Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 89 IV 167



89 IV 167

33. Estratto della sentenza 21 giugno 1963 della Corte di cassazione penale
nella causa Procuratore pubblico sottocenerino contro Tarenzi. Regeste

    Art. 87 Abs. 2 AHVG. Nach dieser Bestimmung ist nur strafbar, wer
dem Gebot, bei der Feststellung seiner Beitragspflicht mitzuwirken,
zuwiderhandelt, nicht auch, wer bloss seiner Pflicht, die Beiträge zu
bezahlen, nicht nachkommt.

Sachverhalt

    A.- Mario Tarenzi, gerente e di fatto proprietario del ristorante
"La Boschetto SA", in Lugano, ha omesso dal 15 maggio 1960 di versare
alla Cassa di compensazione della Società Svizzera degli esercenti,
i contributi dovuti dalla ditta e quelli trattenuti ai propri dipendenti.

    Con atto 10 giugno 1962, il Procuratore pubblico sottocenerino poneva
il Tarenzi in stato d'accusa siccome prevenuto colpevole di continuata
trasgressione dell'art. 87, cpv. 2 e 3, AVS per aver

    1. omesso di versare alla Cassa di compensazione della Società svizzera
degli Esercenti in Bellinzona i propri contributi 1960/1961;

    2. dedotto a vari propri dipendenti i contributi AVS a loro carico,
omettendo di riversarli alla Cassa.

    La Corte delle Assise correzionali di Lugano-città ha riconosciuto
il Tarenzi colpevole di trasgressione all'art. 87 cpv. 3 AVS per
omesso versamento alla Cassa dei contributi trattenuti ai dipendenti,
condannandolo ad una multa di fr. 200, ma lo prosciolse dall'imputazione
di trasgressione all'art. 87 cpv. 2 AVS. Secondo la Corte cantonale,
la semplice omissione del versamento di contributi, imputata a Tarenzi
nella cifra 1 dell'atto di accusa, non costituisce sottrazione ai sensi
di detta norma.

    Un ricorso del Procuratore pubblico alla Corte di cassazione e di
revisione penale è stato respinto.

    B.- Il Procuratore pubblico ha tempestivamente interposto al Tribunale
federale un ricorso per cassazione, mediante il quale domanda che la
sentenza cantonale sia annullata e la causa rimandata all'autorità
cantonale per nuovo giudizio. Egli adduce che, contrariamente a quanto
affermato nella sentenza impugnata, viola l'art. 87 cpv. 2 AVS, non
solo chi fornisce indicazioni inesatte od incomplete, ma chiunque "in
qualsiasi altro modo" si sottrae a detto obbligo. La relativa fattispecie
sarebbe pertanto adempiuta già mediante semplice omissione intenzionale
del pagamento dei contributi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo l'art. 87 cpv. 2 AVS è punibile "chiunque mediante
indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo si sottrae,
in tutto o in parte, all'obbligo di pagare i contributi".

    Dal testo letterale di questa disposizione si può dedurre soltanto che
è punito chi si sottrae in qualsiasi modo allo "obbligo" del pagamento
e non anche chi è in qualsiasi modo inadempiente. L'indicazione secondo
cui è punibile chi fornisce indicazioni inesatte od incomplete non può
pertanto rappresentare una diversa e speciale fattispecie, ma soltanto un
esempio delle diverse forme del "sottrarsi" e dimostra che detta norma
è intesa a garantire non il pagamento dei contributi ma l'accertamento
dei relativi obblighi.

    Del resto il termine di sottrarre ("hinterziehen", "éluder",
"soustraire") o sottrarsi ("sich entziehen", "se soustraire") è adottato
nel senso suesposto anche nel diritto tributario federale, segnatamente
nell'art. 41 LTM, negli art. 52 e 53 DCA, nell'art. 60 del RE del DCF 4
agosto 1934 concernente un'imposta federale sulle bevande, nell'art. 15
del DF 24 settembre 1940 sull'imposta compensativa, nell'art. 129 DIN e
nell'art. 39 DCF 12 gennaio 1940 concernente la riscossione di un'imposta
sui profitti dipendenti dalla guerra.

    Secondo l'art. 59 cpv. 3 CF l'arresto personale per debiti è abolito.
Conseguentemente, nel diritto svizzero l'inadempienza di un normale debito
non trae seco una pena. A questa regola fanno eccezione solo alcuni casi
speciali come quello previsto all'art. 42 LTM, per l'inadempienza del
pagamento della tassa militare, e quello della trascuranza degli obblighi
di assistenza familiare. Ma in questi casi non si tratta di debiti normali
poichè nel primo il pagamento della tassa sostituisce l'adempimento di
precisi obblighi militari (cfr. RU 76 IV 195) e nel secondo la pena è
la conseguenza non solo dell'inadempimento di un debito ma anche della
trascuranza di imperativi doveri di famiglia. Inoltre, in entrambi i
casi per il procedimento penale le relative norme presuppongono in modo
esplicito una inadempienza colposa. L'omissione del pagamento delle tasse
AVS comporta una pena solo per le tasse a carico dei prenditori di lavoro
(art. 87 cpv. 3), ma in questo caso l'inadempienza dcl datore di lavoro
implica anche la violazione del dovere di dedurre i contributi dai
salari dei dipendenti o la distrazione delle relative somme dalla loro
destinazione (RU 80 IV 190). Del resto questa disposizione non avrebbe
senso se, secondo il precedente capoverso, anche la semplice omissione
del pagamento dei contributi normali cadesse sotto la sanzione penale.

    Di una siffatta sanzione non è cenno neppure nei materiali
legislativi. Al riguardo, il Consiglio federale nel suo messaggio si è
limitato a indicare che erano state stabilite solo le norme indispensabili
(FF 1946 p. 547); il che deve intendersi nel senso dell'adozione delle
regole usuali del diritto fiscale e quindi, in genere, dell'applicazione
di penalità solo nell'accertamento dell'obbligo del contributo.

    Il giudizio impugnato non è in contraddizione nemmeno con la
giurisprudenza del Tribunale federale. La sentenza RU 82 IV 136 concerneva,
nel testo richiamato dal ricorrente, l'applicazione dell'art. 87
cpv. 3. In tale occasione il Tribunale federale si è occupato, è vero,
anche dell'applicazione dell'art. 87 cpv. 2 (consid. 1 inedito), ma a
proposito di un'inadempienza, ad onta di comminatoria, del datore di lavoro
nel dare le indicazioni necessarie per l'accertamento dell'obbligo di
contributo e quindi per una questione non pertinente al caso particolare.

Erwägung 2

    2.- Nell'atto di accusa, a Tarenzi non è stato imputato di aver dato
indicazioni inesatte od incomplete, di aver omesso di fornire le necessarie
precisazioni sull'ammontare delle retribuzioni pagate e neanche di aver
ostacolato l'accertamento dell'obbligo con un comportamento comunque
contrario ai suoi doveri. Sotto la cifra 1 dello stesso atto di accusa,
a Tarenzi è stato addebitato esclusivamente di aver omesso il pagamento dei
suoi contributi alla Cassa. Ma ciò, come esposto, non adempie i presupposti
dell'art. 87 cpv. 2 AVS. D'altronde non è consentito di porre a fondamento
del giudizio di questa sede una fattispecie diversa da quella accertata
dalla istanza precedente in applicazione del diritto processuale cantonale.
Il ricorso è pertanto infondato.

Entscheid:

La Corte di cassazione penale pronuncia:

    Il ricorso per cassazione è respinto.