Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 120 IB 179



120 Ib 179

26. Estratto della sentenza 23 giugno 1994 della I Corte di diritto
pubblico nella causa Ufficio federale di polizia c. X e Presidente della
Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino
(ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Internationale Rechtshilfe in Strafsachen. Durchsuchung von Papieren;
aufschiebende Wirkung (Art. 9, 12 und 21 Abs. 4 IRSG).

    Die Vorschrift von Art. 21 Abs. 4 IRSG, wonach Beschwerden gegen
Entscheide, mit denen die Erteilung von Auskünften aus dem Geheimbereich
an die ersuchende ausländische Behörde bewilligt wird, von Gesetzes wegen
aufschiebende Wirkung zukommt, ist auf alle sowohl eidgenössischen wie
auch kantonalen Beschwerdeverfahren anwendbar. Im übrigen gilt - unter
Vorbehalt der Bestimmung von Art. 9 IRSG - das in Strafsachen massgebende
Verfahrensrecht (Art. 12 IRSG).

Sachverhalt

    A.- La Procura distrettuale della Repubblica di Catania, Direzione
distrettuale antimafia, procede contro X e altri amministratori di
società facenti parte del gruppo imprenditoriale X per concorso aggravato
(art. 81, 110, 112 n. 1 CPI e 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 sulle
norme generali per la repressione delle violazioni alle norme finanziarie)
in fatti di formazione e utilizzazione di documenti ideologicamente falsi,
di dissimulazione di attività o simulazione di passività (IV comma ultima
parte del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 circa l'istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto e art. 4 n.ri 5 e 7 del D.L. 10 luglio
1982, n. 429 norme per la repressione della evasione in materia di imposte
sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle
pendenze in materia tributaria, convertito nella legge 7 agosto 1982,
n. 516), di false comunicazioni ed illegale ripartizione di utili
(art. 2621 CCI), nonché di associazione per delinquere (art. 416 CPI).

    Il 9 dicembre 1993 il Ministero degli interni italiano trasmetteva
all'Ufficio federale di polizia (UFP) una domanda di assistenza del
29 novembre 1993 stilata dai dott. Vincenzo D'Agata e Nicolò Marino. I
magistrati italiani, dopo aver ricordato che una precedente domanda del
Giudice istruttore di Roma, dott. Aurelio Galasso era stata respinta con
sentenza 10 luglio 1986 della Camera dei ricorsi penali (CRP), chiedevano
di accertare se un conto presso la Banca Y sul quale erano pervenute somme
di denaro - presumibilmente frutto di illecite operazioni di fatturazione
-, fosse riconducibile all'imputato X, ev. a suoi congiunti, oppure a
dipendenti o società facenti parte del gruppo. Essi postulavano inoltre
la trasmissione della documentazione completa del suddetto conto.

    L'UFP trasmetteva il 24 dicembre 1993 al Ministero  pubblico del
Cantone Ticino la domanda, pregandolo di darvi seguito, dopo averne
esaminato l'ammissibilità ai sensi degli art. 78 AIMP (RS 351.1) e 14 OAIMP
(RS 351.11).

    Con decisione dell'11 marzo 1994 il Procuratore pubblico ha accolto la
domanda di assistenza, ordinato il sequestro della documentazione completa
relativa al suddetto conto, già in possesso dell'autorità giudiziaria, e la
sua trasmissione allo Stato richiedente. Nella motivazione il Procuratore
pubblico rilevava dapprima che tutta la documentazione bancaria,
già trasmessa dalla banca in occasione della precedente rogatoria,
si trovava ancora in possesso dell'autorità giudiziaria (Camera dei
ricorsi penali). Egli osservava inoltre che il requisito della doppia
incriminazione era adempiuto, i fatti indicati nella domanda italiana
essendo punibili in Svizzera perlomeno a titolo di falsità in documenti
(art. 251 CP), ev. di appropriazione indebita (art. 140 CP). Per contro,
il Procuratore pubblico ha escluso la prestazione dell'assistenza per i
reati fiscali e di associazione a delinquere.

    Il titolare della relazione bancaria è insorto con reclamo del 24 marzo
1994 alla CRP postulando che, conferito al rimedio effetto sospensivo,
la decisione 11 marzo 1994 del Procuratore pubblico fosse annullata. Con
decreto del 25 marzo 1994 il Presidente della CRP ha conferito al
reclamo effetto sospensivo giusta l'art. 4 cpv. 3 della legge ticinese
di applicazione della legge federale sull'assistenza internazionale in
materia penale (LA AIMP) e ha invitato il Procuratore pubblico e l'UFP
a presentare le osservazioni entro dieci giorni.

    Insorto al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo
l'UFP chiede la revoca dell'effetto sospensivo accordato al reclamo 24
marzo 1994 dal Presidente della CRP.

Auszug aus den Erwägungen:

                      Dai considerandi:

Erwägung 3

    3.- a) Nel caso di specie, è manifestamente sfuggito all'UFP che il
Procuratore pubblico non si era limitato a ordinare il sequestro della
documentazione, ma ne aveva già disposto - senza preventivo esame (v. DTF
112 Ib 604 seg. consid. 14a) - la trasmissione alla Parte richiedente. In
tale misura, come ancora si vedrà, il reclamo all'autorità cantonale
aveva già per legge effetto sospensivo (cfr. art. 21 cpv. 4 AIMP).

    b) Secondo l'UFP, la CRP - diversamente da altre autorità cantonali -
concederebbe sistematicamente l'effetto sospensivo ai ricorsi presentati
contro le decisioni di ammissibilità di domande di assistenza: tale prassi
sarebbe contraria all'art. 21 cpv. 4 AIMP e impedirebbe alla Svizzera di
dar tempestivamente seguito alle domande di assistenza.

    Nelle proprie osservazioni al ricorso il Presidente della CRP
contesta tale asserzione e rileva che l'effetto sospensivo viene conferito
solo per il particolare provvedimento coercitivo della perquisizione di
documenti. In quest'ambito è a suo avviso applicabile, in virtù del rinvio
contenuto all'art. 12 AIMP, la procedura penale cantonale, segnatamente
l'art. 123 cpv. 2 CPP ticinese, norma che consente al detentore delle carte
di consegnarle sotto suggello e di provocare la decisione del giudice
sul punto se debbano essere perquisite o meno. Non vi sarebbe poi alcun
motivo per negare nell'ambito delle procedure di assistenza la garanzia
di un controllo giudiziario imparziale sulle perquisizioni, quando tale
garanzia viene riconosciuta in tutti i procedimenti interni. Inoltre,
il richiamo all'art. 21 cpv. 4 AIMP non cadrebbe in acconcio, poiché
questa disposizione si limita a derogare all'art. 111 cpv. 2 OG,
quindi ad una norma processuale applicabile in sede federale. Infine,
il Presidente rileva che finora i reclami diretti alla CRP sono sempre
stati evasi in termini accettabili. Dal canto suo, il titolare della
relazione bancaria osserva che l'ordine del Procuratore pubblico ha per
oggetto il sequestro di documenti, e non di averi, presso la stessa CRP e
che quindi la concessione dell'effetto sospensivo non pregiudica l'esito
della procedura. Per il resto, egli solleva gli stessi argomenti del
Presidente della CRP.

    c) Secondo l'art. 12 AIMP, salvo diversa disposizione di tale legge,
le autorità cantonali applicano le prescrizioni vigenti per esse e,
per gli atti procedurali, il diritto procedurale determinante in materia
penale. La tesi della CRP, per cui il diritto di procedura penale cantonale
è applicabile, è quindi per principio corretta. Essa tuttavia disattende
che, trattandosi di perquisizione e di suggellamento di carte, l'art. 9
seconda frase AIMP, disposizione speciale per rispetto all'art. 12 AIMP,
rinvia ai principi sanciti nell'art. 69 PP (v. DTF 109 IV 58 segg.).

    Il rinvio alla procedura penale federale è stato introdotto dalla
Commissione del Consiglio degli Stati per garantire in questa materia
una procedura uniforme in tutta la Svizzera, atteso che diversi codici di
procedura penale non contenevano norme sulla procedura di perquisizione
e di suggellamento di carte (SCHULTZ, Bankgeheimnis und internationale
Rechtshilfe in Strafsachen, pag. 22; MARKEES, SJK, n. 423a, pag. 14 seg. e
riferimenti). Attualmente diversi Cantoni disciplinano tale procedura (v. a
titolo non esaustivo art. 123 CCP TI; 101 CCP ZH; 103 CCP VS; 131 CCP UR;
113 CCP SG; 40 SZ; 58 SO; 170 NE; 189 SH; 117quater LU). La perquisizione
di carte costituisce una grave ingerenza nei diritti personali del
detentore (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, pag. 373;
HAUSER, Kurzlehrbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a edizione,
pag. 201 seg.). Per questo motivo gli deve essere concessa la facoltà di
esprimersi sul loro contenuto. In caso di opposizione, i documenti devono
essere suggellati e posti in luogo sicuro fino alla decisione del giudice
(art. 69 cpv. 3 PP). Questa procedura serve a proteggere la sfera privata
del detentore: è il giudice e non l'autorità inquirente che deve stabilire
se l'interesse pubblico al perseguimento penale è superiore a quello di
mantenere il segreto del detentore (DTF 114 Ib 360, 107 Ia 48 in basso).

    In concreto, la CRP ha quindi giustamente attribuito effetto sospensivo
al ricorso volto contro l'ordine di perquisizione dei documenti bancari,
applicando l'art. 123 CPP ticinese, norma che corrisponde ai principi
sanciti nell'art. 69 PP. Non giova al ricorrente richiamarsi all'art. 21
cpv. 4 AIMP. È bensì vero che - contrariamente a quanto sostiene la
CRP - questa norma è applicabile a tutte le procedure di ricorso, sia a
livello federale che cantonale, nella misura in cui conferisce effetto
sospensivo ope legis ai ricorsi volti contro le decisioni che autorizzano
la comunicazione all'estero di informazioni concernenti la sfera segreta
(v. Messaggio del Consiglio federale all'AIMP, in FF 1976 II pag. 457
[l'art. 18 del messaggio corrisponde ora all'art. 21], MARKEES, SJK,
n. 421a, pag. 22; cfr. inoltre DTF 115 Ib 66, 90 consid. a). Per il
resto è però applicabile, con la riserva di quanto prevede l'art. 9
AIMP, il diritto procedurale determinante in materia penale, nella
specie la procedura penale cantonale (art. 12 AIMP; v. DTF 112 Ib 134
consid. 3a). D'altra parte, come osserva a ragione l'autorità cantonale,
non sussiste alcun motivo per scostarsi nell'ambito dell'assistenza
giudiziaria in materia penale dalla procedura prevista per la perquisizione
di carte nei procedimenti interni (v. in tal senso MARKEES, SJK, n. 423a,
pag. 15).