Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 82 III 90



82 III 90

25. Sentenza 28 aprile 1956 nella causa Intervisa

SA Regeste

    Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung.

    1.  Art. 252 SchKG betreffend die Einberufung einer zweiten
Gläubigerversammlung ist beim Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung
nicht analog anwendbar (Erw. 2).

    2.  Gegen die Anordnungen der Liquidatoren über die Verwertung der
Aktiven ist beim Gläubigerausschuss Einsprache zu erheben, bevor bei
der Aufsichtsbehörde Beschwerde geführt werden kann (Art. 316, e SchKG)
(Erw. 3).

Sachverhalt

    A.- Con lettera del 9 febbraio 1956, il liquidatore della ditta Visa
SA, al beneficio di un concordato con abbandono dell'attivo, informava la
creditrice Intervisa SA che lo stato di riparto di questa liquidazione era
depositato fino al 2 marzo 1956 e che i reclami contro il medesimo dovevano
essere presentati, entro questo termine, all'autorità di vigilanza. La
creditrice veniva nel contempo avvertita che in assenza di ricorso il
dividendo sarebbe stato pagato nel termine di dieci giorni. In concreto,
questo dividendo veniva indicato in 173 fr. 95, pari al 2,45% dei crediti
insinuati e ammessi, di 7100 fr.

    Un reclamo della Intervisa SA, rappresentata dal suo amministratore
Federico Henzi, contro l'operato del liquidatore e della delegazione dei
creditori veniva respinto in ordine e nel merito dall'autorità ticinese
di vigilanza, con decisione del 9 aprile 1956.

    B.- La ditta Intervisa SA ha interposto in tempo utile un ricorso al
Tribunale federale, chiedendo che la causa sia rinviata all'autorità
cantonale di vigilanza per nuovo giudizio e che sia ordinata la
convocazione della seconda assemblea dei creditori in base all'art. 252
LEF.

Auszug aus den Erwägungen:

                    Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- .....

Erwägung 2

    2.- All'autorità cantonale la Intervisa SA rimprovera avantutto di
aver escluso l'applicazione per analogia, in materia di concordato con
abbandono dell'attivo, dell'art. 252 LEF relativo alla convocazione di
una seconda adunanza dei creditori. Essa pretende a questo riguardo che,
opponendosi alla convocazione di una seconda adunanza, l'autorità cantonale
ha violato il diritto federale ed è incorsa in diniego di giustizia.

    Ora, è bensì vero che la procedura di concordato con abbandono
dell'attivo corrisponde nelle sue grandi linee a quella di fallimento
(RU 81 II 474). Altrettanto esatto è che la giurisprudenza del Tribunale
federale ha dichiarato applicabili per analogia al concordato con abbandono
dell'attivo determinate prescrizioni legali disciplinanti la procedura di
fallimento (RU 56 I 289). In concreto, nessun motivo giustifica tuttavia
l'opinione della ricorrente secondo cui una nuova adunanza dei creditori
dovrebbe essere convocata anche in caso di concordato con abbandono
dell'attivo. Già la funzione diversa che l'adunanza dei creditori deve
svolgere nel fallimento e nella procedura di concordato con abbandono
dell'attivo si oppone a una deduzione di questa natura. Nel fallimento,
l'assemblea dei creditori è infatti un organo vero e proprio chiamato
a prendere decisioni di grande importanza (art. 237 e 253 LEF); nel
concordato con abbandono dell'attivo, compito essenziale e nel contempo
necessario di quest'assemblea è invece la nomina dei liquidatori e della
delegazione dei creditori (art. 316 b, Num. 2 LEF). Aggiungasi che i
creditori rimangono liberi, nella procedura di concordato con abbandono
dell'attivo, di dare o meno il loro consenso scritto al concordato medesimo
e che contro l'attività dei liquidatori e della delegazione dei creditori
essi possono far valere i rimedi dati dalla legge.

    Ma se compito essenziale dell'adunanza dei creditori convocata
nella procedura di concordato con abbandono dell'attivo è la nomina dei
liquidatori e della delegazione dei creditori e se la liquidazione spetta
per il rimanente a questi due organi, la salvaguardia dei diritti dei
creditori non esige certo l'applicazione in via analogetica dell'art. 252
LEF. Occorre al contrario ammettere, con l'autorità cantonale, che se
avesse ritenuto necessaria la convocazione d'una nuova assemblea dei
creditori prima della ripartizione, il legislatore l'avrebbe espressamente
prevista.

Erwägung 3

    3.- Per ciò che riguarda le altre censure mosse all'autorità cantonale,
la ricorrente osserva nel suo gravame che esse non sono dirette "contro il
deposito dello stato di ripartizione, il cui conteggio matematicamente può
essere giusto", bensì contro l'operato del liquidatore e della delegazione
dei creditori che non avrebbero preso tutte le misure necessarie per
tutelare gli interessi di tutti i creditori.

    Secondo la ricorrente, a torto l'autorità cantonale avrebbe dichiarato
irricevibile il reclamo su questo punto, in applicazione dell'art. 316
e LEF giusta il quale i liquidatori soggiacciono alla vigilanza e al
controllo della delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa
commissione possono essere deferite all'autorità di vigilanza; poichè
essa intendeva reclamare contro l'operato non solo del liquidatore bensì
anche della delegazione dei creditori, sarebbe stato paradossale dover
presentare il reclamo alla commissione stessa.

    Questo modo di vedere della ricorrente non può essere
condiviso. Infatti, gli atti e le omissioni che essa rimprovera in
modo generico al liquidatore e alla delegazione dei creditori concernono
indiscutibilmente la procedura di realizzazione dell'attivo. Ora, a questo
riguardo l'art. 316 e LEF è esplicito: i provvedimenti dei liquidatori
in materia di realizzazione dell'attivo devono essere impugnati avanti
la delegazione dei creditori e solo le decisioni di questa commissione
possono essere deferite all'autorità di vigilanza entro 10 giorni dalla
comunicazione (cf. anche RU 77 III 135). Ne segue che nessun rimprovero
può essere fatto all'autorità cantonale per non essere entrata nel merito
di un reclamo che non ossequiava un preciso disposto di legge.

Entscheid:

       La Camera di esecuzione e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.