Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 93 I 369



93 I 369

47. Sentenza del 13 luglio 1967 della II. Corte civile nella causa CIT
Continental Inward Transportation SA contro Dipartimento di giustizia
del Cantone Ticino. Regeste

    Bundesgesetz vom 28. September 1923 über das Schiffsregister.
Registrierung der Schiffe.

    1.  Das Gesetz gibt keine Definition des Heimathafens, nach welchem
sich das für die Registrierung des Schiffes zuständige Amt bestimmt. Die
Umschreibung dieses Begriffs wurde bewusst der Praxis überlassen (Erw. 2).

    2.  Unter dem Heimathafen eines Schiffes wird grundsätzlich der
Ort verstanden, von dem aus die Schiffahrt tatsächlich betrieben wird,
d.h. der Ort, von dem aus das Schiff seine Reisen antritt und an den es
nach seinen Reisen regelmässig zurückkehrt. Lässt sich ein solcher Ort
nicht bestimmen, so ist als Heimathafen der Hafen zu betrachten, mit dem
das Schiff oder wenigstens das von ihm befahrene Gewässer eine natürliche
Verbindung hat (für schweizerische Schiffe, die von den Meerhäfen aus
den Rhein befahren, gilt als solcher der Hafen von Basel) (Erw. 5). Was
gilt für Schiffe, die keine natürliche Verbindung mit schweizerischen
Wasserläufen haben? (Erw. 6).

Sachverhalt

    A.- La società anonima CIT Continental Inward Transportation,
che ha sede a Lugano, è proprietaria di due motocisterne di 915,
rispettivamente 870 tonnellate, che solcano il Reno dai porti marittimi
fino a Basilea. L'ufficio del registro fondiario di Basilea-Città (nelle
cui competenze rientra anche la tenuta del registro del naviglio) rifiutò
l'intavolazione delle navi, richiesta dalla società, adducendo ch'essa
doveva avvenire presso la sede di quest'ultima. La società si rivolse
quindi all'ufficio dei registri di Lugano, il quale rifiutò a sua volta
di intavolare le motocisterne con la seguente motivazione:

    "Per battelli che navigano in acque svizzere vale esclusivamente il
principio del porto di attinenza, che per battelli che navigano sul Reno
sino a Basilea, è Basilea e non Lugano."

    La società proprietaria delle motocisterne impugnò tale decisione
davanti al Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità
di vigilanza.

    Il Dipartimento respinse il ricorso mediante decisione del 13 aprile
1967. Esso rilevò, in sostanza, che le motocisterne di cui si tratta
potrebbero essere intavolate a Lugano, sede della società armatrice,
soltanto qualora non potessero raggiungere un porto svizzero. Questa
condizione non sarebbe però adempiuta in concreto, le navi citate potendo
giungere sino a Basilea.

    B.- Mediante ricorso di diritto amministrativo del 17 aprile 1967,
la CIT Continental Inward Transportation SA impugna questa decisione
davanti al Tribunale federale. Essa chiede, in via principale, di ordinare
l'intavolazione delle motocisterne nel registro del naviglio di Lugano; in
via subordinata, di designare come ufficio competente per l'intavolazione
l'ufficio dei registri di Basilea-Città.

    C.- Il Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino e il
Dipartimento federale di giustizia e polizia propongono la reiezione del
ricorso. Chiedono inoltre che il Tribunale federale dichiari competente
ad effettuare l'intavolazione l'ufficio dei registri di Basilea-Città
(Il Dipartimento federale di giustizia e polizia cita anche gli uflici
dei registri di Liestal e di Lenzburg).

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Giusta l'art. 4 della legge federale sul registro del naviglio
del 28 settembre 1923 (LRN), sono intavolate nel registro tutte le
navi d'almeno quindici tonnellate di portata, adibite al trasporto
mercantile (di persone o di merci) ed aventi in Svizzera il porto
d'attinenza. L'art. 9 della legge dispone che la notificazione va fatta,
mediante una dichiarazione scritta firmata dall'istante, all'ufficio
competente secondo il porto d'attinenza della nave. Uffici competenti sono,
in particolare, per le navi aventi il porto di attinenza nel Cantone di
Basilea-Città, l'ufficio cantonale del registro fondiario di Basilea;
per le navi aventi il porto d'attinenza nel Cantone di Basilea-Campagna,
l'ufficio del registro fondiario di Liestal; per le navi aventi il porto
d'attinenza nel Cantone di Argovia, l'ufficio del registro fondiario di
Lenzburg; per le navi aventi il porto d'attinenza nel Cantone Ticino,
l'ufficio del registro fondiario di Lugano per quanto riguarda il bacino
del Ceresio, l'ufficio del registro fondiario di Locarno per quanto
riguarda il bacino del Verbano (cfr. art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione
della LRN, del 24 marzo 1924).

Erwägung 2

    2.- La legge non precisa la nozione di porto d'attinenza
("Heimathafen", "port d'attache"). La definizione venne tralasciata
volutamente, perchè non fosse risolta in via solo teorica una
spinosa questione che involgeva molte considerazioni d'ordine pratico
(cfr. Boll. sten., Consiglio nazionale, 1923, p. 178; Consiglio degli
Stati, 1923, p. 108). La definizione contenuta all'art. 4 cpv. 2 del
progetto di legge del Consiglio federale (e secondo cui porto d'attinenza
è il luogo dal quale viene effettivamente esercitato il servizio di
navigazione) fu quindi stralciata e la delimitazione del concetto
lasciata completamente alla prassi. Questa ha interpretato la nozione
di porto d'attinenza in modo estensivo, per rendere possibile anche
l'intavolazione di navi che, pur appartenendo ad armatori svizzeri,
solcano esclusivamente acque straniere. Per porto d'attinenza della
nave è stato così inteso il luogo ove l'impresa di navigazione che la
dirige possiede il suo centro d'attività, vale a dire, in pratica, il
domicilio commerciale dell'armatore. Il Tribunale distrettuale di Zurigo,
fondandosi su di un parere rilasciatogli dal Dipartimento federale di
giustizia e polizia, mediante decisione del 17 novembre 1925, ordinò in
tal modo l'intavolazione nel registro del naviglio di Zurigo-Riesbach
di due chiatte circolanti solo sul Danubio e appartenenti ad una società
zurigana (ZBGR vol. 7 (anno 1926), p. 104 e segg., n. 31).

    Questa decisione, e la concezione che l'ha determinata, furono
criticate da LIMBURG e da LEEMANN (SJZ, vol. 22 (anni 1925-26), p. 257
e segg.). Il Servizio federale del registro fondiario e il Dipartimento
federale di giustizia e polizia le condivisero però nei loro pareri
del 2 aprile 1935, rispettivamente del 10 giugno 1936 (pubblicati in
Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione,
anno 1935 n. 90, rispettivamente, anno 1936 n. 86), ove ribadirono il
principio secondo il quale per porto d'attinenza dev'essere inteso il
luogo dal quale è diretto il servizio commerciale della nave.

Erwägung 3

    3.- a) Tale concezione non va aliena da critiche.

    Come rileva giustamente LIMBURG (loc. cit.), per porto d'attinenza,
secondo il senso comune e naturale dell'espressione, non si intende
che il luogo dal quale la nave salpa per i suoi viaggi e dove ritorna
regolarmente dopo averli compiuti. Ciò è tanto vero che, nella legge, la
nozione di porto d'attinenza è sempre usata con riferimento alla nozione
di nave. D'altra parte, giusta l'art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della
LRN, gli uffici del registro del naviglio sono ordinati tenendo conto
dei bacini fluviali e lacuali della Svizzera.

    L'applicazione del principio secondo cui porto d'attinenza ai sensi
della legge dev'essere considerato il domicilio dell'armatore potrebbe
inoltre condurre a sorprendenti risultati. Nel caso di una nave facente
servizio esclusivamente sul Reno ma appartenente ad una società con sede
a Lugano, la nave dovrebbe essere intavolata nel registro del naviglio di
Lugano, sebbene questo sia destinato solo ai battelli che compiono servizio
sul Ceresio (art. 1 dell'ordinanza d'esecuzione della LRN). Qualora la
stessa società avesse invece la propria sede a Coira, la nave dovrebbe
essere intavolata nel registro di quella città, sebbene a Coira non
ci siano acque navigabili, e sebbene per il Cantone dei Grigioni (come
del resto per i due Cantoni d'Appenzello e per il Cantone di Soletta)
non sia previsto alcun ufficio del registro del naviglio (art. 1 della
citata ordinanza d'esecuzione). (Poichè il Consiglio federale ha promulgato
l'ordinanza, tra l'altro, in esecuzione dell'art. 1 della LRN, secondo cui
"gli uffici del registro fondiario dichiarati competenti dal Consiglio
federale ..... tengono un registro federale del naviglio, nel quale
devono essere eseguite tutte le iscrizioni ed annotazioni previste dalla
legge", ci si può chiedere se i quattro Cantoni citati non debbano essere
senz'altro considerati esclusi dalla tenuta d'un registro del naviglio).

    Infine, alla pura e semplice intavolazione della nave nel
registro della sede della società armatrice sarebbero legati non pochi
inconvenienti. Si pensi alle difficoltà di consultare un registro che
può trovarsi lontano dal luogo ove è in servizio la nave (anche se è
opportuno a questo riguardo osservare che, giusta l'art. 29 LRN, il
proprietario della nave dispone d'un certificato d'intavolazione che
riproduce esattamente il contenuto del registro, eccetto le restrizioni
della facoltà di disporre), o alla difficoltà di procedere al pignoramento,
all'amministrazione e alla realizzazione forzata della nave, dovendo queste
misure essere eseguite dall'ufficio del porto d'attinenza (art. 55 LRN).

    b) Anche la tesi di LIMBURG, il quale identifica a titolo esclusivo
il porto d'attinenza con il porto di stanza della nave, non è però
soddisfacente. Essa priverebbe, in particolare, armatori domiciliati in
Svizzera e proprietari di navi solcanti esclusivamente acque straniere,
della possibilità di intavolare le loro navi in un registro svizzero,
ciò che può invece essere di grande interesse. LIMBURG, in particolare,
sostiene che la disposizione dell'art. 19 LRN (secondo cui la nave
iscritta in un registro svizzero ne viene radiata in caso di trasferimento
all'estero del porto d'attinenza) avrebbe un senso solo se alla nozione di
porto d'attinenza si dà il suo significato letterale: infatti, se viene
trasferita all'estero soltanto la sede della società, non si vedrebbe
per quale motivo si debba radiare una nave che continua a far servizio
esclusivamente su acque svizzere. Questa obiezione non è però convincente,
perchè la soluzione dell'art. 19 LRN si concilia con il principio secondo
cui, in talune circostanze, il porto d'attinenza della nave significa la
sede della società che ne è proprietaria. Anche l'argomentazione secondo
cui ad una nave solcante esclusivamente acque straniere non si potrebbe
apporre il distintivo esterno prescritto in modo imperativo dall'art. 17
LRN non regge: simile targhetta può benissimo venire applicata dai
nostri rappresentanti consolari e diplomatici all'estero (i quali,
del resto, possono essere incaricati di esercitare anche le incombenze
dell'Ufficio svizzero di navigazione marittima, giusta l'art. 9 della LF
sulla navigazione marittima). I diritti dei creditori poi, contrariamente
all'opinione di LIMBURG, non sarebbero necessariamente meglio garantiti
quando la nave fosse intavolata nel porto in cui è di stanza, anzichè
in quello in cui ha sede la società armatrice. L'opinione di LEEMANN
(loc. cit.), secondo cui l'intavolazione in Svizzera di navi solcanti
esclusivamente acque straniere sarebbe completamente priva di scopo non
è d'altra parte sostenibile: essa è già contraddetta dall'esistenza di
un registro per le navi svizzere che solcano i mari e che non possono
evidentemente attraccare ad un porto elvetico.

Erwägung 4

    4.- a) Secondo il Reichsgesetz betr. die privatrechtlichen Verhältnisse
der Binnenschiffahrt, del 15 giugno 1895 (§ 6), il quale (insieme con il
Reichsgesetz betr. das Flaggenrecht der Kauffahrteischiffe, del 22 giugno
1899, sostituito poi dal Gesetz über das Flaggenrecht der Seeschiffe und
die Flaggenführung der Binnenschiffe, dell'8 febbraio 1951), ha servito da
modello alla legge federale sul registro del naviglio, il porto d'attinenza
d'una nave interna è il luogo dal quale viene effettivamente esercitato
il servizio di navigazione (VORTISCH-ZSCHUCKE, Binnenschiffahrts- und
Flössereirecht, 2. ed., p. 46; GIERKE, Handelsrecht und Schiffahrtsrecht,
7. ed., p. 578, che definisce il porto d'attinenza semplicemente come
luogo di servizio della nave).

    La determinazione di simile luogo è tuttavia sovente legata a molte
difficoltà. Solo di rado i viaggi di una nave iniziano regolarmente sempre
dallo stesso porto. Di regola, infatti, l'impresa armatrice, a seconda
delle occasioni di trasporto e della situazione commerciale, fa partire le
proprie navi da luoghi diversi (cfr. VORTISCH-ZSCHUCKE, op.cit., p. 46-47).

    Per ovviare alle difficoltà che sorgono in questi casi nella
determinazione del porto d'attinenza, il § 6 cpv. 2 e 3 della citata
legge (tedesca) del 15 giugno 1895 ha stabilito alcune presunzioni
legali. Così, quando entrano in linea di conto più luoghi, valgono come
porto d'attinenza della nave, anzichè il suo "luogo di servizio", non
facilmente determinabile, via via la sede della società, il domicilio
dell'armatore o, infine, il luogo dove quest'ultimo viene imposto sul
reddito.

    b) Nella fattispecie, il tratto fluviale coperto dalle due motocisterne
(secondo un'affermazione della ricorrente rimasta incontestata) varia
continuamente, a seconda della natura, della provenienza e della
destinazione dei carichi. Nulla permette di dedurre che il servizio
cominci e si concluda sempre ed esclusivamente a Basilea. Ciò tanto meno
se si considera che la società armatrice non risiede in quella città,
nè vi possiede una filiale o anche solo una rappresentanza. Il fatto
che le due motocisterne possono, con i loro propri mezzi, entrare nel
porto di Basilea, non sarebbe pertanto decisivo per ciò che riguarda
l'intavolazione di esse nel registro del naviglio. L'applicazione a questo
caso delle norme del diritto germanico condurrebbe all'iscrizione delle
motocisterne presso la sede della società.

    c) La legge federale sulla navigazione marittima sotto bandiera
svizzera del 23 settembre 1953 ha stabilito un unico porto d'iscrizione
delle navi svizzere, che è Basilea (art. 2). La gestione dell'Ufficio
svizzero del registro del naviglio è affidata all'ufficiale del registro
fondiario del Cantone di Basilea-Città (art. 2 dell'ordinanza d'esecuzione
della legge citata, del 20 novembre 1956). Da ciò non si può tuttavia
dedurre nulla che parli contro la determinazione della sede della società
come porto d'attinenza: la fissazione di un unico registro per tutte le
navi svizzere è stata infatti imposta dalla dichiarazione di Barcellona del
21 aprile 1921, concernente il riconoscimento del diritto di bandiera agli
Stati sprovvisti di litorale marittimo (cfr. pure HAAB, Schweizerisches
Seerecht, Festgabe der Basler Juristenfakultät zum schweiz. Juristentag,
1942, p. 148).

    d) L'autorità cantonale di vigilanza è del parere che la sede della
società vale quale porto d'attinenza della nave solo quando quest'ultima
non può raggiungere un porto svizzero. Quando invece ha la possibilità di
raggiungerlo (oppure quando tiene, per via d'acqua, un contatto materiale
con esso), è tale porto che dev'essere considerato come porto d'attinenza.

Erwägung 5

    5.- La legge federale sul registro del naviglio non lascia trasparire
alcuna soluzione chiara ed univoca. Certo, il progetto del Consiglio
federale, per quanto riguarda la nozione di porto d'attinenza, seguiva la
legislazione germanica. Ma non si può stabilire se, con ciò, il Consiglio
federale avesse voluto adottare anche le presunzioni legali sussidiarie
del § 6 cpv. 2 e 3 della legge tedesca del 15 giugno 1895 sui rapporti
di diritto privato della navigazione interna. Comunque, su questo punto,
il progetto non è diventato legge, la definizione di porto d'attinenza
presa dalla legislazione germanica essendo stata stralciata.

    Non si potrebbero del resto sottovalutare i singolari risultati e i
numerosi inconvenienti (già in precedenza accennati) cui condurrebbe la
soluzione del diritto tedesco. Nel caso di cui si tratta, in particolare,
le due motocisterne andrebbero intavolate nel registro del naviglio
di Lugano, sebbene questo registro sia destinato solo ai battelli che
navigano sul Ceresio.

    Nel suo rapporto tenuto il 4 dicembre 1921 davanti all'Associazione
svizzera per il diritto internazionale ("Die privatrechtlichen
Rechtsgrundlagen einer schweizerischen Grosschiffahrt", p. 46), HAAB aveva
suggerito di affidare la gestione del registro del naviglio, per ciò che
concerne la navigazione sul Reno, ad un organo ufficiale risiedente nella
località portuale (ad es. l'ufficio del registro fondiario o l'ufficiale
del registro di commercio del Cantone di Basilea-Città). Nell'esempio,
menzionato al Consiglio degli Stati, di una nave che può giungere solo
fino a Mannheim, era già stato interessantemente indicato Basilea come
porto fittizio d'attinenza.

    La designazione di Basilea quale porto d'attinenza per le navi
svizzere che seguono rotte sul Reno ha indiscutibili vantaggi pratici, e
innanzitutto quello di tener conto dei vincoli "naturali" del porto con la
nave. Tale designazione si adegua inoltre al modo in cui sono ordinati nel
nostro paese gli uffici del registro del naviglio. Naturalmente si deve
ammettere, per le navi che (come in concreto) non attraccano regolarmente
al porto di Basilea o per le navi che, a causa del loro pescaggio,
non vi potrebbero mai attraccare, la necessità di una finzione analoga
a quelle stabilite dal diritto germanico. (Per le navi che compiono il
loro servizio sul Reno partendo da Basilea, Basilea vale invece come
porto d'attinenza già in virtù della tradizionale definizione di porto
d'attinenza come luogo di servizio della nave. Del resto, in tali casi,
luogo di servizio e sede della società armatrice - o almeno di una sua
filiale - generalmente coincidono). Una differenziazione operata nel
senso che Basilea valga come porto d'attinenza solo per quelle navi che
lo raggiungono (non importa se regolarmente o non), mentre per le altre
continuerebbe ad essere determinante la sede della società armatrice, non
condurrebbe ad una soluzione migliore o più semplice di quelle, opinabili,
che risulterebbero dalla applicazione delle norme di diritto germanico.

    Anche se bisogna riconoscere che, con la designazione d'un porto
di attinenza, si vuole per lo più conseguire lo scopo di stabilire e
disciplinare determinate competenze, le quali non dipendono, di massima,
dalla presenza della nave, tanto che non è assolutamente necessaria la
possibilità di questa di raggiungere il porto d'attinenza (MAX HUBER,
Die rechtlichen Verhältnisse einer schweiz. Meerschiffahrt unter
Schweizerflagge, p. 15), si impone tuttavia di dare, nella misura in
cui ne esista la possibilità, la preferenza ad un porto d'attinenza
fittizio il quale abbia con la nave o con le acque da essa solcate un
vincolo naturale. Esso è, nella fattispecie Basilea che, per definizione,
è già porto d'attinenza per quelle navi che da lì iniziano le loro rotte
ed i loro servizi sul Reno. Questa soluzione trova il suo fondamento
giuridico nell'art. 7 della LF sulla navigazione marittima che,
giusta l'art. 127 cpv. 4 della stessa, è applicabile per analogia alla
navigazione interna. Secondo tale norma, la quale si rifà all'art. 1 CC,
quando non esiste nella legge alcuna disposizione applicabile, il giudice
deve decidere secondo i principi generali del diritto marittimo e, in
mancanza di tali principi, secondo le norme che egli adotterebbe come
legislatore, tenendo conto della legislazione, degli usi, della dottrina
e della giurisprudenza degli Stati marittimi.

Erwägung 6

    6.- Il quesito relativo all'intavolazione di navi che non hanno
alcun contatto naturale con corsi d'acqua svizzeri può per ora essere
lasciato aperto. L'autorità zurigana di vigilanza sul registro del
naviglio e il Dipartimento federale di giustizia e polizia, per una
nave che percorreva solo rotte sul Danubio, avevano fissato il porto
d'attinenza alla sede della società armatrice, che era Zurigo (ZBGR vol. 7
(anno 1926), p. 104 n. 31). Una simile soluzione comporterebbe alcuni
svantaggi, in particolare quando l'intavolazione dovrebbe avvenire in una
località che non dispone d'un registro del naviglio. Ci si può chiedere
se non sarebbe opportuno designare, per navi che solcano esclusivamente
corsi d'acqua stranieri senza alcun contatto con le acque svizzere, un
unico porto (fittizio) d'attinenza, analogamente a quanto è stato fatto,
in virtù di una prescrizione internazionale, in materia di navigazione
marittima svizzera.

Erwägung 7

    7.- Dal momento che, per le considerazioni fatte, il ricorso
dev'essere respinto, il Tribunale federale, che nella materia non è
autorità di vigilanza, non ha alcuna possibilità di ordinare all'ufficio
del registro del naviglio di Basilea l'intavolazione delle motocisterne
in esame (art. 109 OG).

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto.