Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 125 V 465



125 V 465

76. Sentenza del 6 settembre 1999 nella causa C. contro Ufficio
per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni e Tribunale
amministrativo del Cantone dei Grigioni Regeste

    Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG; Art. 20 lit. a des Übereinkommens Nr. 168
der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über Beschäftigungsförderung
und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988: Aufenthalt in
der Schweiz als Anspruchserfordernis. Die zu Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG
ergangene Rechtsprechung verletzt Art. 20 lit. a des Übereinkommens Nr. 168
über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom
21. Juni 1988 nicht, soweit diese Bestimmung das Recht auf Ausrichtung von
Leistungen von der Voraussetzung abhängig macht, dass sich der Ansprecher
im Gebiet des leistenden Staates befindet.

Sachverhalt

    A.- Il cittadino italiano C., coniugato, beneficiario di un permesso
di domicilio tipo C, ha lavorato presso l'impresa di costruzioni L. SA,
B. (Svizzera), fino al suo licenziamento per mancanza di lavoro. A partire
dal 1o gennaio 1997 egli ha fatto valere il diritto all'indennità di
disoccupazione.

    Il 21 febbraio 1997 l'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e
lavoro dei Grigioni ha negato all'interessato il diritto all'indennità di
disoccupazione a decorrere dal 1o gennaio 1997 per mancanza di domicilio
in Svizzera.

    B.- Contro il provvedimento di diniego C. è insorto con ricorso al
Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, il quale, per giudizio
del 2 settembre 1997, ha respinto l'impugnativa.

    C.- C., rappresentato dall'avvocato S., interpone ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Con protesta
di spese e ripetibili, chiede l'annullamento del giudizio cantonale e
conseguentemente il riconoscimento delle indennità di disoccupazione. Dei
motivi sviluppati si dirà, per quanto necessario, in seguito.

    L'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro dei Grigioni
postula la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale dell'industria,
delle arti e mestieri e del lavoro (dal 1o gennaio 1998: Ufficio federale
dello sviluppo economico e del lavoro; dal 1o luglio 1999: Segretariato
di Stato dell'economia) ha rinunciato a presentare osservazioni.

Auszug aus den Erwägungen:

                            Diritto:

Erwägung 1

    1.- Nella misura in cui la procedura di ricorso concerne l'assegnazione
o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo
del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della
violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere
di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della
decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento
di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni
delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG).

Erwägung 2

    2.- a) Secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI ha diritto all'indennità
di disoccupazione l'assicurato che risiede in Svizzera.

    In ossequio al principio del divieto dell'esportazione di prestazioni,
la giurisprudenza ha precisato che la succitata norma subordina il diritto
all'indennità di disoccupazione alla residenza effettiva in Svizzera,
così come all'intenzione di conservarla durante un certo periodo e di
farne, durante questo tempo, il centro delle proprie relazioni personali
(DTF 115 V 448). Questi requisiti non collimano con quelli del domicilio
civile secondo l'art. 23 CC (DTF 115 V 449 consid. 1b con riferimenti;
cfr. anche DTF 119 V 108 consid. 6c e riferimenti).

    La nozione di domicilio della legislazione sugli stranieri non
coincide con quella del diritto civile (DTF 113 V 264 consid. 2b; RCC
1990 pag. 261 consid. 3a e 1982 pag. 171 consid. 2a con riferimenti), né
tanto meno con quella della residenza secondo l'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI.

    b) (...).

Erwägung 3

    3.- Nella fattispecie il ricorrente sostiene che la summenzionata
giurisprudenza violerebbe l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la
promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21
giugno 1988 (RS 0.822.726.8; RU 1991 1914; in vigore per la Svizzera dal
17 ottobre 1991, in seguito: Convenzione n. 168). Egli rileva segnatamente
che tale giurisprudenza non sarebbe conforme al diritto internazionale
poiché subordina il diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che
alla residenza effettiva in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla
durante un certo periodo e di farne - durante questo tempo - il centro
delle proprie relazioni personali, quando la Convenzione in oggetto
richiederebbe invece dall'interessato solo di trovarsi sul territorio
svizzero. (...).

Erwägung 4

    4.- a) L'art. 20 della Convenzione n. 168 nella versione francese,
che giusta l'art. 39 fa stato con quella inglese, cita:
      "Les indemnités auxquelles une personne protégée aurait eu droit
      dans les

    éventualités de chômage complet ou partiel, ou de suspension du gain
due à

    une suspension temporaire de travail sans cessation de la relation de

    travail, peuvent être refusées, supprimées, suspendues ou réduites
dans une

    mesure prescrite:
      aussi longtemps que l'intéressé ne se trouve pas sur le territoire du

    Membre (a);"

    b) Per costante giurisprudenza l'interpretazione di un accordo
internazionale deve procedere anzitutto dal testo convenzionale. Se il
testo è chiaro e il significato - come risulta dal generale uso della
lingua, dall'oggetto e dallo scopo della disposizione - non appare privo
di senso, non è data interpretazione estensiva o limitativa, a meno che
dal contesto o dai lavori preparatori si possa con sicurezza dedurre che
il testo non corrisponde alla volontà delle parti contraenti (DTF 121
V 43 consid. 2c, 119 V 107 consid. 6a, 117 V 269 consid. 3b e sentenze
ivi citate). In questo ambito - conformemente a una giurisprudenza solo
recentemente modificata - le nozioni, applicabili in una convenzione
di sicurezza sociale e determinanti per il diritto a prestazioni di un
istituto di assicurazione svizzero, dovevano essere interpretate sempre
giusta la concezione svizzera, ossia secondo il diritto nazionale (DTF
112 V 149 consid. 2a con rinvii).

    Con l'entrata in vigore - per la Svizzera il 6 giugno 1990 - della
Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969
(RS 0.111; RU 1990 1112), il Tribunale federale delle assicurazioni
ha precisato l'accennata giurisprudenza (DTF 117 V 268), nel senso
che ha considerato essere necessario, a norma dei principi generali
sull'interpretazione degli accordi internazionali stabiliti negli art. 31
a 33, cercare in primo luogo il significato autonomo di una disposizione
convenzionale. Solo se una convenzione - interpretata regolarmente alla
luce di suddette regole - non disciplina né esplicitamente né tacitamente
una precisa questione, è ammissibile per la sua interpretazione consultare
sussidiariamente le nozioni applicabili nel diritto nazionale (DTF 124
V 228 seg. consid. 3a; cfr. anche DTF 121 V 43 consid. 2c e 119 V 107
consid. 6a con rinvii).

Erwägung 5

    5.- Si pone quindi il tema di sapere se e in quale misura al caso la
giurisprudenza sviluppata intorno all'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI violi
l'art. 20 lett. a della Convenzione n. 168, in quanto esso disposto
sottopone il diritto all'erogazione di prestazioni alla condizione che
l'interessato si trovi sul territorio dello Stato erogante.

    Giova al riguardo ricordare che in una recente sentenza il Tribunale
federale delle assicurazioni, esprimendosi sugli scopi prefissisi
dalla Convenzione all'art. 2, ha evidenziato come la medesima volga
a che gli Stati membri prendano misure appropriate per coordinare il
loro sistema di protezione contro la disoccupazione e la loro politica
d'occupazione: a tal fine devono provvedere in particolare a che le
modalità d'indennizzo contribuiscano alla promozione del pieno impiego e
non abbiano per effetto di scoraggiare i datori di lavoro dall'offrire,
rispettivamente i lavoratori dal cercare, un'occupazione produttiva
(DTF 124 V 229 consid. 3b).

    Orbene non si vede come la suddetta giurisprudenza relativa all'art. 8
cpv. 1 lett. c LADI esigente una presenza qualificata nel nostro Paese
possa essere contraria alla Convenzione. In effetti, solo restando
a diretto contatto con il mondo del lavoro nel quale intende essere
reinserito il disoccupato può dar prova di un serio e costante impegno
nella ricerca di un lavoro. Inoltre la presenza effettiva garantisce alle
autorità competenti la possibilità di verificare l'idoneità al collocamento
e di controllare la disoccupazione. Ridurre tale presenza a qualche ora al
giorno, come richiesto dal ricorrente, equivarrebbe a non far obbligo agli
interessati di mettersi nella situazione di concretamente poter reperire
un impiego. Con un simile sistema verrebbe garantita solo l'indennizzazione
degli assicurati, mentre sarebbe disatteso l'altro intento contenuto nella
Convenzione, quello della promozione del pieno impiego, intento che può
essere concretizzato solo con un disciplinamento che favorisca la ricerca
di un'occupazione. La giurisprudenza di questa Corte che subordina il
diritto all'indennità di disoccupazione, oltre che alla residenza effettiva
in Svizzera, anche all'intenzione di conservarla durante un certo periodo
e di farne - durante questo tempo - il centro delle proprie relazioni
personali non è quindi in contrasto con il diritto convenzionale, questo a
prescindere dal fatto che ciò non esclude necessariamente per l'interessato
la possibilità di avere il domicilio all'estero presso la propria famiglia.

    (...).

    Le considerazioni che precedono appaiono tanto più valide quando si
ritenga come l'art. 20 della Convenzione, oltre al requisito di trovarsi
nello Stato membro (lett. a), prevede una serie di situazioni nelle quali
il diritto a prestazioni è subordinato alla condizione che il richiedente
abbia fatto tutto quanto da lui esigibile per non essere disoccupato
(lett. b - h).

Erwägung 6

    6.- Nella fattispecie si pone la questione di sapere se C. fosse
nel periodo determinante effettivamente residente nel nostro Paese,
ossia presente sul mercato del lavoro svizzero.

    Orbene, per attestare la sua effettiva residenza in Svizzera il
ricorrente rileva in particolare di avere avuto a disposizione una camera
presso il "Personalhaus" dell'ex-datore di lavoro. A comprova di quanto
affermato esibisce una dichiarazione 18 dicembre 1996 di quest'ultimo,
da cui si evince che l'interessato, quale dipendente della ditta L. SA,
abitava durante tutto l'anno nel "Personalhaus". Per contro, nulla si
rileva per quanto concerne il periodo dopo il licenziamento.

    In effetti, nell'incarto manca qualsivoglia documento attestante una
costante presenza sul mercato del lavoro svizzero per consentire al giudice
di statuire. Si rende pertanto necessario un complemento d'istruttoria.

Erwägung 7

    7.- (Spese e ripetibili)