Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 83 III 112



83 III 112

30. Sentenza 3 settembre 1957 nella causa Cabrenna

SA Regeste

    Art. 79 Abs. 1 OG. Unter neuen Tatsachen im Sinne dieser Bestimmung
sind nur solche zu verstehen, die bei Erlass der angefochtenen Entscheidung
bereits vorhanden waren (Erw. 1).

    Art. 272 und 274 OR, Art. 283 SchKG. Der Vermieter kann das
Retentionsrecht für den laufenden Halbjahreszins nur ausüben, wenn er
das Bestehen einer wirklichen und unmittelbaren Gefahr für sein Recht
glaubhaft macht (Erw. 2).

Sachverhalt

    A.- La società anonima Cabrenna ha dato in locazione a Maria
Castelletti, a Lugano, un locale adibito a negozio. Secondo il contratto,
il pagamento della pigione doveva effettuarsi in rate trimestrali di
2500 fr. ciascuna, esigibili anticipatamente al 29 marzo, 29 giugno,
29 settembre e 29 dicembre di ogni anno.

    Avendo ricevuto il 29 marzo 1957 solo un acconto di 1000 fr., la
locatrice escuteva Maria Castelletti a norma dell'art. 282 LEF per il
residuo della rata scaduta; inoltre essa chiedeva il 30 aprile che fosse
eretto un inventario degli oggetti sottoposti a ritenzione sia per tale
credito sia per quello derivante dal periodo contrattuale 29 giugno-29
settembre.

    L'Uffico d'esecuzione di Lugano accoglieva la domanda d'inventario
limitatamente al credito scaduto. Un reclamo della locatrice veniva
respinto dall'autorità cantonale di vigilanza in sostanza per il motivo
che la proprietaria non aveva reso verosimile, contrariamente a quanto
è richiesto per l'esercizio del diritto di ritenzione del locatore
a garanzia della pigione del semestre in corso (art. 272 CO) che un
ritardo nell'allestimento dell'inventario avrebbe esposto a pericolo il
suo diritto.

    B.- La locatrice ha interposto in tempo utile un ricorso al Tribunale
federale chiedendo che sia accolta la sua domanda di inventario anche per
la pigione esigibile il 29 giugno 1957. Essa allega tra l'altro quanto
segue: è inesatto pretendere che non sia stato reso verosimile l'estremo
dell'urgenza o del pericolo. Infatti la proprietaria ha addotto nella
procedura davanti all'Ufficio d'esecuzione e all'autorità cantonale di
vigilanza la circostanza che la debitrice aveva minacciato di ricorrere
a un concordato. La verosimiglianza del pericolo allegato in quella sede
è deducibile dal fatto che la debitrice è stata ammessa il 26 giugno
1957 al beneficio di una moratoria concordataria. Inoltre la debitrice
ha esportato dal negozio il 21 giugno gli oggetti non inventariati,
costringendo la proprietaria a chiederne la reintegrazione a stregua
dell'art. 284 LEF. Queste circostanze non poterono essere sottoposte
all'esame dell'autorità cantonale dal momento che si verificarono quando
il reclamo era già pendente. Esse sono perciò proponibili nella procedura
di ricorso al Tribunale federale giusta l'art. 79 cp. 1 OG.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Contrariamente all'opinione della ricorrente, il Tribunale federale
non può tener conto dei fatti nuovi da essa addotti. La concessione della
moratoria concordataria e l'asportazione di oggetti non inventariati dal
negozio si sono infatti prodotte dopo che la procedura di inventario era
giunta a termine. Ora, per fatti nuovi ammissibili in sede di ricorso al
Tribunale federale giusta l'art. 79 cp. 1 OG si intendono solo quelli che
già esistevano al momento della decisione o del provvedimento impugnati,
ma che non poterono essere proposti davanti all'autorità cantonale sia
perchè l'interessato - senza colpa da parte sua - non li conosceva,
sia perchè non venne neppure sentito.

    Così stando le cose, la ricorrente invoca a torto l'art. 79 cp. 1
OG. In realtà, i fatti da essa allegati avrebbero tutt'al più giustificato
una nuova domanda all'Ufficio d'esecuzione o una domanda di revisione
della decisione impugnata. Avendo omesso queste precauzioni, la ricorrente
non può chiedere al Tribunale federale che esamini oggi, in prima ed unica
istanza, la fondatezza o meno della sua domanda di inventario fondata sulle
asserite nuove circostanze. Compito del Tribunale federale è unicamente
quello di giudicare se gli uffici di esecuzione e le autorità cantonali
hanno rettamente applicato il diritto federale in base allo stato di fatto
esistente al momento della loro decisione. Ciò significa, in concreto,
che il Tribunale federale deve limitare il suo sindacato alla questione
se la proprietaria ha reso verosimile davanti all'autorità cantonale
l'esistenza di un pericolo per il suo diritto.

Erwägung 2

    2.- Su questo punto, devesi ammettere che le asserzioni fatte dalla
ricorrente in sede cantonale indicavano semplicemente la possibilità
di un pericolo per il futuro. Ora ciò non basta affinché sia adempito
il presupposto che dottrina (cfr. JÄGER, Komm., vol. II, pag. 343
e sgg., FAVRE, Cours de droit des poursuites, pag. 232, FRITZSCHE,
Schuldbetreibung, Konkurs und Sanierung, vol. II, pag. 237 e sgg.,
STUDER, in Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs, 1952, pag. 131)
e giurisprudenza (RU 30 I 771, 31 I 203, 40 III 355) richiedono per
l'esercizio del diritto di ritenzione del locatore a garanzia della
pigione del semestre in corso. La ricorrente avrebbe dovuto infatti
rendere verosimile l'esistenza di un pericolo reale ed immediato.

    Il testo italiano del modulo ufficiale N. 39 per la domanda di
inventario è significativo a questo riguardo. "Per pigioni in corso -
si legge nel modulo - la domanda per l'erezione di un inventario non può
presentarsi se non quando l'inquilino è sul punto di trasferire altrove la
sua dimora o di asportare degli oggetti che si trovano nei locali locati".

    In concreto, la ricorrente non ha fornito la prova che la conduttrice
fosse "sul punto" di asportare i mobili dal negozio quando fu chiesto
l'allestimento dell'inventario, dal momento che, per sua stessa ammissione,
il fatto si verificò solo il 21 giugno. In realtà, la proprietaria fece
allora valere unicamente la circostanza che la debitrice aveva minacciato
di ricorrere ad un concordato. Ora, nemmeno quest'intenzione della
debitrice - attuata soltanto verso la fine del mese di giugno - poteva
significare per la proprietaria un pericolo reale ed immediato. Non si
vede del resto per quali motivi il diritto di ritenzione della ricorrente
sarebbe pregiudicato da una proposta di concordato della debitrice.

    In queste circostanze, l'Ufficio d'esecuzione di Lugano non ha violato
il diritto federale respingendo la domanda d'inventario intesa a garantire
la pigione non ancora scaduta.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.