Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 131 III 398



131 III 398

50. Estratto della sentenza della I Corte civile nella causa X. contro A.
(ricorso per riforma)

    4C.5/2005 del 13 maggio 2005

Regeste

    Lugano-Übereinkommen (LugÜ); Vereinbarung über die Zuständigkeit.

    Einheitliche Auslegung des Lugano Übereinkommens (E. 4).

    Prüfung der Gültigkeit einer Gerichtsstandsvereinbarung gemäss Art. 17
LugÜ (E. 5-7).

Sachverhalt

    Il 7 febbraio 2003 la società tedesca X. ha convenuto A. dinanzi
al Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città con un'azione volta
al pagamento di fr. 176'136.-, oltre interessi, a titolo di mercede
per la ristampa di un libro e la stampa di due calendari dell'avvento,
quest'ultimi ordinati nel 2001. La convenuta si è opposta alla petizione
contestando fra l'altro, in via preliminare, sia la sua legittimazione
passiva che la competenza territoriale del giudice adito. La procedura
è stata pertanto limitata all'esame di queste due eccezioni, che sono
state entrambe rigettate con sentenza del 9 ottobre 2003.

    L'appello introdotto dalla soccombente è stato respinto il 9 dicembre
2004. Come il primo giudice, anche la II Camera civile del Tribunale
d'appello del Cantone Ticino ha infatti stabilito che la convenuta,
gravata dall'onere probatorio, non ha dimostrato di aver concluso i
contratti quale rappresentante della società a garanzia limitata Y. e
non a titolo personale, come asserito dall'attrice. Donde la reiezione
dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva. La massima istanza
ticinese ha pure condiviso le conclusioni pretorili circa l'assenza di
una valida clausola di proroga di giurisdizione, conforme ai requisiti
posti dall'art. 17 della Convenzione di Lugano (CL), sicché la causa è
proponibile al foro del domicilio della convenuta previsto dall'art. 2 CL.

    Contro questa decisione A. è tempestivamente insorta dinanzi al
Tribunale federale con un ricorso per riforma volto ad ottenere la modifica
della sentenza impugnata nel senso dell'accoglimento del suo appello e,
di conseguenza, della reiezione della petizione 7 febbraio 2003. Con
risposta del 18 febbraio 2005 X. propone l'integrale reiezione del gravame.

    Il ricorso è stato respinto il 13 maggio 2005.

Auszug aus den Erwägungen:

                              Dai considerandi:

Erwägung 4

    4.  La Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale
e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, conclusa
a Lugano il 16 settembre 1988 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1992, è
un accordo parallelo all'omonima Convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 (CB) e al Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre
2000, in vigore dal 1° marzo 2002, che ha sostituito la Convenzione di
Bruxelles fra gli stati membri della Comunione Europea (eccezione fatta
per la Danimarca).

    Onde garantire una giurisprudenza coerente, l'articolo 1 del Protocollo
n. 2 concernente l'interpretazione uniforme della Convenzione di Lugano
prevede che i tribunali di ogni Stato contraente tengano equamente
conto, nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni della
convenzione, dei principi sviluppati nelle decisioni più importanti rese
dai tribunali degli altri Stati contraenti in merito alle disposizioni
della Convenzione di Lugano, nonché in quelle emanate in applicazione della
Convenzione di Bruxelles. Ciò vale anche in relazione alla giurisprudenza
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (DTF 129 III 626 consid.
5.2.1 pag. 631 con rinvii).

    Ai fini del presente giudizio si terrà pertanto conto anche della
dottrina e della giurisprudenza riferite all'art. 17 CB nonché all'art. 23
del citato Regolamento.

Erwägung 5

    5.  In primo luogo occorre rammentare che l'esame della validità
della clausola di proroga di foro ex art. 17 CL è indipendente da quello
del contratto principale (JAN KROPHOLLER Europäisches Zivilprozeßrecht,
Kommentar zu EuGVO und Lugano-Übereinkommen, 7a ed., Heidelberg 2002, n. 17
e 91 ad art 23 EuGVO; LAURENT KILLIAS, Die Gerichtsstandsvereinbarungen
nach dem Lugano-Übereinkommen, Zurigo 1993, pag. 150 seg.) e avviene in
maniera autonoma, sulla sola base della regola convenzionale (GEIMER/
Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed., München 2004, n. 97
ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER, op. cit., n. 18 ad art. 23 EuGVO).

Erwägung 6

    6.  L'art. 17 CL accorda alle parti di un rapporto giuridico ben
determinato, di cui almeno una domiciliata nel territorio di uno Stato
contraente, la facoltà di stabilire preventivamente il foro competente -
in via esclusiva - per le cause che dovessero insorgere tra loro (ANTONELLA
VIO GILARDI, Clausola di proroga di giurisdizione: consenso effettivo o
presunto?, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Varese
2001, pag. 488; CAMPEIS/DE PAULI, La procedura civile internazionale,
2a ed. Padova 1996, pag. 206).

    Dato che la proroga di giurisdizione costituisce un'eccezione al
principio generale del foro del convenuto, le condizioni poste dall'art. 17
CL vanno interpretate restrittivamente (ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit.,
pag. 491; LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 146). Si tratta di condizioni
formali rigorose, volte ad impedire che una simile pattuizione venga
inserita nel testo di un contratto all'insaputa di uno dei contraenti
(GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 99 ad art. 23 EuGVO; JAN KROPHOLLER,
op. cit., n. 25 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit.,
pag. 491); esse mirano a garantire l'esistenza di un consenso effettivo
in ordine alla stipulazione della clausola (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit.,
n. 77 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op. cit., pag. 490; YVES
DONZALLAZ, La Convention de Lugano, vol. III, Berna 1998, n. 6783).

    In altre parole, per potersi prevalere di una simile clausola occorre
provare l'esistenza di un consenso effettivo delle parti quo alla proroga
di foro e - cumulativamente - che tale consenso sia certificato in maniera
conforme ai requisiti formali posti dall'art. 17 CL (GEIMER/SCHÜTZE, op.
cit., n. 76 e 77 ad art. 23 EuGVO).

Erwägung 7

    7.  Nel caso in rassegna, l'autorità ticinese ha constatato che la
clausola di proroga di foro a favore del tribunale tedesco era contenuta
nelle condizioni generali allegate dall'attrice alle offerte concernenti
i due calendari dell'avvento 2001 - agli atti non vi è alcun documento
relativo al libro - rispettivamente era stampata a tergo delle conferme
d'ordine inviate alla convenuta. In queste circostanze, i giudici ticinesi
hanno negato la possibilità di ammettere l'avvenuta stipulazione di una
proroga di foro conforme ai dettami dell'art. 17 n. 1 lett. a CL.

    7.1  La conclusione dei giudici ticinesi appare corretta. Gli
accertamenti contenuti nella sentenza impugnata - che vincolano il
Tribunale federale nella giurisdizione per riforma (art. 55 cpv. 1
lett. c e 63 cpv. 2 OG; DTF 130 III 136 consid. 1.4 pag. 140) - inducono
in effetti ad escludere la stipulazione di una convenzione scritta
conforme ai requisiti posti dall'art. 17 n. 1 lett. a CL, giusta il
quale la clausola attributiva di competenza deve essere conclusa "a)
per iscritto o verbalmente con conferma scritta".

    7.1.1  La prima di queste due alternative si realizza, ad esempio,
qualora il contratto che reca la clausola di proroga di foro a tergo,
fra le condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, sia stato
firmato da entrambe le parti e contenga espresso richiamo alle condizioni
generali (LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 153; YVES DONZALLAZ, op. cit.,
n. 6824). Ora, in concreto ciò non è accaduto. Le offerte e le conferme
d'ordine inviate alla convenuta, con stampate dietro le condizioni generali
del contratto - tra le quali vi era la clausola XI concernente il foro -
essendo state sottoscritte dalla sola attrice. Va detto che per poter
ammettere l'esistenza di un consenso scritto ai sensi dell'art. 17
n. 1 lett. a CL non è indispensabile che le parti abbiano firmato il
medesimo documento; può bastare anche uno scambio epistolare. Né viene
pretesa l'apposizione di una firma. Non si può per contro prescindere
dall'espressione chiara ed in forma scritta della volontà di aderire
alla clausola attributiva di competenza, poco importa il supporto scelto
(lettera, telefax, telegramma o mail; cfr. GEIMER/SCHÜTZE, op. cit.,
n. 104, 105 e 109 ad art. 23 EuGVO; YVES DONZALLAZ, op. cit., n. 6890;
LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 156-158). La mancata contestazione, come
nel caso in rassegna, di uno scritto di conferma contenente la clausola di
proroga di foro non può dunque essere considerata quale valida accettazione
della stessa (YVES DONZALLAZ, op. cit. n. 6817), il mero silenzio di un
contraente non offrendo una seria garanzia di consapevole accettazione
(CAMPEIS/DE PAULI, op. cit., pag. 210 e 211).

    Nulla muta il fatto che negli allegati di causa la convenuta abbia
manifestato (per la prima volta) la volontà di sottostare al foro
prorogato. La conferma dell'accettazione della clausola di proroga di
foro deve infatti intervenire entro un termine ragionevole - da valutarsi
tenuto conto delle regole sulla buona fede - e un periodo di due anni
non può essere considerato tale (cfr., anche se riferito alla conferma
di un precedente accordo verbale, GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 110 ad
art. 23 EuGVO).

    7.1.2  Neanche la seconda eventualità contemplata dall'art. 17
n. 1 lett. a CL può entrare in linea di conto.

    Come già esposto, nell'allegato ricorsuale la convenuta ha (perlomeno
indirettamente) sostenuto l'avvenuta pattuizione di un accordo in forma
orale. L'accertamento in senso contrario contenuto nella sentenza impugnata
non è tuttavia stato contestato nella forma adeguata (ovverosia mediante
un ricorso di diritto pubblico per apprezzamento arbitrario delle prove),
sicché vincola il Tribunale federale. Ne discende che, non essendo stato
provato che la proroga di foro fosse stata oggetto di una precedente
stipulazione orale (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit., n. 89 ad art. 23 EuGVO;
LAURENT KILLIAS, op. cit., pag. 166 seg.), anche la decisione in punto
all'impossibilità di considerare gli scritti dell'attrice come una conferma
scritta di un precedente accordo verbale merita di essere condivisa.

    7.2  Non sono dati nemmeno i presupposti per poter far capo all'art. 17
n. 1 lett. b CL, per il quale la clausola attributiva di competenza deve
essere conclusa:"b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno
stabilito tra loro". Questa situazione si avvera qualora fra le parti
siano intercorsi rapporti commerciali prolungati e ripetuti nel tempo,
tali da consolidare una sorta di prassi interna (GEIMER/SCHÜTZE, op. cit.,
n. 117 ad art. 23 EuGVO; ANTONELLA VIO GILARDI, op.cit., pag. 493).

    In concreto, stando a quanto accertato nel giudizio impugnato, la
convenuta non ha mai sostenuto di intrattenere rapporti regolari con
l'attrice né che si fosse instaurata una pratica per cui il silenzio
alla conferma d'ordine poteva essere inteso quale accettazione del foro
prorogato.

    7.3  Lo stesso vale per l'art. 17 n. 1 lett. c CL, che ammette la
validità della pattuizione di una clausola attributiva di competenza:
"c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le
parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale campo, è
ampiamente conosciuto e rispettato dalle parti di contratti dello stesso
tipo nel ramo commerciale considerato." La convenuta non si è infatti mai
richiamata ad un uso del commercio internazionale, per il quale basterebbe
allegare le condizioni generali, senza necessità di accettazione scritta
ma solo di un contesto di effettiva possibilità di conoscenza.