Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 128 II 46



128 II 46

5. Estratto della sentenza della II Corte di diritto pubblico nella causa
A., B., C. e D. SA contro Archivista notarile del Distretto di Lugano
e Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino (azione di diritto
amministrativo)

    2P.337/2001 del 9 gennaio 2002

Regeste

    Art. 116 lit. a OG; Art. 3 Abs. 1 StG; Unvereinbarkeit von kantonalen
öffentlichen Abgaben mit der eidgenössischen Stempelabgabe; zulässiges
Rechtsmittel.

    Aufgrund der Änderung von Art. 116 OG gemäss Bundesgesetz vom
4. Oktober 1991 kann ein Privater die angebliche Unvereinbarkeit
einer kantonalen Stempelabgabe mit dem Bundesrecht nicht mehr mit
verwaltungsrechtlicher Klage geltend machen, sondern nur noch mit
staatsrechtlicher Beschwerde wegen Verletzung der derogatorischen Kraft
des Bundesrechts (E. 2).

Sachverhalt

    Con decisione del 21 novembre 2001 l'Archivista notarile del Distretto
di Lugano ha determinato il valore di un atto pubblico rogato dal notaio
avv. A., concernente la compravendita di azioni e

la cessione di un credito tra persone non domiciliate in Svizzera, in fr.
2'445'125.-, e stabilito un'imposta sul bollo di fr. 7'336.-, indicando
che contro tale decisione è data facoltà di reclamo nel termine di 30
giorni dall'intimazione.

    Con decisione del 7 dicembre 2001 la Divisione delle contribuzioni
del Cantone Ticino ha respinto un reclamo presentato l'8 novembre
2001 da A. per conto della D. S.A., avverso la bolletta concernente
l'assoggettamento al bollo del contratto di scrittura privata, per
un'imposta di fr. 150.-, indicando che contro tale decisione è data facoltà
di ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del
Cantone Ticino nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

    Il 21 dicembre 2001 A., B., C. e la D. S.A. hanno introdotto
al Tribunale federale un'azione di diritto amministrativo contro la
decisione del 21 novembre 2001 e, in subordine, quella del 7 dicembre
2001, chiedendone l'annullamento. Contestano in sostanza l'assoggettamento
all'imposta cantonale, siccome incompatibile con il diritto federale.

    Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile l'azione di
diritto amministrativo e ha trasmesso gli atti alle autorità cantonali
competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici nelle
decisioni impugnate.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione
l'ammissibilità dei gravami sottopostigli, senza essere vincolato,
in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni
(DTF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 1 e relativi richiami).

    b) Le fattispecie in esame concernono l'imposta di bollo sugli atti
notarili ai sensi degli art. 18 segg. della legge ticinese del 20 ottobre
1986 sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici (LIB/TI),
rispettivamente l'imposta di bollo su contratti per scrittura privata,
secondo gli art. 2 segg. LIB/TI, le quali costituiscono tributi fondati
sul diritto cantonale. Ora, a norma dell'art. 3 cpv. 1 prima frase della
legge federale del 27 giugno 1973 sulle tasse di bollo (LTB; RS 641.10), i
documenti che la presente legge assoggetta a una tassa di bollo o dichiara
esenti non possono essere gravati dai Cantoni con contribuzioni o tasse
di registro dello stesso genere; la seconda frase del disposto sancisce
che il Tribunale federale giudica come istanza unica (art. 116 OG) le
contestazioni derivanti da tale disposizione.

    Tuttavia, con l'entrata in vigore il 1o gennaio 1994 della
novella del 4 ottobre 1991 intesa alla modifica della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria, il campo d'applicazione dell'azione
di diritto amministrativo è stato ampiamente ristretto, quale misura di
sgravio per il Tribunale federale (v. FF 1991 II 443 seg.). In particolare,
l'art. 116 lett. f OG è stato abrogato, di modo che l'azione di diritto
amministrativo non è più proponibile in materia di esonero di tributi
cantonali (v. DTF 127 II 1 consid. 2b; 123 II 56 consid. 2; 122 II 241
consid. 2c). Pertanto, il rinvio dell'art. 3 cpv. 1 LTB all'art. 116 OG,
anteriore alla menzionata modifica legislativa e rimasto immutato, per
quanto ciò non sia il frutto di una svista, concerne semmai litigi tra
autorità (art. 116 lett. a e b OG; cfr. DTF 122 II 241 consid. 2c) e i
privati non possono quindi prevalersene (DTF 123 II 56 consid. 1-3; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, n. 1045, pag. 367). In altri termini,
nei casi in cui l'imposizione litigiosa sia, come in concreto, fondata
sul diritto cantonale, l'azione di diritto amministrativo non è più
proponibile per lamentare una presunta incompatibilità dell'imposta
cantonale con il diritto federale, bensì è aperta unicamente la via del
ricorso di diritto pubblico per violazione della forza derogatoria del
diritto federale (v. DTF 127 II 1 consid. 2; sulla situazione anteriore
cfr. la sentenza del Tribunale federale A.443/1981 del 2 dicembre 1983,
in ASA 53 pag. 431, consid. 1, richiamata dai ricorrenti).

    c) Sennonché, l'ammissibilità di quest'ultimo rimedio presuppone
l'esaurimento del corso delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). Ora,
nel caso specifico tale condizione non è soddisfatta, poiché le decisioni
impugnate, come indicano i rispettivi dispositivi, non sono d'ultima
istanza cantonale. Di conseguenza, gli atti vanno trasmessi alle autorità
cantonali competenti conformemente alle indicazioni dei rimedi giuridici
nelle decisioni contestate, le quali autorità dovranno vagliare, alla
luce del diritto procedurale cantonale, l'ammissibilità della memoria
introdotta erroneamente, ma tempestivamente, al Tribunale federale.