Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 405



Urteilskopf

134 V 405

47. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa G.
contro Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (ricorso in materia di
diritto pubblico)
9C_738/2007 del 29 agosto 2008

Regeste

Art. 24 Abs. 4 und Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV; Art. 26 Abs. 1 ATSG;
Verzugszinsen und Meldepflicht. Auslegung (Zweck, Funktion und Tragweite) des
Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV im Lichte von BGE 134 V 202 (E. 5.2-5.3.3 und E.
7.1). Verhältnis zwischen Meldepflicht im Sinne von Art. 24 Abs. 4 AHVV und
Verzugszinsen gemäss Art. 41bis Abs. 1 lit. f AHVV (E. 7.2-7.4).

Sachverhalt ab Seite 405

BGE 134 V 405 S. 405

A. Il 4 ottobre 2004 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha emesso il
conguaglio (fr. 16'776.15, quale differenza tra l'importo totale [fr.
18'272.55] e gli acconti versati [fr. 1'496.40]) dei contributi personali
dovuti da G. in qualità di indipendente per l'anno 2001. Allo stesso modo, la
Cassa ha proceduto il 28 giugno 2005 a fissare in fr. 6'474.50 i contributi
personali e le spese per il 2002. Da questo importo ha poi dedotto l'acconto di
fr. 1'496.40 e chiesto all'interessato il pagamento del saldo di fr. 4'978.10.
I chiesti importi sono stati accreditati all'amministrazione il 10 novembre
2004 (per il saldo contributivo 2001) e il 12 luglio 2005 (per il saldo
contributivo 2002).
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Con separate decisioni del 5 dicembre 2006, sostanzialmente confermate il 13
marzo 2007 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, la Cassa ha
quindi provveduto a conteggiare gli interessi di mora e chiesto a G. il
pagamento di fr. 1'561.10 sui contributi del 2001 (5 % su fr. 16'776.15 per 670
giorni, vale a dire per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 10 novembre 2004) e
di fr. 381.65 sui contributi del 2002 (5 % su fr. 4'978.10 per 552 giorni, e
più precisamente per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 12 luglio 2005).

B. Per pronuncia del 17 settembre 2007 il Tribunale delle assicurazioni del
Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'interessato.

C. L'assicurato ha presentato al Tribunale federale un ricorso in materia di
diritto pubblico, con il quale ha chiesto di annullare il giudizio cantonale.
Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
La Cassa ha proposto la reiezione del gravame, al pari dell'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS).
Il ricorso è stato respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

4.

4.1 Gli interessi di mora in lite riguardano il periodo dal 1° gennaio 2003 al
10 novembre 2004, rispettivamente dal 1° gennaio 2004 al 12 luglio 2005, e
concernono pertanto un periodo successivo all'entrata in vigore della LPGA (RS
830.1). Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte cantonale, non è di
conseguenza più l'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, abrogato il 31 dicembre 2002, a
costituire la base legale formale per la riscossione degli interessi di mora in
ambito AVS. Dal 1° gennaio 2003, la competenza, per l'autore dell'ordinanza, di
disciplinare la questione degli interessi di mora in ambito AVS deriva
dall'art. 26 cpv. 1 LPGA. Da allora, le disposizioni sugli interessi di mora si
fondano direttamente su quest'ultimo articolo. Questa novità non ha tuttavia
provocato effetti particolari sulla regolamentazione specifica degli art. 41^
bis segg. OAVS (RS 831.101), sicché i principi sviluppati in relazione ad essi
mantengono la loro validità (sentenze del Tribunale federale delle
assicurazioni H 20/04 del 19 agosto 2004, pubblicata in: VSI 2004 pag. 257,
consid. 1; H 157/04 del 14 dicembre 2004, consid. 2; v. pure UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, n. 6 seg. e n. 27 all'art. 26 LPGA).

4.2 Giusta l'art. 26 cpv. 1 LPGA, i crediti di contributi dovuti o di
contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a
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interessi di mora o rimunerativi. Per l'art. 41^bis cpv. 1 lett. f OAVS - in
vigore dal 1° gennaio 2001 e applicabile per i contributi che sono dovuti dopo
questa data (v. cpv. 5 disposizioni finali della modifica del 1° marzo 2000
OAVS), come si avvera in concreto -, devono segnatamente pagare gli interessi
di mora le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente sui
contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano almeno il 25 per
cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non vengano versati fino
al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere in tale evenienza con il pagamento completo
dei contributi (art. 41^bis cpv. 2 OAVS; v. sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni H 106/04 del 30 dicembre 2004, consid. 3; cfr. inoltre
cifra 2032 del supplemento 4 alla Circolare dell'UFAS sugli interessi di mora e
compensativi [CIM] nell'AVS, AI e IPG, valida dal 1° gennaio 2006). A norma
dell'art. 42 OAVS i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della cassa di compensazione (cpv. 1; v. pure VSI 2003 pag.
143, consid. 3.3, H 93/02, che ha decretato la legalità e la costituzionalità
del disposto). Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi
compensativi è del 5 per cento all'anno (cpv. 2). Gli interessi sono calcolati
in giorni, ritenuto che i mesi interi sono calcolati come 30 giorni (cpv. 3).

5.

5.1 Per quanto concerne la pretesa violazione del principio di legalità,
ravvisata dal ricorrente nel fatto che la regolamentazione dell'art. 41^bis
cpv. 1 lett. f OAVS non sarebbe sorretta da una sufficiente base legale, di
natura formale, la censura si dimostra infondata.

5.2 Proprio recentemente il Tribunale federale si è occupato del tema. In DTF
134 V 202 questa Corte ha infatti statuito, a conferma della precedente prassi
(VSI 2004 pag. 257, H 20/04), che l'art. 41^bis cpv. 1 OAVS è conforme alla
legge e rimane applicabile anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 26
cpv. 1 LPGA. Ha ricordato a tal proposito che già prima dell'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2003, della LPGA esisteva, grazie all'abrogato art. 14 cpv. 4
lett. e LAVS, una base legale formale per la percezione di interessi di mora.
Per il periodo successivo, ha osservato che la LPGA non si pronuncia in nessun
modo sulla scadenza dei crediti contributivi e che pertanto questo momento va
determinato come prima sulla base dell'art. 41^bis OAVS poiché le disposizioni
esecutive della OAVS sono
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rimaste in vigore anche dopo il 1° gennaio 2003 (sentenza citata, consid. 3.1).

5.3 Per rispondere alle varie censure e perplessità espresse nel presente come
peraltro pure in altri ricorsi, tuttora pendenti dinanzi a questa Corte e
presentati - con argomentazioni analoghe - da alcuni liberi professionisti
contro l'agire della Cassa cantonale di compensazione (procedure 9C_623/2007,
9C_632/2007 e 9C_709/2007), occorre poi ricordare che, come in passato, la
funzione degli interessi di mora e compensativi consiste nel compensare il
fatto che in caso di pagamento tardivo il debitore può trarre un beneficio
d'interesse mentre il creditore subisce uno svantaggio.

5.3.1 L'UFAS rileva giustamente che lo scopo dell'art. 41^bis cpv. 1 lett. f
OAVS consiste nel prevenire possibili abusi e nell'evitare che alcuni
assicurati sottovalutino deliberatamente il loro reddito oppure non informino
la cassa sulle variazioni considerevoli di quest'ultimo allo scopo di ridurre
gli acconti da pagare e per trattenere così importi considerevoli fino al
momento in cui le casse di compensazione sono finalmente in grado, sulla base
delle comunicazioni fiscali, di stabilire i contributi definitivi e di chiedere
quindi il pagamento della differenza. Intervallo di tempo che a seconda delle
situazioni può del resto anche essere di qualche anno, come dimostra il caso -
accertato in maniera vincolante dalla Corte cantonale - del Cantone Ticino
durante la fase di transizione dalla tassazione fiscale biennale a quella
annuale. Motivo per cui, sebbene in generale non vengano riscossi interessi
moratori sulla differenza tra gli acconti e i contributi effettivi, il
Consiglio federale ha introdotto la soglia del 25 % per garantire agli
interessi moratori la loro funzione compensatrice laddove la differenza del
saldo è troppo grande. Soglia che se viene superata obbliga l'amministrazione a
riscuotere gli interessi di mora in virtù della lett. f dell'art. 41^bis cpv. 1
OAVS e a non applicare per contro la sua lett. e, che impone sì anche
segnatamente al lavoratore indipendente il pagamento di interessi sui
contributi personali da compensare, ma solo se non paga entro 30 giorni dalla
fatturazione, e comunque solo a partire da tale fatturazione (cfr. il commento
alle modifiche in esame della OAVS, pubblicato in: VSI 2000 pag. 107 segg.,
nonché CIM cifra 2031; sul significato e la portata, non vincolante per il
giudice, delle direttive amministrative cfr. DTF 132 V 200 consid. 5.1.2 pag.
203; DTF 131 V 42 consid. 2.3 pag. 45 e sentenze ivi citate).
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5.3.2 Per quanto concerne poi la decorrenza degli interessi, l'UFAS fa pure
giustamente notare che, contrariamente ai datori di lavoro, gli indipendenti
non possono generalmente fissare con precisione il loro reddito durante l'anno
di contribuzione in corso e fino alla chiusura dell'esercizio (che si effettua
normalmente soltanto l'anno seguente quello di contribuzione). Da qui la
decisione di fare decorrere gli interessi moratori solo a partire dal 1°
gennaio dopo la fine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione per
permettere ai debitori di versare i contributi supplementari dopo la chiusura
dell'esercizio (VSI 2000 pag. 132).

5.3.3 Il ricorrente critica tra le altre cose che il sistema creato dall'art.
41^bis OAVS, introducendo l'"innovazione giuridica del conteggio degli
interessi moratori con decorrenza retroattiva", differirebbe radicalmente dal
sistema generale dell'ordinamento giuridico svizzero che fissa la data d'inizio
per la decorrenza degli interessi di mora dal momento in cui il debito diventa
esigibile e che subordina tale obbligo anche alla messa in mora del debitore.
Orbene, aggiunge l'interessato, in virtù di questi principi la differenza tra
l'importo dei contributi d'acconto e il contributo definitivo sarebbe
unicamente esigibile nel momento in cui essa viene determinata e diviene
oggetto di una decisione formale. A sostegno della sua tesi invoca
l'applicazione dei principi della parte generale del Codice delle obbligazioni.
A prescindere dal fatto che le condizioni per obbligare un assicurato al
versamento di interessi moratori sui contributi AVS da compensare sono
sufficientemente regolate dalle specifiche norme in materia e non giustificano,
in assenza di lacune (che sono per contro state rilevate e colmate in DTF 129 V
345 per stabilire il termine di perenzione degli interessi di mora su
contributi AVS/AI/ IPG non pagati), il richiamo e l'applicazione per analogia
dei principi di diritto privato (cfr. pure KIESER, op. cit., n. 8 all'art. 26
LPGA, che ricorda come l'obbligo di versare interessi di mora sulla base
dell'art. 26 LPGA non è in particolare subordinato alla messa in mora del
debitore), l'insorgente sembra misconoscere, da un lato, che la riscossione
retroattiva di interessi moratori non costituisce una novità (v. VSI 2004 pag.
56, consid. 5.2, H 268/02) e, dall'altro, che in realtà né il debito
contributivo né l'esigibilità dipendono dalla notifica di una fattura o da una
decisione di tassazione della cassa. Il debito contributivo nasce piuttosto per
legge con la realizzazione del reddito da lavoro e diventa esigibile alla
scadenza
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del periodo di pagamento, anche se i contributi possono essere richiesti solo
dopo l'assegnazione di un termine di pagamento (sentenza H 154/06 del 5 aprile
2007, consid. 6.1.1; cfr. inoltre pure la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni H 52/05 dell'8 agosto 2005, consid. 3.2 e 3.3).
(...)

7. Né egli può validamente liberarsi dal suo obbligo di pagamento tentando di
invocare l'irreprensibilità del suo agire e addebitando all'amministrazione un
comportamento negligente.

7.1 Innanzitutto va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale
e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi
di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella
fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure
alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1 pag. 206 con
riferimenti).
Alla luce di questa giurisprudenza, gli argomenti proposti con il ri corso sono
irrilevanti. Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è
indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si giustificherebbe anche
qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere - per ipotesi -
trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF
134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid.
3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente
avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito
contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto
che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in
misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di
pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di
interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa.
Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell'evenienza contraria del
versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono
restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41^ter cpv. 1 OAVS).

7.2 Inoltre si osserva che per il chiaro tenore dell'art. 24 cpv. 4 OAVS
(desumibile in tutte e tre le versioni linguistiche), i contribuenti devono - e
non soltanto su richiesta come erroneamente sostenuto dall'interessato - tra le
altre cose segnalare alle casse di
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compensazione le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. Pertanto, se
risulta che il reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, i
contribuenti sono tenuti a segnalarlo alle casse di compensazione, le quali
adeguano poi i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS). In questo modo si
registra una stretta relazione tra questo disposto e l'art. 41^bis cpv. 1 lett.
f OAVS. Gli interessi iniziano a decorrere relativamente tardi, sicché le
persone tenute a pagare i contributi possono valutare il loro reddito effettivo
sulla base del bilancio di esercizio e segnalare un'eventuale divergenza alle
casse di compensazione. In questo modo, i contribuenti dispongono del tempo
necessario per pagare un'eventuale differenza prima ancora che inizino a
decorrere gli interessi moratori (VSI 2000 pag. 119).

7.3 Giustificata, poiché tiene adeguatamente conto dei contrapposti interessi e
obblighi delle parti in causa, appare in questo contesto anche la decisione di
subordinare l'obbligo di pagamento degli interessi moratori a un superamento
sostanziale del 25 %, limitandolo così alle situazioni in cui la persona
interessata, come il ricorrente in concreto, deve rendersi conto della
divergenza e deve quindi anche assumersi le conseguenze se, ciò malgrado, non
segnala la differenza o non procede a un adeguato versamento supplementare di
acconti nei termini di rispetto concessigli dall'ordinanza. Questa normativa
non crea, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, un'inammissibile
disparità di trattamento. Anzi, come giustamente osservato dal Tribunale
cantonale, proprio la percezione di interessi moratori a fronte di situazioni
come quelle in discussione tende a ristabilire la parità di trattamento tra gli
assicurati e ad evitare che alcuni possano trarre ingiustificati benefici dal
sistema di fissazione dei contributi.

7.4 L'obbligo di prestare (retroattivamente) interessi moratori ai sensi
dell'art. 41^bis lett. f OAVS interviene così, per quanto detto, soltanto se il
contribuente - come nel caso concreto - ha mancato di segnalare tempestivamente
il maggior reddito all'amministrazione (DTF 134 V 202 consid. 3.4 pag. 206).
Per contro, come ha segnalato il 28 febbraio 2007 il Consiglio federale in
risposta al postulato, poi ritirato, del 18 dicembre 2006 del Consigliere agli
Stati Maximilian Reimann (06.3736) - con il quale si chiedeva di verificare se
le casse di compensazione non dovessero condonare gli interessi di mora in caso
di ritardo non imputabile al contribuente -, se il contribuente adempie ai suoi
obblighi legali, la riscossione di interessi di mora è praticamente esclusa.
BGE 134 V 405 S. 412
Va pertanto prestata piena adesione al giudice cantonale laddove, dopo avere
osservato che il ricorrente doveva disporre dei dati necessari e della
possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le indicazioni relative ai
redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 (ben) prima che venissero
emesse le due decisioni di conguaglio, ha pertinentemente concluso che se egli
avesse provveduto alla loro tempestiva segnalazione, avrebbe certamente evitato
di trovarsi in una situazione di mora.