Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 115 IV 256



115 IV 256

56. Estratto della sentenza del 27 ottobre 1989 della Corte di cassazione
penale nella causa M. c. Camera dei ricorsi penali del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico) Regeste

    Bundesgesetz über die Betäubungsmittel; Waschen von Geldern aus
Drogenhandel; Finanzierung; Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-7 BetmG.

    1. Zum Drogenhandel gehörende Finanzoperationen (als Teilhandlungen
der sog. Geldwäscherei) sind als Mittäterschaft oder Gehilfenschaft
(je nach der Intensität der Beteiligung, welche gemäss den üblichen
Kriterien für die Abgrenzung dieser Beteiligungsformen massgebend ist)
zu Verkehr mit Betäubungsmitteln zu betrachten, wenn der Handelnde weiss
oder in Kauf nimmt, dass es sich um mit dem Drogenhandel zusammenhängende
Gelder handelt; Fahrlässigkeit ist auch strafbar.

    Wer mit einer gewissen Intensität am Waschen von Geldern aus
Drogenhandel mitwirkt, ist schon gemäss Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-6 BetmG
strafbar, weil seine Handlung zum Inverkehrbringen von Betäubungsmitteln
beiträgt, welches diese Bestimmungen mit Strafe bedrohen. Hingegen
ist Art. 19 Ziff. 1 Abs. 7 BetmG (Finanzierung oder Vermittlung der
Finanzierung) anwendbar, wenn das Waschen von Geldern, im Zusammenhang
mit Drogenhandel, nur vereinzelt erfolgt und in bezug auf ihn nur eine
untergeordnete, der Gehilfenschaft vergleichbare Bedeutung hat. Anders
als bei den in Art. 19 Ziff. 1 Abs. 1-5 BetmG aufgeführten Handlungen sind
bei der Finanzierung (oder Finanzierungsvermittlung) im Sinne von Art. 19
Ziff. 1 Abs. 7 BetmG Vorbereitungshandlungen nicht strafbar (E. 6c-g).

    2. Abs. 7 von Art. 19 Ziff. 1 BetmG stellt eine als selbständigen
Tatbestand ausgestaltete Gehilfenschaft dar; offengelassen, ob
Teilhandlungen der sog. Geldwäscherei daher strafbar sind, auch wenn
sie nicht mehr zur Beendigung des Inverkehrbringens von Drogen gehören
und damit nicht als Gehilfenschaft bezeichnet werden können (E. 6e und
f in fine).

Sachverhalt

    A.- I fratelli J. e B. M., arrestati il 7 luglio 1988 perché
indiziati di partecipare al riciclaggio di denaro proveniente dal
traffico di stupefacenti, sono insorti contro la proroga del carcere
preventivo. Con ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale,
proposto contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza,
essi negano l'esistenza di motivi che giustifichino la loro carcerazione.

Auszug aus den Erwägungen:

                 Dai considerandi di diritto:

Erwägung 6

    6.- La prima condizione per poter ammettere un grave indizio di
colpabilità è la punibilità del comportamento posto a carico dell'imputato.
Le autorità istruttorie del Cantone Ticino, e con esse la Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di Appello (CRP) nella decisione impugnata,
sospettano i ricorrenti d'aver violato gravemente la legge federale
sugli stupefacenti mediante il trasferimento verso e dalla Svizzera di
somme di denaro dell'ordine di grandezza di 1,5 miliardi di franchi, di
presumibile e in parte accertata provenienza da illecite compravendite
di stupefacenti, ovvero di appartenenza a persone attive nel traffico
internazionale di droga. La CRP ha considerato che l'attività di cui i
ricorrenti sono sospettati sia punibile quale correità, eventualmente
complicità, nella compravendita di stupefacenti, e/o quale finanziamento
di un traffico di stupefacenti. I ricorrenti ritengono, per converso,
che il cosiddetto riciclaggio del denaro proveniente dal traffico della
droga non sia punibile, perché altrimenti il legislatore federale non
si sarebbe visto indotto a prevedere l'introduzione di una nuova norma
penale che punisca tale attività.

    Qui appresso va esaminato in primo luogo che debba intendersi
come riciclaggio di denaro e quali disposizioni di legge entrino in
considerazione per una sua eventuale punibilità. Non occorre tuttavia
esaminare esaurientemente il secondo di questi punti, bensì soltanto
nella misura necessaria per decidere sulla gravità dell'imputazione
concretamente prospettabile a carico dei ricorrenti.

    a) Nel Messaggio del Consiglio federale a sostegno di una modifica
del Codice penale (legislazione sul riciclaggio di denaro sporco e
sulla carente diligenza in operazioni finanziarie) del 12 giugno 1989
(FF 1989 II 817 segg.), il riciclaggio di denaro viene definito con
le caratteristiche seguenti: "i valori patrimoniali (denaro di origine
criminosa o altro 'capitale d'esercizio') di un'organizzazione vengono
mascherati sistematicamente con i mezzi offerti dal mercato finanziario
(non il semplice seppellimento del bottino) per sottrarli agli organi
inquirenti e preservarne il valore economico" (pag. 841). In altri
termini, il riciclaggio è un'attività con cui il denaro "sporco", ossia
direttamente proveniente da un crimine, è utilizzato in modo tale da
poterlo convertire (cambiandolo, investendolo o in altra guisa) in valori
patrimoniali insospettabili, ed immetterlo così nel circuito economico
legale. Contrariamente a quanto ritengono i ricorrenti, il Messaggio, che
cita al proposito la giurisprudenza del Tribunale federale, parte dalla
considerazione che il riciclaggio di denaro sporco è, quanto meno nei
casi in cui sia comprovabile una connessione con il commercio di droga,
già attualmente punibile secondo le vigenti norme della legge federale
sugli stupefacenti (art. 19 n. 1 LS), e che ancor più vicino al vero
e proprio riciclaggio di denaro sporco risulta il campo di applicazione
della disposizione (art. 19 n. 1 cpv. 7) che sancisce la punibilità di chi
finanzia un traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per
il suo finanziamento; il Messaggio, il quale reputa altresì che la norma in
questione dovrebbe risultare applicabile alle operazioni di reinvestimento,
è d'avviso che, invece, parecchie altre questioni interpretative dovranno
essere ancora chiarite (pag. 846). È superfluo esaminare ulteriormente in
questa sede i motivi che hanno indotto il Consiglio federale a proporre
la creazione di una specifica fattispecie legale destinata a colpire il
riciclaggio di denaro sporco (fra tali motivi, basti comunque evocare
l'opportunità di ovviare a difficoltà in materia di prove e d'includere
anche il denaro proveniente da reati diversi da quelli contemplati dalla
legge federale sugli stupefacenti).

    b) Il riciclaggio di denaro sporco si situa, sotto l'aspetto
sostanziale, in prossimità della complicità, del favoreggiamento,
della ricettazione e del diritto penale accessorio (legislazione sugli
stupefacenti); i problemi di diritto sostanziale sono qui strettamente
connessi con questioni di carattere probatorio (v. GUNTHER ARZT, Das
schweizerische Geldwäschereiverbot im Lichte amerikanischer Erfahrungen,
in RPS 1989 pag. 168).

    Poiché la ricettazione presuppone quale antefatto un reato
patrimoniale (DTF 101 IV 405; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht,
Parte speciale I, pag. 286/287 e richiami), l'art. 144 CP non entra
in considerazione laddove, come nel caso concreto, è prospettabile come
antefatto un'infrazione alla legge federale sugli stupefacenti.

    Sarebbe concepibile collegare il riciclaggio di denaro sporco nel
senso sopra menzionato al reato di favoreggiamento secondo l'art. 305
CP. Ci si può nondimeno chiedere se tale sussunzione sia possibile laddove
il riciclaggio pregiudichi esclusivamente la giustizia di Stati esteri
(secondo DTF 104 IV 241, l'art. 305 CP è destinato, in linea di principio,
a tutelare soltanto la giustizia svizzera; v. peraltro anche l'art. 19 n. 4
e 24 LS, in virtù dei quali sono rilevanti per la giustizia svizzera,
a certe condizioni, anche reati in materia di stupefacenti commessi
all'estero) e se, nella misura in cui il riciclaggio tenda ad impedire
la confisca ai sensi dell'art. 58 cpv. 3 CP, la punibilità a norma
dell'art. 305 CP non sia esclusa per non essere il favoreggiamento reale
punibile secondo il diritto svizzero (cf. ARZT, op.cit., pag. 170). Può
comunque rimanere indeciso se i fatti della cui commissione i ricorrenti
sono sospettati siano eventualmente punibili ai sensi dell'art. 305 CP,
poiché detti fatti - come si illustrerà in seguito - risultano comunque
punibili secondo le disposizioni della legge federale sugli stupefacenti.

    c) Per quanto riguarda l'infrazione all'art. 19 n. 1 LS, occorre
distinguere fra tre fattispecie legali: i cpv. 1-6 puniscono ogni attività
diretta finalmente a mettere in circolazione stupefacenti; in virtù del
cpv. 6 sono punibili già i preparativi volti a questo scopo. È data
invece un'infrazione ai sensi del cpv. 7, ove l'agente "finanzia un
traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo
finanziamento". Un'ulteriore fattispecie legale è contemplata dal cpv. 8
(istigazione al consumo di stupefacenti o rivelazione di possibilità di
acquistarli o di consumarli), ma non entra qui in considerazione.

    Per le tre fattispecie legali è comminata la stessa pena, che, qualora
l'autore abbia agito intenzionalmente, è la detenzione o la multa; nei
casi gravi (n. 2), essa è la reclusione o la detenzione non inferiore a
un anno, cui può essere cumulata una multa fino a 1 milione di franchi
(n. 1 cpv. 9).

    Le infrazioni di cui al n. 1 sono punibili anche se commesse per
negligenza, ma allora la pena è la detenzione fino a un anno, l'arresto
o la multa (n. 3).

    d) Adempie la fattispecie legale di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 7 LS il
finanziamento di un "traffico illecito di stupefacenti"; per "traffico" in
questo senso va intesa ognuna delle attività enumerate nei cpv. 1-5, come
pure i relativi preparativi conformemente al cpv. 6. Si rende colpevole
di finanziamento di un traffico illecito di stupefacenti chi finanzia
una delle attività contemplate nelle menzionate disposizioni di legge,
o preparativi destinati a tali attività, oppure chi serve da intermediario
per siffatto finanziamento. Non sono invece punibili semplici preparativi
diretti al finanziamento o all'intermediazione del finanziamento,
almeno in quanto il finanziamento o la relativa intermediazione abbiano
luogo nella forma compartecipativa regolata dal cpv. 7 (v. al proposito
infra). Il termine di "a questi scopi" contenuto nel cpv. 6 si riferisce
esclusivamente ai precedenti cpv. 1-5, e non anche al successivo cpv. 7.

    Il vigente cpv. 7 dell'art. 19 n. 1 LS è stato inserito in seguito alla
ratifica della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, conclusa a
Nuova York il 30 marzo 1961. Aderendo a tale Convenzione, la Svizzera si
è impegnata, tra l'altro, a considerare come infrazioni "le operazioni
di finanziamento compiute intenzionalmente, relative alle infrazioni
di cui si tratta in questo articolo" (art. 36 cpv. 2 lett. a/ii); le
infrazioni menzionate nel cpv. 1 dell'art. 36 della Convenzione a cui
si rinvia corrispondono a quelle enumerate nell'art. 19 n. 1 cpv. 1-5
LS. Nel Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione unica
degli stupefacenti, del 20 marzo 1968, si è rilevato al proposito
che le operazioni di finanziamento evocate nell'art. 36 cpv. 2 lett.
a/ii della Convenzione unica "sono, il più sovente, già passibili di pena
in quanto atti di partecipazione; purtuttavia esiste una possibilità di
eseguire operazioni di finanziamento anche dopo la realizzazione di un
affare illegale in materia di stupefacenti", per cui l'art. 19 n. 1 doveva
essere completato in conformità (FF 1968 I 1018; cfr. anche MAX DELACHAUX,
Drogues et législation, Losanna 1977, pag. 127 e 158/159).

    Creando la fattispecie legale del finanziamento secondo il cpv. 7
dell'art. 19 n. 1 LS, la complicità nella messa in circolazione - nel
senso più ampio del termine (v. sopra) - di stupefacenti conformemente
ai cpv. 1-6, è stata eretta, in quanto abbia luogo nella forma del
finanziamento o dell'intermediazione del finanziamento, a fattispecie
legale autonoma, anche se sostanzialmente si tratta soltanto di atti
partecipativi. Può rimanere qui indeciso se, erigendo a fattispecie
legale autonoma il finanziamento, la punibilità sia stata estesa
(come ritenuto nel Messaggio) oppure no (v. al riguardo ALFRED SCHÜTZ,
Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel
vom 3. Oktober 1961 in der Fassung vom 20. März 1975, Zurigo 1980,
pag. 128). Certo è che le operazioni di finanziamento sono punibili ai
sensi del cpv. 7 quanto meno laddove si troverebbero rispetto alla messa
in circolazione (in senso ampio) di stupefacenti in una relazione tale da
adempire le condizioni di una complicità, se il finanziamento non fosse
stato eretto a fattispecie legale autonoma. Con l'attuale disciplina, la
fattispecie legale di cui all'art. 19 n. 1 cpv. 7 viene peraltro assorbita
da quelle dei cpv. 1-6 dello stesso art. 19 n. 1, quando il contributo
alla messa in circolazione di stupefacenti prestato dall'agente mediante
le sue operazioni di finanziamento o d'intermediazione finanziaria sia
così rilevante da dar luogo a correità. In tali condizioni, la questione
se ci si trovi di fronte ad una messa in circolazione oppure solamente ad
un finanziamento o ad una intermediazione di un finanziamento va risolta
facendo capo ai criteri determinanti per distinguere tra correità
e complicità. Stabilire quale sia la fattispecie legale (messa in
circolazione o finanziamento) ravvisabile può, benché le pene comminate
siano le stesse, avere importanza, tra l'altro, per il motivo che per la
messa in circolazione - non invece per il finanziamento - già bastano i
preparativi (v. sopra).

    e) Se i ricorrenti sono da considerare, in base alla giurisprudenza
del Tribunale federale relativa alla nozione di correità, come autori
principali per quanto concerne la messa in circolazione di stupefacenti,
ossia quali correi responsabili per l'intera attività - al riguardo
dev'essere determinante la misura e l'intensità della loro volontà
criminosa (DTF 108 IV 92 consid. 2 e 109 IV 164 consid. 4b e richiami) -,
il trasferimento di denaro proveniente dalla droga di cui sono indiziati è
punibile ai sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 1-6 LS. Ciò è il caso ove possa
essere provato che le prestazioni effettuate dai ricorrenti mediante
la presa in consegna e il trasferimento delle ingenti somme di denaro
costituivano una delle numerose fasi dello svolgimento del traffico
di droga, o che i ricorrenti almeno avevano accettato il rischio che lo
fossero. In DTF 108 Ib 525 e nella sentenza inedita del 7 maggio 1986 nella
causa C., la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha deciso
che un'associazione di più persone al fine di organizzare un traffico
di stupefacenti - una "conspiracy" ai sensi del diritto statunitense - è
punibile ai sensi dell'art. 19 n. 1 LS. Tale giurisprudenza va confermata;
va aggiunto che nella fattispecie sono in ogni modo prospettabili
preparativi ai sensi del cpv. 6, e che è inoltre possibile che siano
adempiute anche le fattispecie legali di cui ai cpv. 1-5; poiché le
pene comminate sono le stesse, non è necessario operare una distinzione;
è sufficiente considerare una messa in circolazione di stupefacenti ai
sensi dell'art. 19 n. 1 cpv. 1-6 LS.

    Entra invece in linea di conto l'applicazione dell'art. 19 n. 1
cpv. 7 LS se le prestazioni effettuate dai ricorrenti costituivano
solo episodicamente, e più per caso, una maglia della catena delle
operazioni in cui è scomponibile il traffico della droga, ossia se la loro
collaborazione, riferita alla messa in circolazione degli stupefacenti,
assumeva soltanto la forma della complicità e non quella della correità.

    Può rimanere indeciso in questa sede se in un'attività che non
integri ancora gli elementi costitutivi della complicità sia ravvisabile
un finanziamento punibile ai sensi dell'art. 19 cpv. 7 LS (v. al proposito
infra, lett. f in fine, del presente considerando).

    f) Le operazioni finanziarie possono costituire in varia guisa una
maglia della catena rappresentata dal traffico della droga. Poiché la
fattispecie legale contenuta nel cpv. 7 è stata creata per poter punire
senza eccezioni ogni e qualsiasi atto vincolato al traffico illecito
della droga (v. al riguardo il Messaggio del Consiglio federale sopra
citato), occorre interpretare in senso ampio i termini "finanzia un
traffico illecito di stupefacenti" e "serve da intermediario per il suo
finanziamento", tanto più che la disposizione della Convenzione unica
del 1961, a cui è riconducibile il cpv. 7, utilizza l'estesa nozione di
"operazioni di finanziamento". È evidente che chi paga il prezzo della
droga a chi la compra finanzia il traffico della droga e che chi rivela
la possibilità di un siffatto finanziamento serve da intermediario
per il finanziamento del traffico della droga. Ma un finanziamento od
una intermediazione per il finanziamento sono possibili anche laddove
l'acquirente o chi partecipa altrimenti al traffico della droga paghi
direttamente il corrispettivo per la prestazione o l'attività illecita. Per
quanto riguarda l'acquirente della droga, tale finanziamento è in questo
caso incluso nella fattispecie legale dell'acquisto di stupefacenti
(cpv. 5) ed è da questa assorbito (v. supra lett. d cpv. 3); il terzo che
effettua il trasferimento del denaro, funge quanto meno da intermediario
per il finanziamento ed è punibile ai sensi del cpv. 7 quando non debba
essere considerato addirittura come correo nel traffico di stupefacenti
(v. supra lett. e). Va qualificato come finanziamento o intermediazione
per il finanziamento qualsiasi comportamento che rende possibili operazioni
finanziarie vincolate al traffico della droga.

    Presentano una sufficiente connessione con il traffico illecito
di stupefacenti non solo operazioni finanziarie effettuate prima che
sia commesso un atto sussumibile nella fattispecie legale della messa
in circolazione di stupefacenti ai sensi dei cpv. 1-6, bensì anche
qualsiasi compartecipazione, sotto forma di correità o di complicità, che
intervenga fino al momento in cui il reato sia terminato (DTF 106 IV 295,
99 IV 124, 98 IV 85; ALFRED SCHÜTZ, op.cit., pagg. 128/129). Un reato è
terminato solo quando, una volta adempiuti gli elementi obiettivi, si siano
realizzate le circostanze che l'agente deve aver voluto secondo la norma
penale incriminatrice o, nel caso in cui sia stato commesso in una fase
iniziale, quando il comportamento successivo alla commissione contribuisca
a danneggiare ulteriormente il bene giuridico protetto (DTF 106 IV
296). Nelle operazioni finanziarie connesse al traffico professionale di
stupefacenti svolto da singoli individui o da organizzazioni criminali,
non può, di regola, asserirsi che il reato della messa in circolazione di
stupefacenti sia stato terminato, dato che la conclusione positiva di un
affare costituisce sempre nello stesso tempo, quanto meno nella forma di
preparativi, l'inizio di un'attività punibile ai sensi dell'art. 19 n.
1 cpv. 1-6 LS. In base all'attività di cui i ricorrenti sono sin qui
sospettati non occorre esaminare se, in ragione dello sviluppo del
finanziamento del traffico di droga (finanziamento che di per sé ha
carattere di complicità), debbano essere considerate ai sensi del cpv. 7
come fattispecie indipendente anche operazioni finanziarie intervenute dopo
che fosse terminato il reato della messa in circolazione di stupefacenti;
tale questione si porrebbe, per esempio, nel caso di un aiuto prestato
nell'investimento in affari "puliti" di denaro già riciclato proveniente
dal traffico della droga; detta situazione non è riscontrabile nel caso di
cui trattasi e suole essere scevra di rilevanza pratica per la frequente
assenza dell'elemento soggettivo.

    g) Nella messa in circolazione di stupefacenti e nel finanziamento del
traffico di stupefacenti basta, per quanto riguarda l'elemento soggettivo
dell'intenzionalità, che l'agente sappia che, svolgendo le necessarie
operazioni finanziarie o rendendole possibili, contribuisce direttamente
o, se del caso, anche solo indirettamente, alla messa in circolazione di
stupefacenti; è a tal proposito sufficiente che l'agente sappia che la
sua attività è, sotto questo profilo, connessa al traffico illecito della
droga, non occorrendo invece che conosca i dettagli della realizzazione
di tale traffico e le persone che vi partecipano. Il dolo eventuale è
dato laddove l'agente accetti il rischio di una siffatta connessione.

    Punibili, ai sensi dell'art. 19 n. 3 LS, sono anche le infrazioni alla
legge federale sugli stupefacenti commesse per negligenza. Tuttavia,
tenuto conto della pena edittale massima di un anno di detenzione,
gli indizi di colpevolezza riferibili a infrazioni commesse solo per
negligenza non basterebbero a giustificare il carcere preventivo dei
ricorrenti, la cui durata è già superiore alla pena massima stabilita
dalla legge. La CRP si fonda d'altronde su di un'infrazione intenzionale
commessa quanto meno con dolo eventuale.