Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 V 306



114 V 306

56. Estratto della sentenza del 16 marzo 1988 nella causa S. contro
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e
Tribunale cantonale ticinese delle assicurazioni Regeste

    Art. 11 UVG, art. 19 UVV, art. 1 Abs. 1 und 2 HVUV, Ziff.  1.02 der
Hilfsmittelliste: Hand- und Armprothesen.

    - Die Hilfsmittel der in der Hilfsmittelliste im Anhang zur HVUV
enthaltenen Kategorie "Hand- und Armprothesen" können nicht mit der
Begründung verweigert werden, sie hätten ausschliesslich ästhetische
Bedeutung (Erw. 3).

    - Die Hilfsmittelliste ist insofern abschliessend, als sie die
in Frage kommenden Hilfsmittelkategorien aufzählt, während bei jeder
Kategorie geprüft werden muss, ob die Aufzählung innerhalb der Kategorie
abschliessend oder bloss exemplifikatorisch ist (Erw. 4).

    - Die Aufzählung in der Kategorie "Hand- und Armprothesen" ist
abschliessend; Fingerprothesen gehen nicht zu Lasten der Unfallversicherung
(Erw. 5).

Auszug aus den Erwägungen:

                  Estratto dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Giusta l'art. 11 LAINF, l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari
atti a compensare un pregiudizio fisico o funzionale. Il Consiglio federale
ne compila l'elenco (cpv. 1). I mezzi ausiliari devono essere semplici
ed adeguati (cpv. 2). Per l'art. 19 OAINF il Dipartimento federale
dell'interno redige l'elenco dei mezzi ausiliari ed emana disposizioni
sulla loro consegna. In virtù dell'art. 1 OMAINF l'assicurato ha diritto
ai mezzi ausiliari figuranti nell'elenco allegato, nella misura in cui
essi compensano un danno fisico o la perdita di una funzione risultanti
da infortunio o malattia professionale (cpv. 1). Il diritto si estende ai
mezzi ausiliari necessari, adatti al pregiudizio della salute, di tipo
semplice ed adeguato, come pure agli accessori indispensabili e agli
adeguamenti esatti da detto pregiudizio. Il numero e le caratteristiche
dei mezzi ausiliari devono corrispondere alle esigenze della vita,
sia privata sia professionale (cpv. 2). Nell'elenco dei mezzi ausiliari
figurano a cifra 1.02 "protesi delle mani e delle braccia".

Erwägung 3

    3.- Nell'evenienza concreta la protesi è stata rifiutata perché intesa
ad ovviare ad un pregiudizio estetico. Bisogna al riguardo osservare
che accanto alle protesi delle mani e delle braccia, incontestabilmente
anche le protesi delle dita sono normalmente in grado di compensare un
pregiudizio fisico ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LAINF. Secondo la ratio
della norma non appare d'altro canto decisivo se tale compenso sia di
natura funzionale oppure miri anche o esclusivamente a scopi estetici. Del
resto, tanto l'assicurazione contro gli infortuni quanto quella per
l'invalidità mettono a disposizione mezzi ausiliari anche quando essi solo
compensano un pregiudizio estetico, quando si ritenga, ad esempio, che
ambedue i sistemi prevedono l'assegnazione di protesi dell'occhio (cifra
5.01 dell'elenco OMAINF e della lista OMAI), dove un compenso funzionale
chiaramente non è dato. Considerata la difficoltà pratica di distinguere
se protesi della mano o del braccio effettivamente abbiano carattere
funzionale o meno si è d'altronde rinunciato, nella lista dei mezzi
ausiliari previsti nell'assicurazione per l'invalidità, del 2 agosto 1983
(cifra 1.02 della lista OMAI), a riprendere l'attributo di "funzionale"
(cfr. RCC 1983 pag. 458). Ora, il rilievo di tali constatazioni non può
essere trascurato se si considera che già nel Messaggio per una legge
federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 18 agosto 1976 il
Consiglio federale prevedeva di stabilire l'elenco dei mezzi ausiliari
tenendo conto di quelli presi a carico dall'assicurazione per l'invalidità
giusta l'art. 21 LAI, appunto destinati in primo luogo all'integrazione
professionale (FF 1976 III 205). Infine, come risulta dall'art. 1 cpv. 2
OMAINF, il diritto si estende ai mezzi ausiliari cui il numero e le
caratteristiche debbono corrispondere alle esigenze della vita non solo
professionale bensì pure privata.

    Ne consegue che alla ricorrente i richiesti mezzi ausiliari non possono
essere rifiutati per il solo motivo che essi abbiano carattere estetico.

Erwägung 4

    4.- Le disposizioni applicabili all'assicurazione contro gli infortuni
ricalcano quelle disciplinanti la materia in tema di assicurazione per
l'invalidità. Come si è visto, in questa assicurazione il diritto ai
mezzi ausiliari è disciplinato dall'art. 21 LAI, con delega al Consiglio
federale di allestirne l'elenco, a sua volta subdelegato al competente
dipartimento (art. 14 OAI), il quale ha emanato l'Ordinanza sulla consegna
dei mezzi ausiliari (OMAI) e il relativo allegato. A ragione pertanto
i giudici cantonali hanno richiamato per analogia i principi dedotti in
materia di assicurazione per l'invalidità. In questo ambito il Tribunale
federale delle assicurazioni ha già stabilito che la delega contenuta
in un atto legislativo non può essere oggetto di controllo giudiziale
(cfr. DTF 101 Ib 73/74 consid. 3 e 4), mentre resisteva a un controllo
di legittimità la subdelega al Dipartimento. Questa Corte ha inoltre
dichiarato che il Consiglio federale, rispettivamente il Dipartimento,
non è tenuto ad ammettere nell'elenco dei mezzi ausiliari tutti quelli
che possono servire all'integrazione dell'assicurato e che a quest'ultimo
spetta solo il diritto ai mezzi annoverati nella menzionata lista. Il
Consiglio federale o per esso il Dipartimento può quindi effettuare una
scelta e limitare il numero dei mezzi ausiliari ammessi; poiché la legge
non disciplina in modo esplicito i criteri di scelta, esso gode al riguardo
di un'ampia libertà di apprezzamento. È comunque evidente che procedendo
all'allestimento dell'elenco il Consiglio federale, rispettivamente il
Dipartimento, non può agire in modo arbitrario; esso in particolare non
può operare distinzioni in sé ingiustificate o altrimenti insostenibili,
né istituire criteri che non poggino su motivi oggettivi seri (DTF 105
V 27 consid. 3b; cfr. 96 I 456 consid. 1).

    Anche per l'assicurazione contro gli infortuni deve infine essere
ribadito quanto il Tribunale federale delle assicurazioni ha asserito per
l'assicurazione per l'invalidità, vale a dire che la lista dell'allegato
all'Ordinanza è esauriente nella misura in cui enumera le categorie di
mezzi ausiliari che entrano in considerazione, mentre occorre per ogni
categoria esaminare se l'enumerazione ha carattere esauriente oppure
indicativo (DTF 108 V 5 consid. 1b).

Erwägung 5

    5.- Deve quindi essere esaminato se l'indicazione contenuta nella
categoria delle protesi delle mani e delle braccia abbia carattere
esauriente oppure indicativo, se cioè si sia voluto indicare una categoria
chiusa oppure una categoria passibile di essere estesa anche alle dita.

    Al riguardo occorre anzitutto rilevare che dal testo legale e
dall'ordinanza in questione non può essere dedotto che si sia voluto creare
una categoria a carattere puramente indicativo. Se d'altro canto, come si
è detto, i medesimi criteri adottati per l'assicurazione per l'invalidità
sono da estendere anche all'assicurazione contro gli infortuni, vuole
essere ricordato che nelle Direttive sulla consegna dei mezzi ausiliari
nell'assicurazione per l'invalidità, rilasciate dall'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali il 1o gennaio 1984, è asserito che le protesi
delle dita non sono mezzi ausiliari dell'assicurazione per l'invalidità
(cifra 1.01.5/1.02.5). Ora, considerata la prassi vigente nel menzionato
ramo assicurativo, il Dipartimento federale dell'interno o l'Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, stabilendo l'elenco dei mezzi
ausiliari previsti nell'assicurazione contro gli infortuni, il quale è
di più recente data rispetto alla lista allestita per l'assicurazione per
l'invalidità, senz'altro avrebbe espressamente precisato o dovuto precisare
se nell'elenco dell'OMAINF avesse inteso inserire anche le protesi delle
dita. Del resto, se così fosse stato, nella categoria in questione sarebbe
bastato accennare alle protesi delle braccia, di cui fanno parte le mani
e quindi le dita. Anche ricorrendo all'interpretazione grammaticale dei
testi normativi in esame il contenuto dell'elenco dei mezzi ausiliari
non permette pertanto di giungere a soluzione diversa. Infine, come
si è giudicato in un caso in cui si trattava di statuire sul diritto
all'assegnazione di protesi delle dita secondo la LAMI, vigente sino al 31
dicembre 1983, questa Corte ha constatato che i vantaggi derivanti dall'uso
della protesi (esclusi quelli di natura estetica) sono di valore scarso,
se non nullo (RAMI 1986 n. U 4 pag. 317 inedito su questo punto).

    Da quanto precede deve essere dedotto, come hanno affermato i primi
giudici, che l'omissione delle protesi delle dita è stata voluta e che
i mezzi ausiliari contenuti nella categoria delle protesi delle mani e
delle braccia sono esaurienti.