Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 I 82



Urteilskopf

132 I 82

  9. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa
A.A. e llcc contro Comune di Bissone, Dipartimento del territorio,
Consiglio di Stato e Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (ricorso di
diritto amministrativo e ricorso di diritto pubblico)
  1A.65/2005 / 1P.169/2005 del 20 dicembre 2005

Regeste

  Art. 8 Abs. 2 und 4 BV; Behindertengleichstellungsgesetz; architektonische
Hindernisse bei Bauten; Rechtsmittelweg.

  Das Behindertengleichstellungsgesetz beschränkt sich hinsichtlich der
Beseitigung architektonischer Hindernisse bei Bauten grundsätzlich darauf,
allgemeine Voraussetzungen festzusetzen, welche - mit Rücksicht auf die
übliche Kompetenzverteilung - detaillierte Normen des materiellen kantonalen
Baurechts vorbehalten und erfordern. Letztinstanzliche kantonale Entscheide
sind in diesem Punkt deshalb mit staatsrechtlicher Beschwerde beim
Bundesgericht anfechtbar; davon ausgenommen sind Fälle, bei welchen es sich
um vom Bund erstellte oder mitfinanzierte Bauten handelt (E. 2.3).

Sachverhalt ab Seite 82

  A.A., B.A. e C.A. sono comproprietari, in regime di proprietà per piani,
del mappale x di Bissone, su cui è ubicata un'antica abitazione signorile.
Contigua, sulle particelle y e z, sorge la casa comunale,

eretta sopra un portico con arcate che consente di accedere ad uno spiazzo
pubblico prativo in riva al lago Ceresio. I fondi sono assegnati dal piano
regolatore comunale alla zona del nucleo tradizionale. Sotto il portico vi
sono due servizi igienici e un vano doccia pubblici, ubicati
perpendicolarmente e a circa un metro di distanza da una porta d'ingresso
dell'abitazione posta sulla parete di fondo del portico stesso.

  Il 16 febbraio 2004 il Comune di Bissone ha presentato una domanda di
costruzione per sistemare i servizi igienici pubblici, eliminando il vano
doccia e mascherando le toilettes mediante la posa di una cornice grigliata
perimetrale. Ottenuto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 24
giugno 2004 il Municipio ha rilasciato la licenza edilizia e respinto nel
contempo l'opposizione interposta da A.A., B.A. e C.A.

  Adito dagli opponenti, il Consiglio di Stato ticinese ne ha respinto il
ricorso con giudizio del 23 novembre 2004, che, ulteriormente impugnato, è
stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo il 7 febbraio 2005.
La Corte cantonale ha tra l'altro ritenuto esente da critiche la valutata
sproporzione tra gli inconvenienti connessi all'adozione di misure in favore
dei disabili motulesi ed i relativi benefici.

  Il 10 marzo 2005 A.A., B.A. e C.A. hanno inoltrato dinanzi al Tribunale
federale, in un unico atto, un ricorso di diritto amministrativo e un
ricorso di diritto pubblico, con cui hanno chiesto, in sostanza,
l'annullamento della sentenza cantonale.

  Il Tribunale federale ha respinto sia il ricorso di diritto amministrativo
sia, per quanto ammissibile, il ricorso di diritto pubblico.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 2

  2.

  2.3  Resta da esaminare sotto quale profilo vadano trattate le censure dei
ricorrenti sull'asserita inagibilità dei servizi igienici in questione per
le persone motulese, ritenuto che al riguardo sia la decisione impugnata sia
i ricorsi fanno riferimento tanto alla legge federale del 13 dicembre 2002
sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (legge sui
disabili, LDis; RS 151.3), quanto all'art. 30 della legge edilizia ticinese,
del 13 marzo 1991 (LE; cfr. BU/TI 1993 1, per il testo originale della
norma, e BU/TI 2005 15, per la modifica valida dal 1° febbraio 2005).

  2.3.1  La legge sui disabili, entrata in vigore il 1° gennaio 2004, si
fonda sul divieto di discriminazione sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. e sul
mandato legislativo dell'art. 8 cpv. 4 Cost., secondo cui la legge prevede
provvedimenti per eliminare gli svantaggi nei confronti dei disabili. Oltre
che, tra l'altro, in materia di trasporti pubblici e di formazione, la
normativa si applica anche alle costruzioni e agli impianti accessibili al
pubblico per i quali un'autorizzazione a costruire o ad effettuare lavori di
rinnovo è accordata dopo la sua entrata in vigore (art. 3 lett. a LDis),
come è il caso nella fattispecie. Essa impone a Confederazione e Cantoni di
adottare provvedimenti per impedire, ridurre o eliminare gli svantaggi (art.
5 cpv. 1 LDis), precisando nel contempo i criteri che permettono di
prescindere dall'adozione di simili misure per ragioni di proporzionalità
(art. 11 e 12 LDis) e riservando in generale ai Cantoni la facoltà di
adottare disposizioni più favorevoli (art. 4 LDis).

  2.3.2  Le menzionate disposizioni concernenti l'eliminazione delle
barriere architettoniche hanno sollevato critiche sotto il profilo della
loro costituzionalità, poiché regolamenterebbero essenzialmente questioni di
pertinenza dei Cantoni (YVO HANGARTNER, Grundrechtliche
Gesetzgebungsaufträge und bundesstaatliche Kompetenzordnung, in: AJP 2001
pag. 476 segg., in part. pag. 479; cfr. anche l'intervento del Consigliere
nazionale Loepfe, in: BU 2002 CN pag. 905). Questi dispongono infatti di una
competenza generale ed originaria in materia edilizia (PETER HÄNNI,
Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 4a ed., Berna 2002, pag.
11; cfr. pure l'art. 75 Cost.). In realtà, la disciplina legislativa
rispetta tuttavia il principio secondo cui la garanzia federale di un
diritto fondamentale, quale l'art. 8 cpv. 2 Cost., non conferisce di massima
nuove competenze alla Confederazione (ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6a ed., Zurigo 2005, n. 1070), che del
resto non possono incontestabilmente venir dedotte nemmeno dall'art. 8 cpv.
4 Cost. (HANGARTNER, op. cit., pag. 478; ADRIANO PREVITALI,
Behindertengerechtes Bauen, in: BR 2001 pag. 47 segg., in part. pag. 53).

  In sostanza, le norme legali si limitano a precisare il contenuto del
diritto fondamentale che vieta la discriminazione delle persone disabili,
definendo in maniera più puntuale le nozioni di disabile e di svantaggio
(art. 2 LDis) e concretizzando le stesse in funzione dei diversi ambiti di
applicazione (art. 3 LDis; PREVITALI, loc. cit.). Tali disposti, che si
prefiggono di creare le condizioni quadro affinché

dette persone possano partecipare più attivamente alla vita della società
(art. 1 cpv. 2 LDis), lasciano ai Cantoni le loro facoltà originarie di
stabilire regole concrete conformi alla garanzia costituzionale. In altri
termini, la legge sui disabili non contiene disposti di diritto edilizio
materiale (federale), ma fissa requisiti generali che, nel rispetto della
ripartizione usuale delle competenze, riservano l'adozione di specifiche
norme di polizia delle costruzioni di diritto cantonale (Messaggio relativo
alla LDis, dell'11 dicembre 2000, FF 2001 pag. 1477 segg., in part. n. 8.1.1
pag. 1575-1576; PREVITALI, op. cit., pag. 53-54; idem, Le recenti
innovazioni della normativa federale sulle persone disabili, in: Marco
Borghi [a cura di], L'autonomia del disabile nel diritto svizzero,
Bellinzona 2004, pag. 153 segg., in part. pag. 171-172; cfr. anche
l'intervento della Consigliera federale Metzler, in: BU 2002 CS pag. 713; in
parte divergente: NADJA HERZ, Behindertengleichstellungsgesetz -
Auswirkungen auf das Bauen, in: PBG-aktuell 3/2004 pag. 5 segg., in part.
pag. 11). Prova ne sia che solo per le costruzioni della Confederazione o da
questa sussidiate la legge prevede norme specifiche più dettagliate,
rinviando altresì a regole tecniche di natura materiale (cfr. l'art. 15 cpv.
2 LDis e l'art. 8 della relativa ordinanza del 19 novembre 2003 [ODis; RS
151.31]).

  2.3.3  Ne discende che sull'aspetto dell'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici, esclusi i casi in cui si tratta di stabili
costruiti o sussidiati dalla Confederazione, il diritto federale si limita a
porre delle regole di principio e delle disposizioni-quadro, che, per essere
applicabili in un caso concreto, necessitano di misure legislative
d'esecuzione di diritto cantonale. I rimproveri che i ricorrenti muovono a
questo proposito alla sentenza impugnata possono pertanto essere esaminati
solo nel contesto di un ricorso di diritto pubblico.