Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 III 36



120 III 36

14. Estratto della sentenza 4 febbraio 1994 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa K c R SA e S SA (ricorso) Regeste

    Art. 260 SchKG; Abtretung einer Forderung nach Abschluss des Konkurses.

    Nach Abschluss des Konkursverfahrens kann eine Abtretung im Sinne
von Art. 260 SchKG nur im Rahmen von Art. 269 SchKG stattfinden.

Sachverhalt

    A.- Il 15 settembre 1988 è stata convocata, nell'ambito del fallimento
di K-F, la seconda adunanza dei creditori. Dalla relazione dell'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Z (UEF) risultava, fra l'altro, che l'assemblea
doveva decidere se promuovere o meno l'azione revocatoria a seguito della
vendita da parte della fallita a K dell'inventario di due negozi. Durante
l'assemblea non è stata presa alcuna decisione per mancanza del quorum
necessario. Con lettera 15 luglio 1988 il patrocinatore delle creditrici R
SA e S SA aveva chiesto all'UEF di farsi attivo nell'ambito di un'eventuale
azione revocatoria contro K. Il 15 dicembre 1988 l'UEF ha rilasciato alle
suddette creditrici la cessione della pretesa verso K. Pure un credito
di quest'ultimo è stato ammesso nella graduatoria del fallimento e nello
stato di riparto con conto finale.

    B.- Nella causa revocatoria promossa dalle creditrici cessionarie,
K ha contestato la validità della cessione del 15 dicembre 1988. Il 23
ottobre 1989 il Pretore della giurisdizione di Z ha decretato la chiusura
della procedura del fallimento di K-F. Dopo un giudizio interlocutorio
del Tribunale cantonale dei Grigioni, l'UEF ha assegnato ai creditori,
con circolare del 28 settembre 1992, un primo termine per comunicare se
la massa intendeva promuovere l'azione revocatoria contro K e un secondo
termine per chiedere la cessione in conformità dell'art. 260 LEF. Gli
unici creditori che hanno fatto uso di questa facoltà sono la R SA e la S
SA. Il 30 ottobre 1992 l'UEF ha rilasciato alle due creditrici una nuova
cessione del tenore analogo alla precedente.

    C.- Adita da K, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di
appello del Cantone Ticino, autorità di vigilanza, ha dichiarato nulla
la cessione del 15 dicembre 1988, ma ha ritenuto valida la cessione ex
art. 260 LEF del 30 ottobre 1992. Insorto alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, K postula nuovamente che la
cessione del 30 ottobre 1992 sia dichiarata nulla rispettivamente che
sia annullata. La R SA e la S SA come pure l'UEF propongono la reiezione
del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- (Presupposti di un fallimento successivo ai sensi dell'art. 269
LEF non adempiuti nella fattispecie).

Erwägung 3

    3.- In linea di principio ogni creditore ha, durante la procedura di
fallimento, il diritto di chiedere che una pretesa inerente a un'azione
revocatoria, che non è stata oggetto di una decisione dell'adunanza dei
creditori, sia sottoposta a quest'ultima per deliberazione (cfr. DTF
77 III 85 consid. 3; Blätter für Schuldbetreibung und Konkurs 1981,
pag. 150 consid. 4). Qualora la seconda adunanza dei creditori non
ha potere deliberante per carenza del quorum richiesto, i creditori
possono anche essere interpellati per il tramite di una circolare (DTF
86 III 26, 71 III 133; FRITZSCHE/WALDER, Schuldbetreibung und Konkurs
nach schweizerischem Recht, vol. II, 1993, § 51 n. 28). Tuttavia con la
chiusura del fallimento la competenza dell'amministrazione del fallimento
risp. dell'Ufficio fallimenti a compiere atti amministrativi si estingue
quasi totalmente, continuando a sussistere unicamente nei limiti previsti
dall'art. 269 LEF, e cioè con riferimento ai beni scoperti dopo la
chiusura del fallimento. Non è pertanto possibile cedere, a procedura
terminata, beni di cui si era già a conoscenza anteriormente (DTF 48 III
15 consid. 3).

    In concreto è pacifico che la cessione dell'azione revocatoria
contro il ricorrente, avvenuta il 15 dicembre 1988, quando la procedura
di fallimento era ancora in corso e senza che i creditori abbiano
potuto pronunciarsi in merito, è nulla (DTF 118 III 59 consid. 4 e
rinvii). Come tale essa non ha mai esplicato alcun effetto e non può
nemmeno essere sanata successivamente (DTF 117 III 43 consid. 5). Non
è neppure controverso che con decreto 23 ottobre 1989 il Pretore
della giurisdizione di Z ha chiuso il fallimento di K-F. Dagli atti
risulta poi che la procedura formalmente corretta di interpellare,
mediante una circolare, la massa sulla rinuncia di far valere l'azione
revocatoria contro il ricorrente con la seguente decisione di cedere,
giusta l'art. 260 LEF, la pretesa a due creditrici è stata iniziata
unicamente il 28 settembre 1992. In quel momento però, ossia quasi 3 anni
dopo la chiusura del fallimento, l'Ufficio fallimenti non aveva più tale
competenza e non poteva quindi validamente operare una cessione dell'azione
in questione. Ne discende che il ricorso dev'essere accolto. Poiché il
ricorrente ha impugnato la cessione del 30 ottobre 1992 entro il termine
di 10 giorni previsto dall'art. 19 LEF, può essere lasciata indecisa la
questione di sapere se essa è nulla o semplicemente annullabile.