Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 353



91 II 353

51. Estratto della sentenza 18 novembre 1965 della I Corte civile nella
causa Beldona SA contro Gianola. Regeste

    Gewährleistung wegen Mängel der Kaufsache, Art. 197 OR.  Die blosse
Angabe des Verkäufers, die Kaufsache habe einen bestimmten Wert, ist keine
Zusicherung einer Eigenschaft im Sinne von Art. 197 OR. Ebenso bedeutet
das Fehlen des vom Verkäufer angegebenen Wertes keinen körperlichen oder
rechtlichen Mangel der Sache im Sinne der genannten Bestimmung.

Sachverhalt

                      Riassunto dei fatti:

    Lidia Gianola, che gestiva un negozio di mode femminili a Bellinzona,
all'inizio del 1959 entrò in contatto con la ditta Beldona SA di Baden,
la quale era venuta a conoscenza della sua intenzione di cedere il
commercio. Il 16 febbraio 1959 fu concluso un contratto mediante il quale
la società anonima Beldona assumeva il negozio per un determinato prezzo,
in cui il valore dell'arredamento era indicato in fr. 30 000.--. Già
il 18 febbraio 1959 il rappresentante della società acquirente comunicò
tuttavia alla venditrice di avere nel frattempo constatato, tra l'altro,
che il valore dell'arredamento era inferiore ai fr. 30 000.-- indicati
nel contratto. La venditrice e l'acquirente si dichiararono poi d'accordo
di ridurre a 25 000.-- fr. il prezzo dovuto a questo titolo. Dopo una
successiva corrispondenza rimasta infruttuosa, la Beldona SA convenne
i coniugi Armeno e Lidia Gianola davanti al Pretore di Bellinzona e,
in seguito, davanti al Tribunale di appello, chiedendo una ulteriore
riduzione del prezzo di fr. 25 000.--, che si era rivelato superiore
all'effettivo valore della mobilia. Contro la sentenza della Corte
cantonale che non aveva ritenuto giustificata una riduzione del prezzo
convenuto tra le parti, l'attrice ha interposto un ricorso per riforma,
che è stato respinto dal Tribunale federale.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

    L'attrice ha fondato la sua domanda sugli art. 197 e segg. CO, ed ha
chiesto una riduzione del prezzo pattuito invocando l'art. 205 CO.

    Giusta l'art. 197 CO il venditore risponde verso l'acquirente
tanto delle qualità promesse quanto dei difetti che, materialmente o
giuridicamente, tolgono o diminuiscono notevolmente il valore della cosa o
l'attitudine all'uso cui è destinata. In concreto l'attrice non adduce che
l'arredamento, per quanto concerne il numero, la specie od il valore dei
singoli oggetti che lo compongono non corrisponderebbe alle assicurazioni
date dai convenuti; essa non afferma nemmeno che questi ultimi le avrebbero
promesso qualità che non si sarebbero poi riscontrate. Attribuendo agli
oggetti che pone in vendita un determinato valore, il venditore non
promette una qualità della cosa nel senso dell'art. 197 CO. Anche una
sopravvalutazione pura e semplice di essi non giustifica il risarcimento
per minor valore secondo l'art. 205 CO, a meno che, contrariamente
a quanto avviene nella fattispecie, tale sopravvalutazione poggi
sull'indicazione di determinate qualità delle quali si constata poi la
mancanza. D'altra parte l'attrice non fa nemmeno valere eventuali difetti
che diminuirebbero notevolmente il valore dei mobili; tanto meno essa ne
indica la natura. Il fatto che una cosa venduta non possegga il valore
indicato dal venditore non costituisce un difetto materiale o giuridico
ai sensidell'art. 197 CO.Almomento di concludere l'accordo, l'acquirente
deve valutare il prezzo della cosa e stabilirne il valore secondo il
proprio giudizio: se poi constaterà d'essersi sbagliato al riguardo
e di avere attribuito all'oggetto acquistato un valore superiore, non
potrà. esigere un risarcimento fondato sull'art. 205 CO. Tanto meno lo
potrà fare quando dubitasse dell'adeguatezza del prezzo già al momento di
concluderel'accordo. L'attrice che, senza essere stata influenzata dalla
promessa di qualità che non si sarebbero poi riscontrate, ha accettato di
pagare per l'arredamento il prezzo di fr. 25 000, non è pertanto abilitata
a pretendere un risarcimento fondato sul minor valore, per il quale mancano
i presupposti stabiliti dalla legge. Irrilevante è, di conseguenza, la
circostanza ch'essa abbia posto subito in dubbio il valore di fr. 25 000
attribuito all'arredamento. Anche il quesito di sapere se effettivamente
i mobili non valessero quel prezzo, e se il giudice cantonale avesse
dovuto almeno tener conto della dichiarazione Suffiotti presentata dai
convenuti, e secondo la quale il valore dell'arredamento sarebbe di soli
fr. 18 000, è irrilevante. La censura mossa dall'attrice, secondo cui
la Corte cantonale avrebbe, per una svista manifesta, tralasciato di
considerare la dichiarazione Suffiotti, violando pertanto l'art. 8 CC,
é di conseguenza priva d'oggetto.