Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 I 281



82 I 281

40. Sentenza della II Corte civile 11 dicembre 1956 nella causa Demetrio
Ferrari SA contro lo Stato del Cantone

    Ticino.  Regeste

Art. 954 ZGB und Art.21und 30 lit. a des tessinischen Tarifs
für grundbuchliche Vorkehrungen. 1. Zulässigkeit der Erhebung
sog. gemischter Abgaben als "Gebühren" für die grundbuchlichen Vorkehrungen
(Erw. 1). 2. Die Gleichbemessung der Gebühren für die Eintragung
eines Eigentumsüberganges und für die Eintragung eines Grundpfandes
ist willkürlich (Art. 4 BV). (Erw. 2 und 3). 3. Übermässige tessinische
Gebührenbelastung für die Eintragung und Ausgabe von Schuldbriefen auf den
Inhaber in hohem Betrage. Verletzung von Art. 2 der Übergangsbestimmungen
der BV (Erw. 4).

Sachverhalt

A.- La SA Demetrio Ferrari chiedeva all'Ufficio dei registri di Mendrisio
l'iscrizione di quattordici cartelle ipotecarie al portatore, per un
importo complessivo di 2 393 904 fr. sul proprio immobile a Chiasso. Per
queste operazioni l'Ufficio dei registri, in applicazione del decreto
legislativo 9 settembre 1941 sulla tariffa per le operazioni nel registro
fondiario (TRF) e della legge cantonale sul bollo 9 gennaio 1931
(LCB), chiedeva a titolo di tasse e spese la somma di 36 002 fr. 20.
La tassazione avveniva sulle seguenti basi: a) 11 promille tassa per
l'iscrizione di pegni immobiliari (art. 21

    TRF); b) 3 promille tassa addizionale per l'iscrizione (emissione)
di cartelle ipotecarie (art. 30 lett. a TRF); c) 1 promille tassa di
bollo (art. 6 LCB) oltre alla tassa per la controfirma delle cartelle da
parte del Pretore (1 fr. 50 per cartella), le spese di scritturazione
di 0 fr. 50 per pagina e quelle postali. B.- La SA Demetrio Ferrari
ricorreva al Dipartimento cantonale di giustizia, quale autorità di
vigilanza sul registro fondiario, adducendo che la tassazione era
esorbitante e, come tale, lesiva del diritto federale. Essa concludeva
chiedendone la riduzione a 10 000 fr. Con decisione 29 febbraio 1956
il Dipartimento cantonale di giustizia respingeva il ricorso. C.-
La SA Demetrio Ferrari ha interposto ricorso di diritto pubblico al
Tribunale federale, chiedendo che la querelata decisione sia annullata
e gli atti siano rinviati all'istanza cantonale per nuovo giudizio. La
ricorrente adduce in sostanza quanto segue: La decisione impugnata è
arbitraria (art. 4 CF) e viola il principio della forza derogatoria del
diritto federale (art. 2 disp. trans. CF) per eccessiva onerosità della
tassa d'iscrizione a registro fondiario. È inammissibile che un Cantone,
per l'iscrizione e l'emissione di quattordici cartelle al portatore d'un
valore di complessivi 2 393 904 fr. riscuota delle tasse del 15 promille,
pari alla somma di 36 002 fr. 20. È evidente che non si tratta più d'una
tassa amministrativa per una prestazione statale, ma d'una tassa fusa
con un'imposta progressiva. Il decreto legislativo 9 settembre 1941,
che stabilisce la tariffa per le operazioni nel registro fondiario,
si richiama esclusivamente all'art. 954 CC e all'art. 21 della legge
ticinese sul registro fondiario 2 febbraio /5 luglio 1933. Scopo del
legislatore è stato appunto quello di determinare le tasse d'"iscrizione"
di cui all'art. 954 CC, riservata l'applicazione dei diritti di bollo
concorrenti (art. 9 TRF). È manifesta l'intenzione di stabilire, nel
decreto legislativo, tasse amministrative in senso stretto. Manca dunque
una base legale per una contribuzione mista, che ecceda il corrispettivo
adeguato per la prestazione statale e che, oltre a coprire la spesa
generale dell'istituzione del registro fondiario, lasci allo Stato un
utile rilevante. I dati statistici concernenti gli uffici ticinesi del
registro fondiario dimostrano infatti che contro un introito di tasse
di 2 229 068 fr. 60 (1955) stanno delle uscite medie annue di 772 752
fr. La sproporzione è enorme. L'eccessiva onerosità delle tasse, che rende
impossibile o eccessivamente gravoso l'istituto del registro fondiario,
viola non solo il principio della forza derogatoria del diritto federale,
ma anche quello dell'uguaglianza di diritto. S'impone quindi il rinvio
degli atti affinchè l'istanza cantonale riduca le tasse che, per la loro
fortissima progressione, non reggono il confronto con quelle di nessun
altro Cantone. D.- Il Dipartimento cantonale di giustizia ha proposto la
reiezione del ricorso. Esso adduce in compendio quanto segue: È pacifica
la facoltà del Cantone di congiungere con la tassa di registro in senso
stretto un'imposta di mutazione, la quale attiene esclusivamente al diritto
cantonale. È altresì pacifico che una tale imposizione è ammissibile anche
per iscrizioni ipotecarie. Le tasse litigiose, prelevate conformemente alle
leggi vigenti, non sono sproporzionate alla spesa media dello Stato per
l'istituzione del registro fondiario. Esse non sono nemmeno eccessivamente
   onerose
e, ad ogni modo, non figurano tra le più alte della Svizzera. Cadono
quindi le critiche mosse alla decisione querelata dal profilo degli art. 4
e 2 disp. trans. CF. E.- Nella replica la ricorrente ha ribadito i suoi
argomenti e si è confermata nelle conclusioni del ricorso. F.- Contro la
decisione dipartimentale 29 febbraio 1956 la ricorrente ha anche interposto
un ricorso di diritto amministrativo, che sarà trattato in sede separata.

Auszug aus den Erwägungen:

Considerando in diritto:

Erwägung

1.- A norma della dottrina e della giurisprudenza, i Cantoni hauno il
diritto di prelevare a titolo di "tasse" per le operazioni a registro
fondiario delle cosiddette "contribuzioni miste". A queste contribuzioni
è peculiare l'abbinamento d'una tassa amministrativa, rappresentante il
corrispettivo della prestazione statale concreta, ad un'imposta indiretta,
destinata a coprire le spese generali dello Stato (BLUMENSTEIN, Schweiz.
Steuerrecht, vol. I p. 7 e 199; HOMBERGER, nota 3 all'art. 954 CC; RU 53
I 482 sgg. e 72 I 394 sgg.). Il diritto di prelevare tributi che hanno
il carattere d'imposta scaturisce direttamente dalla sovranità fiscale
dei Cantoni; la loro facoltà di riscuotere contribuzioni miste nel senso
esposto esiste pertanto anche quando la tariffa cantonale per le operazioni
a registro fondiario non lo preveda espressamente. Che contribuzioni
di questa natura siano poi ammissibili anche a norma della tariffa
ticinese è già stato dichiarato dal Tribunale federale nella sentenza
RU 72 I 397. Infondata è quindi l'eccezione sollevata dalla ricorrente,
secondo cui le tasse litigiose non avrebbero base legale nella misura in
cui rappresentano un'imposta perchè tanto la legge ticinese sul registro
fondiario, quanto la tariffa stessa si richiamano unicamente alle tasse
in senso stretto previste dall'art. 954

    CC.

Erwägung

2.- È pacifico che la tariffa ticinese prevede gli stessi emolumenti
per l'iscrizione del trapasso di immobili (in seguito tasse di trapasso;
art. 11 TRF) e per l'iscrizione di pegni immobiliari (in seguito tasse
di pegno; art.

    21 TRF). Alla tassa di pegno ordinaria va ancora aggiunta quella
addizionale per l'emissione di cartelle ipotecarie al portatore (art. 30
lett. a TRF). Nella sentenza inedita 23 novembre 1955 su ricorso Soldati
il Tribunale federale ha statuito che le tasse di trapasso contemplate
dall'art. 11 TRF non sono inconciliabili con il diritto federale e non
figurano tra le più elevate in Svizzera. Il Dipartimento cantonale invoca
questa sentenza per giustificare anche le aliquote delle tasse di pegno
previste dall'art. 21 TRF. La prima questione che si pone è dunque se,
dal profilo dell'art. 4 CF, sia lecito riscuotere tasse di registro
dello stesso ammontare per il trapasso di immobili e l'iscrizione di
pegni immobiliari.

Erwägung

3.- Tanto nell'ipotesi del trapasso, quanto nell'ipotesi del pegno le
tasse di registro fondiario colpiscono la trasmissione di diritti.
L'interesse economico che sta alla base dell'operazione non è però
identico nelle due ipotesi. Con il trapasso il compratore acquista a
titolo di proprietà un bene d'un valore determinato, che costituisce la
base imponibile agli effetti della tassa. Esiste quindi una proporzione
reale e senz'altro riconoscibile tra il suo interesse e il tributo che
gli è imposto. Non così nell'ipotesi del pegno. Con la sua iscrizione il
creditore intende anzitutto garantire un credito che già gli spetta. La
garanzia immobiliare può inoltre essere piena, come può apparire
dubbia sin dall'inizio o rivelarsi insufficiente in seguito. Anche se
l'iscrizione del pegno può avere come ha sovente per iscopo di mobilizzare
la proprietà fondiaria, e sotto questo aspetto può apparire anch'essa
quale operazione "capitalistica" nel senso attribuitole dal Dipartimento
cantonale, rimane pur sempre l'incertezza che per il creditore risiede nel
rischio di essere coperto solo parzialmente dal pegno, per il debitore
nel pericolo di doversene spossessare a sottoprezzo in un'esecuzione
forzata. Si è quindi in presenza, per quanto riguarda l'interesse del
privato all'operazione a registro, d'una situazione affatto diversa da
quella del trapasso. In queste condizioni la parifica delle aliquote delle
tasse per l'iscrizione dei trapassi e dei pegni negli art. 11 e 21 TRF urta
con l'art. 4 CF. È difatto arbitrario trattare alla stessa stregua due
fattispecie che per il loro interesse economico differiscono oggettivamente
l'una dall'altra, così come viceversa è arbitrario trattare diversamente
due fattispecie sostanzialmente identiche (RU 61 I 92, 77 I 107, 78 I
416, 81 I 184). Della differenza sostanziale che contraddistingue le
operazioni di cui si tratta, gli altri Cantoni usano tener conto gravando
maggiormente l'iscrizione d'un trapasso che l'iscrizione d'un pegno. Ciò
sta a dimostrare che anche secondo l'opinione comunemente ammessa nel
nostro paese un'equiparazione dell'aggravio per l'iscrizione a registro
fondiario dei trapassi e dei pegni immobiliari, così come è prevista
dalla tariffa ticinese, rappresenta un onere eccessivo ed inammissibile
dell'iscrizione dei
   pegni.

Erwägung

4.- La sentenza odierna prolata da questa Corte nella controversia di
diritto amministrativo proposta contemporaneamente dalla ricorrente
ha statuito che nelle tasse di registro litigiose di complessivamente
14promille (compresa la tassa addizionale del 3 promille per l'emissione
delle cartelle ipotecarie) va ravvisata una contribuzione mista, costituita
per metà (7 promille ) d'una tassa amministrativa e per metà (7 promille )
di un'imposta indiretta *). Come si legge in tale sentenza, già l'ammontare
della tassa amministrativa vera e propria basta a coprire la spesa
dell'istituzione del registro fondiario, anzi lascia un utile notevole. Se
nell'ammontare del 7 promille la tassa non appara ancora esorbitante, essa
lo diventa indiscutibilmente nell'ammontare complessivo del 14 promille ,
anche se il valore del pegno iscritto sia considerevole. L'onere non è
più palesemente in rapporto adeguato con l'interesse del privato alle
prestazioni del registro fondiario. Tasse, come quelle riscosse dal
Cantone Ticino per l'iscrizione di cartelle ipotecarie al portatore d'un
importo elevato, *) Cfr. pag. 297. non sono conosciute da alcun altro
Cantone. Lo comprova la ricorrente con il suo specchietto riassuntivo della
legislazione di 21 Cantoni, dal quale risulta che l'iscrizione litigiosa
sarebbe stata colpita altrove da tributi in un ammontare massimo di 7180
fr. 70, invece di 36 002 fr.20 come nel Cantone Ticino. Il Dipartimento
cantonale non contesta i dati forniti dalla ricorrente e non adduce ad
ogni modo nessun Cantone che, per l'iscrizione di cartelle ipotecarie d'un
valore uguale a quello che ne occupa, chieda delle tasse così elevate come
quelle risultanti dall'applicazione combinata degli art. 21 e 30 lett. a
TRF. L'esempio del Cantone Basilea-Città, invocato dal Dipartimento, non
calza, poichè vale unicamente per le tasse di trapasso e non d'iscrizione
di pegno immobiliare. Con la riscossione d'un'imposta del 7 promille,
fusa con una tassa amministrativa pure del 7 promille , il Cantone
Ticino rende, a non dubitarne, oltremodo onerosa l'utilizzazione del
registro fondiario, istituzione del diritto federale. Anche la censura di
violazione dell'art. 2 disp. trans. CF è quindi pienamente giustificata. Di
conseguenza, la tassazione impugnata dev'essere annullata nella misura
in cui le aliquote dei combinati disposti 21 e 30 lett. a TRF eccedono
il 7 promille , in altri termini nella misura in cui il Cantone preleva,
oltre che alla tassa amministrativa, anche un'imposta indiretta.

Erwägung

5.- Lecita è invece la riscossione della tassa di bollo dell'1 promille
(art. 6 LCB). Un tributo di siffatta natura, calcolato in applicazione
di aliquote modiche, è usuale e non grava eccessivamente la ricorrente.
Le altre tasse e spese riscosse (tassa per la firma delle cartelle
ipotecarie, spese di scritturazione, ecc.) non sono impugnate dalla
   ricorrente.

Entscheid:

Il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso è parzialmente accolto e la
querelata decisione 29 febbraio 1956 del Dipartimento di giustizia del
Cantone Ticino è parzialmente annullata a norma dei considerandi. dei
considerandi.