Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 123 III 145



123 III 145

25. Estratto della sentenza del 10 gennaio 1997 della II Corte civile
nella causa Thermoselect S.A. contro Regio Presse S.A. (ricorso per
riforma) Regeste

    Art. 28g ff. ZGB; Recht auf Gegendarstellung.

    Die Gegendarstellung muss nicht unbedingt in den gleichen Schriften
und an der gleichen Stelle veröffentlicht werden wie die beanstandete
Darstellung. Nichtsdestoweniger müssen die typografische Gestaltung und
die Plazierung der Gegendarstellung derart sein, dass dasselbe Publikum
erreicht wird. Je auffälliger die beanstandete Darstellung zur Geltung
gebracht wurde, desto mehr kann dies auch von der Gegendarstellung verlangt
werden (E. 2).

    Das Medienunternehmen darf grundsätzlich einzelne Abschnitte der
Gegendarstellung ohne Zustimmung von deren Autor nicht verharmlosen,
streichen oder ändern. Hat das Medienunternehmen eine Gegendarstellung
veröffentlicht, an der es von sich aus ungerechtfertigte Änderungen
angebracht hat, so verfügt der hierauf angerufene Richter die
Veröffentlichung einer unveränderten Gegendarstellung (E. 3).

    In der Gegendarstellung darf nicht auf andere Themen abgeschweift
werden, und sie darf weder Werturteile noch Kommentare noch polemische
Vorwürfe enthalten (E. 4).

Sachverhalt

    A.- Il quotidiano La Regione, edito dalla Regio Presse S.A., ha
pubblicato sulla terza pagina del numero apparso sabato 11 novembre
1995 un articolo intitolato "Ticino pulito". Il 1o dicembre seguente la
Thermoselect S.A. ha chiesto alla redazione del quotidiano di pubblicare
una risposta a tale articolo nelle medesime modalità di quest'ultimo,
ossia sulla terza pagina di un'edizione del sabato in un riquadro
largo due colonne e misurante 14,8 cm di altezza su 9,2 cm di larghezza,
situato nella seconda colonna in alto e con un titolo cubitale in rosso e
testo in grassetto. La risposta doveva terminare con l'affermazione "SI"
scritta in caratteri cubitali rossi. Poiché la redazione aveva espresso
riserve sulla forma e sul contenuto del testo proposto, la Thermoselect
S.A. le ha ripresentato, l'8 dicembre 1995, un nuovo testo, che è stato
pubblicato nell'edizione di sabato 16 dicembre, troncato del sottotitolo
"puntualizzazione della Thermoselect" e dell'affermazione finale "SI".

    B.- Il 27 dicembre 1995, la Thermoselect S.A. ha chiesto al Pretore del
distretto di Bellinzona di ordinare alla Regio Presse S.A. la pubblicazione
del testo integrale della risposta nelle medesime modalità di stampa
dell'articolo litigioso. Con decisione 16 gennaio 1996 il Pretore ha
respinto l'azione. Adita dall'attrice, la I Camera civile del Tribunale
di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 9 luglio 1996, riformato
il giudizio di primo grado, accogliendo integralmente l'azione.

    C.- Il 2 settembre 1996 la Regio Presse S.A. ha inoltrato al Tribunale
federale un ricorso per riforma, con cui postula la riforma della decisione
cantonale nel senso che l'appello sia respinto. Con risposta 4 dicembre
1996 la Thermoselect S.A. propone la reiezione del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Secondo la convenuta la Corte cantonale avrebbe violato il diritto
federale esigendo la pubblicazione della risposta alle stesse condizioni
grafiche e visuali dell'articolo a cui si riferisce.

    a) L'avamprogetto della legge federale che modifica il Codice civile
svizzero e il Codice delle obbligazioni (protezione della personalità,
art. 28 CC e 49 CO) prevedeva che la risposta doveva essere pubblicata
con i medesimi caratteri e possibilmente nella medesima posizione del
contestato articolo (RODONDI, Le droit de réponse dans les médias, tesi
Losanna 1991, pag. 254; HOTZ, Kommentar zum Recht auf Gegendarstellung,
1987, pag. 1). Con l'art. 28k cpv. 1 del progetto di legge, che è stato
adottato senza discussioni dalle Camere (Boll.uff. Consiglio nazionale
1983 II 1393 seg. e Boll.uff. Consiglio degli Stati 1983 pag. 145),
il Consiglio federale ha deliberatamente rinunciato a norme speciali ed
esaustive sulle modalità di diffusione (FF 1982 II 669). Per adempiere lo
scopo prefisso dalla legge è in effetti sufficiente ma essenziale che la
risposta sia diffusa in modo da raggiungere, per quanto sia possibile,
la medesima cerchia di persone che ha preso conoscenza dell'esposizione
di fatti contestata. Se la risposta è pubblicata da un organo di stampa,
essa deve beneficiare di condizioni altrettanto favorevoli dell'articolo
a cui si riferisce, il che non significa necessariamente che essa debba
sempre apparire nella stessa collocazione della contestata esposizione
(FF 1982 II 669).

    Questa concezione è condivisa quasi unanimemente dalla dottrina
(RODONDI, op.cit., pag. 257; BUCHER, Personnes physiques et protection
de la personnalité, 3a ed., n. 726; TERCIER, Le nouveau droit de la
personnalité, 1984, n. 1576; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques
et tutelle, 3a ed., n. 699; TUOR/SCHNYDER/SCHMID, Das Schweizerische
Zivilgesetzbuch, 11a ed., pag. 102; BARRELET, Droit suisse des mass média,
2a ed., n. 679; implicitamente nello stesso senso KATERINA KOCIAN ELMALEH,
Gegendarstellungsrecht - Droit de réponse, tesi Zurigo 1993, pag. 169;
PEDRAZZINI/OBERHOLZER, Grundriss des Personenrechts, 4a ed., pag. 169;
RIKLIN, Schweizerisches Presserecht, 1996, § 8 n. 37; dissenziente:
HOTZ, op.cit., pag. 91). Benché non sia possibile dedurre dall'art. 28k
CC un obbligo assoluto di pubblicare la risposta nella stessa rubrica o
alla medesima pagina in cui è apparso lo scritto originario, il Tribunale
federale ha già avuto modo di precisare che la pubblicazione della risposta
deve comunque avvenire in modo da raggiungere la stessa cerchia di persone
(DTF 119 II 97 consid. 2a). Tale obbiettivo è sempre acquisito quando
la risposta è pubblicata nello stesso modo e nella stessa posizione
dello scritto a cui si riferisce; circostanze particolari possono
tuttavia giustificare una soluzione diversa, sempreché sia garantito
il raggiungimento dello stesso pubblico (TERCIER, op.cit., n. 1569 e
1576). In effetti, la ratio legis esige solo che il diritto di risposta
permetta di ristabilire una certa parità delle armi (FF 1982 II 639) e
non impone di sancire un principio assoluto che debba essere osservato
nella fissazione delle modalità di diffusione (cfr. KOCIAN ELMALEH,
op.cit., pag. 169). Queste dipendono unicamente dallo scopo perseguito
dall'art. 28k cpv. 1 CC, che è, come già osservato, quello di permettere
all'interessato di raggiungere il pubblico che ha avuto conoscenza della
contestata presentazione.

    Nello stabilire le modalità di pubblicazione, il diritto svizzero
si distingue così dal vecchio diritto vodese e dal diritto francese
(TERCIER, op.cit., n. 1577), la cui formulazione rigorosa è d'altronde
stata affievolita dalla giurisprudenza (TERCIER, Le droit de réponse: du
droit français au droit suisse, in: Mélanges Guy Flattet, 1985, pag. 417
n. 3 e pag. 431 n. 63; KOCIAN ELMALEH, op.cit., pag. 122). L'art. 28k
cpv. 1 CC lascia un largo margine di apprezzamento sia alle parti - che
possono negoziare le condizioni di diffusione (TERCIER, op.cit., n. 1543
e 1545; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 709a) - sia al giudice (RIKLIN,
op.cit., § 8 n. 39; TERCIER, op.cit., n. 1568; RODONDI, op.cit., pag. 254;
BUCHER, op.cit., n. 726). Se le parti non riescono a trovare un accordo,
il giudice deciderà di caso in caso, tenendo conto delle circostanze
della concreta fattispecie, in che modo la risposta dovrà essere diffusa
o qualora ciò sia già avvenuto, se essa è stata divulgata in maniera
tale da raggiungere la medesima cerchia di persone a cui era diretta
l'esposizione dei fatti contestati (sentenza inedita del 20 dicembre 1993
in re M. c. S. consid. 3a). Per quanto concerne le modalità tipografiche,
il giudice terrà conto degli elementi - dimensione, tipo e colore dei
caratteri utilizzati per il titolo e per il testo, inquadratura, ecc. -
che nel contesto grafico generale sono specialmente atti ad attirare
l'attenzione dei lettori sull'esposizione contestata. Più essa è stampata
in modo vistoso, tanto più si giustifica di far beneficiare la risposta
delle medesime condizioni tipografiche, in modo da riuscire a raggiungere
il medesimo pubblico (cfr. PEDRAZZINI/OBERHOLZER, op.cit., pag. 169).

    b) Nella fattispecie, secondo gli accertamenti contenuti nella sentenza
impugnata, il contestato articolo è stato pubblicato nel primo terzo
superiore della terza pagina, a sinistra, in un riquadro con dimensioni
14,8 cm di altezza su 9,3 cm di larghezza con il titolo "Ticino pulito"
stampato in caratteri maiuscoli rossi alti 6 mm. Le 29 righe del corpo
erano in grassetto e il "NO" finale capeggiava in caratteri maiuscoli
rossi di 1 cm su 1 cm. La risposta, invece, è stata pubblicata nella
parte inferiore della terza pagina, in caratteri normali, tranne il titolo
scritto in grassetto, e misurava 10 cm su 9,6 cm.

    Risulta quindi che l'articolo litigioso ha beneficiato di condizioni
tipografiche eccezionali, che attiravano in special modo l'attenzione
del lettore. A giusta ragione la Corte cantonale ha di conseguenza
considerato che, in concreto, il solo modo per raggiungere la medesima
cerchia di persone consisteva nel pubblicare la risposta nelle medesime
modalità tipografiche e di impaginazione dell'esposizione di fatti a cui
si riferiva.

Erwägung 3

    3.- La convenuta rimprovera inoltre alla Corte cantonale di aver
violato il diritto federale non considerando la pubblicazione del testo,
amputato del sottotitolo "puntualizzazione della Thermoselect SA" e
dell'affermazione finale "SI", come una corretta esecuzione del diritto
di risposta dell'attrice.

    a) Alla ricezione della risposta, l'impresa responsabile del mezzo di
comunicazione comunica senza indugio all'interessato quando la diffonderà
o perché la rifiuta (art. 28i cpv. 2 CC). Essa può decidere di rifiutarne
la diffusione, se reputa che le condizioni legali non sono adempiute; essa
può anche proporre delle correzioni all'interessato (TERCIER, op.cit.,
n. 1536 e 1543). Tuttavia, senza l'accordo di questi, l'impresa non può
mitigare, stralciare o modificare dei passi (TERCIER, op.cit., n. 1540
e 1588; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 700; BUCHER, op.cit., n. 711 e
732; RODONDI, op.cit., pag. 261 e 264; RIKLIN, op.cit., § 8 n. 36; HOTZ,
op.cit., pag. 102; BARRELET, op.cit., n. 681). Se l'impresa corregge di
propria iniziativa una risposta e diffonde un testo censurato, il giudice,
adito dall'autore della risposta (art. 281 cpv. 1 CC) condannerà l'impresa,
in presenza di modifiche ingiustificate, a una nuova diffusione (cfr. DTF
119 II 104 consid. 5b; 112 II 193 consid. 3a). Solo se le correzioni
risultano interamente giustificate il giudice rigetterà l'azione (TERCIER,
op.cit., n. 1542).

    b) La convenuta ha, in particolare, amputato dal testo ricevuto
dall'attrice la dicitura "puntualizzazione della Thermoselect SA" che era
collocata sotto il titolo "Ticino pulito". Essa asserisce che la legge non
impone di pubblicare un siffatto sottotitolo, ma unicamente di designare,
giusta l'art. 28k cpv. 2 CC, la risposta come tale. Essa pare tuttavia
misconoscere che l'appena menzionata norma richiede sì che la pubblicazione
sulla stampa di una risposta sia preceduta dell'indicazione "diritto di
risposta", ma non esclude la possibilità di aggiungervi un altro titolo o
sottotitolo (TERCIER, op.cit., n. 1585 segg.; RODONDI, op.cit., pag. 260;
HOTZ, op.cit., pag. 94; DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 700; BARRELET,
op.cit., n. 681; FF 1982 II 669). Non sussisteva pertanto alcun motivo
per eliminare il sottotitolo "puntualizzazione della Thermoselect S.A.",
che nemmeno la convenuta ritiene contrario all'art. 28h CC. Tale stralcio
appare ancora maggiormente ingiustificato dal fatto che - come rilevato
dalla Corte cantonale - la risposta deve precisare il nome del suo autore
(BUCHER, op.cit., n. 732; RODONDI, op.cit., pag. 261; BARRELET, op.cit.,
n. 681). L'attrice poteva pertanto domandare una nuova pubblicazione della
risposta. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, non vi è abuso
di diritto per il fatto che la risposta era già stata diffusa e che una
nuova pubblicazione con l'aggiunta "puntualizzazione della Thermoselect
SA" non aveva più alcun senso. Riconoscere nella fattispecie un abuso di
diritto equivarrebbe a privare di ogni sanzione le modifiche ingiustificate
apportate unilateralmente al testo della risposta dall'impresa responsabile
del mezzo di comunicazione, contravvenendo in questo modo lo scopo
della legge.

Erwägung 4

    4.- a) La convenuta ha pure stralciato unilateralmente dal testo
della risposta l'affermazione finale "SI". Secondo la Corte cantonale
tale omissione non era giustificata, poiché il "SI" aveva un nesso logico
con il testo e segnatamente con l'ultima frase della risposta che recita
"anche l'affermazione della Regione secondo cui "nessuno al mondo ha voluto
fare da cavia" è stata riconosciuta "inesatta e in parte fuorviante" dal
Pretore di Bellinzona". Inoltre il "SI" si contrapponeva visivamente al
"NO" dell'articolo contestato.

    b) Giusta l'art. 28h cpv. 1 CC la risposta dev'essere concisa e
limitarsi all'oggetto dell'esposizione di fatti contestata e l'art. 28g
cpv. 1 CC prevede che l'interessato ha il diritto di rispondere con una
propria esposizione di fatti, secondo il principio "fatto contro fatto"
(DTF 114 II 293). La risposta non può essere pretestuosa, contenere
giudizi di valore o commenti né riportare espressioni polemiche
(DESCHENAUX/STEINAUER, op.cit., n. 696; BUCHER, op.cit., n. 695; RIKLIN,
op.cit., § 8 n. 28; TERCIER, op.cit., n. 1476-1478; cfr. DTF 114 II 293).

    Nella fattispecie il "SI" litigioso ha manifestamente l'unico scopo di
opporsi al "NO" finale del contestato articolo, che terminava con la frase
"scriveteci, faxateci, telefonateci il vostro, il nostro NO". Tuttavia
contrariamente a quest'ultimo, il "SI" non ha alcun legame sintattico con
il rimanente testo della risposta, ma appare essere una mera espressione
polemica. In quanto tale, essa non può basarsi sul diritto di risposta,
il cui fine è quello di permettere a chi è toccato nella sua personalità
da un'esposizione di fatti di replicare con una propria versione (TERCIER,
op.cit., n. 1245; BUCHER, op.cit., n. 671). La Corte cantonale ha pertanto
incluso a torto nel testo della risposta da ripubblicare l'affermazione
finale "SI".