Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 285



92 I 285

49. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa X contro Ministero
pubblico della Confederazione. Regeste

    Auslieferung

    1.  Vertrag vom 22. Juli 1868 zwischen der Schweiz und Italien über
die gegenseitige Auslieferung von Verbrechern und Angeschuldigten. Art. 2
Abs. 2 des Vertrages betreffend die Auslieferung von Verbrecherverbindungen
ist nicht anwendbar, soweit die Verbindung die Begehung von Fiskaldelikten
bezweckt.

    2.  Art. 11 des BG betreffend die Auslieferung gegenüber dem
Ausland. Der Grundsatz, wonach im Falle von konnexen Delikten der
überwiegende Charakter derselben entscheidet, ist nicht anwendbar auf
die Auslieferung für gemeine Delikte, die mit Fiskaldelikten konnex sind.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 5

    5.- d) L'associazione a delinquere è configurata nel diritto italiano
in una fattispecie indipendente (art. 416 CPI), mentre che nel diritto
svizzero è prevista all'art. 137 num. 2 CP solo come aggravante del
furto. È ad ogni modo regolata nel Trattato (art. 2 cpv. 2), nel senso
"che l'estradizione sarà pure accordata per le associazioni di malfattori
e per ogni altra sorta di complicità o compartecipazione alle summenzionate
infrazioni."

    Il Consiglio federale, nel suo messaggio 9 ottobre 1868 sui
trattati stipulati con l'Italia (FF ed. tedesca, 1868 III 448/49),
ha fatto rilevare che l'estradizione deve essere accordata anche per
associazioni di criminali, limitatamente però a quelle che hanno
per scopo di commettere i crimini enumerati all'art. 2 cpv. 1 del
Trattato. Questa interpretazione, presa non nel senso restrittivo che
debba trattarsi di crimini nel significato svizzero ma riferita ad ogni
reato suscettibile di estradizione, è stata adottata anche dal Tribunale
federale ed è condivisa nella dottrina (RU 5, 228/29; 17, 454/55; SCHULTZ,
Schweiz. Auslieferungsrecht, 280/81).

    Al riguardo, X. può pertanto essere estradato solo in quanto si sia
associato a una banda avente lo scopo di commettere più indeterminati
delitti di furto o di facilitare la perpetrazione di più indeterminati
reati di corruzione di funzionari. Invece, una associazione intesa a
commettere semplicemente reati fiscali non potrebbe essere compresa
nell'estradizione.

    Infine, se lo scopo, al cui perseguimento X. si fosse associato,
fosse limitato a commettere gli altri reati singoli, indicati nel mandato
di cattura del Giudice istruttore,l'estradizione potrebbe estendersi solo
all'applicazione delle conseguenze della eventuale circostanza aggravante,
alla condanna concernente i delitti suscettibili di estradizione.

Erwägung 6

    6.- Secondo X., i delitti imputatigli che potrebbero giustificare
separatamente l'estradizione non la giustificano nel caso particolare,
potendo gli stessi aver costituito solo un mezzo per commettere i reati
fiscali. Egli si riferisce pure al preambolo del Trattato, il quale indica
il movente del medesimo nella reciproca volontà di reprimere i crimini e i
delitti, e ne conclude che, le infrazioni fiscali costituendo nel diritto
svizzero solo delle contravvenzioni, e non dei delitti come nel diritto
italiano, l'estradizione dovrebbe essere rifiutata anche in applicazione
del principio della legge più favorevole all'imputato.

    La lex mitior si applica nel diritto svizzero per i crimini e i delitti
commessi prima dell'attuazione del CP (art. 2 cpv. 2), ma tale problema
non si pone in concreto; non si pone neppure per sapere se debba essere
applicato il diritto svizzero o il diritto italiano, perchè è evidente
che il giudizio penale deve essere pronunciato dai tribunali italiani in
applicazione di norme italiane e perchè l'imputazione di contrabbando
deve essere comunque esclusa da tale giudizio in virtù delTrattato e
della L. estr.

    In realtà, l'opponente pretende che, siccome le diverse imputazioni
sono connesse, dovrebbe essere decisivo per l'estradizione il carattere
predominante delle medesime. Questo principio è valido solo per i
delitti politici in applicazione dell'art. 10 L.estr. e, in particolare,
dell'art. 3 del Trattato, che lo sanciscono esplicitamente. Non è invece
applicabile per delitti commessi in concorso con reati fiscali. Il
concorso reale o ideale di delitti comuni con reati fiscali o militari
non è disciplinato dal Trattato ma è regolato dall'art. 11 cpv. 2 L.estr.,
il quale prescrive che, se la persona richiesta per un reato suscettibile
di estradizione è inoltre accusata per trasgressione a leggi fiscali
o militari, l'estradizione non sarà concessa, se non a condizione che
queste trasgressioni non vengano nè punite nè considerate come circostanza
aggravante. Secondo la giurisprudenza, tale regola è inapplicabile solo
nel caso di concorso improprio, vale a dire quando, secondo il diritto
svizzero, la fattispecie del reato non suscettivo di estradizione assorba
completamente anche quella del delitto per il quale l'estradizione dovrebbe
essere accordata (RU 78 I 246 e citazioni).

    In concreto, tale non puo essere il caso perchè è evidente che il reato
di contrabbando può essere commesso anche senza che il contrabbandiere
si procuri la merce mediante furto ed eviti la denuncia alle autorità
doganali corrompendo dei funzionari.

    L'opposizione di X. deve perciò essere respinta e l'estradizione
accordata a'sensi e alle condizioni stabilite all'art. 11 cpv. 2 L.estr.