Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 32



114 II 32

6. Sentenza della II Corte civile del 7 marzo 1988 nella causa Bloechliger
c. Dipartimento di giustizia del Cantone Ticino (ricorso di diritto
amministrativo) Regeste

    Erwerb von Grundeigentum: Aneignung (Art. 658 ZGB), ausserordentliche
Ersitzung (Art. 662 ZGB).

    Ist im Grundbuch der Eigentümer eines Grundstückes als unbekannt
eingetragen, so kann das Eigentum an diesem Grundstück nicht durch
Aneignung erworben werden. Möglich ist indessen der Erwerb durch
ausserordentliche Ersitzung, sofern die Voraussetzungen hiefür erfüllt
sind. Die Aneignung setzt nämlich die Dereliktion des Eigentums durch
den früheren Eigentümer voraus. Im vorliegenden Fall ist die Dereliktion
nicht bewiesen.

Sachverhalt

    A.- Lucie Bloechliger è proprietaria, nel Comune di Semione, della
part. 2238 RT che confina su tre lati con la part. 2246 RT intestata
a proprietario sconosciuto ed amministrata dalla Delegazione tutoria
comunale. Le autorità preposte alla procedura di raggruppamento dei terreni
hanno respinto una domanda di Lucie Bloechliger tendente ad ottenere la
proprietà anche della part. 2246.

    Il 9 giugno 1987 Lucie Bloechliger ha chiesto all'ufficiale del
registro fondiario del distretto di Blenio di essere iscritta quale
proprietaria della part. 2246 RT, asserendo che si trattava di cosa senza
padrone e facendo valere il titolo di acquisto dell'occupazione.

    Il 1o luglio 1987 l'ufficiale del registro ha respinto l'istanza per il
motivo che l'acquisto per occupazione è possibile solo per una cosa senza
padrone, che una cosa è tale se il proprietario ha formalmente rinunciato
alla proprietà facendo procedere alla cancellazione dell'iscrizione a
registro fondiario, e che tale situazione non si verifica per la part. 2246
RT iscritta quale fondo di proprietario sconosciuto.

    Un ricorso di Lucie Bloechliger contro la decisione dell'ufficiale del
registro fondiario è stato respinto il 17 settembre 1987 dal Dipartimento
di giustizia del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza in materia
di registro fondiario.

    Lucie Bloechliger ha proposto al Tribunale federale ricorso di diritto
amministrativo con il quale chiede che la decisione dell'autorità cantonale
sia annullata e che gli atti siano rinviati a questa stessa autorità per
nuovo giudizio.

    L'autorità cantonale si è limitata a riferirsi alla propria
decisione. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia propone la
reiezione del ricorso.

Auszug aus den Erwägungen:

                   Considerando in diritto:

Erwägung 1

    1.- Davanti all'autorità cantonale la ricorrente ha sostenuto che
un fondo diventa senza padrone non solo quando vi è stata derelizione,
ma altresì quando il registro fondiario non indica alcun possibile
proprietario ed appare quindi esclusa la possibilità di risalire ad
una persona che sia o sia stata proprietaria. Un fondo intavolato con
la dizione "proprietario sconosciuto", come in concreto, dev'essere
assimilato al fondo "senza proprietario". Secondo la ricorrente, solo
se il registro fondiario - nonostante l'indicazione di un nome - non
consente più di accertare l'identità del proprietario, per illeggibilità
o assenza di relazione con una persona determinata o perché il precedente
proprietario è stato cancellato senza che il nuovo sia stato iscritto
(anche in siffatte ipotesi il proprietario può considerarsi "sconosciuto"),
l'acquisto per occupazione non è possibile e soccorre, come nel caso
in cui il proprietario è morto o dichiarato scomparso all'inizio del
termine di trent'anni, l'istituto della prescrizione straordinaria. Un
fondo è invece necessariamente senza padrone, se il registro fondiario
non indica alcun possibile proprietario. Nel suo gravame al Tribunale
federale la ricorrente rimprovera all'autorità cantonale di aver ritenuto
data una delle ipotesi dell'art. 662 cpv. 2 CC senza verificare il
motivo per il quale negli atti del registro comunale non figurava il
nome di un proprietario, con la conseguenza che il fondo fu intavolato a
"proprietario sconosciuto". Ad avviso della ricorrente, è plausibile che
la mancanza del nome di un proprietario nel registro comunale sia dovuta
al fatto che mai una persona sarebbe stata iscritta, oppure che sia stata
iscritta e successivamente cancellata. In entrambi i casi risulterebbe
escluso ogni riferimento, anche solo incerto, ad una persona ed esclusa
quindi ogni possibilità di risalire alla stessa. Un fondo intavolato,
in queste condizioni, a un proprietario sconosciuto è un fondo senza
padrone. Si può presumere che i precedenti proprietari abbiano realmente
avuto la volontà di abbandonare la proprietà con atto di derelizione.

Erwägung 2

    2.- Come osserva la stessa ricorrente, è indubbio che se un fondo
figura intestato nel registro fondiario a nome di un proprietario
e che solo esiste ambiguità o incertezza riguardo alla persona di
quest'ultimo (per difficoltà o impossibilità d'identificazione), il
fondo non risulta "senza padrone", anche se praticamente il proprietario
è sconosciuto. Un'occupazione non entra in tal caso in linea di conto,
e il terzo può far capo unicamente al modo di acquisto della prescrizione
straordinaria (art. 662 cpv. 2 CC).

    Ma anche laddove il registro fondiario contenga solo la menzione
"proprietario sconosciuto", ciò non significa senz'altro che il fondo sia
senza padrone. Prescindendo dal fatto che l'identificazione della persona
del proprietario non appare a priori esclusa, l'assenza di indicazioni
può essere dovuta, come rileva l'autorità cantonale, a carenze od errori
nella gestione dei vecchi registri comunali, e non autorizza la conclusione
(e neppure la presunzione) che il fondo sia diventato "res nullius". In
altri termini, dalla mancanza d'indicazioni sull'identità del proprietario
non si deduce imperativamente la mancanza di un diritto di proprietà,
e quindi la possibilità di un acquisto per occupazione.

    Del resto, l'acquisto per occupazione può avvenire solo "se risulti dal
registro fondiario" ("nach Ausweis des Grundbuches") che la cosa è senza
padrone (o, come si esprime il testo francese, "que cet immeuble est devenu
chose sans maître") (art. 658 cpv. 1 CC). Questa disposizione va letta in
relazione con l'art. 666 cpv. 1 CC, secondo cui la proprietà fondiaria si
estingue con la cancellazione dell'iscrizione o con la perdita totale del
fondo. La cancellazione dell'iscrizione ha luogo mediante dichiarazione
del proprietario di voler rinunciare al proprio diritto di proprietà,
ed istanza di radiazione dell'iscrizione indirizzata all'ufficiale del
registro fondiario (derelizione).

    Nel caso concreto, manca qualsiasi prova che il fondo 2246 RT, di
cui la ricorrente pretende ottenere la proprietà per occupazione, sia
divenuto (per derelizione) cosa senza padrone o non abbia mai avuto un
proprietario. La decisione impugnata appare, pertanto, conforme al diritto
federale. Essa ha, del resto, il conforto della dottrina unanime: LEEMANN
N 2, HAAB/SIMONIUS/SCHERRER/ZOBL N 1, MEIER-HAYOZ N 1 e 6 all'art. 658;
WIELAND art. 658 CC; LIVER, Schweiz. Privatrecht, vol. V/1, pag. 143.

Erwägung 3

    3.- L'esito di cui sopra non dipende da ulteriori accertamenti
sulle ragioni per le quali il nome del proprietario non è desumibile
dai registri comunali. Non si giustifica, quindi, un rinvio all'autorità
cantonale per nuovi accertamenti e nuovo giudizio.

    A titolo meramente abbondanziale, può essere rilevato che ricerche
sono in realtà state fatte, come si evince dalla lettera inviata il
7 settembre 1987 dal Comune di Semione al Dipartimento di giustizia e
contenuta nell'incarto cantonale. Ne risulta che nell'anno 1885 il fondo
oggetto del litigio era intestato nel sommarione comunale dei fabbricati
a Realini fratelli fu Andrea. Il fondo 2246 RT figura, d'altra parte,
sui registri censuari ancora con il nome locale di Casa Realini.

    Questi accertamenti non sono stati menzionati nella decisione impugnata
e la ricorrente non sembra esserne stata a conoscenza. Non essendo peraltro
determinanti ai fini del giudizio, non occorre comunicarli previamente alla
ricorrente perché possa esprimersi al riguardo. Essi confermano solo il
fondamento della tesi, che, in passato, esisteva un proprietario, e che
non è stata dimostrata una successiva derelizione; anche senza tale prova
l'eventualità in questione non poteva essere esclusa, ciò che comporta
necessariamente la reiezione del gravame, manifestamente infondato già
alla luce dei motivi addotti nella decisione impugnata.