Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 II 427



Urteilskopf

132 II 427

  35. Estratto della sentenza della I Corte di diritto pubblico nella causa
AlpTransit San Gottardo SA contro A. e Commissione federale di stima del 13°
Circondario (ricorso di diritto amministrativo)
  1E.10/2005 del 17 agosto 2006

Regeste

  Art. 20 EBG, Art. 5 EntG, Art. 684 ZGB; Enteignung von Nachbarrechten,
Entschädigung für übermässige Einwirkungen infolge Bauarbeiten an der Neuen
Eisenbahn-Alpentransversale.

  Freie Überprüfung der formellen Enteignung nach Bundesrecht, insbesondere
wenn das Bundesgericht Mitglieder der Eidg. Oberschätzungskommission als
Sachverständige für technische Fragen beizieht (E. 1).

  Hat der Grundeigentümer beim Bauen alle Massnahmen getroffen, die
vernünftigerweise von ihm gefordert werden können, und kann er eine Störung
des Nachbarrechts infolge der Bauarbeiten dennoch nicht vermeiden, so hat
der geschädigte Nachbar einen Anspruch auf Entschädigung, wenn der Nachteil
bedeutend und die Einwirkungen übermässig sind (E. 3).

  Die Beachtung der Richtlinien über bauliche und betriebliche Massnahmen
zur Begrenzung des Baulärms (sog. Baulärm-Richtlinie) und über die
Luftreinhaltung auf Baustellen (sog. Baurichtlinie Luft) schliesst nicht
aus, dass übermässige Einwirkungen im Sinne von Art. 684 ZGB vorliegen. Ob
die Einwirkungen übermässig sind, beurteilt der Richter in Abwägung der
Interessen; er berücksichtigt dabei den Ortsgebrauch sowie die Lage und
Beschaffenheit der Grundstücke (E. 4).

  Im konkreten Fall bewirken die Bauarbeiten am Gotthard-Basistunnel,
Zwischenangriff Faido-Polmengo, unvermeidbare Staub- und Lärmimmissionen
während 13 Jahren. Es sind übermässige Einwirkungen, die eine
Enteignungsentschädigung zugunsten des Nachbarn begründen (E. 5).

  Die Baustelle und die damit verbundenen Einwirkungen sind zeitlich
begrenzt. Die Entschädigung muss - analog zu einer vorübergehenden
Enteignung - den beim betroffenen Grundeigentümer tatsächlich entstandenen
Schaden decken (E. 6.1-6.3).

  Festsetzung des Schadens, im konkreten Fall bestehend aus der objektiven
Ertragseinbusse der Liegenschaft und den zusätzlichen, durch die Immissionen
im Zeitraum der Bauarbeiten verursachten Unterhaltskosten (E. 6.4).
Berechnung der Gesamtentschädigung und der Zinsen (E. 6.5).

  Aus dem absehbaren Rückgang des Zugverkehrs auf der bestehenden
Eisenbahnlinie nach der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels entsteht
dem Enteigneten kein Sondervorteil, der eine Herabsetzung der Entschädigung
rechtfertigen würde (E. 6.6).

Sachverhalt

  A.- Il progetto di galleria di base del San Gottardo per una linea delle
Ferrovie federali svizzere (FFS) tra l'area di Altdorf/Erstfeld e quella di
Bodio/Biasca fa parte dei grandi progetti disciplinati dal decreto federale
del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina
(decreto sul transito alpino; RS 742.104; cfr. art. 5bis lett. a di tale
decreto). Per l'attuazione dell'attacco intermedio di Faido è stata ordinata
dal Dipartimento federale dei trasporti, delle telecomunicazioni e
dell'energia (ora: Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni, DATEC) una procedura di approvazione dei
piani combinata con una procedura di espropriazione, aperta il 25 ottobre
1995

dalla Commissione federale di stima del 13° Circondario (CFS). La società
AlpTransit San Gottardo SA (in seguito: AlpTransit), costituita nel 1998, è
nel frattempo subentrata alle FFS nell'attuazione dell'intero progetto ed i
piani sono stati approvati dal DATEC il 4 maggio 1999.

  In seguito alle opposizioni presentate contro il progetto originale, il 6
marzo 1998 è stata aperta un'ulteriore procedura combinata relativa a
modifiche dei piani riguardanti il trasporto e la gestione del materiale,
nonché la realizzazione a Polmengo dell'impianto per la lavorazione degli
inerti per il calcestruzzo, compresa la creazione di un deposito intermedio
e una diversa disposizione delle installazioni di cantiere. Con decisioni
del 30 giugno e del 2 novembre 2000, il DATEC ha approvato i piani
modificati e, con decisione del 17 gennaio 2001, ha approvato i progetti di
dettaglio concernenti l'accompagnamento ambientale e la protezione del
suolo.

  B.- A. è proprietario a Mairengo, nella frazione di Polmengo di sopra,
accanto alla linea ferroviaria, del fondo part. n. 341, inserito nella zona
residenziale primaria del piano regolatore comunale con grado II di
sensibilità al rumore. Sul fondo, di complessivi 1826 m2, sorgono una casa
di abitazione bifamiliare, edificata nel 1986, ed un'autorimessa. Dirimpetto
alla particella, separato dalla strada cantonale, è ubicato il cantiere
AlpTransit dell'attacco intermedio di Faido/Polmengo, un vasto comprensorio
confinante per una lunghezza di oltre 800 m con il tracciato stradale,
costituito da sette aree adibite all'accesso alla discenderia, al deposito
intermedio, alla gestione, alla lavorazione e al trasporto del materiale di
scavo della galleria.

  Durante l'udienza di discussione e di sopralluogo del 28 settembre 1998
dinanzi alla CFS, A. ha rinunciato a fare valere le pretese notificate
cautelativamente il 17 febbraio 1993 riguardo ai lavori preparatori per la
galleria di base (cunicolo di sondaggio di Piora), che sarebbero state
considerate come tempestiva notifica per le immissioni causate dalla
realizzazione delle opere oggetto delle procedure espropriative aperte il 25
ottobre 1995 ed il 6 marzo 1998. Dal canto suo AlpTransit ha esplicitamente
rinunciato ad invocare la prescrizione o la perenzione.

  C.- I lavori di costruzione, che si protrarranno per più di un decennio,
sono iniziati il 1° novembre 1999. Il 28 dicembre 2000 A. si è

aggravato dinanzi alla CFS, chiedendo il versamento di un'indennità per gli
inconvenienti causati dalle immissioni eccessive di rumore e polvere
provocate dal cantiere dell'attacco intermedio di Faido-Polmengo.

  Con decisione dell'11 aprile 2005 la CFS ha riconosciuto all'espropriato e
a carico di AlpTransit un'indennità di fr. 70'000.-, oltre interessi, per le
immissioni provocate dal cantiere. Viste la portata e l'importanza
dell'opera ferroviaria, la CFS ha ritenuto inevitabili le immissioni dovute
ai lavori di costruzione ed eccessive, nonché oggettivamente eccezionali, le
molestie causate dal cantiere, per il quale è prevista una durata di dodici
anni. Il proprietario aveva quindi diritto a un'indennità che doveva essere
corrisposta in denaro: accertato per il terreno e le costruzioni un valore
complessivo, senza immissioni, di fr. 690'000.-, la CFS ha riconosciuto -
tenuto conto della durata del cantiere - una svalutazione del fondo del 10
%, pari quindi a fr. 69'000.-. Tale importo risultava inoltre confermato
dalla stima a reddito, tenendo conto di una perdita di reddito dovuta alle
immissioni del 40 % nei primi tre anni e del 20 % nei nove anni successivi,
corrispondente a complessivi fr. 71'000.-. Ponderando i due valori la CFS ha
quindi fissato l'indennizzo in fr. 70'000.-.

  D.- AlpTransit impugna questa decisione con un ricorso di diritto
amministrativo dell'11 maggio 2005 al Tribunale federale, chiedendo di
constatare che le emissioni del cantiere non sarebbero, sin dall'inizio,
eccessive e non comporterebbero quindi il versamento di indennità
espropriative. La ricorrente contesta pure l'ammontare dell'indennizzo
stabilito dalla CFS.

  Il 2 giugno 2005 l'espropriato ha introdotto un ricorso adesivo con il
quale ha postulato di aumentare l'indennità a fr. 140'000.-.

  Con decreti del 9 novembre e del 14 dicembre 2005 il giudice delegato ha
designato l'arch. D. e l'ing. E., membri della Commissione superiore di
stima, a fungere da periti. Il 28 aprile 2006 una delegazione del Tribunale
federale ha esperito, con i periti e alla presenza delle parti, un
sopralluogo presso il cantiere di Polmengo e la proprietà A. Al termine
dello stesso si è inoltre tenuta un'udienza di istruzione.

  Il Tribunale federale ha respinto il ricorso principale e parzialmente
accolto il ricorso adesivo.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 1

  1.

  1.1  Contro le decisioni delle Commissioni federali di stima è dato il
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 77 cpv. 1
LEspr, art. 115 cpv. 1 OG). Sia AlpTransit sia A., quali parti principali al
procedimento, sono legittimati a ricorrere, rispettivamente a proporre
ricorso adesivo, e a presentare conclusioni indipendenti (art. 78 cpv. 1 e 2
prima frase LEspr). I termini di 30 giorni per il ricorso principale (art.
106 OG in relazione con gli art. 115 cpv. 1 OG e 77 cpv. 2 LEspr),
rispettivamente di 10 giorni per il rimedio adesivo (art. 78 cpv. 2 LEspr),
sono rispettati. Entrambi i gravami sono quindi, sotto i citati profili, di
principio ammissibili.

  1.2  Nonostante le CFS costituiscano autorità giudiziarie ai sensi
dell'art. 105 cpv. 2 OG, il Tribunale federale può liberamente esaminare,
oltre all'applicazione del diritto federale, compreso l'abuso e l'eccesso
del potere d'apprezzamento (art. 104 lett. a OG), anche l'accertamento dei
fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG), visto che le disposizioni degli art.
77 e segg. LEspr sono norme speciali per riguardo all'art. 105 cpv. 2 OG
(DTF 119 Ib 447 consid. 1a e b; cfr. pure DTF 129 II 420 consid. 2.1; 128 II
231 consid. 2.4.1). Ciò vale soprattutto in un caso come il concreto, ove,
per dare un parere sulle questioni tecniche, il Tribunale federale ha fatto
capo a due membri della Commissione superiore di stima (art. 80 e 82 LEspr;
DTF 128 II 74 consid. 3). A maggior ragione compete quindi a questa Corte di
liberamente esaminare i fatti e apprezzare le risultanze del sopralluogo
esperito (cfr. DTF 119 Ib 447 consid. 1b pag. 453). In applicazione
dell'art. 104 lett. c n. 1 OG può pure essere riveduta l'adeguatezza della
decisione impugnata. Libero nell'applicazione del diritto federale, senza
riguardo agli argomenti fatti valere dalle parti, il Tribunale federale è
però vincolato, diversamente dalla CFS, alle loro conclusioni complessive,
senza tuttavia essere astretto a tenere conto delle singole posizioni
dell'indennità da loro articolate (DTF 119 Ib 366 consid. 3; 114 Ib 286
consid. 9 pag. 300; 109 Ib 26 consid. 1b e rinvii).

Erwägung 2

  2.

  2.1  La CFS ha considerato inevitabili ed eccessive giusta l'art. 684 CC
le immissioni provenienti dal cantiere AlpTransit, rilevando che la natura,
l'intensità e la varietà delle molestie, costituite da polvere, rumori e, in
misura minore, vibrazioni, sarebbero straordinarie e

incompatibili con la zona residenziale destinata alle abitazioni primarie. I
rumori, anche notturni, e le nubi di polvere visibili sulle fotografie agli
atti sarebbero confermati dalle misurazioni eseguite e il disturbo causato
dai diversi macchinari oggettivamente inconciliabile con le condizioni dei
luoghi. La precedente istanza ha in particolare accertato che l'abitazione
dell'espropriato è ubicata a circa 30 m dall'area di cantiere n. 6 e dista
meno di 10 m dall'abitazione che sorge sulla particella confinante n. 342,
oggetto di una convenzione con la quale l'espropriante ha versato un importo
di fr. 114'000.-. La casa dell'espropriato è posta in posizione rialzata,
beneficiando in modo limitato della protezione offerta dalla parete fonica
realizzata dall'espropriante tre anni dopo l'inizio dei lavori. L'edificio
distava circa 50 m da uno degli strumenti di misurazione delle polveri di
deposizione (grossolane), ubicato presso la part. n. 339, spostato nel
maggio del 2004 di fronte agli uffici della Direzione lavori.

  La CFS ha altresì rilevato che risulta dai rapporti dell'organo di
accompagnamento ambientale (Umweltbaubegleitung, UBB) come i valori limite
d'esposizione al rumore per il grado di sensibilità II siano stati superati
in corrispondenza della vicina part. n. 339 nella prima fase di
installazione del cantiere ed in quella successiva. Le fonti di rumore
oggetto di maggiori disturbi e reclami sono costituite dai brillamenti per
lo scavo in galleria (diminuiti con l'allontanarsi dal portale della
discenderia), dagli impianti quali il nastro trasportatore, la centrale di
betonaggio, l'impianto di lavaggio, dal riempimento dei silos e dalle
operazioni di carico, scarico e trasporto di materiale, nonché dal sistema
di allarme di retromarcia installato sui veicoli. Secondo la CFS,
l'inquinamento fonico risulta inoltre accentuato dalla riflessione delle
onde sonore causate dalla parete rocciosa presente sul versante opposto
della valle. D'altro canto, le misurazioni delle polveri di deposizione
hanno confermato un netto aumento delle concentrazioni a partire
dall'apertura del cantiere, con il regolare superamento del limite di
immissione annuale di 200 mg/m2. Secondo la precedente istanza, questa
circostanza risulta altresì avvalorata dalle fotografie prodotte
dall'espropriato e dalle numerose segnalazioni giunte alla Direzione lavori.
Pure riguardo alle polveri fini (PM10) la CFS ha accertato il superamento in
determinati casi del valore limite giornaliero di 50 µg/m3 e di quello medio
annuo di 20 µg/m3. Al proposito ha rilevato che, pur costituendo tali
polveri un problema in tutto il Cantone

Ticino, essendo anche legate per esempio all'inquinamento autostradale,
secondo il parere del dott. C., sulla base di una valutazione sommaria
secondo l'esperienza, su una stima delle emissioni e sulle misurazioni
effettuate, il sorpasso causato dall'esercizio del cantiere può essere
apprezzato attorno al 10-15 %.

  2.2  La ricorrente contesta le argomentazioni della CFS, sostenendo che le
immissioni provocate dai lavori di costruzione non sarebbero eccessive
giusta l'art. 684 CC. Ritiene che la CFS avrebbe omesso di considerare come
il cantiere litigioso sarebbe contraddistinto da una fase preparatoria,
terminata nella primavera del 2002, e da una successiva fase industriale,
che durerà fino al termine del 2011, caratterizzata dalla costruzione
dell'opera ferroviaria all'interno della montagna e meno incisiva della
prima dal profilo delle immissioni. Rileva che sarebbero stati attuati i
provvedimenti stabiliti nella decisione di approvazione dei piani e nei
progetti di dettaglio, volti a ridurre nella misura del possibile gli
effetti delle installazioni sull'ambiente. Precisa che dal mese di luglio
del 2001 non si odono più brillamenti, che il materiale viene ora dislocato
mediante un nastro trasportatore e che nel frattempo è pure stata eretta una
parete di protezione fonica. La ricorrente ritiene determinante al proposito
la direttiva del 2 febbraio 2000 dell'Ufficio federale dell'ambiente, delle
foreste e del paesaggio (UFAFP) sul rumore dei cantieri, sottolineando che
le installazioni sarebbero in concreto conformi alle esigenze previste da
tale normativa, ciò che escluderebbe un'ulteriore valutazione delle pretese
immissioni foniche eccessive sulla base dei valori limite di esposizione al
rumore applicabili al fondo espropriato.

  Al dire della ricorrente, anche i disturbi provocati dalle polveri
sarebbero diminuiti a partire dalla primavera del 2002, essendo stati
adottati i provvedimenti previsti dalla direttiva sulla protezione dell'aria
sui cantieri edili, entrata in vigore il 1° settembre 2002. Secondo
l'espropriante, la CFS avrebbe fondato il giudizio unicamente sulle
fotografie prodotte dall'espropriato e sulle sue lamentele, omettendo di
considerare l'efficacia dei provvedimenti adottati.

Erwägung 3

  3.  Fondandosi sugli art. 684 segg. CC, i proprietari di fondi vicini
possono opporsi mediante l'azione di cui all'art. 679 CC, quando lo
sfruttamento di un fondo provoca delle immissioni eccessive sui loro fondi.
Quando invece le immissioni provengono da un'opera di interesse pubblico al
cui proprietario o concessionario compete il

diritto di espropriazione (art. 3 Lferr, art. 4 lett. a LEspr) e le stesse
non possono essere evitate o possono esserlo soltanto con una spesa
sproporzionata, allora i diritti di difesa dei vicini vengono sacrificati a
favore del prevalente interesse pubblico dell'opera: a chi si ritiene leso
non rimangono che i diritti sanciti dalla LEspr, potendo formare oggetto di
espropriazione, tra l'altro, i diritti risultanti dalle disposizioni sulla
proprietà fondiaria in materia di rapporti di vicinato (art. 5 cpv. 1
LEspr). Una tale espropriazione altro non è che la costituzione coatta di
una servitù prediale a carico del fondo del vicino e a favore del fondo del
proprietario dell'opera di interesse pubblico, il cui oggetto consiste
nell'obbligo di tollerare le immissioni (DTF 123 II 481 consid. 7; 121 II
317 consid. 4; 119 Ib 348 consid. 4b). Così, secondo l'art. 20 Lferr,
l'obbligo d'indennità per i danni cagionati dall'impresa ferroviaria con una
violazione di diritti di terzi, che non deve essere tollerata conformemente
al diritto di vicinato o ad altre prescrizioni legali e che è conseguenza
inevitabile o difficilmente evitabile della costruzione o dell'esercizio
della ferrovia, è disciplinato dalla LEspr. La giurisprudenza sviluppata
sulla base degli art. 5 LEspr e 684 CC considera in particolare eccessive, e
suscettibili quindi di comportare il pagamento di un'indennità espropriativa
dei diritti di difesa del vicino, le immissioni provenienti dal traffico
stradale, ferroviario o aereo, quand'esse, cumulativamente, siano
imprevedibili, tocchino il proprietario in modo del tutto particolare
(principio della specialità) e risultino gravi (DTF 130 II 394 consid. 7.1
pag. 402; 128 II 329 consid. 2.1 e rispettivi rinvii). Queste condizioni
applicabili ai pregiudizi causati dall'esercizio di un'opera pubblica non
sono tuttavia direttamente trasponibili ai lavori di costruzione. In
particolare, la giurisprudenza ravvisa la specialità delle immissioni nel
superamento di valori limiti d'immissione, che non vigono però nella fase di
cantiere (DTF 117 Ib 15 consid. 2c; 118 Ib 203 consid. 8c). Chiamato a
statuire sulla questione dell'indennità dovuta al proprietario vicino per le
immissioni eccessive causate dai lavori di costruzione di un'opera per la
quale è stato esercitato il diritto di espropriazione, il giudice delle
espropriazioni applica quindi per analogia la giurisprudenza civile. Secondo
quest'ultima, quando il proprietario fondiario che costruisce abbia adottato
tutte le misure che possano essere ragionevolmente da lui pretese, ma non
sia possibile evitare che i limiti del diritto di proprietà vengano ecceduti
a causa dei lavori di costruzione, il vicino che subisce un danno ha

diritto a un'indennità se le immissioni sono eccessive e il pregiudizio
importante. Per stabilire se le immissioni siano eccessive giusta l'art. 684
CC, il giudice deve operare una ponderazione dei contrapposti interessi
delle persone colpite, tenendo conto dell'uso locale, della situazione e
della natura dell'immobile. Trattandosi di un'ingerenza temporanea, anche
l'intensità e la durata delle immissioni costituiscono dei fattori di
apprezzamento non trascurabili (DTF 117 Ib 15 consid. 2a; 121 II 317 consid.
4c; 114 II 230 consid. 5a e rinvii). Un'indennità è pertanto dovuta solo se
gli effetti pregiudizievoli subiti sui fondi vicini in conseguenza dei
lavori di costruzione siano, per la loro natura, la loro intensità e la loro
durata, eccezionali e causino ai vicini un danno considerevole, mentre non
vanno di regola indennizzati gli inconvenienti temporanei (DTF 113 Ia 353
consid. 3 e rinvii).

Erwägung 4

  4.  La ricorrente, pur riconoscendo perlomeno implicitamente che le
immissioni sono in concreto inevitabili, nega in sostanza ch'esse siano
eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, insistendo essenzialmente sul fatto che
sarebbero stati adottati tutti i provvedimenti volti a limitare le
immissioni previsti dalle decisioni di approvazione dei piani e dalle
direttive sul rumore e sulla protezione dell'aria nei cantieri.

  4.1  La direttiva sul rumore dei cantieri, del 2 febbraio 2000, emanata
dall'UFAFP in applicazione dell'art. 6 dell'ordinanza del 15 dicembre 1986
contro l'inquinamento fonico (OIF; RS 814.41), prevede che per ridurre il
rumore dei cantieri vengano adottate a titolo di prevenzione tutte le misure
di limitazione delle emissioni nella maggior misura possibile dal punto di
vista tecnico e dell'esercizio ed in quanto sopportabile dal profilo
economico. Tali misure devono essere inasprite, qualora fosse certo o
probabile che le emissioni risultino dannose o moleste. Sempre secondo la
normativa, il rumore dei cantieri deve essere limitato in primo luogo alla
fonte e, secondariamente, lungo la via di propagazione (cfr. il punto n. 1.4
della direttiva sul rumore dei cantieri). Come rettamente rilevato dalla
CFS, la direttiva non fissa dei valori limite, ma prevede una limitazione
preventiva delle immissioni mediante provvedimenti di natura tecnica e di
esercizio (cfr. art. 11 cpv. 2 e 3 LPAmb [RS 814.01]; cfr. inoltre
ANNE-CHRISTINE FAVRE, La protection contre le bruit dans la loi sur la
protection de l'environnement, tesi Losanna 2002, pag. 293 seg.).
Analogamente, la direttiva 1° settembre 2002 concernente la protezione
dell'aria sui cantieri edili

prevede criteri per la valutazione delle emissioni e provvedimenti
preventivi da adottare nell'ottica della riduzione dell'inquinamento
atmosferico. Questa direttiva concretizza la cifra 88 dell'allegato 2
dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt;
RS 814.318.142.1), secondo cui le emissioni provenienti da cantieri edili
devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista
tecnico, dalle condizioni di esercizio e dalla sopportabilità economica, in
particolare mediante limitazioni delle emissioni delle macchine e degli
apparecchi impiegati, come pure attraverso un adeguato svolgimento delle
operazioni (cfr. inoltre il punto n. 1 della direttiva).

  4.2  Il mancato rispetto delle citate direttive può sì essere rilevante
per valutare se le immissioni provocate da una determinata attività edilizia
siano eventualmente eccessive ai sensi dell'art. 684 CC, ma ciò non
significa d'altro canto che in caso di osservanza delle normative, un
eccesso di immissioni debba di principio essere escluso (cfr. PETER HÄNNI,
Bauimmissionen - ein Problem des öffentlichen und des privaten Rechts, in:
Baurechtstagung, Friburgo 1997, vol. I, pag. 66). La valutazione di un
eventuale pregiudizio superiore ai limiti della tolleranza che può esigersi
dal vicino implica infatti una ponderazione degli interessi in discussione,
tenendo conto, come già visto, dell'uso locale come pure della situazione e
della natura dell'immobile (cfr. DTF 117 Ib 15 consid. 2a). In concreto,
occorre dare atto ad AlpTransit del notevole impegno, rilevato anche in
occasione del sopralluogo, per limitare nella misura del possibile gli
effetti del cantiere sul vicinato, segnatamente attuando provvedimenti quali
le irrigazioni dei depositi e delle piste, la regolare pulizia delle stesse,
le vasche per il lavaggio delle ruote, l'incapsulamento delle parti rumorose
degli impianti, la realizzazione della parete di protezione fonica, la
limitazione delle attività più rumorose a determinate fasce orarie,
l'impiego di apparecchi e macchinari dotati di filtri antiparticolato. Il
fatto che siano stati adottati i provvedimenti previsti dalle citate
direttive e che essi siano stati ritenuti adeguati dall'Ufficio federale dei
trasporti, non consente però di escludere di principio che le immissioni
possano inevitabilmente oltrepassare i limiti del diritto di proprietà,
segnatamente in un caso, come quello in esame, di un cantiere dalle
dimensioni estese e che si protrae per un lungo periodo.

Erwägung 5

  5.

  5.1  La ricorrente non contesta di per sé gli accertamenti riguardo
all'inquinamento fonico eseguiti dalla CFS, che, sulla base degli

atti, ha rilevato in corrispondenza della vicina particella n. 339 un
generale superamento dei valori limite d'esposizione al rumore applicabili
alla zona con un grado di sensibilità II. L'espropriante ribadisce per
contro che sarebbero decisivi unicamente i provvedimenti preventivi nel
frattempo attuati, mentre non dovrebbero più essere presi in considerazione
elementi quali gradi di sensibilità al rumore e valori limite; rileva
altresì che i dati riportati nel giudizio impugnato si riferirebbero
unicamente alla prima fase del cantiere. Come è stato esposto, l'adozione
delle misure di prevenzione previste dalle direttive federali non basta di
per sé a negare l'esistenza di immissioni eccessive. La precedente istanza
non ha quindi ecceduto o abusato del proprio potere d'apprezzamento tenendo
in considerazione, nel contesto di una valutazione complessiva, il fatto che
il fondo dell'espropriato è inserito nella zona residenziale primaria del
piano regolatore comunale con un grado di sensibilità II al rumore (cfr.
art. 43 cpv. 1 lett. b OIF). La destinazione residenziale del comparto e
l'attribuzione dei gradi di sensibilità sono d'altra parte state approvate
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 14 giugno 1995 e non possono di
principio essere rimesse in discussione in questa sede (art. 44 OIF). La
circostanza accennata dalla ricorrente, secondo cui la zona interessata
sarebbe già oggetto di disturbi provenienti dall'esistente linea
ferroviaria, dalla strada cantonale e dall'autostrada, non rende comunque
compatibili con la situazione dei luoghi le ulteriori immissioni di varia
natura provenienti dal cantiere, segnatamente ove si considerino le sue
importanti dimensioni e la sua durata (DTF 93 I 295 consid. 1 pag. 300).
Certo, gli esemplari provvedimenti preventivi messi in atto nel cantiere
contribuiscono a limitare le immissioni foniche causate dai lavori di
costruzione e la CFS ha del resto pure dato atto nel suo giudizio che i
disturbi e i reclami legati ai brillamenti sono diminuiti con l'allontanarsi
dal portale della discenderia. Contrariamente all'opinione della ricorrente
risulta tuttavia dagli atti che i disagi legati all'inquinamento fonico sono
perdurati anche nell'anno 2002 e in quelli successivi e sono riconducibili
all'esercizio dei macchinari di cantiere, in particolare al rumore, anche
notturno, provocato dai segnali acustici degli automezzi in retromarcia
(cfr. per esempio il rapporto dell'accompagnamento ambientale n. 49/2003 dal
1° novembre al 30 novembre 2003). Senza eccedere nel proprio potere
d'apprezzamento, la CFS al proposito ha ritenuto indicativa, per valutare il
numero dei veicoli pesanti in circolazione sul cantiere, la lista allegata

ai rapporti ambientali, segnatamente al rapporto n. 47 dal 1° al 30
settembre 2003. In effetti, benché tale lista non fornisca concrete
indicazioni sui movimenti di traffico all'interno del comparto interessato,
risultano dalla stessa l'entità e le caratteristiche dei numerosi automezzi
utilizzati.

  5.2  Pure le valutazioni della CFS riguardo agli importanti disturbi
causati dalle polveri, in particolare dalle polveri grossolane, risultano
conformi agli atti e consentono senz'altro di ritenere oltrepassati i limiti
del diritto di proprietà. Contrariamente all'affermazione della ricorrente,
la precedente istanza non si è fondata unicamente sulle lamentele
dell'espropriato e sulle fotografie da lui prodotte, ma sul complesso degli
atti disponibili, segnatamente sui rapporti dell'accompagnamento ambientale
che dimostrano, nell'arco degli anni, ripetute ricadute di polveri superiori
al valore limite d'immissione di 200 mg/m2 al giorno (cfr. allegato 7 OIAt)
e sulle reclamazioni sollevate al proposito dagli abitanti della regione. La
CFS non ha comunque ecceduto nel suo potere di apprezzamento prendendo in
considerazione anche le fotografie prodotte dall'espropriato, cui incombeva
del resto l'obbligo di dimostrare il pregiudizio subito, dalle quali
risultano, in vari periodi, oltre alle ragguardevoli quantità di polveri
emesse dalle installazioni e cadute nei dintorni, la situazione dei luoghi e
le importanti dimensioni del cantiere (cfr. art. 72 cpv. 1 LEspr). La
problematica delle polveri grossolane è del resto riconosciuta dalla stessa
ricorrente che si limita a minimizzarne la rilevanza, ritenendola un
disturbo provvisorio legato alle giornate invernali, quando le irrigazioni
devono essere ridotte per il rischio di gelo, e a quelle ventose. Sostiene
inoltre che talune immissioni di polvere non sarebbero riconducibili al
cantiere AlpTransit, ma a lavori eseguiti sulla linea ferroviaria esistente.
Tuttavia, gli interventi su questa linea sono stati temporanei, sicché non
può essere attribuito loro un peso decisivo, segnatamente se raffrontati con
la durata considerevole (dodici/tredici anni) prospettata per il cantiere.
Comunque, come si è potuto rilevare anche durante la visita dei luoghi, non
può essere oggettivamente negato un nesso di causalità tra l'esercizio di
questo cantiere e le importanti immissioni di polvere provocate. Che poi i
disagi aumentino nei periodi ventosi e in quelli invernali avvalora in
concreto la conclusione che le immissioni sono eccessive. Questi fattori
atmosferici non costituiscono infatti in quei luoghi eventi straordinari, ma
circostanze che, secondo l'andamento normale delle cose e l'esperienza
generale

della vita, influiscono sugli effetti provocati dai lavori di costruzione.
Anche un incremento delle immissioni moleste per effetto del vento e del
tempo secco è quindi connesso all'esercizio del cantiere, al quale deve
pertanto essere ricondotto (cfr. HEINZ REY, in: Commentario basilese, ZGB
II, 2a ed., n. 7 all'art. 684 CC). D'altra parte, per essere eccessive ai
sensi dell'art. 684 CC, non occorre che le immissioni siano ininterrotte o
che si ripetano regolarmente (cfr. ARTHUR MEIER-HAYOZ, in: Commentario
bernese, n. 203 all'art. 684 CC).

  La CFS neppure ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti
giuridicamente rilevanti, prendendo in considerazione le misurazioni della
polvere rilevate dallo strumento ubicato dapprima presso la particella n.
339 e spostato nel maggio 2004 su un fondo vicino, in una posizione più
rappresentativa per tutto il nucleo di Polmengo. Premesso che la ricorrente
non sostiene né dimostra che nella precedente ubicazione le misurazioni
eseguite sarebbero del tutto inattendibili, la CFS ha correttamente tenuto
conto pure dei dati forniti dagli altri apparecchi di misurazione per l'area
complessiva interessata dal cantiere, rilevando un incremento globale della
polvere anche relativamente al fondo dell'espropriato. D'altra parte, una
concentrazione elevata di polveri risulta dalle misurazioni effettuate
ancora in tempi più recenti, dopo lo spostamento dello strumento di
rilevamento "Bergerhoff" nel luogo che garantirebbe rilievi più affidabili
(cfr. il rapporto dell'accompagnamento ambientale n. 63/2005 del 1° gennaio
2005, in particolare l'allegato 1). Emanazioni non trascurabili di polvere
dal cantiere e presenti in misura apprezzabile sulla proprietà A. sono
inoltre apparse evidenti in occasione del sopralluogo, durante il quale è
altresì stato rilevato che in taluni punti di misurazione i quantitativi di
polvere riscontrati sono rimasti elevati anche durante il periodo 2005-2006
successivo all'inoltro del ricorso (cfr. verbale del sopralluogo 28 aprile
2006 e documentazione prodotta dalla ricorrente).

  5.3  La ricorrente sostiene che l'affermazione dell'esperto dott. C.,
riportata nel giudizio impugnato, secondo cui il superamento del valore
limite per le polveri fini (PM10) sarebbe riconducibile al cantiere nella
misura del 10-15 %, si fonderebbe su dati rilevati nel 2001. Adduce che la
situazione sarebbe nel frattempo migliorata e non si scosterebbe troppo da
quella generalmente riscontrabile nel resto del Cantone Ticino. Invero, la
CFS si è fondata anche sulle risultanze dei rapporti ambientali, in
particolare sul rapporto

n. 49/2003 (dal 1° novembre 2003 al 30 novembre 2003), dal quale risulta per
gli anni 2002 (valore medio di 26,2 µg/m3) e 2003 un generale superamento
del valore limite annuo per le polveri fini di 20 µg/m3 e per alcune
giornate (dodici casi nel 2002) un sorpasso del valore limite giornaliero di
50 µg/m3. La CFS non ha comunque dato un peso decisivo a questo genere di
immissioni, riconoscendo che le polveri fini costituiscono una problematica
che riguarda l'intero Cantone Ticino, essendo provocate anche da altre
fonti, in particolare dal traffico motorizzato. A ragione ha quindi
proceduto in concreto ad una valutazione complessiva, tenendo conto del loro
effetto globale, delle molestie di varia natura (rumori dalle
caratteristiche diverse, polveri, fumi e scotimenti) causate dai lavori di
costruzione (cfr. MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 145 all'art. 684 CC). La fonte
di maggior disturbo è d'altra parte la polvere grossolana che, in modo più o
meno accentuato anche a dipendenza delle varie fasi del cantiere,
costituisce un disagio permanente e ineluttabile, considerate le
caratteristiche del cantiere essenzialmente incentrato sulla gestione, la
lavorazione e il trasporto del materiale di estrazione della galleria. Ora,
pur tenendo presenti l'interesse pubblico dell'opera e gli accorgimenti
tecnici adottati per ridurre l'inquinamento fonico ed atmosferico,
l'ampiezza e l'importanza dell'attività svolta sul cantiere nell'arco
dell'intera settimana e anche nelle ore notturne, il numero e le
caratteristiche dei macchinari impiegati, la portata e le dimensioni delle
installazioni, la rilevante durata dello stesso, nonché l'intensità degli
inconvenienti fanno senz'altro ritenere eccessive nel loro complesso le
immissioni prodotte sul fondo dell'espropriato. Tale eccesso si è d'altra
parte protratto anche dopo la fase preparatoria, successivamente quindi alla
primavera del 2002, quando il cantiere è entrato nella fase industriale: pur
essendo soggetti a variazioni, i disturbi provocati dalle attività di
gestione del materiale, segnatamente la diffusione della polvere grossolana,
permangono rilevanti e complessivamente costanti. Ne consegue che A., leso
da tali immissioni eccessive, ha diritto a un risarcimento.

Erwägung 6

  6.

  6.1  Occorre quindi determinare l'indennità che la ricorrente deve
rifondere all'espropriato. Al proposito, la CFS l'ha determinata sulla base
dell'art. 19 lett. b LEspr, stabilendo una diminuzione di valore del fondo
come per un'espropriazione definitiva, ma calcolata pro rata temporis,
tenendo conto di una durata del cantiere di dodici

anni. Essa ha in particolare rilevato che il valore complessivo del terreno
e delle costruzioni non esposti a immissioni ammontava a fr. 690'000.- ed ha
riconosciuto una svalutazione del fondo del 10 %, pari quindi a fr.
69'000.-. Ha poi ritenuto tale importo avvalorato da una stima a reddito:
accertando una pigione di fr. 600.- per l'appartamento al piano terreno, di
fr. 1'200.- per quello al primo piano e di fr. 180.- per l'autorimessa, ha
ritenuto che la perdita di reddito dovuta alle immissioni fosse del 40 % nei
primi tre anni e del 20 % nei nove anni successivi, per un totale quindi di
fr. 71'280.-. Ponderando i due valori la CFS ha stabilito l'indennità in fr.
70'000.-.

  6.2  Ora, le immissioni eccessive del cantiere sono limitate alla durata
dei lavori di costruzione e comportano un pregiudizio nell'utilizzazione
della proprietà solo per un periodo determinato. Certo, i lavori si svolgono
su un periodo rilevante, superiore ai dieci anni, oltrepassando il limite di
cinque anni generalmente applicabile ai casi di espropriazione a titolo
temporaneo (cfr. art. 6 cpv. 1 LEspr). Il cantiere, per la sua natura e le
sue caratteristiche, rimane tuttavia un'opera provvisoria, le cui immissioni
sono destinate a scomparire (cfr. DTF 93 I 295 consid. 1 pag. 300). La
facoltà di disporre del proprietario verrà infatti completamente
ripristinata con la fine dei lavori e la chiusura dell'impianto litigioso.
Analogamente al caso dell'espropriazione temporanea, l'indennizzo deve
quindi coprire il danno che si è effettivamente realizzato per il
proprietario (cfr. DTF 109 Ib 268 consid. 3; 120 Ib 465 consid. 5e; sentenza
del 21 giugno 1967, consid. 6 non pubblicato in DTF 93 I 295; HEINZ
HESS/HEINRICH WEIBEL, Das Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berna 1986,
pag. 248 e 249 in fine; cfr. inoltre GRÉGORY BOVEY, L'expropriation des
droits de voisinage, tesi Berna 2000, pag. 109, nota 489) e corrisponde in
sostanza a un'indennità per inconvenienze giusta l'art. 19 lett. c LEspr
(HESS/WEIBEL, op. cit., pag. 293, n. 158; PETER WIEDERKEHR, Die
Expropriationsentschädigung, tesi Zurigo 1966, pag. 98 e 104). Nella misura
in cui la CFS ha stabilito l'indennità sulla base di una diminuzione del
valore venale del fondo in funzione della durata delle immissioni eccessive,
essa si è pertanto fondata su un metodo non conforme al diritto federale. La
perdita di reddito è infatti stata stimata dalla CFS solo a titolo
abbondanziale e ha assunto un'importanza secondaria, essendo stata
considerata unicamente per verificare e confermare la svalutazione della
proprietà calcolata sulla base del valore del fondo.

  6.3  Le immissioni riscontrate comportano una perdita oggettiva del
reddito dell'immobile, che per il suo proprietario costituisce un danno. Nel
caso di una locazione dello stabile, tali immissioni possono infatti
costituire un difetto giustificante una riduzione della pigione secondo
l'art. 259d CO (cfr. sentenze C.144/1985 del 24 settembre 1985, consid. 1,
pubblicata in: SJ 1986 pag. 195 segg. e 4C.377/2004 del 2 dicembre 2004,
consid. 2.1; ROGER WEBER, in: Commentario basilese, OR I, 3a ed., n. 1
all'art. 259d CO). Una tale riduzione può rivestire una rilevanza anche per
il giudizio sull'indennità espropriativa dovuta al proprietario colpito
(cfr. DANIEL GEBHARDT, Abwehrrechte und Entschädigungen bei Baustellen, in:
URP 2002 pag. 414 seg.). Questi ha quindi diritto, per la durata del
cantiere, al risarcimento del danno costituito dalla differenza tra il
reddito oggettivo degli immobili senza le immissioni eccessive e quello
nella situazione pregiudicata dalle stesse, oltre a eventuali ulteriori
pregiudizi che non siano già compresi in tale perdita di reddito.

  6.4
  6.4.1  Al proposito i membri della Commissione superiore di stima hanno
ritenuto adeguati i valori delle pigioni, senza l'influsso del cantiere,
accertati dalla CFS (fr. 600.- per l'appartamento al piano terreno, fr.
1'200.- per quello al primo piano e fr. 180.- per l'autorimessa), che
corrispondono a un costo unitario per la locazione della superficie
abitabile di fr. 127.- al m2. Secondo i loro accertamenti questo costo è
inferiore ai valori di mercato delle pigioni praticati a Faido, che
oscillano tra i fr. 130.- e i fr. 150.- al m2. La ricorrente sostiene che lo
scarto con i prezzi di Faido sarebbe esiguo e non terrebbe sufficientemente
conto della diversa situazione del fondo litigioso, caratterizzata dalla
vicinanza della strada cantonale e della ferrovia, come pure della
morfologia della valle. In sede di udienza i periti hanno tuttavia ribadito
che i valori accertati già tenevano conto della situazione preesistente,
ritenuto altresì che l'installazione del cantiere ha comunque provocato
importanti immissioni supplementari specifiche (in particolare di polvere
grossolana), che hanno decisamente peggiorato la situazione. I valori
accertati considerano d'altra parte anche le caratteristiche della
costruzione, nonché il suo stato di conservazione e sono tutto sommato
adeguati. Gli stessi periti hanno poi ritenuto che in seguito alle
immissioni il reddito dell'immobile subisce una diminuzione di 1/3, una
locazione rimanendo possibile con una pigione di fr. 400.-

per l'appartamento al piano terreno, di fr. 800.- per quello al primo piano
e di fr. 120.- per l'autorimessa. Quest'ultima può infatti essere
considerata soggetta a una diminuzione analoga a quella dell'abitazione
primaria, visto che al suo interno vengono svolte anche attività lavorative,
quand'anche solamente a titolo di occupazione del tempo libero. La
ricorrente ritiene eccessiva tale diminuzione, insistendo sul diverso
carattere dei disturbi delle varie fasi del cantiere e sul miglioramento
della situazione nel frattempo raggiunto. Come visto, in concreto, le
immissioni vanno però considerate nel loro complesso, dato che, pur con
intensità variabile, esse sostanzialmente perdurano in modo da causare un
pregiudizio importante per il proprietario. In un caso come quello in esame,
un calcolo teorico in funzione delle variazioni delle immissioni appare
d'altra parte difficilmente praticabile. Quantificando nella misura di 1/3
la diminuzione del reddito dell'immobile, corrispondente a una perdita
complessiva di fr. 660.- mensili, i periti hanno pertanto correttamente
tenuto conto di una media dei vari disturbi durante l'esistenza complessiva
del cantiere.

  6.4.2  La principale fonte di disturbo, costituita dalla polvere che si
deposita sull'immobile, nelle grondaie e nelle cavità del tetto, comporta
per il proprietario, quale ulteriore pregiudizio, un onere di manutenzione
supplementare. Come rilevato dai periti, questo onere corrisponde a una
spesa per una pulizia straordinaria stimata in due ore settimanali a fr.
20.- orari, per un totale quindi di fr. 160.- mensili (fr. 20.- all'ora x 2
ore x 4 settimane), che, aggiunti alle esposte diminuzioni del reddito,
conducono a un importo di fr. 820.- al mese.

  6.4.3  L'indennità decorre dall'inizio dei lavori, nel novembre del 1999,
potendosi tuttavia ammettere per semplicità, considerata la durata del
cantiere e gli importi in discussione, che permettono un certo
arrotondamento, la data del 1° gennaio 2000. Allo stadio attuale la fine dei
lavori non può essere stabilita con certezza assoluta. Risulta comunque che
il cantiere proseguirà nelle condizioni attuali sino al suo smantellamento,
previsto tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013. Ai fini del versamento
dell'indennità espropriativa si può quindi considerare un periodo di tredici
anni (2000-2012), durante il quale le immissioni, in particolare di polvere,
persisteranno in misura complessivamente costante ed eccessiva. Le attività
prospettate in seguito, quali la posa delle installazioni di tecnica
ferroviaria all'interno della galleria e il progressivo smontaggio

delle infrastrutture di cantiere, risultano per contro sostanzialmente
diverse dalle attuali, legate alla gestione del materiale di scavo. Una
presenza di immissioni eccessive anche dopo il 2012 non appare manifesta e
non può essere valutata in questa sede. Nel caso in cui dovesse realizzarsi,
per quanto non riguardi comunque inconvenienti già considerati da questo
giudizio, spetterà all'espropriato un'ulteriore indennità fondata sui
criteri qui esposti.

  6.5
  6.5.1  L'indennità dovuta all'espropriato a titolo di risarcimento del
danno provocato dalle immissioni eccessive del cantiere ammonta pertanto a
fr. 9'840.- annuali (fr. 820.- x 12 mesi), ossia a complessivi fr. 68'880.-
per il periodo (trascorso) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006 (fr.
9'840.- x 7 anni). Trattandosi, come in concreto, dell'espropriazione dei
diritti di difesa derivanti dai rapporti di vicinato (art. 684 CC),
l'indennità deve fruttare interessi dalla data in cui le immissioni
eccessive iniziano a manifestarsi, quindi dall'avvio dei lavori di
costruzione (in concreto, come visto, dal 1° gennaio 2000). È infatti a
partire dall'inizio dei lavori che tali diritti vengono di fatto "presi in
possesso" (art. 76 cpv. 5 LEspr; DTF 121 II 350 consid. 5e; 106 Ib 241
consid. 3 pag. 245). Il tasso d'interesse corrisponde al saggio usuale
fissato dal Tribunale federale ai sensi degli art. 19bis cpv. 4 e 76 cpv. 5
LEspr (DTF 94 I 286 consid. 4). Sull'indennità di fr. 68'880.- relativa al
periodo in questione devono pertanto essere versati i seguenti interessi
(tenuto conto di un indennizzo versato in prestazioni annuali anticipate):
del   4   %  dal 1.1.2000 al 31.12.2000  su fr.  9'840.-
del   4 ½ %  dal 1.1.2001 al 31.12.2001  su fr. 19'680.-
del   4 ½ %  dal 1.1.2002 al 31.08.2002  su fr. 29'520.-
e del 4   %  dal 1.9.2002 al 31.12.2002  su fr. 29'520.-
del   4   %  dal 1.1.2003 al 31.04.2003  su fr. 39'360.-
e del 3 ½ %  dal 1.5.2003 al 31.12.2003  su fr. 39'360.-
del   3 ½ %  dal 1.1.2004 al 31.12.2004  su fr. 49'200.-
del   3 ½ %  dal 1.1.2005 al 31.12.2005  su fr. 59'040.-
del   3 ½ %  dal 1.1.2006 al 31.12.2006  su fr. 68'880.-
  6.5.2  Per le future immissioni, dal 1° gennaio 2007 fino alla fine del
2012, l'espropriante dovrà versare all'espropriato un'indennità
corrispondente al valore capitalizzato di una rendita annua di fr. 9'840.-
per un periodo di sei anni, pari quindi a fr. 52'500.- (tasso di
capitalizzazione del 3 ½ % e coefficiente di capitalizzazione di 5,328553
secondo le tabelle in: "L'expertise des biens immobiliers",

Fédération internationale des professions immobilières, FIABCI/Suisse).

  6.6  L'espropriato ha acquistato il suo fondo nel 1985 e lo ha edificato
l'anno successivo, senza avere allora beneficiato di un prezzo
particolarmente basso dipendente dagli eventuali prevedibili disagi causati
da un cantiere di una simile portata. Considerato inoltre che della
situazione anteriore all'installazione del cantiere, già contraddistinta
dalla presenza della linea ferroviaria, dell'autostrada e della strada
cantonale, che non hanno comunque modificato le caratteristiche residenziali
della zona, già si è tenuto conto nella determinazione dell'ammontare delle
pigioni, una riduzione del risarcimento fondata su ragioni di equità non si
giustifica (cfr. DTF 129 II 72 consid. 2.7 e riferimenti). Contrariamente
all'opinione della ricorrente, non occorre nemmeno tenere conto della
prospettata diminuzione del traffico ferroviario e dei relativi disturbi
sulla linea esistente in seguito alla futura messa in funzione della
galleria di base del San Gottardo. L'eventuale utilizzazione ridotta della
tratta di montagna negli anni a venire e il conseguente miglioramento della
situazione dal profilo dell'inquinamento fonico ed atmosferico, non
costituiscono in effetti un vantaggio speciale (art. 22 cpv. 1 LEspr)
riguardante specificatamente il fondo oggetto dell'esproprio, ma un
vantaggio generale di cui beneficeranno tutti i fondi ubicati lungo il
tracciato ferroviario esistente (cfr. sentenza C.228/1986 del 14 novembre
1986, consid. 6b/bd, pubblicata in: SJ 1987 pag. 145 segg.; HESS/WEIBEL, op.
cit., pag. 337/338).