Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 85 II 187



85 II 187

29. Sentenza 20 giugno 1959 della I Corte Civile nella causa Donada contro
Assicuratrice Italiana. Regeste

    1.  Art. 8 ZGB. Unzulässige Umkehrung der Beweislast?  Bedeutung der
natürlichen Vermutung (Erw. 1).

    2.  Art. 138 Abs. 1 OR. Begriff der "gerichtlichen Handlungen der
Parteien", welche die Verjährung unterbrechen (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- Con petizione del 14 giugno 1954, Marco e Remo Donada promossero
causa davanti al pretore di Lugano-Campagna contro l'Assicuratrice
Italiana, a Lugano, per il risarcimento dei danni personali e materiali
loro cagionati da un suo assicurato con l'uso di un autoveicolo. La
convenuta rispose alla petizione il 1 ottobre 1954. Quattro giorni
dopo, gli attori domandarono di essere ammessi a replicare, ciò che il
pretore concesse con decreto del 5 ottobre 1954, nel quale era fissato,
per la presentazione della replica, un termine di 20 giorni. Soltanto il
22/24 ottobre 1956, e cioè oltre due anni dopo, gli attori presentarono
la replica. Tale situazione indusse la convenuta a far valere, nella
duplica, l'eccezione di prescrizione dell'azione giusta l'art. 44 LA in
unione con l'art. 138 cp. 1 CO e a proporre che non fosse proceduto, per
intervenuta prescrizione dell'azione, all'assunzione delle prove offerte
dagli attori. Così decise il pretore con sentenza incidentale dell'11
ottobre 1957, che il Tribunale di appello, su ricorso degli attori,
confermò il 4 marzo 1958. In data 1 dicembre 1958, il pretore pronunciò
la sentenza finale: la petizione fu respinta per intervenuta prescrizione
dell'azione. Adito dagli attori, il Tribunale di appello confermò il
giudizio pretoriale con sentenza dell'11 marzo 1959. Esso considerò in
sostanza quanto segue: Soltanto se gli attori avessero compiuto atti
processuali interruttivi della prescrizione nei due anni successivi
all'assegnazione di un termine di 20 giorni per la presentazione della
replica, la prescrizione non sarebbe intervenuta. Tale non è il caso in
concreto, giacchè non possono essere considerati atti interruttivi della
prescrizione lo scritto con il quale gli attori annunciavano al pretore,
in data 12 dicembre 1955, di aver revocato il mandato all'avv. P. nè
la comunicazione, in data 27 gennaio 1956, dell'avv. G., che informava
il pretore di avere assunto il patrocinio degli attori. Vero è che
il decreto pretoriale del 6 ottobre 1954 non fu notificato alle parti
mediante lettera raccomandata in violazione delle prescrizioni del Codice
di procedura civile. A torto gli attori vogliono tuttavia dedurre dalla
circostanza che non è accertato il giorno esatto del ricevimento di quel
decreto che non si saprebbe quando la prescrizione ricominciò a decorrere
e che l'asserita prescrizione dell'azione dovrebbe dunque essere negata
già per questo motivo. "Siccome è pacifico che la parte Donada quell'atto
l'ha ricevuto deve valere per praesumptio hominis che, secondo il normale
corso delle cose, la parte Donada deve averlo ricevuto uno o due giorni
dopo il 6 ottobre 1954".

    B.- Contro la sentenza del Tribunale di appello gli attori hanno
interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale federale,
chiedendo che, annullato il giudizio impugnato, la causa sia rinviata
alle autorità cantonali "per completazione dell'istruttoria e giudizio
sul merito, ritenuta respinta l'eccezione di prescrizione proposta dalla
parte convenuta".

    Nelle sue osservazioni, questa conclude per la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- I ricorrenti pretendono innanzitutto che il Tribunale di appello
non potesse, senza violare l'art. 8 CC, ritenere che il decreto assegnante
loro un termine di venti giorni per presentare la replica era da essi
stato ricevuto "uno o due giorni dopo il 6 ottobre 1954 al più tardi". In
virtù di una norma generale di diritto - ragionano i ricorrenti - spetta
alla parte che propone l'eccezione di prescrizione provare i fatti
estintivi dell'azione, così come incombe alla parte attrice provare i
fatti costitutivi dell'azione medesima. In concreto, nè la convenuta nè
gli attori sono in grado di provare l'epoca in cui il decreto, spedito per
lettera semplice, fu notificato. Così stando le cose, sarebbe contrario
alla buona fede far sopportare le conseguenze dell'incertezza circa la data
di notificazione del decreto interruttivo della prescrizione non già dalla
convenuta, che ha allegato l'eccezione di prescrizione, ma dagli attori,
i quali "nulla affermano".

    Questa tesi è in ogni modo infondata. Infatti, il Tribunale di
appello, lungi dall'aver invertito l'onere della prova senza fondato
motivo, ha applicato l'art. 8 CC con quei criteri di valutazione
ragionevole e con quel riguardo alle particolari circostanze del caso
singolo che la giurisprudenza del Tribunale federale ha costantemente
considerati essenziali per una corretta ripartizione dell'onere della
prova. Così, era semplicemente ragionevole che il Tribunale di appello,
nelle particolari circostanze del caso, imponesse agli attori la prova
che il decreto pretoriale del 6 ottobre 1954 non era pervenuto al
loro avvocato di allora al più tardi due giorni dopo tale data. Come
l'esperienza insegna, la parte che ha ricevuto un decreto con cui le è
fatto obbligo di produrre un documento conserverà il mezzo (qui la busta)
necessario per provare il giorno della notificazione del decreto stesso,
ben sapendo detta parte che incomberebbe poi a lei dimostrare, in caso
di contestazione, che il documento fu prodotto in tempo utile.

    Aggiungasi che i ricorrenti riconoscono di aver ricevuto il decreto
di cui si tratta. Così stando le cose, il Tribunale di appello potè
anche ammettere che una praesumptio hominis o presunzione naturale
stesse, già a motivo di questo fatto, per il ricevimento del decreto
il giorno della sua spedizione per lettera semplice o due giorni
dopo al più tardi. Contrariamente a quanto i ricorrenti affermano,
una presunzione siffatta basta per documentare il convincimento del
giudice, quand'anche non sia corroborata da mezzi di prova concreti. In
questo senso, si esprime pure l'autore citato dai ricorrenti stessi
(cfr. GULDENER, schweiz. Zivilprozessrecht, pag. 341 e 345). Quando
fa capo alla praesumptio hominis, il giudice non fa insomma altro che
esprimere il suo convincimento in base all'andamento normale delle cose
e tale convincimento rimane determinante fino a quando non siano provate
circostanze tali da togliere valore alla presunzione naturale. Nel caso in
esame, nessuna circostanza è stata addotta dai ricorrenti, che fosse atta
a rendere dubbio il convincimento del Tribunale di appello. Al contrario,
proprio la loro inerzia durante oltre due anni, quantunque il termine
per presentare la replica fosse di soli venti giorni e il decreto che lo
fissava fosse stato ricevuto, viene a rafforzare la presunzione che il
decreto giunse normalmente a destinazione.

Erwägung 2

    2.- I ricorrenti pretendono in secondo luogo che il Tribunale di
appello avrebbe comunque violato l'art. 138 cp. 1 CO, nella misura in
cui non tiene conto che nel periodo fra l'ottobre 1954 e l'ottobre 1956
avevano compiuto tre atti interruttivi della prescrizione. Neppure questa
tesi è fondata. Contrariamente alla loro opinione, nè gli scritti con i
quali il pretore fu informato della revoca del mandato all'avv. P. e della
designazione di un nuovo patrocinatore nella persona dell'avv. G. nè il
ritiro ad opera di questi degli atti di causa presso la pretura per la
preparazione della replica costituiscono "atti giudiziali delle parti"
a norma del disposto citato.

    Tali sono soltanto gli atti che sono capaci di far avanzare il processo
verso la sua conclusione e che effettivamente conducono a un proseguimento
della lite, la tolgono cioè dal suo precedente stato per farla progredire
di un ulteriore passo (cfr. OSER/SCHÖNENBERGER, Commentario CO, note
2 e 3 ad art. 138). A differenza di quel che sostengono i ricorrenti,
BECKER (Commentario CO nota 3 ad art. 138) non dice nulla di diverso
quando afferma che pure gli atti giudiziali non conformi alle leggi di
procedura interromperebbero la prescrizione, dato che anche per questo
autore deve pur sempre trattarsi di atti capaci di far proseguire la causa.

    In concreto, questo carattere non può essere riconosciuto a nessuno dei
tre atti indicati dai ricorrenti. Non può in particolare essere considerato
che i medesimi fossero diretti, come è esposto nel ricorso, a promuovere il
proseguimento della causa in senso mediato. In realtà, le due comunicazioni
concernenti la sostituzione del patrocinatore e il ritiro dei documenti di
causa presso la cancelleria della pretura dovevano semplicemente preparare
la ripresa di un processo che di fatto era e continuò a essere fermo.
Atti preparatori di tale natura non sono "atti giudiziali" secondo la
ratio legis dell'art. 138 cp. 1 CO così come l'incarico affidato a un
avvocato di condurre un processo non può, agli effetti dell'interruzione
della prescrizione, equivalere alla presentazione della petizione.

    Questa conclusione si giustifica, tanto più che ai ricorrenti era stato
fissato, per presentare la replica, un preciso termine e che, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, la ratio legis dell'art. 138
cp. 1 CO è, per gli atti processuali che una parte deve compiere, di far
sopportare a detta parte le conseguenze della sua inazione (RU 75 II 231
consid. 3).

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata è confermata.