Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 V 359



Urteilskopf

134 V 359

42. Estratto della sentenza della II Corte di diritto sociale nella causa Cassa
pensioni dei dipendenti dello Stato contro A. (ricorso di diritto
amministrativo)
B 6/07 del 26 agosto 2008

Regeste

Art. 49 Abs. 2 BVG; Art. 8 Abs. 1 BV; Einkauf von Beitragsjahren und Prinzip
der Solidarität; vor Inkrafttreten des FZG erlassene statutarische
Bestimmungen. Im vorliegenden Fall lässt sich die Einbehaltung der
Freizügigkeitsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung, welche zur Erlangung
der vollen Altersleistungen nicht benötigt wird, nicht durch das Prinzip der
Solidarität rechtfertigen (Bestätigung der mit Urteil B 18/88 vom 4. Dezember
1989 begründeten Rechtsprechung; E. 8.6).

Sachverhalt ab Seite 359

BGE 134 V 359 S. 359
- A., nato il 6 agosto 1948, già direttore dell'O., è stato assicurato, per il
tramite del suo datore di lavoro, alla Cassa pensioni dei dipendenti della
Confederazione dal 1° ottobre 1975.
BGE 134 V 359 S. 360
Con la successiva creazione della Fondazione per l'O., alle cui dipendenze è
diventato direttore, egli è in seguito stato affiliato, con effetto dal 1°
settembre 1991, alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del Cantone
Ticino, con la quale la Fondazione aveva concluso una convenzione di
previdenza.
Al momento del trasferimento, la Cassa pensioni federale ha messo a
disposizione della Cassa pensioni cantonale la somma di fr. 261'546.10 a titolo
di prestazione di libero passaggio. Il che ha permesso all'assicurato di
acquistare 6'022 giorni e di fare risalire la data di affiliazione (fittizia)
al 9 dicembre 1974.
Venuto a sapere, nell'autunno 2002, che la prestazione di libero passaggio
apportata dalla Cassa pensioni federale non solo era sufficiente per riscattare
gli anni necessari all'ottenimento del massimo delle prestazioni statutarie -
conseguibili a 60 anni con 30 anni di contribuzione -, ma che addirittura
andava oltre, l'interessato ha chiesto il rimborso dell'eccedenza.
- In seguito al rifiuto oppostogli dall'istituto di previdenza, A. ha
convenuto, con il patrocinio dell'avv. Flavio Gemetti, la Cassa pensioni
cantonale dinanzi al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino
(petizione del 17 ottobre 2005). Facendo sostanzialmente valere che al momento
dell'affiliazione la Cassa convenuta avrebbe erroneamente riscattato, nella sua
integralità, la prestazione di libero passaggio, anziché computare soltanto
l'importo di fr. 203'252.40, necessario al riscatto delle prestazioni massime,
l'assicurato ha chiesto il versamento, su un conto di libero passaggio a lui
intestato, dell'eccedenza di fr. 58'293.70, oltre agli interessi di legge
maturati dal 1° settembre 1991.
Con pronuncia del 19 dicembre 2006, la Corte cantonale, riconoscendo all'attore
l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili (dispositivo, cifra 2), ha
accolto la petizione e ha condannato la Cassa pensioni convenuta ad accreditare
su un conto di libero passaggio a favore di A. la somma richiesta, più gli
interessi dal 1° settembre 1991 (dispositivo, cifra 1). In sostanza, i giudici
cantonali, richiamandosi a una sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni B 18/88 del 4 dicembre 1989, hanno ritenuto che il riscatto
doveva limitarsi alla somma necessaria all'ottenimento del massimo delle
prestazioni.
- Allegando al ricorso un parere del suo consulente (H. SA), la Cassa pensioni
ha chiesto al Tribunale federale di annullare il
BGE 134 V 359 S. 361
giudizio cantonale (cifre 1 e 2 del dispositivo). In particolare, la Cassa
contesta l'applicazione della citata sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni e rimprovera ai primi giudici di non avere adeguatamente tenuto
conto delle importanti componenti di solidarietà che contraddistinguevano,
quantomeno prima dell'entrata in vigore - il 1° gennaio 1995 - della legge
federale sul libero passaggio, il sistema di finanziamento delle prestazioni
nelle casse con primato di prestazioni. In via subordinata oppone alla pretesa
dell'assicurato l'eccezione di prescrizione.
Sempre patrocinato dall'avv. Gemetti, A. ha proposto la reiezione del gravame.
- Chiamato ad esprimersi sul ricorso, l'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali (UFAS) ne ha per contro chiesto l'accoglimento. Le parti hanno in
seguito preso posizione sull'avviso dell'UFAS.
Il ricorso è stato respinto.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:
-
- I giudici di prime cure, dopo avere ricordato le norme applicabili in
concreto - in vigore al momento del trasferimento della prestazione di entrata
(cfr. l'art. 27 LFLP [RS 831.42] nonché le sentenze del Tribunale federale
delle assicurazioni B 80/02 del 20 gennaio 2004, riassunta in: RSAS 2005 pag.
178, consid. 5.1; B 11/98 del 26 luglio 1999, pubblicata in: RSAS 2002 pag.
250) -, sia per la previdenza obbligatoria che per quella più estesa (cfr. DTF
117 V 294 consid. 4a pag. 298; DTF 115 V 103 consid. 2b e 2c pag. 105 con
riferimenti), hanno accolto la petizione rifacendosi sostanzialmente a quanto
statuito dal Tribunale federale delle assicurazioni nella citata sentenza B 18/
88.
- In quella occasione si era trattato di esaminare una situazione analoga a
quella in oggetto: il precedente istituto di previdenza aveva messo a
disposizione della nuova cassa pensioni, alla quale l'interessato (classe 1926)
era stato affiliato, la somma di fr. 133'378.- a titolo di prestazione di
libero passaggio. La nuova cassa pensioni aveva in seguito (nel giugno 1986)
informato l'assicurato che con l'importo ricevuto gli avrebbe accreditato 40
anni e 6 mesi di affiliazione, facendo risalire quest'ultima all'età di 19
anni. Per parte sua, l'assicurato aveva contestato l'estensione del riscatto,
sostenendo che un simile riscatto doveva limitarsi, tutt'al più, a fare
risalire
BGE 134 V 359 S. 362
l'affiliazione all'età di 30 anni in modo tale da permettergli di beneficiare a
partire dai 65 anni della rendita di vecchiaia massima.
Tutelando la decisione dell'istanza precedente che aveva ordinato alla cassa di
versare l'importo in eccesso su un conto di libero passaggio intestato
all'interessato, il Tribunale federale delle assicurazioni, pur dando atto che
l'ordinamento statutario istituiva una disparità di trattamento tra gli
assicurati affiliati in più giovane età (dai 17 ai 29 anni) e quelli entranti
all'età di 30 anni, ha precisato che, da sola, questa circostanza non
permetteva di statuire diversamente, anche perché la disparità, in realtà, era
solo apparente dal momento che ogni persona affiliata prima dei 30 anni aveva
comunque beneficiato della copertura dei rischi decesso e invalidità. Ha
pertanto ritenuto giusto pretendere un contributo per questa copertura dei
rischi, della quale non poteva forzatamente godere - per il passato - chi per
contro aveva semplicemente riscattato anni di assicurazione.
- La Cassa ricorrente fa per contro sostanzialmente valere che, fino al 31
dicembre 1994 - prima dell'entrata in vigore della LFLP e in particolare del
suo art. 13 che disciplina le sorti di una prestazione di uscita non assorbita
-, gli anni di assicurazione devono avere lo stesso ed identico valore sulla
situazione previdenziale dell'assicurato, indipendentemente dalle modalità in
cui sono stati acquisiti. Per la ricorrente, questa valutazione si imporrebbe
anche alla luce del vecchio art. 18 della legge del 14 settembre 1976 sulla
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd; RL/TI 2.5.5.1), nel tenore
applicabile in concreto, stante il quale sono da considerare anni di
assicurazione gli anni interi trascorsi dall'impiegato alle dipendenze del
datore di lavoro dopo la sua ammissione alla Cassa pensioni come pure gli anni
riscattati, ritenuto che le frazioni di 6 mesi contano un anno.
Sempre per la Cassa, la pronuncia del Tribunale cantonale, conferendo un peso
diverso agli anni di assicurazione a dipendenza che gli stessi siano stati
acquisiti con l'apporto di una prestazione di libero passaggio o mediante il
versamento dei contributi ordinari e straordinari, istituirebbe una palese ed
ingiustificata disparità di trattamento.
La ricorrente rileva inoltre che il suo piano assicurativo, in particolare per
gli assicurati affiliati prima del 1° gennaio 1995, presenterebbe una forte
componente di solidarietà, la quale si manifesterebbe nel mancato parallelismo
diretto tra contributi e prestazioni, nel
BGE 134 V 359 S. 363
fatto che i contributi ordinari e straordinari sono determinati in misura
uguale per tutti gli assicurati indipendentemente dall'età, come pure, per
esempio, nella circostanza che in caso di decesso di assicurati celibi/nubili,
divorziati e vedovi prima del raggiungimento di un limite di pensionamento, il
capitale integrale rimarrebbe acquisito dalla Cassa nonostante gli assicurati
abbiano versato gli stessi contributi degli altri.
- Per parte sua, il resistente osserva che dal mancato parallelismo diretto tra
periodo contributivo e periodo necessario ad ottenere il massimo delle
prestazioni, non si può in alcun modo inferire un obbligo di riacquisto di anni
di contribuzione complementari. Rileva inoltre una differenza sostanziale tra
la situazione di chi è tenuto a versare contributi, ma è comunque (stato) al
beneficio di prestazioni di rischio, e quella di chi invece riscatta anni di
assicurazione completamente inutili per il conseguimento di maggiori
prestazioni. Ritiene inoltre ingiustificato il richiamo della Cassa al
principio di solidarietà poiché contrario al principio imperativo che impone
all'assicurato di finanziare le proprie prestazioni e non ammette di finanziare
le prestazioni di un assicurato con i versamenti di un altro.
- L'UFAS, infine, rileva che sebbene la fattispecie in esame sia
sostanzialmente uguale a quella trattata nella sentenza B 18/88 e sebbene in
quella occasione si sia espresso in favore del versamento dell'eccedenza della
prestazione di libero passaggio, esso non avrebbe allora adeguatamente tenuto
conto della componente di solidarietà esistente nelle casse con primato di
prestazioni. Ritiene che gli anni riscattati mediante prestazioni di libero
passaggio debbano avere lo stesso valore di quelli maturati con i contributi
ordinari e che l'unica limitazione al riscatto di anni assicurativi sarebbe
posta dall'impossibilità di oltrepassare l'età regolamentare di inizio
dell'obbligo contributivo, cosa che però non si verificherebbe nel caso di
specie. Ricorda come nelle casse in primato di prestazioni, specialmente prima
dell'entrata in vigore della LFLP, molte avessero un regolamento che
prescriveva un maggiore numero di anni contributivi - specialmente dopo 30 anni
di contributi - rispetto agli anni necessari al conseguimento della rendita di
vecchiaia completa. Ravvisa in questa circostanza l'esistenza di un importante
elemento di solidarietà e ritiene che la soluzione adottata dalla pronuncia
impugnata avrebbe per effetto di creare ingiustificate disparità di trattamento
nei confronti di quegli assicurati che sin dall'inizio sono stati affiliati
alla cassa. Infine, l'UFAS, chiedendo di applicare
BGE 134 V 359 S. 364
per analogia la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 63/01 del
14 febbraio 2002, riassunta in: RSAS 2003 pag. 352, fa notare che nelle casse
in primato di prestazioni il finanziamento poggia sul principio
dell'equivalenza collettiva e che in virtù di questo principio le prestazioni
non corrispondono necessariamente ai contributi individuali versati.
- Come nel caso sottoposto ad esame nella sentenza B 18/88, in discussione è la
prestazione di libero passaggio afferente alla previdenza più estesa. Si tratta
in particolare di sapere se l'assicurato possa - come è stato statuito in
quella occasione - utilizzare solo una parte di questa prestazione per il
riscatto degli anni assicurativi necessari a fare risalire la sua affiliazione
(fittizia) all'età di 30 anni e possa destinare la parte rimanente al
mantenimento della previdenza secondo una delle forme previste dalla
legislazione in materia.
-
- Indubbiamente, come ha fatto notare anche l'UFAS, il sistema di finanziamento
delle prestazioni in esame (in applicazione degli statuti in vigore nel 1991) è
caratterizzato da una certa componente di solidarietà. Tale circostanza si
evince dal mancato parallelismo diretto tra contributi e prestazioni come pure
dal fatto che i contributi sono stati fissati in maniera uguale per tutti gli
assicurati indipendentemente dalla loro età, il che ha permesso di applicare
(in parte) dei tassi contributivi statutari inferiori ai tassi attuariali.
- Come evidenziato dalla Cassa e dal suo consulente, i contributi versati dopo
i primi 30 anni sono effettivamente dei contributi di solidarietà. Infatti,
mentre per il diritto alle prestazioni, il vecchio art. 22 cpv. 1 Lcpd/TI (nel
tenore in vigore nel 1991) stabilisce che la pensione di vecchiaia corrisponde
al 2 % dell'ultimo stipendio assicurato per ogni anno di assicurazione tra
l'affiliazione ed il pensionamento obbligatorio per limite di età, ritenuto un
massimo del 60 %, e l'art. 13 cpv. 1 del vecchio regolamento del 30 novembre
1977 in vigore nel 1991 (Rcpd; RL/TI 2.5.5.1.1) istituisce con 30 anni di
assicurazione una prestazione massima pari al 60 % dello stipendio assicurato -
garanzia, questa che è stata mantenuta per gli assicurati affiliati prima del
1° gennaio 1995, grazie alla norma transitoria C2 Lcpd/TI e alla rivalutazione
di^1 /^3 del periodo di assicurazione da essa operata, anche dopo il 1° gennaio
1995 con il passaggio a 40 anni di assicurazione (cfr. l'art. 22 cpv. 1 Lcpd/
TI, che ha introdotto un nuovo tasso dell'1,5 % per ogni anno di assicurazione,
BGE 134 V 359 S. 365
ritenuto un massimo del 60 %, nonché l'art. 16 Rcpd/TI, che prevede una
prestazione massima del 60 % dello stipendio assicurato con 40 anni di
affiliazione) -, l'art. 12a cpv. 5 Lcpd/TI dispone di massima - fatto salvo il
caso di sopravvenienza di un evento assicurativo - per tutti gli assicurati
(anche per quelli affiliati prima del 1° gennaio 1995) la cessazione
dell'obbligo contributivo solo con il raggiungimento di 60 anni di età e solo
con 40 anni pieni di assicurazione. Il che significa concretamente, come
osservato dalla Cassa ricorrente, che un assicurato affiliatosi all'età di 20
anni prima del 1° gennaio 1995, all'età di 50 anni raggiungerebbe la
percentuale massima del 60 %, ma continuerebbe a versare i contributi fino a 60
anni con un versamento supplementare di 10 anni, senza che questo si traduca in
un miglioramento sostanziale della sua situazione previdenziale.
-
- Va inoltre dato atto alla ricorrente che a differenza di quanto avviene nel
sistema di primato dei contributi, in cui vige il principio dell'equivalenza
individuale e nel quale per ogni singolo assicurato è stabilito un equilibrio
tecnico assicurativo tra il diritto alle sue prestazioni e i suoi contributi
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni B 37/93 del 5 aprile 1994,
riassunta in: RSAS 1997 pag. 331, consid. 5b/bb), nel sistema di primato delle
prestazioni, in cui - come in concreto - le prestazioni sono statutariamente
predefinite, il loro finanziamento si fonda sul principio dell'equivalenza
collettiva (sentenza citata B 63/01, consid. 1b;CARL HELBLING, Personalvorsorge
und BVG, 8^a ed., Berna 2006, pag. 216 seg.). Di conseguenza, nel sistema del
primato delle prestazioni le rendite non corrispondono necessariamente
all'importo dei contributi individuali versati. L'equilibrio tra prestazioni e
contributi si realizza a livello di collettivo assicurato (cfr. ALFRED MAURER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Berna 1983, pag. 41 seg.).
- Ciò significa pertanto che, contrariamente a quanto invocato in sede di
risposta, il resistente non può direttamente inferire dagli art. 65 e 66 LPP
(RS 831.40) l'obbligo per una stretta relazione (nel senso di una equivalenza
individuale) tra contributi e prestazioni (sentenza citata B 63/01, consid.
2b).
- Va infine ricordato che in attuazione dei principi di equivalenza collettiva
e di solidarietà, il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto
occasione di negare il diritto all'esenzione dal
BGE 134 V 359 S. 366
pagamento dei contributi e alla restituzione del preteso indebito (ai sensi
dell'art. 62 CO) a un assicurato che, allo scopo di riservarsi il diritto di
andare in pensione anticipata con il massimo della prestazione, aveva in un
primo tempo versato una determinata somma di riscatto per poi richiederne la
restituzione una volta lasciata passare questa possibilità e proseguita
l'attività lavorativa (sentenza citata B 63/01). Rispondendo alle censure del
ricorrente, il Tribunale federale delle assicurazioni ha tra le altre cose
osservato che così come normalmente - e come si avvera anche nella presente
fattispecie - gli assicurati più giovani forniscono - in misura diversa -
contributi di solidarietà in favore degli assicurati più anziani, il cui tasso
contributivo per le medesime prestazioni dovrebbe essere fissato in misura
superiore, similmente il fatto che un assicurato più anziano non eserciti il
diritto - garantitogli dalla somma di riscatto versata - di andare in pensione
anticipata con il massimo della prestazione e continui a lavorare e a versare
(suo malgrado) contributi, può essere considerato alla stregua di una
prestazione di solidarietà in favore degli assicurati più giovani.
-
- Per essere compatibile con il principio della parità di trattamento sancito
dall'art. 8 cpv. 1 Cost. un cambiamento di giurisprudenza deve fondarsi su
motivi oggettivi, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del
legislatore, la modifica delle circostanze esterne o un cambiamento della
concezione giuridica. Secondo la giurisprudenza non può infatti essere
mantenuta una prassi che si sia rivelata erronea o la cui applicazione abbia
condotto a ripetuti abusi (DTF 133 V 37 consid. 5.3.3 pag. 39; DTF 132 V 357
consid. 3.2.4.1 pag. 360 e riferimenti).
- Orbene, il Tribunale federale non ritiene siano dati gli estremi per
procedere a un cambiamento di giurisprudenza e per scostarsi dalla soluzione
adottata nella sentenza B 18/88.
Va innanzitutto ricordato che, oltre che nella predetta sentenza, il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già avuto modo di occuparsi della questione
relativa all'impiego di una prestazione di libero passaggio non strettamente
necessaria per la determinazione della prestazione di vecchiaia anche nella
sentenza pubblicata in DTF 115 V 103. Dovendo statuire in quella occasione
sulla questione se un importo in esubero, riconosciuto dalla cassa e da essa,
conformemente agli statuti, accreditato in favore dell'assicurato, potesse
BGE 134 V 359 S. 367
a scelta dell'interessato essere destinato a una delle forme legali di
mantenimento della previdenza, esso Tribunale, oltre a non intervenire sul
principio (incontestato) del diritto dell'assicurato all'importo eccedente,
aveva ugualmente tutelato il suo diritto di opzione, negando per contro quello
dell'istituto di previdenza che esigeva il trasferimento dell'importo eccedente
per porlo in compensazione con contributi futuri o con somme di riscatto dovute
in caso di aumenti salariali ulteriori. Nello stesso contesto aveva precisato
che l'istituto di previdenza, nell'ambito della libertà operativa spettantegli
per la previdenza più estesa (v. art. 49 cpv. 2 LPP), può limitare i diritti
degli assicurati solo nella misura oggettivamente necessaria all'attuazione dei
rapporti previdenziali, aggiungendo per il resto che l'assicurato può fare uso
delle forme di mantenimento della previdenza previste dal diritto federale se e
nella misura in cui la prestazione di libero passaggio pre-, sotto- e
sovraobbligatoria versata dall'ultimo istituto di previdenza non sia di rilievo
per la continuazione della sua previdenza più estesa presso la nuova cassa
pensioni in virtù del sistema statutario di prestazioni di quest'ultima (DTF
115 V 103 consid. 4b pag. 109 seg.; cfr. pure HANS-ULRICH STAUFFER, Die
berufliche Vorsorge BVG/FZG/ZGB/OR/FusG, in: Murer/Stauffer [a cura di],
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2^a ed., Zurigo
2006, pag. 267 seg.).
- A ciò si aggiunge che il tema della disparità di trattamento con gli
assicurati affiliatisi alla Cassa prima dei 30 anni, è già stato
sufficientemente affrontato dalla stessa Corte nella sentenza B 18/88.
Ricordando come gli istituti di previdenza, nell'ambito della previdenza più
estesa, non siano unicamente limitati dall'art. 49 cpv. 2 LPP, ma debbano pure
rispettare i principi dedotti dagli art. 8 e 9 Cost. (art. 4 vecchio Cost.), e
in particolare il principio dell'uguaglianza, il divieto di arbitrio così come
pure il principio della proporzionalità, il Tribunale federale delle
assicurazioni ha precisato che la disparità creata dal sistema di finanziamento
delle prestazioni in realtà è solo apparente ed è comunque giustificata dal
fatto che, a differenza degli assicurati affiliati prima dei 30 anni che hanno
potuto beneficiare della copertura dei rischi decesso e invalidità e ai quali
poteva giustamente essere chiesto un contributo per questa copertura, chi ha
semplicemente riscattato anni di assicurazione non ha evidentemente potuto
godere della stessa copertura per gli anni precedenti all'affiliazione
effettiva. Ma vi è di più. In quella occasione è pure stato ritenuto contrario
al principio di parità di
BGE 134 V 359 S. 368
trattamento il fatto che la cassa faccia sopportare unicamente all'assicurato
il costo di un riscatto che non solo non è per nulla indispensabile, ma che
oltretutto lo penalizza nei confronti di altri assicurati, segnatamente di
quelli che ad esempio hanno apportato una prestazione di libero passaggio
giusta, ossia senza la minima eccedenza, oppure di chi ha finanziato
liberamente il riscatto con i propri mezzi. Le stesse considerazioni fatte in
quella sede possono essere opposte alla Cassa nella presente vertenza.
- Per il resto, né la Cassa ricorrente né l'UFAS fanno valere circostanze tali
da giustificare una modifica della prassi. In particolare, contrariamente a
quanto invocato dall'autorità di sorveglianza, non si impone un'applicazione
per analogia della sentenza B 63/01 nel presente caso. Le fattispecie poste a
fondamento delle due vertenze non sono infatti paragonabili. Come evidenziato
dal resistente, nella prima l'assicurato aveva liberamente versato un importo
per assicurarsi la possibilità di un pensionamento anticipato con il massimo
della prestazione e aveva in seguito, sempre liberamente, rinunciato a fare uso
di questa possibilità. Nel caso del qui resistente per contro manca agli atti -
quantomeno parzialmente - l'elemento di volontarietà, per cui già solo per
questo motivo il richiamo alla sentenza B 63/01 non risulta pertinente.
- Né si impone una diversa valutazione per il fatto che l'art. 7 cpv. 1 Rcpd/TI
(nella versione applicabile in concreto) attribuisce alla Cassa l'intera
riserva matematica derivante, segnatamente, da una somma trasferita da un altro
fondo (libero passaggio). Da tale norma e soprattutto dal contesto in cui essa
è inserita (la legge non prescrive in particolare un numero di anni che deve
essere riscattato, il vecchio art. 13 cpv. 2 Lcpd/TI disponendo unicamente che
l'assicurato può riscattare anni di assicurazione se ne fa domanda [...]) non
si evince infatti che l'intera prestazione di libero passaggio debba
necessariamente essere utilizzata per il riscatto di anni assicurativi;
"l'intera riserva matematica" è piuttosto da intendersi per ogni singolo anno
di assicurazione riscattato (sul libero potere di esame riservato al Tribunale
federale per esaminare le disposizioni di diritto pubblico cantonale e comunale
della previdenza professionale, quantomeno nella misura in cui concernono
l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative cfr. DTF 134 V 199
consid. 1.2 pag. 200). In virtù della giurisprudenza suesposta, il riscatto
operato dalla Cassa poteva dunque avvenire solo limitatamente alla somma
necessaria per il conseguimento delle prestazioni massime
BGE 134 V 359 S. 369
,
come sancisce peraltro chiaramente, a partire dal 1° gennaio 1995, l'art. 13
cpv. 1 LFLP che nella sua formulazione si è ispirato alla giurisprudenza
precedentemente resa dal Tribunale federale delle assicurazioni (cfr. FF 1992
III 526).
- In conclusione si deve pertanto ritenere che neppure il principio di
solidarietà può legittimare nel caso di specie il rifiuto della Cassa di
versare l'importo della prestazione di libero passaggio non necessario
all'ottenimento della rendita di vecchiaia massima. Contrariamente a quanto
sembrano invocare la Cassa ricorrente e l'UFAS, detto principio non poteva
infatti da solo, in assenza di una chiara base legale e statutaria che
disponesse in tal senso, giustificare un (ulteriore) obbligo di riscatto.
Spettava piuttosto all'autorità che ha emesso il regolamento disciplinare
meglio la situazione al fine di salvaguardare l'equilibrio attuariale della
Cassa.