Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 133 I 141



Urteilskopf

133 I 141

  15. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa
Ghiringhelli contro Consiglio di Stato del Cantone Ticino (ricorso in
materia di diritto pubblico)
  1C_13/2007 del 23 marzo 2007

Regeste

  Politische Rechte; Art. 34 Abs. 1 BV; Art. 66 BGG; Auferlegung von
Gerichtskosten an unterliegende Partei; Änderung der Rechtsprechung.

  Im Rahmen der Beschwerde wegen Verletzung politischer Rechte gemäss Art.
85 lit. a OG verzichtete die Rechtsprechung auf die Erhebung von
Gerichtskosten. Mit dem Inkrafttreten des BGG wird diese Rechtsprechung
aufgegeben. Indes kann der Besonderheit dieser Beschwerden bei der Bemessung
der Gerichtsgebühr Rechnung getragen werden (E. 4.1).

  Im vorliegenden Fall ist die Gerichtsgebühr dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (E. 4.2).

Sachverhalt

  Il 15 dicembre 2006 è stato pubblicato nel Foglio ufficiale il decreto di
convocazione dei Comuni del Cantone Ticino per l'elezione del Gran Consiglio
e del Consiglio di Stato del 1° aprile 2007 per il periodo 2007-2011.
Avverso l'impossibilità per i gruppi aventi delle liste depositate di
inviare un delegato ad assistere alle operazioni di ogni ufficio cantonale
di spoglio, Giorgio Ghiringhelli ha inoltrato un ricorso al Consiglio di
Stato che, con decisione del 16 gennaio 2007, ha respinto il gravame.

  Contro questa decisione Giorgio Ghiringhelli presenta un ricorso in
materia di diritto pubblico per violazione del diritto di voto dei
cittadini.

  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 4

  4.

  4.1  Nell'ambito dei ricorsi per violazione del diritto di voto dei
cittadini secondo l'art. 85 lett. a OG, la giurisprudenza rinunciava a
prelevare una tassa di giustizia (DTF 129 I 185 consid. 9 pag. 206; 113 Ia
43 consid. 3). Pure nel quadro della legge federale del 17 dicembre 1976 sui
diritti politici (LDP; RS 161.1) la giurisprudenza rinunciava a riscuotere
spese processuali, riferendosi anche alla prassi sviluppata nel quadro dei
ricorsi di diritto pubblico per violazione dei diritti politici secondo
l'art. 85 lett. a OG (DTF 131 II 449 consid. 4). Ora, l'art. 66 cpv. 1 LTF
prevede che di regola le spese giudiziarie sono addossate alla parte
soccombente. Il Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione
totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001 (FF
2001 pag. 3862 seg.), ha rilevato che i casi in cui il diritto previgente
prevedeva la gratuità del procedimento dinanzi al Tribunale federale sono
stati abbandonati. Oggi questi sono pertanto retti dalla normativa
ordinaria: ciò vale segnatamente anche per i ricorsi in materia di diritti
politici (art. 86 cpv. 2 LDP, nel nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio
2007, secondo cui, nei procedimenti dinanzi al Tribunale federale, l'onere
delle spese è disciplinato dalla LTF). Certo, come rileva il ricorrente, il
messaggio si riferisce alla LDP e non alle votazioni

o elezioni cantonali, dove la gratuità era stata istituita dalla prassi.

  La LTF ha nondimeno in particolare soppresso la gratuità di determinate
procedure sostituendola con una clausola volta a garantire che le spese per
le cause a carattere sociale siano contenute (art. 65 cpv. 4 LTF). Anche in
tale ottica si giustifica di abbandonare la prassi inerente alla gratuità
dei ricorsi in materia di diritti politici, sia a livello federale che
cantonale, come peraltro sostenuto da gran parte della dottrina (HANSJÖRG
SEILER/NICOLAS VON WERDT/ANDREAS GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz [BGG],
Berna 2007, n. 3 all'art. 65 e, in particolare, n. 32 all'art. 66 LTF; PETER
KARLEN, Das neue Bundesgerichtsgesetz: Die wesentlichen Neuerungen und was
sie bedeuten, Basilea 2006, pag. 31 in alto; KARL SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/
DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurigo 2006, n.
3 all'art. 65 LTF). Del resto, come noto al ricorrente, nel Cantone Ticino
non si rinuncia sistematicamente a prelevare spese processuali in tale
ambito (cfr. sentenze 1P.369/2004 del 13 giugno 2005, consid. 5, apparsa in:
Rivista ticinese di diritto [RtiD] II-2005 n. 2, e 1P.535/2005 del 6
febbraio 2006, consid. 5, apparsa in: RtiD I-2006 n. 2). Si può nondimeno
tener conto della particolare natura dei ricorsi in materia di diritti
politici nella determinazione dell'importo delle spese giudiziarie.

  4.2  Il ricorrente è stato invitato a fornire un anticipo per le spese
giudiziarie presunte e si è espresso sul possibile, da lui contestato
cambiamento di prassi (cfr. DTF 122 I 57 consid. 3d). Si giustifica quindi
di applicare la nuova giurisprudenza al caso in esame, addossando le spese
giudiziarie al ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Nella fattispecie l'esito
del ricorso era prevedibile alla luce della sentenza 1P.786/2005 dell'8
maggio 2006. Non vi sono quindi circostanze eccezionali e del tutto
particolari che potrebbero giustificare una rinuncia al loro prelievo (art.
66 cpv. 1 secondo periodo LTF; su questo tema: MICHEL BESSON, Die Beschwerde
in Stimmrechtssachen, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer J. Schweizer [ed.],
Die Reorganisation der Bundesrechtspflege - Neuerungen und Auswirkungen in
der Praxis, San Gallo 2006, pag. 419; IVO EUSEBIO/TIZIANO CRAMERI, L'attuale
tutela giuridica dei diritti politici, con particolare riferimento a cause
ticinesi, e quella prevista dalla legge sul Tribunale federale, in: Diritto
senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, Basilea 2006, pag. 371 e
segg., 405 seg.). In considerazione

di tutte le circostanze della fattispecie, in concreto una tassa di
giustizia di fr. 1'000.- appare adeguata.