Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 88 II 516



88 II 516

72. Sentenza 6 novembre 1962 della I Corte civile nelle cause Daziani e
Fenazzi contro Ferrovie federali e impresa Parachini & Censi. Regeste

    1.  Art. 128 Ziff. 3, 129 K UVG. Für Bahnbetriebsunfälle, die Arbeitern
einer Bauunternehmung bei der Ausführung von Bahnbauarbeiten zustossen,
besteht keine Haftung des Bahnunternehmens auf Grund des EHG. Für
materielle Schäden kann es auch nicht auf Grund des OR haftbar gemacht
werden; dagegen haftet es gestützt auf Art. 47 OR für Genugtuungsleistungen
(Erw. 2 und 3).

    2.  Art. 47 OR. Wer einzustehen hat für den Erfolg der Handlung,
welche die Unfallursache bildet, oder für das Verhalten der Person, durch
deren Verschulden der Unfall eingetreten ist, kann auch beim Fehlen eigenen
Verschuldens zur Leistung von Genugtuung verurteilt werden (Erw. 5).

    3.  Beim Unfall von Arbeitern einer Bauunternehmung anlässlich der
Ausführung von Bahnbauarbeiten besteht eine Genugtuungspflicht des
Bahnunternehmens, wenn sein Dienst, der das Herannahen von Zügen zu
signalisieren hat, mangelhaft funktioniert (Erw. 4 und 5).

Sachverhalt

    A.- Nel mese di febbraio 1955, le FFS intrapresero i lavori
di rifacimento del binario fra i km. 138.400 e 141'007 sulla tratta
Claro-Osogna-Cresciano. Esse riservarono all'organizzazione ferroviaria
la direzione dei lavori che fu affidata al costituto capolinea Ernesto
Bigler, coadiuvato, per la sorveglianza dei lavori, dai sostituti
capisquadra Villa e Beltrametti. Alla stessa organizzazione era inoltre
riservata l'esecuzione della sostituzione dei binari. Gli altri lavori di
costruzione - sostituzione delle traverse e rinnovazione dell'inghiaiata -
vennero commessi all'impresa Parachini e Censi, mediante contratto del 10
marzo 1955. Il relativo modulo d'offerta prevedeva che, per l'inizio dei
lavori, l'impresa poteva "disporre subito di 30 uomini col caposquadra
Parachini Censi +10 delle FFS".

    Le condizioni generali del contratto stabilivano, fra altro, che
"l'impresa è in ogni caso civilmente responsabile per i danni derivanti
anche dagli atti e dalle negligenze del suo rappresentante e dei suoi
impiegati ed operai" (art. 11 cpv. 6). Le relative disposizioni speciali
- pure parte integrante del contratto - stabilivano (Ib) che "Per la
sorveglianza dei lavori la direzione mette un funzionario di vigilanza alle
cui disposizioni si deve assolutamente sottostare. All'avvicinarsi di un
treno sul binario che si sta rinnovando questo deve essere tempestivamente
sgomberato e abbandonato dagli operai; su linee a doppio binario è
vietato passare sull'attiguo binario. Se il binario da rinnovare è messo
fuori esercizio in modo durevole, o parzialmente, gli operai possono
rimanervi, entro la rotaia interna, durante il passaggio dei treni su
quello in esercizio. Per la durata dei lavori appaltati l'impresario
assume la responsabilità per la stretta osservanza delle prescrizioni e
disposizioni stabilite dalla Direzione dei lavori concernenti la sicurezza
del personale".

    Le disposizioni suesposte vennero attuate come segue.

    Durante la notte (dalle 22.00 alle 06.10), i treni vennero fatti
circolare sul secondo binario, mentre su quello normale, messo fuori
esercizio, venne installata la scavatrice meccanica. Il servizio di
segnalazione per evitare i pericoli derivanti dal binario in esercizio
era assunto dal personale delle FFS. Al km 138'280, nel casello 26h, era
di guardia l'operaio di linea, Fenazzi, munito di telefono portatile,
che veniva avvertito dell'avvicinarsi dei treni dalle due direzioni
ed era incaricato di darne avviso, mediante cornetta e lanterna rossa,
all'altro operaio di linea, Dellamonica, posto di guardia vicino alla
scavatrice. Questi doveva provvedere, di persona o a mezzo del macchinista,
a mettere in azione il congegno di allarme, installato sulla scavatrice
e che dava un fischio altissimo, atto a coprire i rumori assordanti
della macchina.

    Il 12 marzo 1955, alle ore 03.00, un gruppo di operai era ancora
in servizio al km 138'420. Fenazzi, dimenticando che era in arrivo un
treno merci con 39 minuti di ritardo, si era allontanato per effettuare
dei controlli non indispensabili. Dellamonica, rimasto al suo posto, non
potè così essere tempestivamente avvertito dell'arrivo del treno che vide
sopraggiungere da Osogna alla distanza di 70/80 metri. Non fece quindi a
tempo a salire sulla scavatrice per mettere in azione il fischio di allarme
e dovette limitarsi a dare il segnale con la cornetta. Questo segnale non
venne udito dagli operai intenti a raccogliere gli attrezzi sul profilo
pericoloso del binario in esercizio. Due di essi furono travolti dal treno:
Abele Libera rimase ucciso sul colpo e Giuseppe Daziani gravemente ferito.

    Con sentenza 25 novembre 1955 delle Assise correzionali del distretto
di Riviera, Erasmo Fenazzi venne riconosciuto autore di omicidio colposo
sulla persona di Abele Libera e di lesioni gravi colpose sulla persona di
Giuseppe Daziani e condannato a tre mesi di detenzione con il beneficio
della sospensione condizionale, mentre Dellamonica venne prosciolto dalle
stesse imputazioni.

    B.- Con due petizioni distinte dell'8 agosto 1957, proposte
direttamente in appello, Giuseppe Daziani e i superstiti di Abele
Libera hanno convenuto in giudizio le FFS e l'impresa Parachini e Censi,
domandando, in via principale, che le convenute fossero condannate in
solido al risarcimento dei danni, precisati come segue: Daziani fr. 94
780, di cui fr. 73 780 per la differenza capitalizzata fra la perdita di
guadagno effettiva e l'indennità INSAI, fr. 15 000 per danni morali e fr. 6
000 per indennitá di patrocinio; Libera (madre, vedova e 2 figli minorenni)
fr. 39 211.10, di cui fr. 22 211.10 per la differenza capitalizzata fra
le prestazioni dell'INSAI e la perdita effettiva di sostegno, fr. 12 000
complessivi per il torto morale, fr. 1000 per spese funerarie e fr. 3000
per spese di patrocinio.

    In via subordinata, entrambe le parti attrici domandarono che la
petizione fosse accolta solo nei confronti delle FFS e, in via ancora
più subordinata, che la petizione fosse accolta solo rispetto all'impresa
Parachini e Censi.

    Con sentenza 9 marzo 1961, la Camera civile del Tribunale di appello
ha respinto entrambe le petizioni, in quanto proposte contro le FFS,
mentre le ha parzialmente accolte in quanto dirette contro l'impresa,
condannando la stessa alla riparazione del torto morale, in ragione di
fr. 15 000 (più interessi) a Daziani e di fr. 12 000 (complessivamente,
più interessi) ai superstiti del fu Abele Libera.

    Le motivazioni della Corte cantonale possono essere riassunte come
segue.

    Secondo l'art. 128 LAMI, la LResp.C è inapplicabile anche agli operai
delle imprese private occupati in lavori di costruzione delle ferrovie
e, quindi, anche in concreto. L'art. 129 LAMI stabilisce che le norme
della suindicata legge sono sostituite da quelle del CO, ma la relativa
applicazione nei confronti delle imprese menzionate nel precedente
articolo vi è limitata ai casi di danni causati intenzionalmente o per
colpa grave. Pur non potendosi negare che Fenazzi ha commesso una colpa
grave, il comportamento di detto operaio non è, secondo la giurisprudenza,
imputabile alle FFS; l'art. 55 CO non è pertanto applicabile. Pure
inapplicabile nei confronti delle FFS è l'art. 339 CO, poichè detta
norma presuppone un vincolo contrattuale fra le parti, che in concreto
non esisteva. D'altronde alla ferrovia non può, nel caso particolare,
essere mossa alcuna censura, nè per quanto concerne la scelta delle persone
adibite al servizio di sicurezza, nè in punto al controllo delle medesime
da parte degli organi di sorveglianza e di direzione. Per la stessa
ragione è infine inoperante il richiamo di parte attrice all'art. 41 CO.

    Invece, visto il rapporto contrattuale di lavoro allora vigente
fra le parti attrici e l'impresa, questa deve rispondere delle misure
di sicurezza a cui era tenuta ai sensi dell'art. 339 CO. È vero che
l'impresa ha confidato nelle FFS, il cui apparato di sicurezza potevasi
oggettivamente considerare sufficiente, ma essa risponde dell'operato
delle FFS, per affidamento a persona ausiliaria nel senso dell'art. 101
CO, quantunque le stesse FFS si siano poi, in proposito, valse di un
ausiliario proprio (Fenazzi). Anche a questo riguardo l'art. 129 cpv. 2
LAMI presuppone per la responsabilità del datore di lavoro una colpa
grave o un atto intenzionale, in concreto non imputabili all'impresa. I
relativi presupposti valgono però soltanto per l'obbligo di risarcimento
del danno economico e non per la riparazione del torto morale, perchè
questo obbligo non è stato sostituito da prestazioni dell'INSAI ed incombe
perciò all'impresa, secondo l'art. 47 CO, anche se alla stessa non è
imputabile colpa grave. La domanda di risarcimento di danni economici
deve essere respinta, mentre deve essere accolta la domanda di riparazione
del torto morale, il cui ammontare, tenuto conto di tutte le circostanze
e di quanto stabilito in casi analoghi nella giurisprudenza, deve essere
determinato nelle somme proposte dalle parti attrici.

    La questione dell'eventuale diritto di regresso dell'impresa nei
confronti delle FFS può rimanere insoluta.

    C.- Tanto le parti attrici quanto l'impresa si sono aggravate al
Tribunale federale mediante ricorso per riforma. Le prime ripropongono
le domande di petizione; la seconda domanda che le proposte petizionali
siano, per quanto la riguardano, integralmente respinte.

    Le argomentazioni dei ricorrenti possono essere riassunte come segue.

    a) Le parti attrici affermano di essere state impedite di promuovere
l'azione nei confronti di Fenazzi, perchè il Consiglio federale non ha
loro concesso la autorizzazione di costituirsi parte civile. Esse non
avrebbero pertanto avuto altra possibilità, che quella di rivalersi
nei confronti delle FFS e dell'impresa. Contro le FFS sarebbe comunque
applicabile la LResp. C. Al riguardo esse affermano sostanzialmente
quanto segue. L'art. 1 LResp. C, il quale prescriveva le responsabilità
causale della ferrovia per i rischi a cui sono sottoposti gli operai
addetti alle imprese di costruzione delle opere ferroviarie, era inteso
soltanto a garantire agli operai il risarcimento dei danni anche in caso di
insolvibilità del loro datore di lavoro. Agli stessi spettavano pertanto
due azioni: l'una diretta contro il proprio datore di lavoro, l'altra
contro la ferrovia. La prima è ora sostituita da quella fondata sul CO e
limitata ai casi di danni provocati intenzionalmente o per colpa grave,
in virtù degli art. 128 e 129 LAMI; la seconda non è invece abrogata da
queste disposizioni. È vero che anche il rifacimento di un binario è
parificato ai lavori di costruzione della ferrovia ai sensi dell'art. 128
num. 3 LAMI, ma in concreto l'infortunio non è intervenuto per effetto dei
lavori di costruzione, bensì a causa dell'esercizio ferroviario, per cui
gli infortunati e particolarmente i superstiti loro aventi causa possono
chiedere il risarcimento dei danni, non coperti dall'INSAI, alla ferrovia,
invocando l'art. 1 LResp. C. Essi dovrebbero poter parimente far valere le
loro pretese nei confronti dell'impiegato colpevole dell'incidente. Infine,
ad essi spetta l'azione nei confronti dell'impresa ai sensi dell'art. 339
CO, riservato per questa il diritto di regresso verso le FFS.

    Comunque, l'infortunio è addebitabile all'organizzazione delle FFS,
le quali devono perciò essere tenute responsabili dei danni anche secondo
le regole stabilite nella recente sentenza del Tribunale federale nella
causa Longinotti contro Confederazione. Infatti è inspiegabile che i treni,
i quali dovevano circolare a velocità ridotta, siano piombati sul posto
di lavoro alla velocità di 75 km. orari. Il servizio di controllo e di
sorveglianza era difettoso, mentre nessuna colpa può essere addebitata
agli infortunati.

    b) L'impresa Parachini e Censi ha sostanzialmente proposto le seguenti
contestazioni.

    Le FFS si sono assunte d'autorità ed in modo esclusivo l'organizzazione
del servizio di sicurezza, il cui mancato funzionamento fu - come ha
rilevato la Corte cantonale - l'unica causa dell'infortunio. Inoltre, ad
esse incombe una colpa per non aver diligentemente sorvegliato il proprio
personale. Ne consegue che le FFS sono responsabili dell'infortunio ai
sensi degli art. 55 e 47 CO. Peraltro, secondo queste norme può essere
accordata una indennità per torto morale anche se l'infortunio non è stato
causato da colpa. Infine, l'infortunio essendo intervenuto, non durante
l'esecuzione dei lavori di costruzione, ma nell'esercizio ferroviario,
le FFS sono responsabili anche secondo la LResp. C.

    Invece, l'impresa non ha commesso nessuna negligenza e non può
essere tenuta responsabile secondo alcuna norma di legge. L'applicazione
fatta dalla Corte cantonale dell'art. 101 CO è fondata su un artificio
insostenibile, perchè le misure di sicurezza non sono state affidate
dall'impresa alle FFS, ma da queste assunte autoritariamente, liberando
l'impresa da qualsiasi obbligo relativo. Infine, in quanto non ha risolto
la questione della possibilità di regresso dell'impresa nei confronti
delle FFS, la Corte cantonale ha violato il principio dell'economicità
dei giudizi.

    D.- Le parti attrici e l'impresa hanno risposto ai ricorsi delle
rispettive controparti, confermando le conclusioni dei loro ricorsi.

    Le FFS hanno proposto di respingere entrambi i ricorsi, fondandosi
sulle seguenti argomentazioni. La LResp. C è inapplicabile perchè abrogata,
agli effetti di infortuni occorsi ad imprese occupate nei lavori di
costruzione delle ferrovie, dagli art. 128 e 129 LAMI. Una responsabilità
delle FFS, anche per quanto concerne la riparazione del torto morale,
sussisterebbe solo se l'infortunio fosse imputabile a colpa grave degli
organi della ferrovia. In concreto, il posto di Fenazzi, operaio di linea,
non era quello di un organo delle FFS e, d'altronde, gli organi ferroviari,
da cui dipendeva il Fenazzi, non hanno commesso alcuna negligenza. Al
contrario essi hanno istituito il servizio di sicurezza, dotandolo di
un'organizzazione impeccabile. Come risulta dagli accertamenti della Corte
cantonale, hanno effettuato la scelta delle persone addette al servizio
di sicurezza, applicando una cura scrupolosa. Ma non si poteva pretendere
che il caposquadra Villa, in servizio durante la notte dell'infortunio,
potesse continuamente controllare ogni operaio. Peraltro, l'ordine
di invadere la zona pericolosa venne dato dall'impresario Parachini,
la cui colpa ha concorso con quella dell'ausiliario delle FFS, Fenazzi,
al verificarsi dell'infortunio. In concreto, all'impresa non può essere
accordato un diritto di regresso nei confronti della ferrovia, perchè
i rapporti fra queste due parti potrebbero al massimo giustificare una
solidarietà imperfetta, che si risolve nella reiezione delle domande di
parte attrice nei confronti di una delle due parti convenute. Si contesta
a titolo prudenziale l'ammontare per torto morale stabilito nella sentenza
impugnata e che è comunque elevato.

    E.- Le parti attrici hanno domandato di essere messe al beneficio
dell'assistenza giudiziaria. La domanda è stata accolta.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Le petizioni delle parti attrici si fondano su argomentazioni
identiche e sono connesse. Si giustifica pertanto di esaminare le due
cause congiuntamente.

Erwägung 2

    2.- L'art. 128 num. 3 LAMI dispone che, con l'entrata in vigore
di questa legge, le disposizioni della LResp. C sono abrogate per
quanto riguardano la responsabilità civile delle imprese ferroviarie
per infortuni occorsi in servizio ai propri impiegati e operai
assicurati obligatoriamente, nonchè agli impiegati e operai assicurati
obbligatoriamente di altre imprese occupate nella costruzione di strade
ferrate.

    Daziani e Libera erano operai obbligatoriamente assicurati all'INSAI
di un impresa occupata nell'esecuzione di lavori di rifacimento
dei binari ferroviari che - come ammesso anche dalle parti attrici
ricorrenti - costituiscono dei lavori di costruzione ferroviaria ai
sensi della norma suindicata (RU 63 II 205 e casistica in OFTINGER,
Schweiz. Haftpflichtrecht, II ed., vol. III, pag. 334).

    La tesi dei ricorrenti, secondo cui la LAMI avrebbe abrogato la
LResp. C nei confronti degli operai addetti all'impresa occupata nei lavori
di costruzione solo per gli infortuni dipendenti dai lavori di costruzione
(ad esempio la posa dei binari) ma non anche per quelli causati dal
passaggio dei treni, si urta contro il testo dell'art. 128 num. 3, per
il quale è determinante non la causa dell'infortunio, ma le circostanze
che questo sia occorso in servizio e che l'infortunato sia un impiegato
o un operaio assicurato obbligatoriamente all'INSAI. L'asserzione delle
parti attrici che l'art. 1 LResp. C fosse inizialmente inteso a tutelare
gli operai delle imprese private, tanto dai pericoli dipendenti dai
lavori di costruzione quanto da quelli inerenti al passaggio dei treni,
non consente di indurre che l'art. 128 num. 3 LAMI, sia stato voluto per
abrogare solo la responsabilità iniziale dell'impresa di costruzione e non
anche quella della ferrovia. Peraltro, come già chiaramente statuito nella
giurisprudenza a proposito di infortuni occorsi nel traffico ferroviario a
funzionari postali, una siffatta interpretazione dell'art. 128 num. 3 LAMI
conseguirebbe una inconcepibile situazione di favore degli operai delle
imprese di costruzione rispetto a quelli delle imprese ferroviarie (private
o pubbliche), che - contrariamente a quanto affermano i ricorrenti - non
sarebbe compensata, per i dipendenti delle FFS, neppure dalle particolari
prestazioni riconosciute ai pubblici funzionari (cfr. 59 II 471/72).

    L'operaio Daziani, dipendente da un'impresa occupata in lavori di
costruzioni ferroviarie, ha beneficiato dell'assicurazione obbligatoria
ed è pertanto escluso dal diritto di invocare la LResp. C. Nelle stesse
condizioni si trovano i superstiti Libera, aventi diritto dall'operaio
decesso a causa dell'infortunio (RU 81 II 547).

Erwägung 3

    3.- In principio, per il risarcimento danni non coperto dalle
prestazioni dell'assicurazione obbligatoria, e quindi non soggetto al
diritto di subrogazione dell'INSAI (art. 100 LAMI), l'art. 129 cpv. 1
LAMI ha ripristinato in vigore le norme del CO. Le pretese fondate su
queste norme soggiaciono però alla limitazione del capoverso successivo,
secondo il quale il padrone dell'assicurato, che abbia soddisfatto il suo
obbligo legale di pagamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria,
risponde solo per atto intenzionale o per colpa grave.

    Al riguardo la tesi delle parti attrici, secondo cui questa limitazione
non si applica nel caso particolare alle FFS perchè non padrone d'azienda
degli infortunati, e la pretesa delle FFS che vorrebbero applicarla anche
alla riparazione per torto morale, non possono essere condivise.

    a) In realtà, l'art. 129 cpv. 2 LAMI si riferisce, in modo esplicito,
soltanto al datore di lavoro dell'assicurato, per cui secondo la tesi
di parte attrice, per gli infortuni dipendenti dal traffico ferroviario,
la limitazione di cui all'art. 129 cpv. 2 LAMI avrebbe effetto soltanto
se gli infortunati fossero operai o impiegati della ferrovia e non anche,
come in concreto, dipendenti di un'altra impresa. Ma, per le ragioni già
esposte a proposito dell'inapplicabilità della LResp.C, non v'è motivo di
creare una disparità di trattamento fra le due categorie di lavoratori. Un
siffatto trattamento urterebbe contro i principi fondamentali della legge,
la quale, al contrario, regola gli obblighi e le prestazioni di entrambe
le categorie di lavoratori in modo uniforme (vedi ad es. art. 60 cpv. 1,
num. 1 e 3, lett. a e d LAMI).

    b) L'assicurazione obbligatoria garantisce ai prenditori di lavoro
soltanto il risarcimento di danni economici; per cui anche la limitazione
degli obblighi dei datori di lavoro, di cui all'art. 129 cpv. 2 LAMI,
giustificata dalla contribuzione degli stessi all'assicurazione, può
riferirsi soltanto a detti danni economici e non pure all'obbligo di una
riparazione morale, di cui nell'istituzione dell'assicurazione obbligatoria
non è stato tenuto alcun conto. Peraltro, in proposito, le FFS non hanno
addotto a favore della loro tesi alcuna argomentazione che non sia già
stata ripetutamente refutata nella giurisprudenza (RU 72 II 314 consid. 2,
432/33 consid. 7; 81 II 553/54 consid. 4).

Erwägung 4

    4.- Ciò stante, per quanto concerne il risarcimento dei danni
economici giova anzitutto stabilire se, ed eventualmente in quale misura,
agli effetti del CO, l'infortunio sia stato causato da colpa addebitabile
alle singole parti convenute.

    a) La Corte cantonale ha accertato, in modo vincolante per questa sede,
che gli operai dell'impresa erano praticamente costretti a circolare anche
sul sedime del binario di servizio. Risulta comunque dalle fotografie
in atti che l'esecuzione dei lavori accanto al binario in riparazione,
occupato dalla macchina rincalzatrice, non era possibile senza invadere la
zona pericolosa. La rigorosa e complessa organizzazione di segnalazione
dell'arrivo dei treni era appunto condizionata dai relativi pericoli. Il
temporaneo deposito di attrezzi anche nella zona pericolosa doveva essere
giustificato, oltre che da necessità di spazio, dalla garanzia offerta
dal servizio di segnalazione; altrimenti non si comprenderebbe perchè
la direzione dei lavori che teneva quasi continuamente sul posto un suo
rappresentante e che al riguardo non ha fatto alcun addebito all'impresa,
abbia tollerato una siffatta situazione. In queste condizioni, l'ordine
di ritirare gli attrezzi, impartito in assenza di segnalazione di treni
e rivolto dal rappresentante dell'impresa agli operai in vista della
sospensione dei lavori, era pertanto - contrariamente a quanto pretendono
le FFS - non solo non criticabile, ma giustificato da ragioni di ordine
e di sicurezza.

    Ne consegue che l'infortunio non può essere addebitato a colpa
dell'impresa nè, tantomeno, a colpa degli infortunati. La causa
dell'infortunio deve essere ravvisata esclusivamente nel mancato
funzionamento del servizio di segnalazione dei treni.

    Agli effetti degli art. 41 e segg. CO, l'impresa non può pertanto
essere giudicata responsabile di un danno economico.

    b) Come ha rilevato la Corte cantonale, il servizio di segnalazione
dei treni non ha funzionato per colpa grave di Fenazzi, il quale ha
sconsideratamente abbandonato il suo posto di guardia. Sennonchè, le
FFS possono essere considerate responsabili ai sensi degli art. 41 e
segg. CO solo per danni causati da colpa dei propri organi e non anche
per quelli causati da colpa di operai che - come il Fenazzi - sono dei
semplici esecutori di ordini (RU 81 II 226 e segg. lett. b; 87 II 187
e segg.). La tesi contraria delle parti attrici non può pertanto essere
accolta. Del resto il riferimento delle medesime alla causa Longinotti
contro Confederazione non ha fondamento, perchè in tal caso è stata
accertata una responsabilità degli organi direttivi delle PTT (RU 86
I 256).

    c) Una colpa grave non può essere imputata alle due parti convenute
neppure agli effetti dell'art. 339 CO. Infatti, l'impresa non può
evidentemente essere considerata gravemente colpevole di trasgressione
dei doveri che detta norma le imponeva per la sicurezza degli operai,
semplicemente per il fatto di essersi fidata del servizio di segnalazione
delle FFS, al riguardo meglio qualificato. D'altra parte un addebito
così grave non può essere fatto neppure alle FFS, perchè risulta che il
servizio in questione era stato normalmente organizzato e controllato.

    Anche a questo proposito, le parti convenute non possono quindi essere
tenute al risarcimento di danni ecomici.

Erwägung 5

    5.- Invece, la domanda di riparazione del torto morale, ai sensi
dell'art. 47 CO, deve essere esaminata anche in assenza di colpa grave.
Secondo la giurisprudenza può essere accolta anche in assenza di colpa
(RU 74 II 212; 81 II 518). Può comunque, secondo la dottrina, essere
accolta a carico di chi, ancorchè non colpevole, risponde del risultato
dell'azione che ha causato l'infortunio o di chi è tenuto a rispondere
dell'operato delle persone in colpa (cfr. OSER/SCHÖNENBERGER, Kommentar,
II ed., N. 10 all'art. 47 CO; BECKER, Kommentar, II ed. N. 2 all'art. 47;
OFTINGER, Schweiz. Haftpflichtrecht, II ed. vol. I p. 262).

    Stabilito che l'infortunio è avvenuto per il mancato funzionamento del
servizio di segnalazione, le singole responsabilità delle parti convenute
possono essere definite solo accertando i rispettivi impegni contrattuali
e i doveri che alle stesse incombevano per legge.

    Secondo l'art. 339 CO, l'obbligo di prendere misure di sicurezza
necessarie per evitare i pericoli dell'esercizio aziendale incombe
al datore di lavoro che, in concreto, era l'impresa vincolata agli
operai da un contratto di lavoro. Tuttavia, nel caso particolare,
il servizio di sicurezza non è stato, nè poteva essere, istituito
esclusivamente dall'impresa, ma doveva - come effettivamente avvenne -
essere organizzato in collaborazione con gli organi ferroviari. Anzi,
dovendo temporaneamente invadere la zona, pericolosa per effetto del
transito dei treni, l'impresa doveva subordinare il proprio servizio
di sicurezza, inteso ad evitare i pericoli meno gravi risultanti
dai lavori di costruzione, a quello relativo ai pericoli più gravi
del traffico ferroviario, che poteva normalmente essere organizzato
solo dalle FFS. Per adempiere i suoi doveri ai sensi dell'art. 339
CO, l'impresa doveva anzi subordinare la stipulazione del contratto
con le FFS all'istituzione da parte di quest'ultime di un servizio
di segnalazione di arrivo dei treni. Questo obbligo è stato peraltro
implicitamente assunto dalle FFS, nell'avocare a loro stesse la direzione
generale dei lavori e nell'imporre all'impresa la stretta osservanza delle
prescrizioni e disposizioni stabilite dalla medesima (art. 9 cpv. 7 delle
condizioni generali d'appalto). A torto, quindi, la Corte cantonale ha
ravvisato l'esclusiva diretta responsabilità dell'impresa nel fatto di
aver "confidato negli organi e nei dipendenti delle Ferrovie federali
affidando loro di provvedere debitamente". L'impresa avrebbe violato i
doveri impostile secondo l'art. 339 CO proprio se avesse agito in senso
opposto, avocando a se anche il servizio di segnalazione dei treni, che
avrebbe poi dovuto necessariamente effettuare con mezzi evidentemente
meno validi e con personale meno qualificato.

    La stessa Corte cantonale ha peraltro riconosciuto "che la ditta
Parachini e Censi di fronte all'apparato di sicurezza mobilitato dalle FFS,
come frutto di una lunga esperienza particolarmente qualificata e di uno
studio dettagliato della concreta situazione da parte degli organi tecnici
ferroviari, poteva in buona fede oggettivamente ritenere sufficienti le
misure di sicurezza predisposte".

    Ne consegue che, anche qualora si potesse accettare la tesi
dell'affidamento contrattuale del servizio di segnalazione alle FFS,
si dovrebbe ravvisare in una siffatta stipulazione un contratto fra le
due parti convenute a favore degli operai e quindi anche a favore degli
infortunati o loro aventi causa che, in applicazione dell'art. 112 cpv. 2
CO, avrebbero comunque diritto all'azione diretta nei confronti delle FFS.

    In realtà, le FFS hanno riservato la direzione generale dei lavori e
il servizio di segnalazione ai propri organi, in adempimento dei doveri
di polizia a loro incombenti secondo l'art. 32 della allora vigente
LF 23 dicembre 1872 sull'esercizio e la costruzione delle ferrovie,
meglio precisati nella nuova legge sulle ferrovie del 20 dicembre
1957, il cui art. 19 cpv. 1 stabilisce che "l'impresa ferroviaria
prende tutte le misure per garantire la sicurezza della costruzione
e dell'esercizio della ferrovia e per evitare che persone o cose siano
esposte a pericolo." La Corte cantonale ha precisato che detto servizio di
sicurezza "era stato assunto dalle FFS che, tramite il sostituto capolinea
Bigler e il caposquadraPongelli,ne avevano predisposto, conl'approvazione
della Direzione circondariale di Lucerna, l'organizzazione personale
e materiale con la distribuzione particolareggiata delle singole
funzioni". Sennonchè, nella notte dell'infortunio, Fenazzi, dimenticando
che doveva sopraggiungere un treno merci in ritardo, aveva abbandonato
il suo posto. La presenza vicino alla macchina della seconda guardia,
Dellamonica, giustificava nell'impresa e negli operai la sicurezza che il
servizio di segnalazione permanesse efficiente, ma non poteva evidentemente
supplire, in piena notte e nel rumore assordante della rincalzatrice,
alla tempestiva comunicazione telefonica dell'arrivo di un treno alla
velocità di 75 km. orari.

    Non vi è quindi dubbio che l'infortunio è stato causato dal mancato
funzionamento del servizio di sicurezza e dal comportamento colposo di
Fenazzi il quale, secondo quanto affermato nella risposta delle FFS,
aveva funzioni di ausiliario delle stesse (art. 101 CO).

    Le FFS devono perciò essere obbligate alla riparazione del torto morale
causato alle parti attrici. D'altronde non v'è ragione di estendere la
relativa responsabilità, in solido, all'impresa.

Erwägung 6

    6.- Sull'ammontare stabilito dalla Corte cantonale, le FFS si sono
limitate a far rilevare che è "superiore alla media della prassi odierna
e perciò troppo elevato". La dimostrazione di questo asserto, incombente
alla convenuta, è mancante. Risulta comunque che, al riguardo, la Corte
cantonale non ha oltrepassato il potere di apprezzamento conferitole
dall'art. 47 CO.

    Daziani, nato il 3 gennaio 1929 e che era "al momento dell'incidente un
giovane vigoroso e valente operaio" è ora un invalido senza possibilità di
lavoro e tale resterà per tutta la vita. Libera, pure ammogliato, era nato
il 10 febbraio 1914; lascia la vecchia madre (nata nel 1888), la vedova
(1923) e due bambini in tenera età, nati l'uno nel 1947 e l'altro nel 1953.

    Le somme di fr. 15 000 per Daziani, di fr. 1000 per la madre Libera,
di fr. 5000 per la vedova e di fr. 3000 per ciascuno dei due orfani sono,
tenuto conto di tutte le circostanze, adeguate.

Entscheid:

                 Il Tribunale federale pronuncia:

    1.- I due ricorsi per riforma dell'impresa convenuta Parachini e Censi
nelle cause: a) Daziani, b) Libera, sono accolti e le petizioni di questi,
in quanto dirette contro la suddetta impresa, sono integralmente respinte.

    2.- I due ricorsi per riforma degli attori (a) Daziani, (b) superstiti
di Erminio Libera sono accolti nei confronti delle convenute Ferrovie
federali svizzere limitatamente a quanto concerne la riparazione del
torto morale; per il resto sono respinti.