Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 391



92 I 391

66. Estratto della sentenza 18 novembre 1966 nella causa Quadri contro
Commissione di ricorso in materia di imposte del Cantone Ticino. Regeste

    Wehrsteuer: Beweismittel im Veranlagungs- und kantonalen
Rekursverfahren.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 3

    3.- In virtù del principio della legalità dell'imposta, l'autorità
fiscale non può procedere discrezionalmente, ma deve fondare
la tassazione su elementi precisi e concreti. Per quanto concerne
l'imposta per la difesa nazionale, l'art. 88 cpv. 2 DIN stabilisce che,
non potendosi effettuare la tassazione in base alla dichiarazione e ai
documenti giustificativi, l'autorità fiscale deve eseguire i necessari
accertamenti. Essi possono consistere nell'audizione del contribuente o
nella domanda di mezzi probatori (art. 89 DIN), nella richiesta a terzi
di fornire informazioni (art. 90 DIN), nella richiesta di perizie o di
ispezioni contabili (art. 91 DIN) o, infine, nella tassazione d'ufficio
(art. 92 DIN). Nella fattispecie, le affermazioni della contribuente
e i documenti da essa successivamente prodotti non davano all'autorità
di tassazione ragguagli sufficienti a proposito dell'imponibilità della
provvigione litigiosa. L'autorità cantonale era quindi tenuta ad assumere
ulteriori accertamenti. Girardelli, che aveva dichiarato d'essere stato
il beneficiario della provvigione di Fr. 46 500.--, e che la contribuente
aveva proposto di udire come teste, avrebbe probabilmente potuto chiarire
la situazione. Occorre però a questo punto esaminare se la Commissione
poteva assumere questa persona, e valutare l'importanza che avrebbe avuto
la relativa deposizione.

    L'art. 90 DIN designa i terzi che hanno l'obbligo di fornire
informazioni all'autorità fiscale; esso non precisa però se anche le
informazioni d'altre persone costituiscano validi mezzi di prova nella
procedura d'accertamento. Nel decreto concernente la riscossione della
IDN non è d'altra parte contenuta alcuna norma relativa alle prove con le
quali un contribuente può dimostrare una circostanza di cui si avvale. Si
è quindi manifestamente davanti ad una lacuna che la giurisprudenza
deve colmare.

    Alcuni Cantoni hanno stabilito, nelle loro leggi tributarie, una
esplicita regolamentazione. Così, l'art. 147 della legge bernese sulle
imposte dirette cantonali e comunali statuisce che, in sede di ricorso,
sono ammissibili tutte le prove previste dalla procedura civile cantonale,
ad eccezione di quella stabilita dall'art. 279 CPC (deposizione d'una
parte davanti al giudice dopo che questi ha esaminato tutto il materiale
probatorio e l'ha obbligata a deporre); di conseguenza, sussiste un
obbligo generale di testimonianza anche a carico di persone che, nella
procedura di tassazione, ne sono dispensati (IRENE BLUMENSTEIN, Kommentar
zum Berner Steuergesetz, Art. 147, N. 3 c). Pure Basilea prevede l'obbligo
di testimoniare davanti al Tribunale amministrativo (§ 21 della legge
sulla procedura amministrativa; GRÜNINGER/STUDER, Kommentar zum Basler
Steuergesetz, § 13 II p. 56). Nel cantone Zurigo tanto le autorità di
tassazione quanto i tribunali fiscali hanno il diritto di udire i testi,
però nella misura in cui questi sono disposti a testimoniare (art. 75 della
legge tributaria, art. 21 della relativa ordinanza d'esecuzione; BOSSHARDT,
Die neue zürcherische Einkommens- und Vermögenssteuer, p. 253). La legge
di procedura tributaria ticinese non contiene, su questo punto, nessuna
prescrizione.

    In mancanza d'una norma speciale, si deve senz'altro concludere
che le autorità cantonali incaricate della tassazione IDN non possono
procedere all'audizione di terzi, sotto la minaccia di sanzioni penali in
caso di falsa testimonianza. Ciò non significa però ch'esse non debbano
assumere informazioni da persone che sono disposte a darle, quando il
contribuente lo richieda. Non si comprenderebbe infatti per quale motivo
si dovrebbe negare al contribuente un simile mezzo di prova, almeno
quando esso è sottoposto ad un procedimento penale. Nè, d'altra parte,
l'autorità sarebbe priva di qualsiasi sanzione contro il terzo che desse
informazioni false, allo scopo di liberare il contribuente dall'accusa
di sottrazione d'imposta. Secondo l'art. 129 DIN, è punibile non solo
il contravventore, ma anche il terzo che lo aiuta o tenta di aiutarlo a
sottrarsi ai procedimenti penali o all'applicazione delle sanzioni. La
circostanza che il terzo sia domiciliato all'estero non influisce, in
linea di massima, sull'attendibilità delle sue dichiarazioni; il valore di
queste deve naturalmente essere vagliato caso per caso, e va soprattutto
attentamente esaminato quando, come in concreto, il terzo domiciliato
all'estero asserisce d'aver ricevuto del denaro che, in caso contrario,
sarebbe imponibile presso il contribuente, in Svizzera.