Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 132 III 545



Urteilskopf

132 III 545

  64. Estratto della sentenza della II Corte civile nella causa A. contro D.
(ricorso per riforma)
  5C.285/2005 del 2 maggio 2006

Regeste

  Art. 741 Abs. 2 ZGB; Erstellungskosten für Vorrichtungen, die zur Ausübung
einer Grunddienstbarkeit gehören.
  Art. 741 Abs. 2 ZGB bezieht sich auf den Unterhalt und erlaubt es dem
Eigentümer des dienenden Grundstückes nicht, vom Eigentümer des herrschenden
Grundstücks zu verlangen, dass er sich an den Kosten für die Erstellung der
zur Ausübung der Gunddienstbarkeit gehörenden Vorrichtungen beteiligt (E.
3).

Sachverhalt ab Seite 545

  A.- Nell'aprile 1998 D., proprietario del mappale x, ha venduto la
particella y a A., la quale ha nel medesimo atto notarile costituito un
diritto di passo pedonale e con veicoli a favore della particella x.
Edificando nella primavera 1999 il proprio fondo, A. ha pure fatto
costruire, adattando un accesso preesistente, una stradina gravata dalla
predetta servitù.

  B.- Con petizione 15 marzo 2002 A. ha convenuto in giudizio innanzi al
Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna D. e ha

chiesto che questi sia condannato al pagamento di fr. 60'000.-, ridotti nel
corso della causa a fr. 30'143.-, per la costruzione della stradina.
Quest'ultimo importo è stato integralmente riconosciuto dal Pretore con
sentenza 22 luglio 2004.

  C.- Il 12 ottobre 2005 la I Camera civile del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino ha accolto un'impugnativa presentata dal convenuto e ha
respinto la petizione.

  D.- Il Tribunale federale ha respinto il ricorso per riforma presentato
dall'attrice.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Dai considerandi:

Erwägung 3

  3.

  3.1  Il Tribunale d'appello ha lasciato indecisa la questione a sapere se
l'art. 741 cpv. 2 CC debba essere applicato per analogia ai costi di
costruzione nel caso in cui opere necessarie all'esercizio della servitù non
servano solo gli interessi del fondo dominante, ma anche quelli del fondo
serviente. Esso ha espresso perplessità di fronte ad una sentenza in cui il
Tribunale cantonale di Friborgo avrebbe deciso che il CC non impone al
proprietario del fondo dominante di partecipare ai costi di costruzione di
una strada di accesso pure utile al proprietario del fondo gravato (Revue
fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995 pag. 19 segg.). La Corte ticinese
ritiene che tale sentenza vada "in senso diametralmente opposto" ad una
decisione inedita con cui il Tribunale federale avrebbe stabilito che alle
spese di costruzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù
debba provvedere esclusivamente l'avente diritto (sentenza 5C.109/1995 del
18 settembre 1995). I giudici cantonali hanno tuttavia respinto la
petizione, perché la stradina asfaltata in questione non potrebbe essere
considerata un'opera necessaria all'esercizio della servitù: essa è stata
creata dall'attrice per poter accedere in automobile alla sua casa
d'abitazione e rende più difficile raggiungere il fondo dominante a causa di
un muro di sostegno eretto con la sua costruzione. Il fondo dominante (un
prato in declivio) non ne abbisognava per la sua manutenzione, essendo la
preesistente rampa in terra battuta sufficiente, ed essa non è nemmeno
percorsa dall'avente diritto con una certa regolarità ed intensità. Infine,
sempre a mente dei giudici cantonali, anche qualora, come affermato
dall'attrice, il fondo dominante dovesse essere presto edificato, tale
asserita circostanza non giustificherebbe il prelievo di un contributo per
le spese di costruzione.

  3.2  L'attrice rimprovera alla Corte cantonale una violazione dell'art. 8
CC per non aver tenuto conto di un'inserzione di vendita del convenuto, in
cui veniva indicato che il fondo dominante era munito di un accesso. Ritiene
altresì che la mancata considerazione di tale inserzione, regolarmente
prodotta, potrebbe pure essere dovuta a una svista manifesta ai sensi
dell'art. 63 OG. Lamenta poi un'errata applicazione dell'art. 741 CC e
afferma che i giudici cantonali sarebbero giunti alla conclusione che pure i
costi di costruzione debbano, in linea di principio, essere ripartiti fra
tutti coloro che traggono vantaggio dalle opere necessarie all'esercizio
della servitù. Tuttavia, sempre secondo l'attrice, a differenza di quanto
succede con i costi di manutenzione, l'intensità dell'uso di tali opere
appare irrilevante, atteso che come dimostrerebbe il caso concreto anche la
sola esistenza dell'opera può comportare vantaggi al proprietario del fondo
dominante, che ha venduto il suo prato ponendo l'accento sul fatto che
trattasi di un terreno edificabile provvisto di un accesso.

  3.3  Con la propria argomentazione l'attrice non spiega perché la stradina
in discussione costituirebbe un'opera necessaria all'esercizio della
servitù. Ella si limita ad affermare che il convenuto ha potuto vendere più
agevolmente - ad un prezzo elevato - il fondo dominante, perché già munito
di un accesso, e che quindi la stradina in discussione era utile al
proprietario del fondo dominante. L'attrice non suffraga - con una qualsiasi
citazione dottrinale o di giurisprudenza - la tesi implicitamente sostenuta,
secondo cui il fatto di trarre un vantaggio economico da un'opera gravata da
una servitù costruita sul fondo serviente dal relativo proprietario
comporterebbe - in virtù dell'art. 741 cpv. 2 CC - una partecipazione ai
costi di costruzione di tale opera da parte del proprietario del fondo
dominante.

  3.3.1  Nella dottrina sussiste un consenso sul fatto che il proprietario
del fondo dominante possa costruire a sue spese le opere di cui necessita
per l'esercizio della servitù (PETER LIVER, Commento zurighese, n. 28 ad
art. 741 CC; JÖRG SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2a ed., Zurigo
2003, n. 1290, pag. 279; PAUL-HENRI STEINAUER, Les droits réels, vol. II, 3a
ed., Berna 2002, n. 2283, pag. 390). In tal senso si è pure espresso il
Tribunale federale nella sentenza inedita citata dalla Corte ticinese, in
cui era stata respinta la richiesta del proprietario del fondo dominante,
che aveva costruito una strada a proprie spese, di un contributo pecuniario
da parte del proprietario del fondo serviente. La fattispecie oggetto del
presente

ricorso è invece diversa: la proprietaria del fondo serviente ha edificato
un accesso veicolare, gravato da un diritto di passo, alla sua casa di
abitazione. Per un siffatto caso la Corte d'appello del Tribunale cantonale
di Friborgo (sentenza citata) e PAUL-HENRI STEINAUER (op. cit., pag. 390,
nota a pié di pagina n. 183, che si riferisce a tale decisione friborghese)
escludono un'applicazione per analogia dell'art. 741 cpv. 2 CC. Tale
risultato è pure confortato dalla predetta sentenza inedita del Tribunale
federale, la quale specifica - citando PETER LIVER (op. cit., n. 47 [recte
n. 28] ad art. 741 CC) - che l'art. 741 cpv. 2 CC si limita alle spese di
manutenzione e non include le spese di costruzione per le opere necessarie
all'esercizio della servitù (in tal senso, oltre al testo legale, anche
ETIENNE PETITPIERRE, Commento basilese, n. 8 ad art. 741 CC). Si può del
resto osservare che gli autori propensi ad estendere l'art. 741 CC ai costi
di costruzione (PAUL-HENRI STEINAUER, op. cit., n. 2283, pag. 390; JÖRG
SCHMID/BETTINA HÜRLIMANN-KAUP, loc. cit.) non motivano il loro assunto, che
pare peraltro riferito al caso in cui l'opera venga eretta dal beneficiario
della servitù. Giova infine rilevare che il proprietario di un fondo
serviente, che non intende assumersi da solo i costi di opere inerenti alla
servitù da lui costruite, perché pure il proprietario del fondo dominante ne
trae un vantaggio, può concordare nell'atto di costituzione della servitù
che siffatte opere vengano finanziate - in parte o totalmente - dal
beneficiario della servitù; in tale occasione, ricordato che l'art. 741 CC
non è di natura imperativa, è pure possibile prevedere una ripartizione
delle spese di manutenzione diversa da quella legale (DTF 124 III 289).

  3.3.2  Da quanto appena esposto discende pure che l'inserzione di vendita
del convenuto è del tutto irrilevante ai fini del giudizio. Già per questo
motivo appaiono di primo acchito escluse sia la correzione di una svista
manifesta ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 OG, sia una violazione dell'art. 8
CC. Entrambe le norme presuppongono infatti che la prova asseritamente non
considerata dalla Corte cantonale sia rilevante per la decisione
(JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 5.1 ad art. 63 OG, pag. 566; MESSMER/IMBODEN, Die
eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, n. 100, pag. 138; DTF 130 III
591 consid. 5.4 pag. 601, con rinvii).