Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 127 III 10



127 III 10

2. Estratto della sentenza del 3 ottobre 2000 della II Corte civile nella
causa A. contro B. (ricorso per riforma) Regeste

    Art. 674 und 741 ZGB; Überbaurecht an im Gebäude des Nachbargrundstücks
eingefügten Räumen. Unterhaltslast.

    Voraussetzungen, damit ein vollständig auf dem Nachbargrundstück
liegender Raum Gegenstand einer Überbaurechtsdienstbarkeit sein
kann (E. 2). Die Rechtsbeziehungen zwischen dem Eigentümer des
berechtigten Grundstücks einerseits und jenem des belasteten Grundstücks
andererseits richten sich nicht nach dem Nachbarrecht, sondern den
für die Dienstbarkeiten massgebenden Bestimmungen (E. 3), welche für
die Unterhaltslast von Vorrichtungen, die beiden Grundstücken dienen,
eine Aufteilung der Kosten nach dem Verhältnis der jeweiligen Interessen
vorsehen (E. 4).

Sachverhalt

    A.- In seguito a un contratto di divisione ereditaria concluso nel
1975 le sorelle A. e B. sono diventate proprietarie delle particelle n. 647
risp. 615, su cui sorgono due abitazioni contigue. Nell'edificio costruito
sulla particella n. 615 sono inseriti al livello del piano terra e della
cantina locali facenti parte dell'abitazione di A. Il 21 novembre 1983
A. ha convenuto in giudizio innanzi al Pretore del distretto di Leventina
la sorella con un'azione tendente all'accertamento del confine tra i
due fondi (domanda n. 1), all'attribuzione di un diritto di sporgenza
comprendente, fra l'altro, una cucina (domanda n. 2). Essa ha altresì
chiesto che fosse ordinato alla convenuta di adottare provvedimenti atti
a ridurre le immissioni foniche, di polvere e sudiciume provenienti dal
pavimento dei locali soprastanti a quelli inclusi nel diritto di sporgenza
(domanda n. 3). La convenuta ha aderito alle prime due richieste della
petizione, sicché il Pretore le ha disgiunte e stralciate dai ruoli e ha
commissionato al geometra revisore un piano di mutazione che definisce
il confine tra i fondi e il diritto di sporgenza. Con giudizio 9 aprile
1999 il Pretore ha parzialmente accolto la terza domanda della petizione
e ha ordinato a B. di adottare d'intesa con la sorella i provvedimenti
indicati dal perito giudiziario e ha posto i costi derivanti da tale
intervento a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

    B.- Il 3 maggio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino ha accolto un appello presentato dalla convenuta
contro quest'ultima decisione e ha respinto la petizione. I Giudici
cantonali hanno ritenuto nullo il diritto di sporgenza, poiché i locali
in questione sono materialmente incorporati nell'edificio sito sul fondo
serviente. In queste circostanze l'attrice non può vantare legittimi
diritti sul fondo della convenuta e non può quindi pretendere che questa
intraprenda lavori. Se invece si volesse ritenere valida la servitù,
essa comprenderebbe tutte le opere sporgenti e quindi anche la soletta
litigiosa, che apparterrebbe all'attrice, quale proprietaria del fondo
dominante. Anche in questa eventualità, essa non potrebbe esigere che
la convenuta si assuma le spese per il risanamento di opere che non
le appartengono.

    C.- Con ricorso per riforma del 7 giugno 2000 A. ha postulato
l'annullamento della decisione cantonale e il rinvio della causa al
Tribunale di appello per nuovo giudizio. Con risposta 17 agosto 2000
B. ha proposto la totale reiezione del gravame. Il Tribunale federale
ha accolto il rimedio, ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato
la causa all'autorità cantonale per completamento degli accertamenti di
fatto e nuova decisione nel senso dei considerandi.

Auszug aus den Erwägungen:

                        Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- a) L'attrice sostiene che la sentenza impugnata, negando la
validità della servitù di sporgenza costituita sul fondo di proprietà
della vicina, viola l'art. 674 CC.

    b) Secondo i giudici cantonali un locale può essere oggetto di una
servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 CC se appartiene sul piano
funzionale al fondo dominante ed è separato strutturalmente dal fondo
serviente. In concreto, i locali oggetto della servitù di sporgenza
appartengono funzionalmente alla casa dell'attrice, ma si trovano
materialmente incorporati nell'edificio della convenuta. In queste
circostanze la servitù è illecita e l'attrice non può pretendere che la
convenuta intraprenda lavori alla soletta litigiosa.

    c) L'art. 674 cpv. 1 e 2 CC autorizza la costituzione di servitù
fondiarie di sporgenza nei casi in cui le costruzioni e le altre opere
sporgenti da un fondo sopra un altro rimangono parte costitutiva del
fondo da cui sporgono.

    aa) È pacifico che le servitù previste all'art. 674 cpv. 2 CC possono
pure riguardare vani di una costruzione - quali una cantina o locali
d'abitazione - che invadono un fondo vicino (DTF 105 Ib 187 consid. 5a;
78 II 131 consid. 3).

    bb) Più controversa si avvera la questione nel caso di locali
interamente situati sul fondo vicino. LIVER (Zulässigkeit der Erstellung
eines Gebäudes unter teilweiser Einbeziehung des Nachbargrundstückes
aufgrund einer Dienstbarkeit, ZBGR 54/1973 pag. 193 segg., 203) ritiene
che fra i vani che sono oggetto della servitù e il fondo dominante
debba sussistere un collegamento edile che permette di considerarli come
un'unità di locali commerciali o abitativi. Secondo FRIEDRICH (Baurechts-,
Unterbaurechts- und Überbaurechts-Dienstbarkeiten, in: Rechtliche Probleme
des Bauens, Berner Tage für die juristische Praxis 1968, pag. 135 segg.,
155), locali interamente situati sul fondo vicino possono essere parte
del fondo dominante e quindi essere oggetto di un diritto di sporgenza
se vi è una stretta relazione con quest'ultimo; la possibilità di un uso
regolare e diretto dal fondo dominante del vano interamente edificato sul
fondo serviente dovrebbe essere sufficiente. WIELAND (Commento zurighese,
1909, n. 3b all'art. 674 CC) ritiene che un collegamento fisico non
è necessario se i locali oggetto del diritto di sporgenza formano
un'unità economica con la costruzione edificata sul fondo dominante.
Diversi altri autori sostengono invece che un'unità economica non basta
ed esigono una coerenza corporea tra i locali del diritto di sporgenza
e l'opera edificata sul fondo dominante: a tal fine non basta che i vani
interamente siti sul fondo vicino siano unicamente collegati all'edificio
principale con delle condotte di alimentazione (MEIER-HAYOZ, Commento
bernese, 1964, n. 12 all'art. 674 CC; LEEMANN, Commento bernese, 1911,
n. 7 all'art. 674 CC; HITZIG, Das Baurecht [droit de superficie] im
Vorentwurf eines schweizerischen Civilgesetzbuchs, ZSR 22/1903 pag. 1
segg., 15-16). MEIER-HAYOZ (op. cit., n. 13 all'art. 674 CC) osserva
tuttavia che una cantina, situata completamente oltre il confine della
particella dell'avente diritto e unicamente accessibile da questo fondo,
costituisce un caso di sporgenza (nel medesimo senso FRIEDRICH, op. cit.,
pag. 165; BÜRGISSER, Das Überbaurecht des ZGB und des BGB, tesi Zurigo
1978, pag. 110 e 112; LIVER, Commento zurighese, n. 13 all'art. 730;
sentenza del Tribunale di appello solettese pubblicata in SJZ 44/1948
pag. 43 n. 5; cfr. anche la sentenza del Tribunale d'appello argoviese
pubblicata in ZBGR 8/1927 pag. 206 seg. n. 77 riguardante una cucina).
Infine SCHMID (Ausgewählte Fragen zum Baurecht, Unterbaurecht und zum
Überbaurecht, ZBGR 79/1998 pag. 289 segg., 304) afferma che contrariamente
a un diritto di superficie, che presuppone l'esistenza di un edificio
indipendente, l'oggetto di un diritto di sporgenza si trova in un rapporto
di dipendenza da un profilo edile, economico e funzionale nei confronti
dell'immobile costruito sul fondo dominante (cfr. anche REY, Commento
basilese, n. 5 all'art. 674 CC).

    cc) Da quanto precede risulta che un locale interamente situato sul
fondo vicino può sicuramente far oggetto di una servitù di sporgenza
alle seguenti condizioni: il locale in questione si trova in un edificio
che è collegato all'opera principale sita sul fondo dominante da un
muro divisorio o da due muri esterni contigui; esso è direttamente
accessibile dall'edificio principale da un'apertura creata attraverso il
muro o i muri e forma con questo un'unità da un punto di vista funzionale
(ad esempio quale camera, cucina o cantina integrati funzionalmente in
un'abitazione sita sul fondo dominante). Non è invece possibile esigere,
come fatto dall'autorità cantonale, che il locale oggetto della servitù
sia integrato nella struttura - delimitata in linea di principio dai
muri esterni - della costruzione eretta sul fondo dominante ed escludere
così un diritto di sporgenza quando il locale in questione è inserito
nella struttura dell'immobile sito sul fondo serviente. Ne segue che
in concreto la servitù di sporgenza - che adempie i citati requisiti -
costituita a favore della proprietà dell'attrice è valida.

Erwägung 3

    3.- a) Secondo l'attrice, pure la seconda motivazione addotta nella
sentenza cantonale per respingere l'azione è errata. I giudici cantonali
hanno a torto negato che la soletta non sia in comproprietà fra le parti e
che quindi non possono essere applicate le norme sui rapporti di vicinato.

    b) La sentenza impugnata rileva che anche qualora si reputasse
valida la servitù di sporgenza, la petizione dovrebbe nondimeno essere
respinta. Infatti, in quest'ultima ipotesi la servitù comprenderebbe
tutte le opere sporgenti sul fondo della convenuta e quindi anche la
soletta, che apparterebbe all'attrice, la quale non potrebbe esigere
dalla convenuta l'assunzione delle spese per il rifacimento dei propri
manufatti. La proprietà esclusiva del soffitto non è nemmeno ostacolata
dall'art. 670 CC, poiché tale norma, che istituisce una presunzione di
comproprietà delle opere divisorie, si applica unicamente alle separazioni
verticali e non anche a quelle, come quella litigiosa, orizzontali.

    c) Ora, in concreto, contrariamente a quanto indicato nell'atto
ricorsuale e nella sentenza impugnata, i rapporti dell'attrice, quale
proprietaria di un fondo al beneficio di un diritto di sporgenza, e la
convenuta, proprietaria del fondo gravato, non dipendono dalle disposizioni
del diritto di vicinato, ma dalle norme relative alle servitù (DTF 88
II 331 consid. 4; MEIER-HAYOZ, op. cit., n. 83 all'art. 679 CC, LIVER,
op. cit., n. 119 all'art. 737 CC) che verranno esaminate nel seguente
considerando.

Erwägung 4

    4.- a) Giusta l'art. 741 CC la manutenzione delle opere necessarie
all'esercizio della servitù incombe al proprietario del fondo dominante
(cpv. 1); se le opere servono anche agli interessi del fondo serviente,
la manutenzione è fatta in comune, in proporzione dei rispettivi vantaggi
(cpv. 2). Sono opere ai sensi della citata norma segnatamente le strutture
(muri portanti, paratie separatrici, ecc.) necessarie all'esercizio della
servitù di sporgenza sul fondo vicino (LIVER, op. cit., n. 19 all'art. 741
CC). Dal momento in cui esse sono utilizzate dal proprietario del fondo
beneficiario della servitù nell'esercizio della stessa, si applica quanto
disposto dall'art. 741 CC, indipendentemente dalla questione della loro
proprietà (LIVER, op. cit., n. 22 all'art. 741 CC; cfr. anche PETITPIERRE,
Commento basilese, n. 7 all'art. 741 CC).

    b) In concreto la soletta litigiosa costituisce un'opera necessaria
all'esercizio della servitù di cui gode l'attrice, di modo che i costi
della sua manutenzione - e della sola manutenzione (LIVER, op. cit.,
n. 28 all'art. 741 CC) - si determinano in base all'art. 741 CC.

    aa) Per quanto concerne i rumori di cui si duole l'-attrice, occorre
rilevare che il soffitto in questione non pare aver subito alcuna modifica
dalla costituzione della servitù, cosicché l'eliminazione della lamentata
molestia non pare rientrare nella manutenzione. Nella misura in cui
tali immissioni sono inerenti al tipo di pavimento - travi di legno che
sorreggono delle assi, e non un pavimento moderno in cemento armato -
l'attrice non può esigere che la convenuta intraprenda a sue spese gli
interventi necessari a sopprimere gli asseriti inconvenienti.

    bb) Con riferimento alla caduta di polvere dal soffitto litigioso nella
cucina dell'attrice, apparentemente dovuta all'usura della struttura del
pavimento, la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento di fatto
concernente i lavori necessari per eliminare tali immissioni. Occorre
pertanto rinviare la causa all'autorità cantonale per completamento
degli accertamenti di fatto e nuova decisione (art. 64 cpv. 1 OG). Se
dovesse risultare che la caduta di polvere può essere eliminata con
interventi che permettono di conservare il soffitto di legno esistente,
tali lavori incombono alla sola attrice, essendone l'unica beneficiaria.
Se invece dovesse risultare indispensabile sostituire il pavimento in
questione con un nuovo pavimento moderno - e che questa operazione risulti
possibile - occorrerà accertare in che misura questi lavori comprendano una
parte di manutenzione, che dovrà essere ripartita fra le parti in virtù
dell'art. 741 cpv. 2 CC; i costi della parte eccedente la manutenzione
dovranno invece essere sopportati dall'attrice, venendo tali lavori
intrapresi nel suo interesse (LIVER, op. cit., n. 30 all'art. 741 CC).