la decisione
sull'omologazione. Secondo la ricorrente, questa norma non stabilisce
soltanto la durata del termine, ma sottopone pure, in sostanza, al diritto
federale tutti i requisiti che devono essere osservati per la presentazione
del ricorso. Ora, secondo il diritto federale, il termine va considerato
rispettato anche se il gravame è stato tempestivamente interposto davanti
ad un organo non competente a riceverlo: in tali circostanze, il giudizio
di irricevibilità pronunciato dalla precedente istanza contrasterebbe
con il diritto federale.

    La ricorrente non fa invero valere esplicitamente una violazione
dell'art. 2 disp. trans. CF, dal quale la giurisprudenza ha dedotto il
principio della forza derogante del diritto federale (RU 65 I 79 consid. 5,
75 I 48 consid. 5). Tuttavia, giusta il senso della sua esposizione,
essa intende manifestamente far valere una violazione di tale principio,
la censura della forza derogante essendo compresa in quella d'arbitrio,
quando il ricorrente sostiene che il diritto cantonale è stato applicato
in manifesto contrasto con il diritto federale (RU 70 I 213, 71 I 438
consid. 3, 84 I 10 consid. 2, 91 I 28 consid. 2). Il gravame è quindi,
a tale riguardo, sufficientemente motivato. Giusta l'interpretazione
costantemente data dalla prassi attuale all'art. 125 cpv. 1 lett. b
OG, e conformemente alle tendenze radicate nella nuova legislazione,
il Tribunale federale è competente ad esaminare se l'applicazione di una
disposizione cantonale viola la LEF (v. RU 71 I 215 consid. 3 e numerosi
riferimenti). D'altra parte, il quesito di sapere se una norma cantonale,
o l'interpretazione ad essa data, è conciliabile con il diritto federale
viene esaminato da codesta Corte liberamente, e non sotto il solo profilo
dell'arbitrio (RU 88 I 75 consid. 2, 91 I 28 consid. 2).

Erwägung 3

    3.- Secondo l'art. 23 cpv. 2 LEF, le attribuzioni dell'autorità
competente per i concordati possono essere deferite tanto ad autorità
giudiziarie quanto ad autorità amministrative. La determinazione della
procedura che queste devono applicare spetta, di massima, ai cantoni
(RU 51 I 368; v. inoltre sentenza inedita del 3 novembre 1959 nella
causa Lehni e liteconsorti c. Immobilien AG e liteconsorti, consid. 9;
JAEGER, N. 4 all'art. 23 LEF; FAVRE, Droit des poursuites, 2. ed.,
p. 85). A questo riguardo, essi possono emanare disposizioni speciali,
oppure dichiarare applicabili le norme generali del loro diritto di
procedura civile. Spetta loro pertanto anche il compito di stabilire la
forma che l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 307 LEF deve rivestire
(BLUMENSTEIN, Handbuch, p. 914, nota 43; FRITZSCHE, Schuldbetreibung und
Konkurs, 2. ed., II, p. 335). Dal diritto federale resta solo fissato
il termine, la cui determinazione non è una questione di forma; solo a
questo riguardo, quindi, il diritto federale incide sulla competenza dei
cantoni a disciplinare la procedura di ricorso.

    La ricorrente rileva che sfugge ai cantoni il compito di stabilire le
conseguenze giuridiche della tempestiva presentazione di un ricorso ad
un organo incompetente a riceverlo. Essa invoca, tra l'altro, la legge
federale del 21 giugno 1963 sulla decorrenza dei termini nei giorni di
sabato, per sostenere che eventuali disposizioni cantonali contrastanti
sono state dalla legge stessa abrogate. Tuttavia, nella misura in cui si
riferisce ai termini fissati dalla LEF, la legge del 21 giungo 1963 non
contiene che una precisazione dell'art. 31 cpv. 3 LEF, il quale prevede
semplicemente la proroga al giorno feriale successivo della scadenza
del termine il cui ultimo giorno cade di domenica o in una festività
ufficialmente riconosciuta: in nessun modo, quindi, la citata legge
federale modifica la competenza dei cantoni a disciplinare per loro conto
la procedura di ricorso.

    Anche l'art. 75 cpv. 2 OG, secondo il quale un atto di ricorso in
materia di esecuzione e fallimenti diretto ad un'autorità cantonale di
vigilanza incompetente in ragione di grado dev'essere trasmesso d'ufficio
all'autorità di vigilanza competente, non suffraga meglio la tesi della
ricorrente: come risulta dallo stesso tenore dell'articolo, infatti,
esso non si applica che alle autorità di vigilanza.

    La ricorrente cita pure l'art. 36 LEF, e dal fatto che, secondo tale
norma, i rimedi giuridici in materia di esecuzione e fallimenti non hanno
di massima effetto sospensivo, essa vorrebbe dedurre la "necessità pratica"
di inviare il ricorso direttamente alla autorità competente a deciderlo e
quindi competente anche a decretare eventuali provvedimenti provvisionali.
Sennonchè, una simile conclusione contrasta già con l'art. 78 OG, il
quale prescrive che i ricorsi alla Camera di esecuzione e dei fallimenti
del Tribunale federale vanno depositati presso l'autorità cantonale di
vigilanza che ha statuito, e ciò, sebbene spetti al Presidente della
Camera del Tribunale federale decretare eventuali misure provvisionali
(v. art. 80 cpv. 2 OG).

    La ricorrente si appoggia infine sulla sentenza pubblicata in RU 84 II
187 e segg., per sostenere che si sarebbe formato in Svizzera un diritto
consuetudinario tendente a dichiarare non pregiudizievole al ricorrente
la presentazione del gravame ad un organo incompetente. Tuttavia, nella
citata sentenza il Tribunale federale ha affermato l'esistenza d'un diritto
consuetudinario solo riguardo al quesito della tempestività di un ricorso
consegnato ad un ufficio postale entro la mezzanotte del giorno della
scadenza del termine.

Erwägung 4

    4.- Secondo GULDENER (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 2. ed.,
p. 233 nota 28), il quesito di sapere se un termine di diritto federale è
rispettato in caso di presentazione tempestiva di un ricorso ad un organo
incompetente, che lo trasmette a quello competente solo dopo la scadenza
del termine, deve essere deciso giusta il diritto federale e quindi nello
stesso senso per tutto il territorio della Confederazione, senza riguardo
al diritto processuale dei singoli cantoni. Questa opinione è corretta. La
questione della tempestività del rimedio giuridico previsto dall'art. 307
LEF è infatti senza dubbio una questione di diritto federale, perchè
quest'ultimo prescrive che al ricorrente stia a disposizione un termine
di dieci giorni per eventualmente impugnare la decisione d'omologazione
del concordato. Ora, bisogna ritenere che quando il diritto federale
fissa un termine, esso pone in una certa misura anche le regole che ne
disciplinano l'osservanza. È quindi logico che sia il diritto federale
a stabilire le conseguenze del deposito del ricorso presso una autorità
incompetente a riceverlo. In caso diverso, dipenderebbe unicamente dai
singoli diritti processuali cantonali (e quindi dalle svariate maniere
in cui essi possono aver affrontato il problema) sapere se il termine in
discussione è da ritenersi osservato o meno. Bisogna quindi ammettere
che il quesito della tempestività di un gravame dev'essere deciso
anche a questo riguardo secondo le norme del diritto federale. (In modo
analogo, è pure secondo il diritto federale che va decisa la questione
di sapere se i termini per proporre una azione stabiliti dal diritto
federale possono essere restituiti; v. GULDENER, op.cit., p. 221). Ne
consegue che, nell'accennata misura, il diritto federale, così come
è il caso per i termini stabiliti per l'inoltro di azioni, incide,
nell'interesse di un'applicazione unitaria dell'ordinamento federale,
nel diritto procedurale civile dei cantoni (cfr. RU 61 II 128, 91 III
17 consid. 2, ove il quesito della tempestività della azione è stato
egualmente considerato come quesito di diritto federale.)

Erwägung 5

    5.- Ora, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento non
contiene alcuna norma disciplinante le conseguenze giuridiche connesse
alla presentazione di un ricorso fondato sull'art. 307 LEF ad una
autorità incompetente a riceverlo. La legge presenta quindi a tale
riguardo una lacuna che il giudice deve colmare (art. 1 cpv. 2 CC). Per
quel che riguarda il modo in cui tale lacuna dev'essere colmata, non può
sussistere dubbio, almeno nella misura in cui il deposito del ricorso è
stato effettuato presso il giudice "ad quem" invece che presso il giudice
"a quo". Bisogna in effetti ritenere applicabile per analogia l'art. 32
cpv. 3 OG, e concludere che il termine è da considerarsi osservato con il
deposito tempestivo del gravame presso il giudice "ad quem", quand'anche
esso avrebbe dovuto, correttamente, essere effettuato presso il giudice
"a quo".

    È vero che, sotto il dominio della OG del 1893, il Tribunale federale
ritenne inefficace un ricorso per riforma erroneamente interposto presso
il giudice "ad quem" (RU 57 II 424 e 65 II 249). Nella prima di queste
sentenze, esso rilevò che, finchè il principio sancito nell'art. 194 cpv. 3
OG (secondo cui il deposito del gravame al Consiglio federale invece che
al Tribunale federale o viceversa non pregiudica la tempestività) non
era esplicitamente ancorato nella legge come principio generale, doveva
essere mantenuta la prassi precedente, tendente a dichiarare irricevibile
il ricorso interposto davanti ad un organo incompetente. Sennonchè,
nell'art. 32 cpv. 3 dell'attuale OG, la questione è stata risolta in
senso contrario, almeno nella misura in cui si tratti del deposito di
un ricorso fatto direttamente davanti al Tribunale federale invece che
davanti all'autorità cantonale competente a riceverlo: in altre parole,
il termine viene considerato osservato attraverso la semplice tempestiva
presentazione del gravame al Tribunale federale. In questo stesso senso si
svolge anche l'art. 21 della legge federale sulla procedura amministrativa,
del 20 dicembre 1968, il quale dispone che "se la parte si rivolge in tempo
utile a un'autorità incompetente, il termine è reputato osservato". A
sua volta, l'art. 107 cpv. 1 della legge federale che modifica quella
sulla organizzazione giudiziaria, del 20 dicembre 1968, contiene, per
la procedura del ricorso di diritto amministrativo, una prescrizione
analoga. Si deve quindi considerare come un principio riconosciuto del
nuovo diritto federale quello secondo cui almeno il deposito di un gravame
presso il giudice "ad quem" invece che presso il giudice "a quo" non deve
nuocere alla tempestività altrimenti data del gravame medesimo. Sarebbe
contraddittorio, infatti, adottare nei confronti di termini di ricorso
previsti dalla LEF principi o criteri diversi da quelli validi per le
altre leggi.

    Essendo pacifico che il ricorso è stato consegnato alla posta,
all'indirizzo della Camera cantonale di esecuzione e dei fallimenti, prima
della scadenza del termine, il presente ricorso deve per le considerazioni
accennate essere accolto. La sentenza impugnata viene pertanto cassata.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è annullata.