Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 52



91 II 52

6. Sentenza 25 marzo 1965 della II Corte civile nella causa Spiess contro
Hutterli. Regeste

    Berufung. Begriff der Zivilrechtsstreitigkeit (Art. 44 ff. OG).

    Das kantonale Urteil über ein Gesuch der Erben an den
Willensvollstrecker, es sei ihnen ein Vorschuss auf ihr Erbbetreffnis
auszurichten, unterliegt nicht der Berufung.

Sachverhalt

    A.- Enrico Hutterli, deceduto a Pazzallo, suo domicilio, il 6
novembre 1961, ha lasciato quali eredi gli istanti figli di primo letto,
nonchè la seconda moglie. Mediante disposizione di ultima volontà i primi
vennero ridotti alla sola quota legittima. Il resto fu attribuito alla
vedova. Esecutore testamentario è l'avv. Giangiorgio Spiess di Lugano.

    Secondo l'inventario allestito da quest'ultimo, la successione
presenta un attivo netto di fr. 941 223,35. Sono tuttavia pendenti due
contestazioni: una promossa dai figli e tendente a rivalutare la proprietà
immobiliare nonchè a far inscrivere 143 azioni della società che ha preso
in affitto tale proprietà, invece delle sole 60 ammesse; l'altra, sollevata
dalla vedova allo scopo di ottenere il riconoscimento di un credito di
fr. 298 429,45 a dipendenza della liquidazione del regime dei beni.

    B.- Ripetutamente, nel corso delle operazioni di inventario, gli
istanti hanno chiesto all'esecutore testamentario il versamento di
un acconto di fr. 100 000.-- ognuno quale acconto sulla propria quota
ereditaria. Avutane risposta negativa, essi hanno adito il Pretore di
Lugano-Ceresio, quale autorità di vigilanza sull'esecutore testamentario.

    Il primo giudice ha ammesso la domanda e fatto ordine all'avv. Spiess
di versare a Walter Hutterli e Hildegard Lydia Hutterli, a valere sulle
loro quote legittime nella successione paterna, la somma di fr. 100 000.--
cadauno.

    Con sentenza 27 ottobre 1964 il Tribunale di appello del Cantone
Ticino ha confermato tale giudizio.

    La Corte cantonale ritiene in sostanza, contrariamente alla tesi
sostenuta dall'esecutore testamentario, che decidere se si giustifichi
o meno concedere ad un erede, che ne faccia domanda, un acconto sulla
sua quota ereditaria non implica nessuna decisione di diritto materiale,
fintanto almeno che, come in concreto, i diritti dell'erede non siano
contestati e non si violi una esplicita disposizione testamentaria
in contrario senso. Secondo la Corte cantonale, tale domanda venne
pertanto giustamente proposta nelle forme del reclamo all'autorità di
vigilanza sull'esecutore testamentario e non come azione davanti al
giudice ordinario.

    Per il resto, il giudizio cantonale accerta che non esistono motivi che
possano convincere dell'impossibilità od anche soltanto dell'inopportunità,
nell'interesse della liquidazione dell'eredità o della sua amministrazione,
di accedere alla richiesta degli eredi istanti. Un'asserta contraria
ultima volontà del de cuius non risulta dagli atti di causa.

    C.- L'esecutore testamentario ha interposto al Tribunale federale un
ricorso per riforma proponendo che l'istanza sia respinta in ordine e
nel merito. Egli si prevale sia di una violazione delle norme federali
in materia di competenza sia del disposto dell'art. 518 cpv. 2 CC che
fa obbligo all'esecutore testamentario di far rispettare la volontà del
defunto. Difatti, afferma il ricorrente, trattandosi di una questione di
diritto sostanziale, essa doveva essere sottoposta al Pretore quale giudice
ordinario nelle forme, e con le garanzie, della procedura ordinaria e non
al Pretore quale autorità di vigilanza nelle forme del reclamo. Inoltre è
volontà del testatore che la proprietà immobiliare rimanga alla vedova e
che essa non sia costretta ad alienarla per tacitare gli altri eredi. Il
versamento dei chiesti fr. 200 000.--, ora già avvenuto limitatamente
a fr. 120 000.-- mediante il denaro liquido, i libretti di risparmio
e di deposito e la vendita dei titoli di compendio della successione,
obbligherebbe a lasciar pignorare la sostanza immobiliare, con evidente
rischio di perdite in sede di realizzazione, a danno di tutti gli eredi
ed in contrasto con la volontà del defunto.

    D.- Gli istanti chiedono la reiezione del ricorso e la conferma del
giudizio impugnato.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Il ricorso per riforma non è ammissibile che nelle cause civili
(contestations civiles, Zivilrechtsstreitigkeiten), ossia nei casi in cui
tra due o più persone fisiche o giuridiche, nella loro qualità di titolari
di diritti privati, oppure tra una siffatta persona ed una autorità alla
quale la legge attribuisce qualità di parte, si sia svolto davanti al
giudice civile o ad altra giurisdizione un procedimento contraddittorio
tendente a far statuire in maniera definitiva e stabile su rapporti di
diritto civile (RU 78 II 180 e inoltre 81 II 83, 182, 251 c. 2; 84 II
78). Il giudizio sulla richiesta di un acconto sulla quota ereditaria,
che un erede rivolge all'esecutore testamentario, ove non esista una
questione di diritto materiale da risolvere, non disciplina in modo
duraturo e definitivo un rapporto giuridico di merito controverso tra le
parti. I suoi effetti non eccedono quelli di una misura provvisionale,
presa per la durata del processo. Essi permangono fino al momento in cui,
esaurite le contestazioni di inventario, quest'ultimo sarà definitivamente
chiuso e le quote degli eredi pure definitivamente accertate. A seconda
dell'ammontare di queste ultime, l'acconto sarà o suscettibile di
integrazione o, meno probabilmente, sottoposto a riduzione e restituzione.

    Per il giudizio in questione, nella misura comunque in cui sia
da esaminare unicamente l'opportunità del provvedimento chiesto in
relazione all'entità ed alle disponibilità della successione, ai
ragionevoli bisogni ed ai probabili diritti dell'erede istante, non
sarebbe neppure indispensabile prevedere la forma del procedimento civile
in contraddittorio davanti al giudice.

    Diversa potrebbe essere la soluzione, qualora, ad esempio, fosse
contestata la qualità di erede dell'istante oppure l'esito della
richiesta dipendesse dall'accertamento della volontà del testatore. Così
nella sentenza 24 settembre 1964 Fides c. Diskont- und Handelsbank AG e
consorti (RU 90 II 376) venne ammesso il carattere di causa civile di un
procedimento tendente ad ottenere la destituzione, per incompatibilità tra
le due cariche, di un esecutore testamentario, designato contemporaneamente
dal de cuius quale membro del consiglio di una fondazione nella quale
era stata investita la maggior parte del patrimonio della successione.

    In concreto la situazione è diversa. La richiesta di acconto
degli istanti, dei quali è pacifica la veste di eredi necessari, non
si urta a nessuna disposizione di ultima volontà del defunto padre. La
norma divisionale secondo cui alla vedova deve pertoccare la sostanza
immobiliare è accompagnata dall'obbligo esplicito di tacitare i coeredi
per l'importo della loro legittima. Il testamento olografo 13 aprile
1959, invocato dal ricorrente che autorizza la vedova a garantire tale
legittima mediante ipoteca, qualora non disponga al momento dei mezzi
liquidi necessari per il suo pagamento, non venne pubblicato ed è superato
dal successivo testamento del 17 marzo 1960. L'esecutore testamentario
ha già provveduto al versamento di fr. 120 000.-- senza dover intaccare
la sostanza immobiliare.

    La decisione del reclamo è dipesa e dipende unicamente (come a
ragione osservano le istanze cantonali) da criteri di pratica opportunità
(rapporto tra l'acconto chiesto e l'importo minimo della quota ereditaria
finora accertato, durata delle contestazioni di inventario, parità di
trattamento tra gli eredi, mezzi a disposizione della successione, ecc.).

    La distinzione tra l'intervento dell'autorità di vigilanza per il
controllo della correttezza formale e dell'opportunità dei provvedimenti
presi dall'esecutore testamentario e quello del giudice, quando si trovino
in discussione questioni di diritto sostanziale, che esigano segnatamente
un'indagine sulla ultima volontà del testatore, è comune alla dottrina
ed alla giurisprudenza (TUOR N. 30; ESCHER N. 25 e 27 all'art. 518 CC;
SCHREIBER, L'exécution testamentaire en droit suisse, p. 93; SEEGER,
Die Rechtsstellung des Willensvollstreckers, p. 83; CARRARD, Les pouvoirs
de l'exécuteur testamentaire, p. 27/28; LOB, Les pouvoirs de l'exécuteur
testamentaire en droit suisse, p. 111 ss.; RU 48 II 310, 49 II 15). Solo
in quest'ultimo caso trattasi di procedimenti civili nel senso degli
art. 43 e seg. OG. Nella prima ipotesi trattasi bensì di affari civili
(affaires civiles, Zivilsachen), che non incidono però sulla portata
sostanziale e sulla determinazione definitiva dei diritti degli eredi, e
che vanno risolti unicamente dal profilo di una corretta amministrazione
del patrimonio successorale. Nei loro confronti il ricorso per riforma
è escluso. (Cfr. per qualche analogia RU 72 II 54).

    Solo entro tali limiti può essere mantenuta la decisione 30 settembre
1947 della IIa Corte civile quale Camera di diritto pubblico nella vertenza
Rüegg c. Müller-Bösch, citata dal ricorrente. Ne discende l'irricevibilità
del ricorso in esame. (Cfr. ancora LOB, op.cit., p. 114 No 108).

Erwägung 2

    2.- Esaminato quale ricorso per nullità, in relazione ad una possibile
violazione delle prescrizioni federali sulla competenza delle autorità
per materia (art. 68 cpv. 1 lett. b OG), esso risulterebbe infondato.

    Secondo l'art. 518 cpv. 1 CC gli esecutori testamentari hanno gli
stessi diritti e doveri dell'amministratore ufficiale di una successione.
Quest'ultimo è sottoposto alla vigilanza dell'autorità alla quale gli eredi
possono ricorrere contro gli atti che egli compie o intende compiere (art.
595 cpv. 3 CC).

    La designazione dell'autorità competente è compito dei cantoni
(art. 54 titolo finale, RU 66 II 150).

    Il diritto federale non prescrive che per il reclamo debba essere
riservata la procedura ordinaria davanti al giudice civile (cfr. anche
RU 86 I 333).

    Qualora si trovino in contestazione pretese di diritto sostanziale,
il procedimento assumerebbe carattere di causa civile contro la quale è
ammissibile il ricorso per riforma, ad esclusione di quello per nullità
che è rimedio di diritto sussidiario.