Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 92 II 217



92 II 217

33. Estratto della sentenza 29 settembre 1966 della II Corte civile nella
causa Ackermann contro Kumpera. Regeste

    Gerichtsstand für die Eheungültigkeitsklage eines Dritten gegen
Ehegatten, von denen der Ehemann ein Ausländer mit Wohnsitz im Ausland
und die Ehefrau eine Schweizerin mit Wohnsitz in der Schweiz ist.

    1.  Die im SchlT des ZGB und im NAG aufgestellten Vorschriften des
schweizerischen internationalen Privatrechtes regeln die internationale
Zuständigkeit für die von einer Behörde oder einem Dritten angehobene
Eheungültigkeitsklage nicht; es ist Sache des Richters, diese Lücke gemäss
Art. 1 Abs. 2 ZGB auszufüllen (Erw. 2).

    2.  Der dritte Beteiligte, der einen Nichtigkeitsgrund anruft, muss
auf jeden Fall dann, wenn dieser Grund der schweizerischen öffentlichen
Ordnung angehört, in der Lage sein, die Klage gegen die beiden Ehegatten,
von denen der eine Schweizer ist, beim Richter des schweizerischen
Wohnsitzes des schweizerischen Ehegatten oder, wenn die Ehegatten im
Ausland Wohnsitz haben, beim Richter des Heimatortes des schweizerischen
Ehegatten anzubringen (Erw. 3).

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Antonin Kumpera e Anna Ida Ackermann hanno contratto matrimonio
a Temixco, nel Messico, il 17 settembre 1949. Il marito era allora
cecoslovacco, la moglie svizzera. Quest'ultima, originaria di San
Gallo-Straubenzell, non ha acquistato la cittadinanza del marito col
matrimonio, conservando la propria nazionalità; il marito è ora cittadino
brasiliano. Il matrimonio è stato iscritto nel registro delle famiglie
di San Gallo-Straubenzell sulla base di un'autorizzazione data il 3
febbraio 1950 dal Dipartimento sangallese dell'interno, quale autorità
cantonale di vigilanza. Questo registro indica che, al momento di
concludere il matrimonio con Anna Ida Ackermann, Antonin Kumpera era
divorziato. Tuttavia, dai registri dello stato civile di Praga non
risulta che il matrimonio colà contratto da Antonin Kumpera con certa
Olga Georgievic il 9 aprile 1934, e dal quale sono nati tre figli ora
maggiorenni, sia stato sciolto per divorzio.

    Anny Ackermann, madre di Anna Ida e suocera di Antonin Kumpera, ha
proposto il 10 dicembre 1964 contro questi ultimi una petizione davanti al
Pretore di Lugano-Ceresio, chiedendo che il matrimonio da loro contratto
nel Messico fosse dichiarato nullo e che la sua iscrizione nei registri
di stato civile di San Gallo-Straubenzell fosse cancellata; l'attrice
domandava inoltre che gli atti da essa conclusi con Antonin Kumpera, in
particolare il contratto successorio del 2 maggio 1958, fossero dichiarati
nulli. L'attrice ha sostanzialmente addotto che Antonin Kumpera era ancora
sposato con Olga Georgievic il giorno in cui si unì in matrimonio con
Anna Ida Ackermann, per cui quest'ultimo vincolo sarebbe nullo giusta
l'art. 120 num. 1 CC.

    Con petizione incidentale del 13 febbraio 1965 i coniugi Kumpera
hanno chiesto che il giudice svizzero, e in particolare il Pretore di
Lugano-Ceresio, fosse dichiarato incompetente a statuire sull'azione
di nullità del matrimonio proposta contro di loro; essi hanno addotto
che Antonin Kumpera era domiciliato a Montevideo, nell'Uruguay, e che
pertanto l'azione di nullità non poteva essere proposta in Svizzera.

    Il Pretore di Lugano-Ceresio ha accolto la petizione incidentale, e
dichiarato di conseguenza irricevibilel'istanza 10 dicembre 1964 di Anny
Ackermann. Il suo giudizio è stato confermato dalla Camera civile del
Tribunale di appello, adita da Anny Ackermann. Quest'ultima si è quindi
aggravata davanti al Tribunale federale mediante un tempestivo ricorso
per riforma col quale chiede, in particolare, che la sentenza della
Corte cantonale sia annullata e che sia conseguentemente riconosciuta la
competenza del Pretore di Lugano-Ceresio a statuire sull'azione da lei
promossa il 10 dicembre 1964 contro la figlia ed il genero. Il Tribunale
federale ha accolto il ricorso e rimandato gli atti alla giurisdizione
cantonale per nuovo giudizio.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- ...

Erwägung 2

    2.- La Corte cantonale, seguendo su questo punto il Pretore, ha
ritenuto che i tribunali ticinesi non avevano la competenza per statuire
sull'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo contro gli
intimati, il marito essendo domiciliato all'estero. Essa ha invocato,
a sostegno di questa conclusione, la sentenza RU 60 II 1 e segg., che
si riferisce ad un'azione di nullità del matrimonio proposta, dopo
il decesso del marito che aveva domicilio in Svizzera, dalla figlia
di questo, domiciliata in Svizzera, contro la moglie, che pure aveva
il domicilio in Svizzera. Questa sentenza non ha però il significato
che intende attribuirle la precedente istanza. In essa, il Tribunale
federale ha rilevato che l'art. 144 CC il quale stabilisce la competenza
del giudice del domicilio dell'attore, e a cui rinvia l'art. 136 CC,
è per sua natura inapplicabile quando a proporre l'azione di nullità
del matrimonio non è uno dei due coniugi, ma una autorità od un terzo;
d'altra parte, anche l'art. 8 LR, che prevede la giurisdizione del luogo
d'origine, non si applica ad un caso di questo genere, perchè l'azione
di nullità del matrimonio non è in primo luogo una questione di stato
civile ai sensi di tale norma; il Tribunale federale ha quindi statuito
che il foro dell'azione di nullità del matrimonio si trova senza dubbio
al domicilio del marito, quando l'azione è proposta da un'autorità o
da un terzo e il marito medesimo è chiamato in causa, sia solo, sia
congiuntamente con la moglie.

    La Corte cantonale, invocando questo giudizio per sostenere
l'incompetenza, in concreto, dei tribunali ticinesi, ha però perso
di vista ch'esso è stato pronunciato in una causa in cui tutte le
parti erano domiciliate in Svizzera. Tale sentenza determina il foro
in materia interna, ma non in campo internazionale; essa non decide la
questione della competenza per territorio nel caso, come quello presente,
di un'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo domiciliato
in Svizzera contro coniugi di cui il marito è straniero e domiciliato
all'estero, mentre la moglie è svizzera e risiede in Svizzera. Il codice
civile non contiene alcuna norma nelle disposizioni degli art. 120 a
136 e nemmeno nell'art. 59 tit. fin., che regoli la competenza locale
del giudice svizzero a statuire su un'azione di nullità del matrimonio
in materia internazionale. Nella sentenza inedita del-l'11 maggio 1934
relativa alla causa Schläger, il Tribunale federale ha stabilito che
la mancanza di una simile regolamentazione è dovuta ad una svista ("aus
Versehen"). Esso ha quindi deciso che tale lacuna doveva essere colmata
dal giudice conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC, e che bisognava applicare
all'azione di nullità del matrimonio le regole di competenza in materia
internazionale relative all'azione di divorzio. Questo era possibile nel
caso Schläger, ove si trattava di un'azione di nullità del matrimonio
proposta da un coniuge contro l'altro. Ma le regole di competenza relative
all'azione di divorzio in materia internazionale sono inapplicabili come
tali all'azione di nullità del matrimonio proposta da una autorità o da
un terzo. L'art. 7 h LR si riferisce al coniuge straniero domiciliato in
Svizzera il quale intende proporre l'azione di divorzio davanti al giudice
del suo domicilio. L'art. 7 g cpv. 1 LR, d'altra parte, stabilisce che il
coniuge svizzero domiciliato all'estero può proporre l'azione di divorzio
davanti al giudice del suo luogo d'origine; infine, conformemente agli
art. 136 e 144 CC, il coniuge svizzero domiciliato in Svizzera ha da
proporre tale azione al foro del suo domicilio, quali che siano il luogo
in cui il matrimonio è stato celebrato, il domicilio dell'altro coniuge
o la sua nazionalità (BECK, N. 123 all'art. 7 f LR, e autori citati). Il
coniuge svizzero domiciliato all'estero può proporre l'azione di divorzio,
e quindi anche l'azione di nullità del matrimonio, al foro del suo luogo
d'origine anche nel caso in cui possegga la doppia cittadinanza e sia
domiciliato nel suo altro Stato d'origine (RU 84 II 472 consid. 1).

    Poichè le norme del diritto internazionale privato svizzero stabilite
nel titolo finale del CC e nella LR non disciplinano la competenza
internazionale relativa all'azione di nullità del matrimonio proposta
da una autorità o da un terzo, spetta al giudice colmare tale lacuna
conformemente all'art. 1 cpv. 2 CC.

Erwägung 3

    3.- Giusta l'art. 121 CC, l'azione fondata sulla nullità assoluta
del matrimonio ai sensi dell'art. 120 CC dev'essere proposta d'ufficio
dall'autorità cantonale competente (cpv. 1); essa può inoltre essere
proposta da ogni interessato, in particolare dal Comune d'origine
o di domicilio (cpv. 2). Secondo BECK, N. 114 all'art. 7 f LR,
la disposizione dell'art. 121 cpv. 1 CC, in quanto stabilita per la
salvaguardia dell'interesse pubblico, si applica in materia internazionale,
ma soltanto nella misura in cui si verifichi una causa di nullità del
diritto svizzero, facente parte dell'ordine pubblico svizzero. Sempre
secondo BECK, N. 116 all'art. 7 f LR, l'autorità cantonale cui incombe
di promuovere d'ufficio l'azione di nullità del matrimonio è quella che
si trova in migliori condizioni per salvaguardare l'interesse pubblico:
sarà pertanto l'autorità del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato,
se lo è stato in Svizzera, e, negli altri casi, l'autorità del domicilio
in Svizzera o, trattandosi di Svizzeri all'estero, l'autorità del luogo
d'origine; d'altra parte, ciascuna di queste autorità potrà agire davanti
al giudice del luogo in cui essa risiede. Per quanto concerne l'azione di
nullità del matrimonio che può proporre qualsiasi interessato (art. 121
cpv. 2 CC), BECK, N. 117 all'art. 7 f LR, reputa che il terzo può agire
alle medesime condizioni e nel medesimo luogo stabiliti per l'autorità
competente.

    Ci si può esimere dall'esaminare, nella fattispecie, quanto alla
competenza internazionale ratione loci, dal punto di vista del diritto
internazionale privato svizzero, l'azione di nullità del matrimonio
appartenente all'autorità. In concreto, il quesito che si pone consiste
nel sapere se l'azione di nullità del matrimonio proposta da un terzo
interessato, domiciliato in Svizzera, contro due coniugi l'uno dei
quali (il marito) è straniero e l'altro (la moglie) ha la cittadinanza
svizzera, può essere portata davanti al giudice del domicilio svizzero
della moglie. Come si è visto, il coniuge svizzero che abita all'estero
può proporre l'azione di nullità del matrimonio davanti al giudice del
suo luogo d'origine, in virtù dell'art. 7 g LR, e il coniuge svizzero
domiciliato in Svizzera deve promuovere la stessa azione al foro del
suo domicilio, giusta gli art. 136 e 144 CC, quali che siano il luogo
di celebrazione del matrimonio, il domicilio dell'altro coniuge o la sua
cittadinanza. Poichè il coniuge svizzero è in grado di chiedere la nullità
del matrimonio davanti ad uno di questi fori, si giustifica di ammettere
che il terzo interessato, il quale invoca una causa di nullità assoluta
del matrimonio, in ogni modo quando essa fa parte dell'ordine pubblico
svizzero, come è il caso per l'esistenza di un matrimonio anteriore e
non sciolto di uno dei coniugi, deve poter proporre l'azione diretta
contro i due coniugi, l'uno dei quali è svizzero, davanti al giudice
del luogo d'origine del coniuge svizzero, se i coniugi sono domiciliati
all'estero, o davanti al giudice del domicilio in Svizzera del coniuge
svizzero. Ne consegue che, nella misura in cui Anna Ida Kumpera è
domiciliata a Castagnola, il Pretore di Lugano-Ceresio è competente
a statuire sull'azione di nullità di matrimonio fondata sulla bigamia
(art. 120 num. 1 CC), proposta dalla ricorrente contro gli intimati,
anche se il marito è domiciliato all'estero.

Erwägung 4

    4.- e 5. - ...