Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 II 66



83 II 66

11. Sentenza 8 marzo 1957 della II Corte civile nella causa Torriani
contro Società Ferrovie Regionali Ticinesi. Regeste

    Art. 11 des Bundesgesetzes vom 25. September 1917 über Verpfändung
und Zwangsliquidation von Eisenbahn- und Schiffahrtsunternehmungen (VZEG).

    1.  In welchem Verfahren sind Streitigkeiten zu erledigen, die sich im
Sinne dieser Norm zwischen einer Bahmmternehmung und ihren Pfandgläubigern
erheben? (Erw. 1).

    2.  Inhalt und Tragweite des Pfandrechts der Gläubiger von Eisenbahn-
und Schiffahrtsunternehmungen, wie es vom VZEG geprägt worden ist. An
welche Schranken ist das Recht der Pfandgläubiger gebunden, gegen eine
Veräusserung von Grundbesitz oder Betriebsmaterial der Unternehmung
Einsprache zu erheben? (Erw. 2-4).

Sachverhalt

    A.- Le Ferrovie Regionali Ticinesi (FRT), una società anonima
con sede a Locarno, esercitano le Tranvie elettriche locarnesi, la
linea ferroviaria delle Centovalli da Locarno a Camedo come pure la
ferrovia Locarno-Bignasco. Quest'ultima, già di proprietà della società
anonima Locarno-Pontebrolla-Bignasco (LPB), è passata alle FRT, che
l'esercitavano sin dal 1922 in virtù di un contratto di locazione,
con la fusione delle due società, decisa nel 1952. Oltre a queste
linee ferroviarie e tranviarie, le FRT avevano assunto, all'inizio
della seconda guerra mondiale, l'esercizio della navigazione sul bacino
svizzero del Lago Maggiore. Con decreto dell'11 luglio 1952, la II
Corte civile del Tribunale federale omologò, a conclusione dell'opera
di risanamento intrapresa dalla Confederazione e dal Cantone Ticino
in favore delle FRT e della LPB, un concordato proposto dalla LPB
nel luglio 1951. In virtù di questo concordato, i prestiti ipotecari
della LPB e delle FRT furono riuniti in uno solo di 1 057 350 fr.,
garantito da un'ipoteca di primo grado su tutti gli impianti delle linee
Locarno-Camedo e Locarno-Pontebrolla-Bignasco, nonchè su "gli immobili
destinati all'esercizio del servizio di navigazione sul Lago Maggiore e
l'effettivo delle navi e il loro equipaggiamento compreso il materiale
d'esercizio e gli accessori".

    B.- Durante le trattative condotte nel 1955 tra l'Italia e la Svizzera
circa il finanziamento dei lavori di sviluppo e di elettrificazione
di alcune vie d'accesso alla Svizzera, fu discusso un miglioramento
delle condizioni di traffico anche per la ferrovia delle Centovalli. Da
parte italiana, si profittò tuttavia dell'occasione per chiedere che la
navigazione sul Lago Maggiore fosse esclusivamente assunta, come già era
il caso prima dell'ultima guerra. mondiale, da una società italiana. In
compenso, la navigazione su tutto il Lago di Lugano sarebbe stata riservata
a una società svizzera.

    In seguito a queste trattative, le parti conclusero diversi accordi
i quali prevedevano segnatamente quanto segue: a) la Confederazione
svizzera concede alla Società subalpina di imprese ferroviarie, a Roma
(Subalpina), che gestisce il tratto italiano della ferrovia delle
Centovalli, un prestito di circa 2 milioni di franchi; b) le FRT e la
Subalpina si impegnano ad acquistare e a mettere in circolazione due
elettrotreni leggeri ciascuna; c) la navigazione sul Lago Maggiore è
assunta esclusivamente da una società italiana a contare dal 10 ottobre
1956, mentre quella sul Lago di Lugano è riservata a una società svizzera.

    Conformemente a questi accordi e d'intesa con il Dipartimento
federale delle poste e delle ferrovie, le FRT cedettero il loro parco di
natanti, composto di quattro battelli, alla Gestione Governativa Italiana
Navigazione Lago Maggiore per il 10 ottobre 1956. Secondo una convenzione
conclusa tra le FRT e le autorità federali e cantonali di vigilanza, il
prezzo di vendita, di 1 060 000 fr., deve servire all'acquisto dei due
elettrotreni leggeri, il cui costo sarà di 1 200 000 fr. L'importo di 1
060 000 fr. è stato versato alla Banca dello Stato del Cantone Ticino,
a Bellinzona, e rimarrà ivi bloccato, sotto la vigilanza dell'Ufficio
federale dei trasporti, finchè non potrà essere destinato al pagamento
degli elettrotreni ordinati.

    C.- Con istanza del 23 maggio 1956, il rappresentante degli
obbligazionisti delle FRT Guido Torriani, a Locarno, si è rivolto al
Tribunale federale, chiedendo la convocazione di un'assemblea degli
obbligazionisti, conformemente all'art. 1185 cp. 2 CO. A suo modo di
vedere, la vendita dei battelli rientrava nel campo delle decisioni che
l'art. 1170 CO riserva alla comunione degli obbligazionisti.

    In data 22 luglio 1956, la II Corte civile del Tribunale federale
ha giudicato la domanda degli obbligazionisti irricevibile per il motivo
che solo le FRT potevano proporre la convocazione di un'assemblea degli
obbligazionisti a norma dell'art. 1185 CO. Essa ha invece ritenuto che
l'istanza potesse essere considerata come una contestazione a norma
dell'art. 11 cp. 2 della legge federale 25 settembre 1917 concernente la
costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione
e la liquidazione forzata di queste imprese (LPSF).

    Invitato a modificare la sua domanda in questo senso, Guido Torriani
ha chiesto, il 20 agosto 1956, in via principale che la vendita dei
natanti non fosse approvata se le FRT non si obbligavano a destinare
il ricavo alla tacitazione degli obbligazionisti; in via subordinata,
che il ricavo di detta vendita fosse bloccato fino a quando le FRT non
avessero iscritto il diritto di pegno degli obbligazionisti sui due
nuovi elettrotreni e che le FRT fossero nel contempo obbligate a pagare
agli obbligazionisti medesimi, entro 30 giorni dalla notificazione della
sentenza del Tribunale federale, una somma di 300 000 fr., pari al minor
valore dei due elettrotreni rispetto ai natanti ceduti.

    A motivazione di queste conclusioni, l'attore Torriani espone in
sostanza quanto segue: I battelli venduti costituivano il patrimonio di
maggior valore delle FRT e l'unico facilmente realizzabile. Il valore
del materiale ferroviario è dubbio, come è dubbio se un risanamento vero
e proprio della linea deficitaria delle Centovalli potrà un giorno essere
attuato. Quanto la situazione sia precaria per gli obbligazionisti, appare
già dalla circostanza che i piani di risanamento delle FRT prevedono oggi
di tacitarli completamente con il versamento di un'aliquota pari al 10%
del valore nominale delle obbligazioni.

    D.- Nella loro risposta, le FRT propongono la reiezione
dell'opposizione interposta dal rappresentante degli obbligazionisti FRT,
in sostanza per i motivi seguenti: Già il valore reale degli immobili
ipotecati, che nella contabilità è esposto in oltre 6 milioni, è di gran
lunga superiore all'importo del prestito in obbligazioni, di 963 000
fr. Aggiungasi che pure il valore dei nuovi elettrotreni è superiore a
quello dei battelli ceduti. In realtà, la riorganizzazione delle FRT,
che ha reso necessaria la cessione dei battelli all'Italia, non solo
non danneggia i creditori pignoratizi, ma ne consolida la situazione,
se si considera che nell'ambito del piano di risanamento allo studio
altri acquisti e altre costruzioni verranno ad accrescere il valore dei
pegni attuali.

    E.- Invitato a presentare le sue osservazioni, il Dipartimento federale
delle poste e delle ferrovie ha confermato in sostanza l'esposizione
fatta dalla convenuta. Circa l'affermazione dell'attore secondo cui i
nuovi elettrotreni non avrebbero più gran valore in caso di liquidazione
dell'impresa, esso rileva che v'è oggi una forte richiesta di materiale
rotabile moderno per le linee private a scartamento ridotto e che già
per questo motivo l'opinione dell'attore medesimo non può essere condivisa.

    F.- Nel corso di un tentativo di conciliazione, che ha avuto luogo
a Locarno il 31 agosto 1956, l'attore ha dichiarato di non opporsi
all'esecuzione del contratto di vendita dei battelli alla condizione
che il ricavo di questa transazione rimanesse bloccato fino alla
decisione della contestazione, ma ha confermato per il rimanente tutte
le sue conclusioni. Dopo lo scambio di replica e duplica, le parti non
hanno chiesto l'assunzione di prove e hanno rinunciato al dibattimento
preparatorio orale.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Circa la procedura che dev'essere applicata in caso di
contestazioni tra un'impresa ferroviaria e i suoi creditori pignoratizi a
norma dell'art. 11 cp. 2 LPSF non esistono disposizioni esplicite. L'art. 1
PCF prevede in generale che la legge di procedura civile federale regola
la procedura nelle cause civili giudicate dal Tribunale federale come
giurisdizione unica e indicate negli art. 41 e 42 OG. Ora, questi due
articoli precisano i diversi casi in cui il Tribunale federale amministra
la giustizia civile come istanza unica, senza menzionare le cause di
diritto civile deferite al Tribunale federale, come in concreto, dalla
legislazione federale.

    Cionondimeno, solo la procedura civile federale può entrare in
considerazione per il giudizio delle cause di questa natura, giacchè
trattasi pure qui di contestazioni civili direttamente sottoposte al
giudizio del Tribunale federale. In mancanza di speciali prescrizioni
della LPSF stessa, la procedura civile federale deve essere applicata,
conformemente a quanto l'Organizzazione giudiziaria del 22 marzo 1893
già prevedeva del resto esplicitamente nel suo art. 50, num. 6.

Erwägung 2

    2.- Il diritto di pegno dei creditori di imprese ferroviarie e
di navigazione costituisce, nel disciplinamento datogli dalla LPSF,
un'ipoteca sui generis, che differisce notevolmente dal diritto di pegno
ordinario. In particolare, il debitore non perde ogni facoltà di disporre,
senza il consenso del creditore, dell'oggetto dato in pegno. Così, egli
può apportare "modificazioni" ai beni stabili e al materiale ipotecati
senza che i creditori possano opporvisi in nessun modo; quando tali
modificazioni sono state apportate, il pegno è limitato all'effettivo
esistente all'atto della liquidazione (art. 11 LPSF).

    Tuttavia, questo diritto di disposizione non è assoluto e le
pretese dei creditori sono lungi dall'essere ridotte a una specie
di privilegio fallimentare sui beni ancora esistenti al momento della
liquidazione. Sempre a norma dell'art. 11 LPSF, i creditori hanno a loro
disposizione, contro le misure che dovessero esporre a pericolo i loro
diritti, il rimedio dell'opposizione. Questa è segnatamente ammissibile
contro la vendita dell'azienda o di singole parti della stessa e contro
l'alienazione di beni stabili o di materiale d'esercizio. Circa i
presupposti di tale opposizione dei creditori, l'art. 11 LPSF si limita
a dire che essa è possibile qualora sia "compromessa la sicurezza del
credito". Tenuto conto dei due principî fondamentali della LPSF, secondo
cui i creditori pignoratizi non possono recare incaglio all'esercizio
dell'impresa e il pegno è limitato all'effettivo esistente all'atto della
liquidazione, è tuttavia evidente che la sicurezza del credito non può
essere compromessa nel senso del disposto citato quando la riduzione del
valore della garanzia ipotecaria sia solo temporanea. Occorre al contrario
che la sicurezza del credito sia compromessa durevolmente e agli effetti
di un'eventuale liquidazione forzata. Se tale non è il caso, l'azienda può
prendere ogni e qualsiasi misura conforme all'interesse dell'esercizio,
senza che i creditori pignoratizi abbiano il diritto di opporvisi.

Erwägung 3

    3.- Esaminata alla luce di queste considerazioni, l'opposizione degli
obbligazionisti FRT deve in ogni modo essere respinta nella misura in cui è
domandato che il prestito in obbligazioni sia rimborsato anticipatamente,
nel suo importo totale o almeno in parte, con il ricavo della vendita dei
battelli. Infatti, l'attore nemmeno pretende che una liquidazione forzata
delle FRT sia prevista in un prossimo avvenire o che una liquidazione
siffatta potrebbe sin d'ora essere proposta per il motivo che le FRT non
avrebbero adempiuto gli obblighi loro incombenti a tenore del concordato
concluso nel 1952. Tutt'al più, gli obbligazionisti FRT avrebbero potuto
esigere, se il loro credito fosse compromesso e se ciò non recasse incaglio
all'esercizio dell'impresa, il trasferimento della garanzia ipotecaria
dai battelli alla loro pretesa sul prezzo ricavato.

    Sennonchè, ammettere la possibilità di costituire un pegno sul ricavo
della vendita dei battelli equivarrebbe in concreto ad autorizzare
il blocco definitivo di una somma che è necessaria alle FRT per
l'acquisto, conformemente al piano di risanamento, dei due elettrotreni
previsti. Ne segue che a una conclusione siffatta si sarebbe comunque
opposto l'interesse di quell'esercizio dell'impresa cui i creditori non
possono, giusta l'art. 11 LPSF, recare incaglio in nessun caso. L'attore
contesta invero qualsiasi valore, in quanto misura destinata a migliorare
l'esercizio, al previsto acquisto dei due elettrotreni. Il suo ragionamento
non può tuttavia essere condiviso, tanto più quando si consideri che
tale acquisto non è se non una delle misure previste nell'ambito di un
piano più vasto di risanamento. In realtà, è manifesto che i due nuovi
elettrotreni sono necessari per migliorare l'esercizio della linea delle
Centovalli e che il loro acquisto, a motivo dell'influsso favorevole che
avrà anche sulla retribuzione dei capitali e sugli ammortamenti, è conforme
all'interesse tanto delle FRT quanto degli stessi creditori pignoratizi.

    Circa l'acquisto di questi elettrotreni in un prossimo avvenire e la
destinazione del ricavo della vendita dei battelli a tale scopo nessun
dubbio è possibile in concreto, cosicchè il problema che qui ancora si
pone è unicamente quello di sapere se i pegni già esistenti e il pegno
che sarà successivamente costituito sui due elettrotreni acquistati con
il ricavo della vendita dei battelli avranno press'a poco il medesimo
valore agli effetti di un'eventuale liquidazione futura delle FRT. Per
il rimborso anticipato, totale o anche solo parziale, del prestito in
obbligazioni manca una qualsiasi base legale.

Erwägung 4

    4.- Tenuto conto di quanto è stato esposto nei considerandi
precedenti, la risposta alla questione se il trasferimento del
pegno dai battelli ai nuovi elettrotreni comprometta la sicurezza
del credito degli obbligazionisti FRT non può essere che negativa. Il
Tribunale federale giunge a questa conclusione dopo aver costatato che
il valore dei due elettrotreni, il cui prezzo d'acquisto è di circa 1
200 000 franchi, non potrà essere notevolmente inferiore, in caso di
una liquidazione futura dell'impresa, a quello che avrebbero potuto
avere i battelli. L'affermazione dell'attore che in una liquidazione
"autotreni di scartamento anormale potranno tutt'al più essere venduti
come ferro vecchio" non è verosimile e non è comunque stata documentata
in nessun modo dall'attore medesimo. Più conforme alla realtà dev'essere
ritenuta l'opinione dell'Ufficio federale dei trasporti, secondo cui gli
elettrotreni di cui si tratta potrebbero sempre, nella peggiore ipotesi,
essere ceduti vantaggiosamente ad altre ferrovie private svizzere, la
richiesta di materiale rotabile moderno essendo assai forte nel settore
delle linee a scartamento ridotto.

    Aggiungasi che l'opposizione dei creditori pignoratizi delle FRT non
sarebbe fondata nemmeno se il valore delle due nuove composizioni di treni
fosse effettivamente inferiore, già allo stato di nuovo, di circa 300 000
fr. a quello dei battelli venduti - come l'attore pretende. L'opposizione
a norma dell'art. 11 LPSF non può infatti essere interposta già quando
il valore di un elemento del pegno sia diminuito ma solo quando la
diminuzione di valore degli oggetti ipotecati nel loro insieme sia tale
da "compromettere" la sicurezza del credito, sia cioè tale da esporre
a pericolo i diritti dei creditori pignoratizi. Tale condizione non è
evidentemente attuata in concreto, dato che all'ammontare complessivo
del prestito in obbligazioni, di 963 000 fr., corrispondono garanzie
ipotecarie che nel loro insieme devono essere giudicate più che sufficienti
e non sono comunque notevolmente inferiori a quelle esistenti prima della
vendita dei battelli. Vero è che il valore reale di molti elementi degli
altri pegni, valutati nella contabilità in oltre 6 milioni di franchi,
sarebbe assai basso in caso di liquidazione. Ciò vale segnatamente per i
ponti e per i fondi attraversati dai binari. La situazione sarebbe però
molto più favorevole per esempio per le stazioni e i terreni adiacenti,
cosicchè devesi in ogni modo escludere che la sicurezza del credito sia
stata compromessa nel suo insieme dalla vendita dei battelli all'Italia.

Entscheid:

               Il Tribunale federale pronuncia:

    L'opposizione è respinta.