Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 I 181



92 I 181

30. Sentenza del 23 marzo 1966 nella causa Cartiera di Locarno SA contro
Verzasca SA Regeste

    Vorzeitige Besitzeinweisung; Art. 76 EntG. Sowohl die Entscheidungen
der eidg. Schätzungskommission über die vorläufige Besitzeinweisung
als solche wie auch diejenigen über die Verpflichtung des Enteigners zur
Sicherstellung oder zu Abschlagszahlungen sind endgültig. Die Weiterziehung
ist daher ausgeschlossen, wenn die vorläufige Besitzeinweisung bewilligt
oder verweigert worden ist, wie auch, wenn die Leistung einer Sicherheit
oder einer Abschlagszahlung angeordnet oder abgelehnt worden ist.

Auszug aus den Erwägungen:

Erwägung 1

    1.- Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, con decreto del 3 dicembre
1959, ha concesso alla Verzasca SA di Lugano il diritto di utilizzare le
acque della Verzasca e dei suoi affluenti per la durata di 80 anni. Esso
le ha in pari tempo accordato il diritto d'espropriazione per l'acquisto
dei diritti d'acqua che ostacolassero l'esecuzione del progetto. Tra i
titolari di simili diritti figura la Cartiera di Locarno SA (Cartiera),
con sede a Tenero. La procedura d'espropriazione di tali diritti fu
dichiarata aperta il 6 febbraio 1963. Con decisione del 15 gennaio 1966
la Commissione federale di stima del VII circondario ha accolto l'istanza
della Verzasca SA intesa a ottenere l'anticipata immissione in possesso
dei diritti d'acqua della Cartiera e di numerosi altri espropriati. Essa
ha però respinto la domanda della Cartiera intesa ad obbligare la Verzasca
SA a prestarle una garanzia dell'importo di fr. 8 000 000.-- e a versarle
acconti annuali di fr. 500 000.--.

    Con un ricorso al Tribunale federale fondato sugli art. 87 e 63 della
Legge federale sull'espropriazione la Cartiera di Locarno SA impugna
questa decisione, chiedendone l'annullamento. Essa domanda inoltre che la
Commissione federale di stima sia invitata a disporre, prima di prendere
una deliberazione sull'anticipata immissione in possesso, la prestazione di
una adeguata garanzia da parte della Verzasca SA, come pure il pagamento di
acconti annuali, nel quadro delle richieste già formulate. La ricorrente
rimprovera alla Commissione di avere respinto senza fondati motivi tali
domande e critica l'opinione di quest'ultima, la quale ha ritenuto che
rientrasse nel suo potere d'apprezzamento la facoltà di disporre o meno
la prestazione di simili garanzie. Secondo la ricorrente, la Commissione
avrebbe commesso a questo riguardo un diniego di giustizia, in quanto
l'art. 76 cpv. 2 LEspr. prescriverebbe in modo imperativo l'obbligo
della Commissione di ordinare che vengano fornite garanzie e versati
acconti, qualora l'espropriato lo richieda; il potere d'apprezzamento
della Commissione si limiterebbe alla determinazione della congrua somma
da prestare come garanzia o da versare come acconto. L'obiezione della
precedente istanza, secondo cui l'ente espropriante è finanziariamente
forte, tanto da essere sicuramente in grado di far fronte a tutti i
suoi obblighi, è, a dire della ricorrente, illegale. Secondo l'art. 117
LEspr., infatti, soltanto la Confederazione, i Cantoni ed i Comuni sono
dispensati dall'obbligo di fornire garanzie. La ricorrente rileva infine
di avere concluso nel dicembre 1964 con l'espropriante una convenzione
sull'anticipata immissione in possesso: secondo tale convenzione, decisoni
e accordi sul progetto o sull'ulteriore adduzione dell'acqua avrebbero
dovuto essere presi nel termine di sei mesi; nessuna decisione e nessun
accordo sarebbero però intervenuti.

Erwägung 2

    2.- L'art. 76 LEspr. disciplina l'anticipata immissione in possesso. Il
cpv. 1 stabilisce i requisiti cui è subordinata la sua autorizzazione. Il
cpv. 2 prevede che, a richiesta dell'espropriato, l'espropriante può venire
costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma
o a pagare degli acconti, oppure essere costretto all'una e all'altra
prestazione insieme. Il cpv. 3, infine, stabilisce che "le decisioni
della Commissione di stima su queste domande sono definitive".

    Quest'ultima prescrizione si riferisce chiaramente ad entrambe le
richieste di cui è fatta menzione nei due capoversi precedenti; pertanto
nè le decisioni sull'anticipata immissione in possesso medesima, nè
quelle sugli acconti o sulle garanzie da prestarsi in tale quadro
sono suscettibili di appello. Questa regolamentazione giuridica
poggia manifestamente sulla considerazione che simili decisioni sono
provvisorie per natura, non pregiudicano il merito della causa nè quanto
all'espropriazione nè quanto all'importo dell'indennità, e non mettono
in pericolo nè danneggiano nel tempo gli interessi delle parti. Esse
devono pertanto venire pronunciate, senza una lunga procedura, da un'unica
istanza e crescere immediatamente in giudicato. La possibilità di ricorso
è di conseguenza esclusa sia che l'anticipata immissione venga accordata
o meno, sia che la prestazione di garanzia o il versamento di acconti
vengano disposti oppure negati. Non si può eludere il disposto di questa
norma invocando il diniego di giustizia e appoggiando il ricorso sugli
art. 87 e 63 LEspr.

    Il ricorso per denegata giustizia di cui all'art. 87 LEspr. ha un
carattere formale ed è ammesso quando la Commissione di stima o il suo
Presidente non prendano una decisione cui sono tenuti oppure quando nel
corso della procedura siano commessi vizi di forma che ledono determinati
diritti delle parti (cfr. HESS, Das Enteignungsrecht des Bundes, Art. 87
N. 3). In concreto, tuttavia, l'autorità ha esaminato le richieste della
ricorrente, pronunciandosi al riguardo in una decisione che è definitiva ai
sensi dell'art. 76 cpv. 3 LEspr. Simile decisione non può di conseguenza
essere impugnata, per diniego di giustizia materiale, in constrasto con
la disposizione citata. Il presente gravame, nel quale la ricorrente
critica l'interpretazione che la precedente istanza ha dato all'art. 76
cpv. 2 LEspr., è di conseguenza irricevibile.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è irricevibile.