Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 570



82 II 570

76. Estratto dalla sentenza 5 ottobre 1956 della II Corte civile nella
causa Maier contro Sarmenti. Regeste

    Vaterschaftsklage auf Vermögensleistungen, angehoben von Mutter und
Kind deutscher Nationalität, mit Wohnsitz in der Schweiz im Zeitpunkt
der Geburt, gegen einen um die Zeit der Empfängnis in Italien wohnhaft
gewesenen italienischen Staatsbürger.

    a)  Zuständigkeit des Richters am Wohnsitz der Klägerschaft zur Zeit
der Geburt (Erw. 2).

    b)  Anwendbarkeit des im Gebiete des örtlich zuständigen Richters
geltenden materiellen Rechtes. Änderung der Rechtsprechung (Erw. 3 lit. b).

Sachverhalt

    A.- Elfriede Maier, nubile, di nazionalità germanica, diede alla luce
a Locarno, il 23 dicembre 1953, una bambina alla quale pose il nome di
Susanne. La madre indicò quale presunto padre il cittadino italiano Guido
Sarmenti, ammogliato, domiciliato a Endine Gaiano, provincia di Bergamo.

    Con petizione 20 dicembre 1954 madre e figlia convennero Guido
Sarmenti davanti alla Pretura di Locarno-Campagna, chiedendo ch'egli fosse
dichiarato padre naturale della bambina Susanne e condannato a pagarle
una pensione alimentare di 100 fr. al mese dal 23 dicembre 1953 fino a
quando avrà compiuto gli anni diciotto, come pure a rifondere alla madre
la somma di 1430 fr. per spese di parto e mantenimento. A sostegno del
gravame la madre adduceva di aver conosciuto il convenuto ad Adelboden,
nell'albergo dove ella lavorava come cuoca ed egli come portiere; di aver
avuto con lui rapporti sessuali durante i mesi di febbraio e marzo 1953,
l'ultima volta il 12 di quel mese, poco prima del suo ritorno in Italia.

    Il convenuto non rispose alla petizione e fu dichiarato precluso.

    Con sentenza 7 ottobre 1955 il Pretore riconobbe Guido Sarmenti padre
naturale della bambina Susanne e lo condannò a pagare alla figlia la
pensione alimentare nell'importo chiesto ed alla madre la somma ridotta
di 1253 fr. per spese di parto e mantenimento.

    B.- Il convenuto si aggravò alla Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino che, con sentenza 6 giugno 1956, annullò il giudizio
pretoriale e respinse integralmente le domande di petizione in applicazione
del diritto italiano.

    C.- Contro questa sentenza Elfriede e Susanne Maier hanno interposto
ricorso per riforma al Tribunale federale. Le ricorrenti concludono
chiedendo che il convenuto sia dichiarato padre naturale della bambina
Susanne e condannato a corrispondere a madre e figlia le prestazioni loro
riconosciute dal giudizio pretoriale.

    Il convenuto ha proposto la reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 2

    2.- La Corte cantonale ha ammesso la competenza del giudice svizzero
a conoscere dell'azione di paternità, che ha per oggetto soltanto
prestazioni pecuniarie, in virtù dell'art. 312 cp. 1 CC. Essa si è
attenuta alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui al
promovimento d'una siffatta azione al domicilio svizzero dell'attore al
momento della nascita non sono di ostacolo nè la nazionalità straniera
delle parti, nè il fatto che il convenuto sia domiciliato all'estero
(RU 77 II 120). Questo principio giurisprudenziale ha trovato conferma
nella sentenza 79 II 346 sgg., almeno per il caso in cui la madre
sia di nazionalità svizzera e fosse domiciliata in Svizzera al tempo
delle relazioni intime (l.c. p. 349). Di questa duplice riserva, la
seconda non tocca la fattispecie, poichè all'epoca dei rapporti sessuali
(febbraio/marzo 1953) la madre aveva domicilio in Svizzera, circostanza
che non è più litigiosa in sede federale. Rimane la prima riserva, la
madre non essendo di nazionalità svizzera, ma germanica. Sennonchè, la
discriminazione fatta dalla sentenza citata non appare giustificata. Non
esistono infatti ragioni valide per negare alla madre il foro al suo
domicilio svizzero soltanto perchè è di nazionalità straniera (cf. in
senso conforme la dottrina: STAUFFER, Das internationale Privatrecht
der Schweiz, n. 4 all'art. 2 LR; SILBERNAGEL, n. 11 all'art. 312 CC;
EGGER, n. 3 all'art. 312 CC; SCHNITZER, Handbuch des internationalen
Privatrechts, 3a ed., vol. I, 429/30; GULDENER, Das internationale
und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, p. 57; inoltre, la
giurisprudenza citata in RU 79 II 348). Aggiungesi che nella fattispecie il
diniego del foro svizzero all'attrice sarebbe anche contrario all'art. 1
del trattato 31 ottobre 1910 tra la Confederazione svizzera e l'Impero
germanico, secondo cui i cittadini di ciascuna delle parti contraenti
godono nel territorio dell'altra, per le loro persone e i loro beni,
la stessa protezione legale dei nazionali. La competenza del Pretore di
Locarno deve quindi essere confermata.

Erwägung 3

    3.- Anche per quanto riguarda la legge applicabile, la Corte cantonale
ha fatto capo alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui
nei rapporti internazionali l'azione di paternità tendente alle sole
prestazioni pecuniarie dev'essere giudicata in base alla legge del
domicilio del convenuto al momento del concepimento (RU 39 II 500, 41 II
423, 45 II 507, 51 I 105/106, 53 II 90/93, 77 II 115, 78 II 201, 79 II 349,
81 II 19 e 82 II 171). Ammesso come pacifico che all'epoca determinante
il convenuto era domiciliato in Italia (fatto di petizione 4), la seconda
giurisdizione cantonale ha dichiarato applicabile il diritto italiano.

    a) Le attrici contestano che il domicilio del convenuto in Italia
sia pacifico, adducendo che si tratta d'una svista manifesta (art.
55 cp. 1 lett. d OG). Ma, indipendentemente dalla portata che possa
essere attribuita alle allegazioni di petizione, gli accertamenti di fatto
della Corte cantonale, vincolanti per il Tribunale federale (art. 63 OG),
autorizzano la conclusione che il convenuto era effettivamente domiciliato
in Italia. Al tempo del concepimento, egli dimorava ad Adelboden unicamente
a scopo di lavoro quale impiegato d'albergo stagionale (permesso di dimora
17 dicembre 1952 per la durata della "stagione invernale 1952/53, ossia
fino al 10 aprile 1953"); sua moglie era rimasta a Endine Gaiano. Orbene,
lo straniero che lascia la sua famiglia all'estero e viene a lavorare in
Svizzera soltanto per un lasso di tempo determinato e di breve durata
(stagione alberghiera invernale) non vi crea un domicilio a'sensi
dell'art. 23 cp. 1 CC; il suo centro di vita va ravvisato nel luogo dov'è
rimasta la famiglia e dove ritorna a stagione terminata (RU 69 I 78;
78 I 316 e 79 I 26).

    b) In tema d'azione di paternità ordinaria (senza effetti di
stato civile) promossa contro uno straniero domiciliato all'estero la
giurisprudenza del Tribunale federale ha dapprima fatto capo, tanto per il
foro, quanto per la legge applicabile, all'art. 2 della legge federale sui
rapporti di diritto civile dei domiciliati e dimoranti (LR). Ha difatto
ritenuto che tale disposto fa coincidere il quesito del diritto materiale
applicabile con quello della giurisdizione, che dalla sottomissione al
foro del domicilio deriva anche l'assoggettamento al diritto materiale del
luogo di domicilio, che, siccome di una sottomissione ad un foro può essere
parola soltanto per il convenuto, ne consegue necessariamente che laddove
un'obbligazione unilaterale del convenuto collegata in forza della legge ad
un fatto determinato costituisce l'oggetto della contestazione, decisivo
per la determinazione del diritto applicabile è pure il suo domicilio e
non quello della parte attrice (RU 45 II 507). Per la prima volta nella
sentenza RU 77 II 120/121, il Tribunale federale ha statuito, unicamente in
materia di giurisdizione, che detta legge sui rapporti di diritto civile
non era applicabile nella fattispecie (convenuto francese domiciliato in
Francia), poichè, secondo l'art. 32, essa concerne soltanto gli stranieri
domiciliati in Svizzera. In mancanza di un testo direttamente applicabile,
ha esteso la regola di competenza speciale enunciata dall'art. 312 CC
anche alle controversie di cui si tratta (prassi confermata in RU 79
II 345 e 81 II 17). Per quanto concerne invece la legge applicabile, il
Tribunale federale ha continuato a riferirsi all'art. 2 LR, assoggettando
l'azione al diritto materiale vigente al domicilio del convenuto al tempo
del concepimento (RU 78 II 200, 79 II 347 e 81 II 19). Questa prassi
dev'essere riveduta.

    Ammessa l'inapplicabilità dell'art. 2 LR quando lo straniero contro
il quale è diretta l'azione di paternità è domiciliato all'estero
non si vede perchè questo disposto dovrebbe essere abbandonato per la
questione della competenza giurisdizionale e non per quella della legge
applicabile. D'altra parte, le ragioni addotte nella sentenza RU 77 II
120/121 militano per il riferimento all'art. 312 CC non soltanto agli
effetti della determinazione del foro ma anche della legge materiale. Basti
rilevare a questo proposito che l'intento del legislatore di accordare
alla madre svizzera o straniera il beneficio d'un foro in Svizzera,
purchè vi fosse domiciliata al tempo della nascita, è in molti casi
reso vano nei suoi effetti pratici con l'assoggettamento dell'azione di
paternità ordinaria al diritto materiale straniero. La concessione del
foro al domicilio svizzero della madre al momento della nascita è stata
manifestamente dettata dalla preoccupazione d'impedire che, trasferendosi
o tornando all'estero dopo il concepimento, il presunto padre potesse
sottrarsi all'azione di paternità (RU 51 I 106). In mancanza d'una norma
di collisione esplicita non si vede perchè, trattandosi di un'azione
di paternità di carattere meramente pecuniario, la legge nazionale
dovrebbe cedere il passo ad una legge straniera meno favorevole alla
filiazione naturale. Si giustifica pertanto di assoggettare un'azione quale
l'attuale al diritto materiale che vige al luogo del giudice competente
per territorio, vale a dire al diritto svizzero.

    La sentenza prolata dal giudice del domicilio svizzero della parte
attrice potrebbe invero non essere eseguibile nello Stato in cui il
convenuto ha il proprio domicilio. Ma nell'azione di paternità senza
effetti di stato civile il giudice svizzero non ha da occuparsi delle
difficoltà che potrebbe incontrare l'esecuzione della sentenza (RU 77 II
122 e 79 II 350).

Erwägung 4

    4.- Poichè l'azione promossa dalle attrici dev'essere giudicata a norma
della legge svizzera, applicando la legge italiana la Corte cantonale ha
violato il diritto federale.

    La causa deve quindi esserle rinviata per nuovo giudizio.

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso è accolto nel senso che la querelata sentenza 6 giugno
1956 è annullata e gli atti sono rinviati alla Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino per nuovo giudizio a norma dei considerandi.