Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 91 II 112



91 II 112

17. Estratto della sentenza 13 aprile 1965 della I Corte civile nella causa
Pola contro Schweizerische Unfallversicherungs-Gesellschaft Winterthur.
Regeste

    Art. 37 Abs. 2 MFG. Den Fussgänger, der unerwartet die Fahrbahn
überquert, ohne den Verkehr zu beachten, trifft ein grobes Verschulden; ein
solches Verhalten kann, falls kein Verschulden des Halters vorliegt, als
einzige und ausschliessliche Unfallursache betrachtet werden und daher den
Halter von der in Art. 37 Abs. 1 MFG vorgesehenen Kausalhaftung befreien.

Sachverhalt

    A.- Camillo Pola, il 10 novembre 1959, a Campascio, mentre stava
attraversando la strada cantonale che da Brusio conduce a Campocologno,
è stato investito dall'automobile di Eduard Hendry, riportandovi serie
ferite.

    Nel luogo dell'incidente, la strada, vista in direzione di Campocologno
dove appunto si recava Hendry, scorre su di un rettilineo di circa 100
m. di lunghezza, con una pendenza del 5-6%. Ai lati della strada, larga
da cinque a sei metri sorgono alcune case le quali però non diminuiscono
la visuale sul rettilineo.

    Pola, che è titolare di un'impresa di costruzione, nel novembre 1959
stava lavorando attorno ad un cantiere eretto nelle vicinanze immediate
del punto in cui è avvenuto l'incidente. In particolare, sul lato sinistro
della strada - sempre considerando la direzione di marcia di Hendry - erano
in funzione due betoniere ed una gru; due mucchi di ghiaia e alcuni sacchi
di cemento invadevano la carreggiata per circa un metro. Al lato destro
della strada, di fronte al cantiere, su di un piccolo spiazzo di terreno
antistante ad una autorimessa, il 10 novembre 1959, qualche istante prima
dell'incidente, Camillo Pola, le spalle voltate verso Brusio, stava dando
istruzioni ai suoi operai. Terminato il colloquio, Pola, senza preoccuparsi
del traffico proveniente da Brusio, entrò nella carreggiata, per recarsi
sul cantiere. Nello stesso momento, la vettura di Hendry lo investì,
gettandolo a terra e procurandogli ferite gravi. Secondo la perizia medica,
l'attuale incapacità lavorativa di Pola è dell'ordine del 15-20%.

    Nel gennaio 1960, su querela di Pola, la Procura pubblica aprì
un'inchiesta penale nei confronti di Hendry. Tale procedimento venne poi
sospeso nel luglio 1960.

    Con istanza del 17 marzo 1962, essendo falliti i tentativi di
conciliazione, Pola convenne in giudizio davanti al Tribunale del distretto
Bernina la Schweizerische Unfallversicherungsgesellschaft Winterthur,
Winterthur, presso la quale Hendry era assicurato, chiedendo che fosse
condannata a risarcire all'attore i danni causatigli dall'incidente e
calcolati in fr. 81'000.--, oltre gli interessi al 5% dall'11 novembre
1959.

    Poichè tale Tribunale ha in sostanza accolto la petizione, riducendo
l'importo fatto valere in giudizio soltanto di 1/10, in ragione di una
leggera colpa concomitante dell'attore, la convenuta ha adito il Tribunale
cantonale, il quale ha accolto il ricorso e annullato la sentenza impugnata
per i motivi seguenti.

    Secondo l'art. 37 cpv. 2 LA, applicabile all'epoca dell'incidente,
la responsabilità causale del detentore è interrotta quando questi riesce
a provare che l'infortunio è stato causato da una colpa grave della
vittima, senza tuttavia che vi sia colpa da parte sua. In concreto, Hendry
viaggiava ad una velocità che il perito ha calcolato tra i 45 e 53 km/h;
la strada era diritta, la visibilità buona. Poichè nessun segnale limitava,
in quel tratto, la velocità, valeva il limite generale dei 60 km/h. Nè
potrebbe essere rimproverato ad Hendry di non avere ridotto la velocità per
l'esistenza, ai lati della strada, di un cantiere; innanzitutto, i segnali
di questi lavori erano collocati in modo sbagliato sul lato sinistro
della strada e in posizione troppo ravvicinata rispetto al cantiere
stesso; inoltre, l'attore non ha affatto provato che Hendry conosceva
comunque l'esistenza del cantiere. A questa assenza di colpa nel detentore
corrisponde, d'altra parte, una colpa grave di Pola. Questi infatti, senza
badare al traffico proveniente da Brusio, ha attraversato improvvisamente
la strada: un simile comportamento di estrema negligenza può considerarsi
come la sola causa effettiva del danno, la quale interrompe pertanto il
rapporto di causalità stabilito dall'art. 37 cpv. 1 LA.

    B.- Mediante ricorso per riforma al Tribunale federale, Pola impugna
tale sentenza, chiedendo l'annullamento della stessa in tutti i suoi
dispositivi, e la condanna dell'intimata a versargli un importo di fr.
72'725.85 (corrispondente ai 9/10 della somma fatta valere davanti al
giudice di prima istanza), oltre interessi annui al 5% dall'l 1 novembre
1959.

    C.- L'intimata propone la reiezione del ricorso e la conferma della
sentenza impugnata.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Poichè l'incidente è avvenuto il 10 novembre 1959, è applicabile,
in concreto, la LA (cfr. art. 107 cpv. 1 LCStr, 99 OCStr.).

Erwägung 2

    2.- Secondo l'art. 37 cpv. 1 LA, il detentore di un autoveicolo
risponde civilmente delle lesioni corporali o dei danni causati ai
terzi con l'uso del veicolo. In virtù dell'art. 37 cpv. 2 LA, egli è
tuttavia liberato da tale responsabilità se prova che l'infortunio è
stato causato da colpa grave della vittima, senza pertanto che vi sia
una colpa concomitante da parte sua.

    A ragione la Corte cantonale ha subordinato la liberazione della
convenuta a queste due condizioni, che devono essere cumulativamente
adempiute. Sulla scorta delle risultanze di causa occorre pertanto anche
in questo giudizio esaminare se, in concreto, la responsabilità causale
del detentore è interrotta dall'adempimento contemporaneo delle due
condizioni stabilite all'art. 37 cpv. 2 LA.

    a) Per quanto concerne il detentore, è accertato che egli viaggiava,
al momento dell'incidente, ad una velocità compresa tra i 45 e i 53
km/h. In quel tratto la visibilità era buona e la strada, larga dai
cinque ai sei metri si snodava su di un rettilineo lungo un centinaio
di metri e fiancheggiato da abitazioni che, per la maggior parte,
non avevano un accesso diretto sulla carreggiata. Il fondo stradale,
inoltre, si presentava buono e il traffico era, al momento dell'incidente,
pressochè nullo. In tali condizioni, si deve senz'altro ammettere che la
velocità tenuta dal detentore non può considerarsi eccessiva o comunque
inadeguata alle particolari circostanze. È vero che, all'altezza del
punto in cui è avvenuto l'infortunio, su di un lato della strada si
ergeva un cantiere. Questo tuttavia non era segnalato in modo corretto:
tanto il segnale "altri pericoli" quanto quello "lavori" erano collocati
sul lato sinistro della strada, rispetto al senso di marcia di Hendry,
e, ancora, in una posizione troppo avanzata rispetto al cantiere. Ma
anche ammettendo che Hendry avesse avuto conoscenza del cantiere, la cui
presenza era pure indicata dai mucchi di ghiaia e dai sacchi di cemento
che invadevano parte della carreggiata, non si deve affatto dedurre,
per questo motivo, e date le circostanze citate, che esso fosse in
obbligo di ridurre ulteriormente la sua velociià, già contenuta entro
limiti adeguati. Anche la presenza, su di un piccolo spiazzo ai margini
della strada, di una persona adulta che, con le spalle volte verso il
senso di marcia di Hendry, stava discorrendo con alcuni operai, non
era un fattore tale da dover suscitare nel conducente una ulteriore e
particolare precauzione. Questi sostiene, a tale proposito di aver dato,
quando si trovava ad una certa distanza da quel gruppetto, un segnale
acustico di avvertimento. Egli non ha tuttavia provato simile circostanza,
come sarebbe stato suo dovere, secondo l'art. 37 cpv. 2 LA. Comunque,
il fatto di non aver emesso un segnale acustico non può, in concreto,
costituire una colpa del conducente, ai sensi della disposizione citata.

    Prima di mettere in azione i freni, Hendry aveva una velocità che il
perito, come si è già accennato, ha calcolato tra i 45 e i 53 km/h. Sul
tratto di strada in esame non era prescritto un limite particolare di
velocità. Anche applicando l'art. 25 LA invocato dall'attore, secondo
cui il conducente deve sempre padroneggiare il suo veicolo e adattarne la
velocità alle particolari condizioni della strada e della circolazione,
non sussiste, nella fattispecie, per le circostanze citate, nessun motivo
di ritenere che il comportamento di Hendry abbia violato tale norma.

    b) All'assenza di colpa nel detentore fa riscontro una colpa grave
nella vittima la quale, per sua stessa ammissione, ha attraversato in
modo improvviso la strada, senza minimamente curarsi della circolazione
proveniente da Brusio.

    Il traffico stradale odierno impone che si richieda a tutti gli utenti
della strada un alto grado di attenzione e di prudenza (OFTINGER, II/2 p.
618). Il comportamento della vittima, quale persona adulta e in condizioni
normali di salute, costituisce senz'altro una colpa grave (cfr. RU 85 II
518, SJZ 55 (1959), p. 261 n. 105). Attraversando la strada senza affatto
curarsi del traffico (proveniente da Brusio), Pola ha violato le regole
più elementari della circolazione; egli ha creato, con questo il pericolo,
e il suo comportamento appare come la causa unica ed esclusiva del danno
conseguito (cfr., a questo proposito, RU 63 II 218, 77 II 262, OFTINGER
II/2 p. 559).

    Secondo il ricorrente, il dovere di precauzione e di prudenza che
incombe al detentore deve essere considerato sulla base di criteri
restrittivi e severi, nel senso che una sua leggera colpa concomitante
basterebbe a impedirgli la liberazione dalla responsabilità nonostante
una colpa grave della vittima.

    A parte la circostanza che, in concreto, al conducente non si
può imputare nessuna colpa, non è affatto vero che la posizione del
detentore di un autoveicolo debba sempre considerarsi in modo esclusivo
secondo criteri restrittivi e severi. L'odierna giurisprudenza si è, a
questo proposito, scostata dalla precedente prassi (cfr. i casi citati
da OFTINGER II/2 p. 618, nota 717), la quale, nelle procedure contro
gli automobilisti, giudicava con indulgenza la colpa del pedone o del
ciclista infortunati. Oggi, le mutate condizioni e il traffico intenso
esigono un giudizio severo non solo nei riguardi degli automobilisti,
ma altresì dei pedoni e dei ciclisti che, con il loro comportamento
colpevole, mettono in pericolo la circolazione (cfr. RU 63 II 213/14,
342/43, 64 II 241, 77 II 262, 85 II 518, e OFTINGER II/2 p. 618).

    Il fatto che il ricorrente abbia disatteso soltanto in una direzione
di accertarsi del sopraggiungere di eventuali veicoli, è irrilevante,
e non ne può certo sminuire la colpa. Del resto, era proprio da quella
parte, su cui circolavano i veicoli provenienti da Brusio, che veniva
ilpericolo maggiore e più immediato.

    Poichè, secondo quanto è stato esposto, al detentore non si può
imputare nessuna colpa nell'infortunio, la cui responsabilità ricade
unicamente sul comportamento estremamente colpevole della vittima, è
l'art. 37 cpv. 2 LA ad essere, in concreto, applicabile, e non l'art. 37
cpv. 3 LA, invocato dal ricorrente.

    Le due condizioni cumulative fissate dall'art. 37 cpv. 2 LA sono,
nella fattispecie, adempiute, cosicchè la responsabilità causale del
detentore stabilita all'art. 37 cpv. 1 LA viene ad essere interrotta:
non si deve, pertanto, esaminare se il danno asserito dal ricorrente sia
sufficientemente documentato o meno.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è respinto e la sentenza impugnata è confermata.