Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 134 III 361



Urteilskopf

134 III 361

61. Estratto della sentenza della I Corte di diritto civile nella causa A.
contro B. (ricorso in materia civile)
4A_358/2007 del 27 marzo 2008

Regeste

Architektenvertrag; Haftung des Architekten für die Erstellung eines
Kostenvoranschlages bezüglich der Baukosten; Verjährung. Qualifikation des
Vertrages und Bestimmung der Verjährungsfrist, die auf die Haftung des
Architekten anwendbar ist, der bei der Erstellung des Kostenvoranschlages
bezüglich der Baukosten einen Rechnungsfehler begangen hat (E. 5 und 6).

Sachverhalt ab Seite 362

BGE 134 III 361 S. 362
A. Intenzionato a edificare una palazzina con appartamenti di lusso ad Ascona,
su di un fondo di sua proprietà e due fondi confinanti che avrebbe ancora
dovuto comperare, nell'estate 1999 B. ha incaricato l'architetto A. di
allestire un progetto di costruzione e un preventivo.
Nel novembre 1999 l'architetto ha presentato un primo preventivo, che indicava
un costo di costruzione, terreno escluso, di fr. 6'226'045.-; nel febbraio 2000
ne ha poi consegnato un secondo di fr. 6'696'358.-. Preso atto di questi
importi, B. ha acquistato le due particelle e si è attivato per ottenere i
necessari crediti di costruzione e trovare degli acquirenti per gli
appartamenti.
Prima ancora dell'inizio dei lavori, nel settembre 2000, egli ha scoperto che i
preventivi contenevano un errore di somma di fr. 1'126'009.-, ciò che lo ha per
finire indotto a rinunciare all'intera operazione e a rivendere le tre
particelle destinate a tale progetto.

B. Il 10 novembre 2004 B. ha adito la Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Campagna chiedendo la condanna dell'architetto A. al pagamento di fr.
1'228'186.55, oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno patito a
causa del grave errore di calcolo commesso nell'elaborazione del preventivo. Il
convenuto ha avversato la petizione. Egli ha tra l'altro sollevato l'eccezione
di prescrizione, essendo trascorso più di un anno tra la consegna del
preventivo difettoso (risalente al 26 novembre 1999) e l'introduzione della
causa, rispettivamente tra la rescissione del contratto da parte di B.
(avvenuta al più tardi il 27 settembre 2001, quando ha rivenduto i fondi) e
l'introduzione della causa.
Con il consenso delle parti la procedura è continuata limitatamente
all'eccezione di prescrizione, giusta l'art. 181 CPC/TI.
Aderendo alla tesi del convenuto circa l'applicabilità delle norme sul
contratto d'appalto e quindi, per la prescrizione, dell'art. 210 CO -
applicabile in virtù del rinvio contenuto nell'art. 371 cpv. 1 CO - il 24
maggio 2006 il Pretore ha accolto l'eccezione di prescrizione e, di
conseguenza, ha respinto la petizione.
BGE 134 III 361 S. 363

C. Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone
Ticino, la quale, a prescindere dalla qualificazione giuridica dell'accordo
intervenuto fra le parti, ha ritenuto applicabile il termine di prescrizione
decennale di cui all'art. 127 CO.
Con sentenza del 20 luglio 2007 la massima Corte ticinese ha quindi accolto
l'appello di B. e riformato il giudizio di primo grado nel senso della
reiezione dell'eccezione di prescrizione.

D. Prevalendosi della violazione di varie norme del diritto federale,
l'architetto A. è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con un
ricorso in materia civile volto a ottenere la modifica della sentenza impugnata
nel senso di respingere l'appello e confermare la pronunzia pretorile.
Nelle osservazioni del 25 ottobre 2007 B. ha proposto di dichiarare il gravame
irricevibile.
L'autorità cantonale ha invece rinunciato a determinarsi.
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

Dai considerandi:

5. La critica ricorsuale è pertinente nella misura in cui verte sulla necessità
di qualificare la relazione contrattuale instauratasi fra le parti.

5.1 La qualifica del contratto d'architetto - e, di conseguenza, la
responsabilità per eventuali inadempienze - varia a dipendenza delle
prestazioni affidate al professionista nel caso specifico, che portano a
qualificarlo quale appalto, se gli viene affidata solo l'esecuzione dei piani,
o quale mandato, se gli viene affidata solo la direzione dei lavori, oppure, se
gli vengono affidate entrambe le mansioni, quale contratto di natura mista
(cosiddetto contratto d'architetto globale), nel qual caso è possibile
un'applicazione differenziata del diritto a seconda dell'oggetto del litigio
(cfr. DTF 127 III 543 consid. 2a pag. 545 con rinvii).

5.2 E dalla qualifica del contratto dipende il termine di prescrizione
applicabile alla responsabilità dell'architetto.
Come rettamente ricordato nel gravame, nella DTF 130 III 362 consid. 4.1 e 4.2
il Tribunale federale ha infatti per esempio già stabilito che, qualora
l'architetto sia stato incaricato solo dell'elaborazione dei piani, la sua
responsabilità per eventuali difetti si prescrive nel termine di un anno (art.
371 cpv. 1 CO, con rinvio all'art. 210 cpv. 1 CO). Diverso è il caso se a causa
dei piani difettosi si è verificato un
BGE 134 III 361 S. 364
difetto nella costruzione immobiliare, poiché in tale eventualità la
prescrizione è disciplinata dall'art. 371 cpv. 2 CO; se invece l'agire
dell'architetto ha per altre ragioni delle ripercussioni negative sulla
realizzazione della costruzione immobiliare (ad esempio per carente controllo
dei lavori, superamento dei costi o ritardo nella consegna), la prescrizione è
di regola quella decennale di cui all'art. 127 CO, come ben ricordato anche
dalla Corte cantonale (cfr. DTF 102 II 413 consid. 3 pag. 418 seg.). Sennonché
nella fattispecie in esame la costruzione immobiliare non è nemmeno iniziata.

6. A mente del ricorrente, il contratto avente per oggetto l'allestimento dei
piani e/o del preventivo dev'essere qualificato come contratto d'appalto
relativo a opere mobiliari, di modo che la sua responsabilità per eventuali
difetti si prescrive in un anno (art. 371 cpv. 1 CO, con rinvio all'art. 210
cpv. 1 CO).

6.1 La sua affermazione può senz'altro essere condivisa in quanto riferita
all'allestimento dei piani, trattandosi del risultato del lavoro intellettuale
proprio dell'architetto, ch'egli è in grado di garantire (DTF 130 III 362
consid. 4.1 e 4.2; cfr. anche, fra tutti, PIERRE TERCIER, Les contrats
spéciaux, 3^a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, n. 4849). In caso di difetti
dei piani o, eventualmente, di un errore nel preventivo riconducibile
esclusivamente ai difetti dei piani la prescrizione è dunque regolata dall'art.
371 CO.

6.2 In concreto, tuttavia, nessuno ha mai preteso che l'asserito errore nel
preventivo sarebbe imputabile a un difetto di progettazione. Stando a quanto
accertato nella sentenza impugnata, all'architetto viene rimproverato un
"errore di somma". Il litigio è quindi limitato al contratto relativo
all'allestimento del preventivo.

6.2.1 Il ricorrente sostiene che, come per i piani, anche all'elaborazione del
preventivo tornano applicabili le norme sul contratto d'appalto e a sostegno di
tale tesi cita ROLF H. WEBER (in: Basler Kommentar, 4^a ed., Basilea 2007, n.
31 ad art. 394 CO), PIERRE ENGEL (Contrats de droit suisse, 2^a ed., Berna
2000, n. 2a pag. 497) e PETER GAUCH (Le contrat d'entreprise, adaptation
française par Benoît Carron, Zurigo 1999, n. 52); richiama inoltre una sentenza
del Tribunale federale del 12 giugno 1984 (DTF 110 II 380 consid. 2).

6.2.2 I richiami sono corretti. Il ricorrente trascura tuttavia il fatto che
nella sua giurisprudenza più recente il Tribunale federale ha ripetutamente
stabilito che la responsabilità dell'architetto per una valutazione sbagliata
dei costi di costruzione soggiace di principio alle
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regole del mandato (DTF 127 III 543 consid. 2a pag. 545; DTF 119 II 249 consid.
3b; cfr. anche la sentenza 4C.424/2004 del 15 marzo 2005, consid. 2 e 3).
Poco importa che nelle sentenze citate l'esecuzione dell'opera fosse già
iniziata o addirittura terminata: l'errore di valutazione dei costi di
costruzione risale in ogni caso alla fase precedente l'inizio dei lavori, come
nella fattispecie in esame.

6.2.3 L'elaborazione di un preventivo non può essere considerata alla stessa
stregua dei piani, giacché il preventivo non è il prodotto del lavoro
intellettuale dell'architetto. Con il preventivo egli fornisce al committente
informazioni circa i presumibili costi della costruzione (WALTER FELLMANN,
Haftung für falsche Kostenschätzung, in: Recht der Architekten und Ingenieure,
San Gallo 2002, pag. 211-245, in particolare n. 1 pag. 215). Non si tratta dei
costi derivanti dalla sua attività di architetto - ciò che differenzia questo
preventivo dal "computo approssimativo" fornito dall'appaltatore (cfr. art. 375
CO) - bensì dei costi connessi all'attività dei terzi che interverranno sul
cantiere (fornitori di materiali, artigiani, ecc.), indi per cui egli non è in
grado di "garantire" un risultato misurabile secondo criteri oggettivi (cfr.
PIERRE TERCIER, op. cit., n. 3856), rimane un certo margine di incertezza
(WALTER FELLMANN, op. cit., n. 1 e 2 pag. 215). Questo impedisce di poter
considerare il preventivo da lui allestito come un "opera", suscettibile di
fare l'oggetto di un contratto d'appalto (WALTER FELLMANN, op. cit., n. 4 pag.
226 e 227). Il preventivo configura piuttosto un pronostico, una valutazione
che l'architetto è tenuto ad eseguire con la massima diligenza, visto
l'influsso che l'informazione da lui fornita avrà sulle successive scelte del
committente (WALTER FELLMANN, op. cit., n. 2 pag. 215). Egli è quindi chiamato
a garantire - non il risultato ma - la qualità del proprio lavoro (cfr. PIERRE
TERCIER, op. cit., n. 3856), di modo che il margine d'incertezza accettabile è
comunque limitato (WALTER FELLMANN, op. cit., n. 2 pag. 215).

6.2.4 L'attività svolta dall'architetto chiamato ad allestire un preventivo sui
costi di una costruzione immobiliare può essere equiparata a quella di un
perito (WALTER FELLMANN, op. cit., n. 4 pag. 226 seg.).
Nella DTF 127 III 328 consid. 2, in cui si trattava di valutare la
responsabilità di un perito incaricato di effettuare la stima di un immobile,
il Tribunale federale, sulla base di considerazioni analoghe a quelle appena
esposte, è giunto alla conclusione che poiché il perito
BGE 134 III 361 S. 366
non poteva garantire l'esattezza del risultato del suo lavoro, trattandosi di
una questione di apprezzamento, la sua responsabilità andava giudicata secondo
le regole del mandato (DTF citata consid. 2c).
Lo stesso vale per l'architetto incaricato di elaborare il preventivo sui costi
presumibili di costruzione (DTF citata consid. 2d pag. 331).

6.3 Ne discende che le pretese di risarcimento nei confronti dell'architetto
per l'errore commesso nell'allestimento del preventivo si prescrivono nel
termine di dieci anni previsto dall'art. 127 CO.