Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 II 175



114 II 175

29. Estratto della sentenza 9 febbraio 1988 della I Corte civile nella
causa D'Avenia e "Continentale" contro Crevatin (ricorso per riforma)
Regeste

    Art. 8 Abs. 2 VRV: Fahren in parallelen Kolonnen; Art. 36 Abs. 1 SVG:
Rechtseinspuren; Art. 26 Abs. 2 SVG: Grenzen des Vortrittsrechts.

    1. Zulässigkeit des Rechtsfahrens oder -einspurens bei parallelen
Kolonnen auf einer sechs Meter breiten Fahrbahnhälfte ohne markierte
Fahrstreifen (E. 2).

    2. Grenzen des Vortritts des rechts Fahrenden, wenn eine Fahrspur
weder markiert noch klar ersichtlich ist (E. 3).

Sachverhalt

    A.- Il 24 settembre 1981 alle ore 11.40 Ponziano Crevatin circolava
con il suo tassi sulla riva Vela, verso il centro di Lugano, intenzionato
a raggiungere piazza Luini. Presso l'imbocco della piazza, posta sul
lato inverso della strada, egli si è fermato in preselezione, al centro
della carreggiata, aspettando di trovare un passaggio attraverso la
colonna di veicoli che proveniva in senso contrario. Mentre attendeva,
il conducente di un'automobile in colonna gli ha ceduto la precedenza,
lasciandogli lo spazio per passare. Ponziano Crevatin ha svoltato allora
a sinistra, ma nell'eseguire la manovra è entrato in collisione con la
vettura di Fernando D'Avenia, il quale stava superando a destra la colonna
ferma. L'incidente si è risolto con soli danni materiali. Il 24 maggio 1982
"La Friborghese" Generale di Assicurazioni S.A., con cui Ponziano Crevatin
aveva una polizza per la responsabilità civile, ha risarcito a Fernando
D'Avenia l'intero danno (Fr. 2'475.--), precisando che ciò avveniva
senza il riconoscimento di alcuna responsabilità e senza pregiudizio per
i diritti del proprio assicurato.

    B.- Ponziano Crevatin ha promosso causa il 21 settembre 1983 contro
Fernando D'Avenia e la "Continentale" Compagnia Generale di Assicurazioni
S.A., presso cui D'Avenia era assicurato, chiedendo che questi fossero
tenuti a versargli solidalmente Fr. 8'572.40 più interessi in rifusione
del danno subito. Con sentenza del 20 maggio 1987 il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 1, ha parzialmente accolto la richiesta e
condannato Fernando D'Avenia e la "Continentale" al pagamento in solido
di Fr. 8'072.40 oltre interessi. Adita il 1o giugno 1987 la II Camera
civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, i convenuti si sono
visti respingere ogni censura il 17 agosto 1987.

    C.- Fernando D'Avenia e la "Continentale" hanno introdotto il 10
settembre 1987 al Tribunale federale un ricorso per riforma in cui
propongono che la petizione di Ponziano Crevatin sia respinta. L'attore
postula il rigetto del gravame.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 2

    2.- Secondo gli accertamenti della corte di appello, che il Tribunale
federale può integrare a norma dell'art. 64 cpv. 2 OG, nel luogo dov'è
avvenuto lo scontro la carreggiata di riva Vela è suddivisa in due parti
(larghe circa sei metri ognuna) da una linea di direzione al centro della
strada (art. 73 cpv. 3 OSS). La parte di carreggiata su cui è accaduta la
collisione comprende verso destra - per quasi la metà della sua larghezza
e fino a una decina di metri prima del luogo dell'incidente (nel senso in
cui transitava la colonna) - una fermata di bus pubblici delimitata da una
linea gialla a zig zag (art. 79 cpv. 3 OSS). Circa venti metri oltre il
luogo del sinistro la parte di carreggiata si allarga progressivamente
e si scinde in due corsie con frecce di preselezione (art. 74 cpv. 2
OSS). Si tratta di sapere anzitutto se, nel punto in cui si è verificato
l'incidente, la parte di carreggiata in discorso permettesse il transito
di vetture accostate.

    a) L'autorità cantonale ha risolto il quesito in senso negativo,
rilevando che la fermata dei bus pubblici non costituisce una seconda
corsia per i veicoli che lasciano il centro di Lugano. Ne consegue che
Fernando D'Avenia aveva sorpassato la colonna sulla destra, in violazione
dell'art. 35 cpv. 1 LCS. Abbondanzialmente i giudici hanno soggiunto
che, quand'anche la fermata dei bus pubblici potesse servire per la
manovra appena descritta, Fernando D'Avenia aveva trasgredito l'art. 34
cpv. 3 LCS, applicabile per analogia, il quale impone al conducente che
sorpassa a destra di badare al traffico in senso inverso; tale precetto
concreta la norma generale dell'art. 26 cpv. 1 LCS, secondo cui ciascuno
deve comportarsi in modo da non creare ostacolo o pericolo per gli altri
utenti della strada.

    b) L'opinione della corte cantonale non può essere condivisa. L'art. 1
cpv. 5 ONC stabilisce che "le corsie sono parti demarcate della
carreggiata e assai larghe per permettere la circolazione di una colonna
di veicoli". L'art. 13 cpv. 2 seconda frase ONC precisa nondimeno che le
corsie possono essere "demarcate o no". Il concetto di corsia appare quindi
una nozione indipendente dalla segnaletica orizzontale (BUSSY/RUSCONI,
Code suisse de la circulation routière, 2a edizione, nota 4.5 ad art. 1
e nota 1.1 ad art. 44 LCS). Si fosse anche di avviso contrario, l'art. 8
cpv. 2 prima frase ONC prevede, in esecuzione dell'art. 44 cpv. 2 LCS, che
"nel caso di traffico intenso, è permesso circolare in colonne parallele,
se la metà destra della carreggiata, offre spazio sufficiente". La marcia
in colonne parallele è autorizzata pertanto, se il traffico è intenso e
la metà destra della carreggiata è sufficientemente larga, seppure non
esista una demarcazione in corsie. Che nella fattispecie il traffico
fosse intenso è fuori dubbio, i veicoli in uscita da Lugano procedendo
in colonna. Quanto alla larghezza della metà carreggiata, essa risulta di
sei metri circa; ora, il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare
che su una mezza carreggiata di metri 3,95 due vetture possono circolare
fianco a fianco (DTF 108 IV 193 consid. 1). Se ne deduce che nel punto
ov'è occorso l'incidente i veicoli in uscita da Lugano potevano transitare
in colonne parallele.

    Alla medesima conclusione si giunge tenendo conto di un'ulteriore
circostanza, accertata dal primo giudice, e cioè che Fernando D'Avenia
si era spostato a destra della colonna nell'intento di dirigersi in
via Adamini, situata più avanti, sulla destra di riva Vela. Chi vuole
voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata
(art. 36 cpv. 1 LCS) e mettersi in preselezione per tempo (art. 13
cpv. 1 ONC). Tale obbligo sussiste anche se per sterzare a destra non è
demarcata una preselezione apposita (BUSSY/RUSCONI, op.cit., nota 1.1 ad
art. 36 LCS). La manovra di Fernando D'Avenia risulta quindi corretta, a
prescindere dal numero di corsie esistenti su riva Vela o dalla possibilità
di circolare in colonne parallele.

    c) I giudici di secondo grado reputano nella loro sentenza che
la fermata dei bus pubblici cui si è alluso vieti la circolazione di
vetture accostate, tale area potendo essere impiegata per il transito
solo eccezionalmente. V'è da domandarsi se l'assunto sia provvisto
di buon diritto: la corte stessa riconosce che la fermata dei bus
appartiene alla carreggiata (nel senso dell'art. 1 cpv. 4 ONC) e che nulla
impediva di circolarvi, a condizione di non ostacolare i mezzi pubblici
(BUSSY/RUSCONI, op.cit., nota 4 in fine ad art. 79 OSS). Sia come sia,
i giudici dimenticano che l'area della fermata termina una decina di metri
prima del luogo in cui è capitato lo scontro: su questi ultimi dieci metri
la circolazione in colonne parallele era già lecita e la preselezione
possibile. L'eventualità che Fernando D'Avenia sia transitato - foss'anche
abusivamente - sulla fermata dei mezzi pubblici non ha dunque rilievo per
l'accaduto: al momento della collisione, infatti, il suo veicolo era in
posizione regolare.

Erwägung 3

    3.- Chiarita la liceità del transito in colonne parallele o della
preselezione nel luogo dov'è avvenuto l'incidente, rimane da verificare
quali siano le conseguenze per le responsabilità delle parti.

    a) È pacifico che l'attore, prima di svoltare a sinistra, doveva
lasciar passare il traffico in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCS) e che
la precedenza dei veicoli circolanti in colonne parallele dev'essere
rispettata anche se la colonna più vicina è ferma (art. 14 cpv. 3
ONC). Del resto la vettura di Fernando D'Avenia, che - come si è visto -
era in posizione regolare, avrebbe avuto la precedenza seppure stesse
percorrendo senza diritto una corsia riservata ai mezzi pubblici (DTF
100 IV 85 consid. 2). Che l'attore non potesse prevedere l'arrivo di un
veicolo nascosto dalla colonna è un'affermazione priva di pertinenza:
il solo fatto che un'automobile della colonna abbia ceduto il passo
all'attore non esonerava quest'ultimo dal sincerarsi che nessuno stesse
risalendo a destra la coda di veicoli fermi, sia perché ne avesse il
diritto (cicli e ciclomotori: art. 42 cpv. 3 e 4 ONC), sia circolando in
colonna parallela o in preselezione a destra. Ciò posto, il caso specifico
si distingue nettamente dalla situazione illustrata in Rep. 1985 pag. 27,
dove un motociclista aveva superato a sinistra, violando l'art. 47 cpv. 2
LCS, una colonna di veicoli che procedeva a rilento.

    b) La responsabilità di massima che incombe all'attore non significa
che Fernando D'Avenia, pur al beneficio della precedenza, sia estraneo
al verificarsi della collisione e vada del tutto esente da colpe (cfr.,
per converso, DTF 100 IV 86 in fine). Certo, egli non ha trasgredito gli
art. 34 cpv. 3 o 35 cpv. 1 LCS, come argomenta la corte cantonale, ma
sotto il profilo dell'art. 26 cpv. 2 LCS - che impone particolare prudenza
quando vi siano indizi concreti per ritenere che un utente della strada
non rispetti le norme della circolazione - il suo comportamento non può
dirsi immune da critiche. La giurisprudenza ha stabilito, in effetti, che
un conducente con diritto di precedenza non deve rallentare a beneficio di
veicoli senza tale diritto, nemmeno alle intersezioni senza visibilità;
qualora, tuttavia, la situazione sia così confusa e incerta da lasciar
presumere che un altro utente della strada ostacoli il percorso (quando,
secondo la comune esperienza, la possibilità che un terzo commetta un
errore appare imminente), chi ha il diritto di precedenza deve ridurre la
sua velocità anche se di principio adeguata (DTF 98 IV 273). Il Tribunale
federale scorge una situazione del genere, per esempio, nel caso di un
conducente che, viaggiando sulla corsia di destra e risalendo la colonna
parallela, nota quest'ultima fermarsi davanti a un passaggio pedonale;
egli deve prevedere, in circostanze simili, che un pedone possa avanzare
sulle strisce e per inavvedutezza comparirgli dinanzi all'improvviso
(DTF 98 IV 276 consid. 2b).

    Su riva Vela non vi era un indizio così univoco come un passaggio
pedonale. L'insieme di altre contingenze lasciava presagire però una
situazione di reale incertezza, ove appena si pensi che la possibilità
di circolare in colonne parallele non era segnalata orizzontalmente,
poteva essere riconosciuta con chiarezza solo dopo la fermata dei bus
pubblici e cominciava proprio in corrispondenza con l'imbocco (largo quasi
trenta metri) di piazza Luini. Fernando D'Avenia, vedendo fermarsi in
quel punto la colonna alla sua sinistra senza capire il motivo, avrebbe
dovuto supporre che un veicolo poteva tagliargli la strada o almeno che
un utente non si sarebbe comportato nel debito modo. Ciò gli imponeva di
procedere con maggiore cautela, sia che egli si fosse spostato a destra
della colonna solo dopo la fermata dei bus pubblici - come assevera -
o che fosse transitato sulla fermata medesima. L'entità dei danni subiti
dai veicoli non permette certo di concludere ch'egli abbia moderato la
velocità a sufficienza.

    c) Entrambi i conducenti sono quindi responsabili dell'accaduto. Per
quanto riguarda la determinazione delle rispettive colpe non è
seriamente contestabile che il conducente senza diritto di precedenza
abbia a sopportare il danno in proporzione più elevata. Tenuto conto di
tutte le circostanze, appare corretto imputare a Ponziano Crevatin la
responsabilità dell'incidente per tre quinti e a Fernando D'Avenia per
due quinti. L'azione dev'essere accolta, di conseguenza, nella misura
di due quinti calcolati su un totale di Fr. 8'072.40 (l'attore non è
insorto contro l'accoglimento solo parziale della petizione), ossia di
Fr. 3'229.--, cui si aggiungono gli interessi al 5% dal 24 settembre 1981
(DTF 103 II 338 consid. 5).