Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IV 113



120 IV 113

20. Estratto della sentenza della Corte di cassazione penale del 15 marzo
1994 nella causa X. c. Ministero pubblico del Cantone Ticino (ricorso
per cassazione) Regeste

    Versuch des qualifizierten Delikts; Art. 21 Abs. 1, Art. 139 Ziff. 2
und 3 StGB.

    Im Beginn des Versuchs des Grundtatbestandes liegt noch nicht der
Versuch der Qualifikation; der Versuch der Qualifikation setzt voraus,
dass die Schwelle überschritten wird, die das einfache vom qualifizierten
Delikt trennt. Versuchter lebensgefährlicher Raub liegt deshalb erst
dann vor, wenn der Täter begonnen hat, das Opfer einer unmittelbaren
Lebensgefahr auszusetzen (E. 1) (Änderung der Rechtsprechung).

Sachverhalt

    A.- Il 15 settembre 1992 la Corte delle assise criminali del Cantone
Ticino dichiarava X. colpevole di tentata rapina aggravata, e di altri
reati condannandolo a 6 anni e 6 mesi di reclusione e all'espulsione
(effettiva) dalla Svizzera per 15 anni.

    Adita da X., la Corte di cassazione e di revisione penale del
Cantone Ticino (CCRP) ne respingeva il ricorso, nella misura in cui era
ammissibile, con sentenza del 20 aprile 1993.

    B.- Con ricorso per cassazione X. è insorto contro la sentenza della
CCRP, chiedendo che essa sia annullata e la causa rinviata all'autorità
cantonale per nuova decisione. Egli adduce tra l'altro che la CCRP ha
violato il diritto federale nel riconoscerlo colpevole di tentata rapina
aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP.

    Il Tribunale federale ha deciso che X. si è reso colpevole di tentata
rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 n. 2 CP.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Secondo gli accertamenti di fatto della CCRP, vincolanti per la
Corte di cassazione penale del Tribunale federale (art. 277bis cpv. 1 PP
[RS 312.0]), il ricorrente, insieme con Y., decideva nel novembre/dicembre
1991 di compiere una rapina nella villa di Z. ubicata a C. Il 17 dicembre
1991, ambedue si appostavano verso le 18.15 nelle vicinanze dell'adiacente
villa, da dove potevano osservare in modo ideale l'entrata principale e
il piazzale su cui erano parcheggiate le vetture dei proprietari della
villa. Il piano dei due correi prevedeva che, una volta all'interno
dell'edificio, Y. avrebbe provveduto a legare i presenti, mentre X.,
con la minaccia delle armi ed in particolare di un fucile, si sarebbe
fatto aprire la cassaforte in modo da asportarne il contenuto. Eseguito il
colpo, le persone legate sarebbero state chiuse in un locale della casa,
così da garantire la fuga dei rapinatori con la jeep di Z. Tuttavia verso
le ore 19.30 i due rapinatori decidevano di rimandare l'esecuzione della
rapina a causa dell' eccessivo andirivieni di persone che avevano notato
in precedenza e che aveva loro impedito di valutare il numero di persone
che si trovavano all'interno della villa. Durante la fase di attesa,
essi erano comunque in ogni momento pronti ad intervenire e a tale scopo
avevano approntato le armi, provvedendo a caricare il fucile calibro 12
con il caricatore a tamburo e lasciando disassicurata l'arma, mentre
Y. aveva su di sé la pistola Beretta pure carica e pronta per l'uso,
con il cane armato e disassicurata.

    a) Nella misura in cui il ricorrente considera come arbitrari gli
accertamenti di fatto dei giudici di prima istanza, riconosciuti come
esenti da arbitrio dalla CCRP, non può essere entrato nel merito della
sua doglianza. Una censura d'arbitrio può essere sollevata esclusivamente
con ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), la cui motivazione
deve adempiere i requisiti stabiliti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
ciò che non è manifestamente il caso del presente ricorso per cassazione
(cfr. al proposito DTF 118 Ia 8 consid. 1c; 118 IV 293 consid. 2a).

    b) Perché sia adempiuta la fattispecie legale prevista dall'art. 139
n. 3 CP occorre che il pericolo concreto di una lesione mortale della
vittima sia imminente, ciò che si determina in base alle circostanze
di fatto e del comportamento concreto dell'agente. Tale imminenza del
pericolo è così, ad esempio, data allorché un'arma da fuoco carica,
disassicurata, con un proiettile in canna, sia puntata a breve distanza
sulla vittima, in modo che un colpo possa partirne in qualsiasi momento,
sia pure involontariamente; lo stesso vale ove l'arma sia carica ma
assicurata e priva di un proiettile in canna, allorquando sussistano
particolari circostanze ulteriori (per esempio, in caso di zuffa) (DTF
117 IV 419 consid. 4).

    Un tentativo di reato va ammesso secondo l'art. 21 cpv. 1 CP, quando
l'agente abbia cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto. Per
inizio dell'esecuzione ai sensi di tale disposizione va intesa qualsiasi
attività che, secondo il piano criminoso dell'agente, costituisca l'ultimo
passo decisivo verso l'evento del reato, passo superato il quale l'agente
non suole normalmente più tornare indietro, salvo che circostanze esterne
gli rendano più difficile o impossibile l'attuazione del suo proposito
(DTF 117 IV 395 consid. 3, 114 IV 112 consid. 2c/bb, con i rispettivi
richiami).

    Per quanto concerne la relazione fra tentativo e forma aggravata di
un reato, la giurisprudenza ha ammesso che fosse ravvisabile un tentativo
di reato qualificato già laddove l'agente avesse voluto realizzare la
fattispecie legale qualificata. Tale giurisprudenza è stata espressa
concretamente in un caso paragonabile a quello in esame (anche se
la forma qualificata per il pericolo di morte imminente era regolata
dall'allora vigente art. 139 n. 2 CP e non dal corrispondente art. 139
n. 3 CP vigente attualmente); il Tribunale federale aveva rilevato
(DTF 108 IV 18 consid. 2c) che un tentativo di rapina aggravata in
ragione di una minaccia di morte non è dato soltanto laddove l'agente
abbia minacciato concretamente una persona di morte e la vittima non sia
divenuta ciononostante incapace di opporre resistenza, ma bensì già laddove
l'agente abbia voluto minacciare una persona di morte, irrilevante essendo
al proposito sapere se egli fosse pronto ad attuare la sua minaccia. Questa
giurisprudenza diverge dall'opinione dominante in dottrina e secondo
la quale, perché si abbia un tentativo di un reato aggravato, non è
sufficiente la volontà soggettiva di realizzare la circostanza aggravante;
l'inizio dell'esecuzione della forma non qualificata di un reato non
rappresenta ancora l'inizio dell'esecuzione della forma qualificata;
è imprescindibile, perché vi sia tentativo della forma qualificata di un
reato, che sia stato compiuto il passo decisivo verso l'esecuzione di tale
forma qualificata; così, nel caso di rapina aggravata per l'esposizione
a pericolo di morte, non basta che l'agente intenda esporre a pericolo
di morte la vittima, ma occorre che anche obiettivamente cominci in modo
concreto ad agire in conformità a tale sua intenzione. Poiché nel caso
della rapina la legge richiede per la forma qualificata di cui trattasi
un rischio di morte imminente, l'agente deve, per poter essere condannato
per tentativo di rapina aggravata, avere cominciato ad esporre la vittima
a un pericolo di morte imminente (v. sulla relazione tra tentativo e
reato qualificato, ARZT, Revue pénale suisse 1983, pag. 268 segg. e
recht, Zeitschrift für juristische Ausbildung und Praxis, 1985 pag. 86;
SCHWENTER, Revue pénale suisse 1983, pag. 284; TRECHSEL, Kurzkommentar,
ad Art. 139 N. 20; SCHUBARTH, Kommentar Strafrecht, vol. 2 Art. 139
N. 66). In una sentenza inedita del 6 ottobre 1993 nella causa Procura
pubblica del Cantone di Soletta c. R., la Corte di cassazione penale del
Tribunale federale ha modificato in questo senso la sua giurisprudenza
in un caso in cui il limite dal quale inizia il tentativo di rapina
ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP non era ancora stato superato, perché
l'ufficio postale in cui la rapina doveva aver luogo era già chiuso
al momento in cui essi avevano iniziato l'esecuzione della rapina. Una
situazione per molti versi comparabile è data nella fattispecie. Come
a giusto titolo rilevato dal ricorrente, l'esposizione a pericolo di
morte imminente non era ancora cominciata, e ciò neppure se le armi che
i ricorrenti si proponevano di utilizzare per minacciare le vittime erano
già disassicurate e pronte a sparare. Tali armi non erano ancora puntate
sulle vittime - i ricorrenti si sono limitati ad osservare l'andirivieni
delle persone presso la villa e, pur essendo pronti a entrare nella stessa,
non avevano ancora superato il passo decisivo di chi espone la vita altrui
ad un pericolo di morte imminente. Diverso sarebbe stato il caso in cui
il ricorrente e il suo correo già avessero iniziato la loro irruzione,
ossia già avessero cominciato a correre, armi alla mano, verso la villa,
e si fossero poi improvvisamente ritirati, o perché sorpresi da un'inattesa
reazione delle persone presenti minacciate con le armi pronte per l'uso
o per aver accertato solamente quando già l'irruzione era cominciata che
il numero delle persone presenti era troppo elevato per poter portare
a termine con successo la rapina, o a causa di qualsiasi altro motivo
indipendente dalla loro volontà che li avesse indotti a desistere.

    Va quindi tenuto fermo che, nelle concrete circostanze, il ricorrente e
il suo correo non si sono resi colpevoli di tentativo di rapina aggravata
ai sensi dell'art. 139 n. 3 CP, perché il limite dal quale inizia il
tentativo di tale reato qualificato non era ancora stato superato.

    c) Detto ciò, è manifesto - ed ammesso dallo stesso ricorrente (v. atto
di ricorso, pag. 6 cpv. 2) - che ci si trova in presenza di un tentativo
di rapina aggravata ai sensi dell'art. 139 non n. 3, bensì n. 2, e ciò
perché l'agente, per il modo in cui ha perpetrato il tentativo di rapina,
si è dimostrato particolarmente pericoloso. La pericolosità è palese, ove
si consideri che il ricorrente non solo si era munito di un'arma da fuoco
(ciò che giustificherebbe soltanto l'applicazione dell'aggravante di cui
all'art. 139 n. 1bis CP), bensì l'aveva, al momento in cui era iniziata
l'esecuzione della rapina ai sensi dell'art. 21 cpv. 1 CP, disassicurata e
pronta a sparare ed era inoltre deciso a farne uso in caso di resistenza,
come risulta dagli accertamenti di fatto vincolanti per il Tribunale
federale. In altre parole, egli aveva superato l'ultimo passo verso
l'esecuzione di una rapina che, secondo il piano criminoso ideato, doveva
aver luogo minacciando le vittime con le armi pronte a sparare, brandite
dal ricorrente e dal suo correo. In tal modo il ricorrente ha tentato
di eseguire una rapina comportante un rischio concreto per la vittima,
rischio che, pur non essendo stato superato il limite in cui comincia
il tentativo del reato di cui all'art. 139 n. 3 CP, integra comunque la
fattispecie della particolare pericolosità richiesta dall'art. 139 n. 2 CP
(DTF 117 IV 419 consid. 4b).