Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 246



92 I 246

42. Estratto della sentenza 8 giugno 1966 nella causa eredi Realini
contro FFS. Regeste

    Art. 19 lit. a EntG. Der Umstand allein, dass der Enteignete einen
ihm unterbreiteten Vergleichsvorschlag des Enteigners ablehnt, kann noch
nicht als ein trölerisches, gegen Treu und Glauben verstossendes Manöver
betrachtet werden. Es würde dem System des Gesetzes widersprechen, den
Enteigneten eines Teils des Wertes, den das Grundstück im massgebenden
Zeitpunkt des Entscheids der eidgenössischen Schätzungskommission hat,
nur deshalb verlustig gehen zu lassen, weil er frühere Vergleichsofferten
nicht angenommen hat.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    Secondo un principio giurisprudenziale recentemente stabilito, la
data determinante per la fissazione dell'indennità di esproprio è quella
del giudizio della Commissione federale di stima (RU 89 I 343 e segg.).

    Nella fattispecie, le esproprianti vorrebbero però che l'indennità
sia stabilita sulla base del valore che il fondo espropriato aveva
precedentemente, nel 1963, all'epoca cioè in cui esse hanno fatto
all'espropriata una ragionevole proposta transattiva. Secondo le
esproprianti l'espropriata, rifiutando la proposta, avrebbe perduto il
diritto di prevalersi degli aumenti di valore posteriori ad essa. Il
rifiuto dell'espropriata dovrebbe infatti essere considerato come un atto
di speculazione tendente a un ingiustificato prolungamento della procedura,
e suscettibile pertanto di simile sanzione. Esse si riferiscono, a questo
riguardo, ad un brano della sentenza RU 89 I 343 (e più precisamente al
consid. 5 lett. e a p. 351), ove è contenuta una allusione a tale quesito,
senza che peraltro esso sia stato risolto.

    L'opinione delle esproprianti non può però essere condivisa
in concreto. L'espropriato, che viene costretto a cedere il suo bene
attraverso l'espropriazione, non commette un atto sleale se rifiuta offerte
transattive per rimettersi al giudizio dell'autorità competente, reso nelle
forme della procedura. È ciò anche qualora le sue pretese si rivelassero
eccessive, una volta la procedura terminata. La riserva formulata nella
sentenza suesposta ha certo una ragione d'essere nel caso possibile in
cui una parte si è sforzata di guadagnare tempo con manovre dilatorie
contrarie alla buona fede. Ma nulla di simile è stato addotto in concreto
a carico dell'espropriata. Da sè solo, il fatto di rifiutare un'offerta
transattiva formulata con la riserva di tutti i diritti - ciò che deve
valere per entrambe le parti - non può considerarsi una manovra di tal
genere. La legge favorisce il ricorso alla procedura d'espropriazione
da parte dell'espropriato, a tal punto che, di regola, anche le spese
dei suoi ricorsi infondati proposti davanti al Tribunale federale non
sono messe a suo carico (art. 116 LEspr.). Sarebbe contrario al sistema
legale privare l'espropriato d'una parte del valore che il fondo ha alla
data determinante della decisione, per il solo motivo ch'egli non ha
accettato offerte transattive anteriori. L'adozione di un simile criterio
sarebbe per di più di natura tale da creare la confusione e l'incertezza
e obbligherebbe le Commissioni federali di stima a scegliere per le loro
valutazioni date determinanti diverse a seconda che ci sia stata o no una
offerta transattiva. Tale soluzione comporterebbe una insicurezza giuridica
e annullerebbe il beneficio risultante dalla sentenza sopra citata.

    Di conseguenza, non potendosi affermare che l'espropriata ha adottato
in mala fede manovre dilatorie, al fine di ritardare il giudizio della
Commissione per trarne un indebito profitto, è determinante, in concreto,
il valore del fondo alla data in cui la Commissione lo ha stimato.