Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 II 21



82 II 21

4. Sentenza 6 febbraio 1956 della I Corte civile nella causa Grossi
contro Valota. Regeste

    Pactum de non licitando.

    1.  Schliessen Bewerber bei einer Ausschreibung betreffend den
Verkauf eines Waldbestandes zum Abholzen ein pactum de non licitando, um
zu erreichen, dass der Zuschlag an den einen von ihnen zu einem niedrigeren
als dem sonst gemachten Angebot erfolge, so ist die getroffene Vereinbarung
auf Grund von Art. 20 OR nichtig.

    2.  Die dem interessierten Gemeinwesen zustehende Befugnis,
den Zuschlag nicht vorzunehmen oder seine Gültigkeit nach Art. 230
OR anzufechten, bewirkt nicht, dass die wegen ihres Zweckes nichtige
Vereinbarung Gültigkeit erlangt.

Sachverhalt

    A.- Nel settembre 1952, l'Amministrazione patriziale di Aurigeno apriva
un concorso pubblico per la vendita e il taglio del bosco Lareccio. Pochi
minuti prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
Arrigo Grossi e Luigi Valota, aventi entrambi l'intenzione di concorrere,
convenivano che il primo avrebbe desistito dal concorso e che Valota gli
avrebbe pagato, qualora il bosco gli fosse stato aggiudicato, una somma
di 4000 fr. Valota, che teneva pronte due offerte, consegnava allora
quella più bassa. Effettivamente, la delibera veniva poi fatta a Valota,
rimasto concorrente unico.

    Conformemente alla stipulazione verbale, Grossi chiedeva il pagamento
della somma convenuta, ma Valota si rifiutava di dare seguito all'impegno
assunto. Con petizione 8 giugno 1953, Grossi lo conveniva di conseguenza
in giudizio davanti alla Pretura di Vallemaggia, chiedendo che fosse
condannato a pagargli 4000 fr., più 100 franchi per spese cagionate dal
rifiuto di Valota di adempiere il contratto. In data 17 marzo 1955 il
Pretore ammetteva le conclusioni dell'attore, considerando in sostanza
che la stipulazione in questione costituiva un pactum de non licitando
valido ed efficace.

    Adita dal convenuto, la Camera civile del Tribunale di appello
annullava - con sentenza 4 luglio 1955 - il giudizio pretoriale
e respingeva pertanto la petizione di Grossi. A sostegno della sua
decisione, essa esponeva segnatamente che il negozio stipulato era nullo
perchè contrario ai buoni costumi nel senso dell'art. 20 CO.

    B.- L'attore ha interposto tempestivo ricorso per riforma al Tribunale
federale, chiedendo l'annullamento della sentenza del Tribunale di
appello e la conferma di quella del Pretore, con spese e ripetibili in
sede cantonale e federale a carico di Valota.

    Nelle sue osservazioni, il convenuto conclude per la reiezione del
gravame, con spese e ripetibili in sede federale a carico di Grossi.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale,
il pactum de non licitando non è senz'altro nullo. Esso è però tale
quando miri a influire con manovre illecite o contrarie ai buoni costumi
sull'esito di un incanto pubblico giusta l'art. 230 CO, in particolare
quando lo scopo della stipulazione consista nell'influire sfavorevolmente
sul risultato dell'incanto e nell'attribuire a uno dei contraenti o a un
terzo la differenza tra il prezzo di aggiudicazione e il valore effettivo
dell'oggetto messo all'asta (RU 39 II 34/35).

    Ora, nel suo gravame per riforma il ricorrente allega avantutto che
intenzione dei due contraenti non poteva essere quella di danneggiare
il patriziato, giacchè essi ignoravano se esistessero altre offerte e
nemmeno conoscevano l'importo delle loro rispettive offerte, le quali
non dovevano del resto necessariamente essere basse. Senonchè, l'autorità
cantonale ha ritenuto, in base alle dichiarazioni delle parti stesse, che
scopo dell'intesa era stato di permettere un'offerta inferiore a quella
che sarebbe altrimenti stata fatta, e che Valota aveva effettivamente
presentato la più bassa delle due offerte che teneva pronte. Questo
accertamento della volontà delle parti in base alle loro dichiarazioni
rientra nel libero apprezzamento delle prove da parte del giudice cantonale
e come tale vincolerebbe il Tribunale federale quand'anche fosse stato
desunto da semplici indizi (RU 66 II 265; 61 II 40 e sentenze ivi citate).

    Ma se Valota ha potuto risparmiare la differenza tra il prezzo
d'aggiudicazione e la somma che il patriziato avrebbe eventualmente potuto
ricavare dall'asta senza l'accordo di cui si tratta, il danno per l'ente
pubblico appaltante è evidente e corretta deve dunque essere giudicata
l'applicazione alla fattispecie dell'art. 20 CO. Nè giova al ricorrente
obiettare che in concreto l'incanto non avrebbe in ogni modo avuto esito
migliore e che il patriziato avrebbe dovuto, se danno vi era stato,
contestare la validità dell'incanto a norma dell'art. 230 CO. Infatti,
la possibilità per l'ente appaltante di tutelare i suoi interessi in virtù
di una speciale disposizione dell'ordinamento giuridico non può avere per
effetto che un negozio tra concorrenti - illecito per il suo fine - divenga
lecito in seguito alla rinuncia di detto ente a invocare il rimedio legale.
In tali circostanze, nemmeno la clausola del pubblico concorso secondo cui
la delibera sarebbe statta fatta dall'ente appaltante al miglior offerente
"se così parrà e piacerà, tenuto conto delle necessarie garanzie" può
modificare la situazione del ricorrente. Come l'autorità cantonale ha
giustamente rilevato nella sentenza querelata, la possibilità per il
patriziato di non deliberare il bosco e la circostanza che esso non
abbia contestato la validità dell'aggiudicazione non implicano infatti
una conferma e un'approvazione dell'illecito accordo, tanto più che un
semplice sospetto non equivale ancora a una prova, il più delle volte
difficile da fornire.

Erwägung 2

    2.- Così stando le cose, infondato è anche l'argomento del ricorrente,
secondo cui l'art. 20 CO avrebbe un carattere sussidiario rispetto
agli art. 62 e 230 CO. Per ciò che riguarda l'art. 62 CO relativo alla
restituzione dell'arricchimento indebito, indipendentemente dal fatto
che la natura sussidiaria sarebbe semmai riconosciuta - in concorso con
un'azione contrattuale - a quella fondata sull'arricchimento indebito
stesso (RU 45 II 541), non si vede como Valota avrebbe potuto farvi capo
dato che il patto illecito de non licitando non fu eseguito. Soltanto
se Valota avesse pagato i 4000 franchi, il problema della ripetibilità
o meno del versamento nel senso degli art. 62 sgg. CO si sarebbe posto.

    Per il rimanente, privo d'importanza è il rilievo che la sentenza
querelata premierebbe la scorrettezza di Valota. Al contrario,
l'accoglimento della petizione non solo consacrerebbe la malizia
dei contraenti ai danni del patriziato, ma sancirebbe in generale
la possibilità di ledere mediante illecite stipulazioni private gli
interessi che l'ordinamento giuridico ha inteso proteggere con le sue norme
(cf. art. 230 CO).

Entscheid:

                Il Tribunale federale pronuncia:

    Il ricorso per riforma è respinto e la querelata sentenza 4 luglio
1955 della Camera civile del Tribunale di appello è confermata.