Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 III 42



114 III 42

15. Estratto della sentenza 10 giugno 1988 della Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti nella causa A. e B. come amministratori speciali della
società anonima X. in fallimento (ricorso) Regeste

    Entschädigung der ausseramtlichen Konkursverwaltung bei schwierigem
Verfahren (Art. 49a Abs. 2 GebTSchKG).

    1. Schwieriges Verfahren im vorliegenden Fall (E. 1).

    2. Prüfungsbefugnis des Bundesgerichts bei der Beurteilung der
Entschädigung (E. 2).

    3. Ermessen der kantonalen Aufsichtsbehörde bei der Festsetzung
der Entschädigung: zu Recht angewandte Kriterien, wonach sich ergibt,
dass weder Ermessensüberschreitung noch Ermessensmissbrauch vorliegt
(E. 3a und 3b).

    4. Unterscheidung zwischen der Entschädigung, die bei einem schwierigen
Verfahren einerseits der ausseramtlichen Konkursverwaltung und anderseits
der ordentlichen Konkursverwaltung auszurichten ist (E. 3d).

Sachverhalt

    A.- Il 25 settembre 1985 A. e B. hanno chiesto alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino,
autorità di vigilanza, che la loro opera come amministratori speciali
della società anonima X. in fallimento fosse rimunerata secondo la tariffa
della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili
(edizione 1984). Il compenso sarebbe stato di Fr. 180.-- l'ora per A., di
Fr. 120.-- l'ora per B. e di Fr. 56.-- a 70.-- l'ora per gli assistenti,
in conformità alla relativa qualifica. Gli amministratori hanno trasmesso
quindi all'autorità di vigilanza cinque note d'onorario calcolate in base
a tali criteri, per un totale di Fr. 168'794.50.

    B.- La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
ha statuito il 20 aprile 1988 fissando il compenso degli amministratori,
per le prime quattro parcelle, a Fr. 72'411.25 (Fr. 85.-- orari per A.,
Fr. 70.-- orari per B., Fr. 50.-- orari per i revisori e Fr. 30.-- orari
per le opere di segretariato). La quinta nota d'onorario sarebbe stata
decisa solo una volta riformulata, la stessa mancando delle descrizioni
e dei rapporti di lavoro.

    C.- Insorti il 6 maggio 1988 con un ricorso alla Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, A. e B. hanno chiesto
che il loro onorario fosse determinato in Fr. 168'794.50, conformemente
alle cinque parcelle emesse, e che per il periodo successivo al 30 ottobre
1987 (non ancora fatturato) fosse dichiarata l'applicabilità dei tassi
orari da loro proposti il 25 settembre 1985.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 1

    1.- L'indennità che spetta all'amministrazione ordinaria o
all'amministrazione speciale del fallimento è regolata dagli art. 47 a 49
TarLEF (art. 46a TarLEF; DTF 103 III 66 consid. 2). Nel caso di "procedure
complesse che richiedono indagini defatiganti sul piano dei diritti o dei
fatti" l'autorità di vigilanza può - se si tratta di un'amministrazione
ordinaria - aggiungere alle normali tasse di amministrazione un'indennità
forfettaria calcolata secondo il tempo impiegato e le somme in causa
(art. 49a cpv. 1 TarLEF); se si tratta di un'amministrazione speciale
l'autorità di vigilanza determina l'indennizzo complessivo tenendo conto
"del tempo impiegato, delle somme in causa e dei disborsi debitamente
giustificati" (art. 49a cpv. 2 TarLEF). Nella fattispecie la corte
cantonale, accertata la quantità dei crediti ammessi nel fallimento (316),
il totale delle ore di lavoro (1355) e la difficoltà della vertenza in cui
gli amministratori speciali si sono trovati a difendere la loro carica
(v. DTF 112 III 67), ha ravvisato un'indagine defatigante e applicato
l'art. 49a cpv. 2 TarLEF. Ciò appare giuridicamente corretto. Del resto
gli interessati non pretendono che l'art. 49a cpv. 2 TarLEF, quantunque
a loro favorevole, sia inapplicabile: affermano solo che in concreto,
nell'ambito di tale norma, si deve far capo alla tariffa della Camera
svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili. Occorre
verificare pertanto se l'indennità complessiva determinata dalla corte
cantonale sia conforme all'art. 49a cpv. 2 TarLEF.

Erwägung 2

    2.- La giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che l'autorità
cantonale di vigilanza chiamata a quantificare l'indennità accessoria
dovuta, secondo l'art. 49a cpv. 1 TarLEF, a un'amministrazione ordinaria,
gode di vasto apprezzamento (DTF 108 III 69 consid. 2). Non v'è motivo
perché tale potere di apprezzamento non debba applicarsi anche nel
quantificare l'indennità complessiva dovuta, secondo l'art. 49a cpv. 2
TarLEF, a un'amministrazione speciale. Certo, l'autorità di vigilanza non
può agire a beneplacito: deve valutare, oltre al carattere sociale della
tariffa, il tempo impiegato dagli amministratori, le somme in causa e i
disborsi debitamente giustificati (cfr., per l'art. 49a cpv. 1 TarLEF,
DTF 108 III 70 infra). In tal senso i criteri per la fissazione di
un'indennità giusta l'art. 49a cpv. 1 e 2 TarLEF si avvicinano ai criteri
per la fissazione del compenso dovuto giusta l'art. 64 cpv. 2 TarLEF al
commissario di una moratoria (DTF 104 III 62 consid. 1). L'esistenza di
questi parametri non impedisce tuttavia che il Tribunale federale, nel
verificare l'entità dell'indennizzo che compete agli amministratori,
faccia uso di riserbo; esso non può decidere secondo opportunità e
sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'autorità di vigilanza,
ma deve limitarsi a intervenire in caso di eccesso o di abuso (DTF 104
III 63 consid. 1 con richiamo).

Erwägung 3

    3.- I ricorrenti muovono alla sentenza cantonale più ordini di
censure. Anzitutto sostengono che la tariffa della Camera svizzera delle
Società fiduciarie e degli Esperti contabili non implica una retribuzione
di carattere commerciale, ma un equo compenso al di sotto del quale
un fallimento come quello in rassegna non può essere liquidato con
professionalità. In secondo luogo ribadiscono che la procedura attuale
si pone al limite superiore della complessità sia per le cause connesse
(impugnazioni della graduatoria e processi civili tuttora pendenti) sia per
il difficile compito degli amministratori, costretti a rischiare la carica
nella realizzazione vantaggiosa degli attivi (DTF 112 III 67). Quanto
alle indennità stabilite in sede cantonale, gli amministratori fanno
valere che compensi simili, oltre a non essere motivati, sono irrisori.

    a) La possibilità di far capo ad altri listini come direttiva
nell'ambito della tariffa applicabile alla legge federale sulla esecuzione
e sul fallimento è nota. Già riguardo all'art. 64 cpv. 2 TarLEF, che
pur contempla in maniera espressa l'applicabilità a titolo orientativo
delle aliquote previste nella tariffa delle indennità per la revisione
di banche e di fondi d'investimento (RS 952.715), il Tribunale federale
ha precisato tuttavia che, "in mancanza di una convenzione specifica o
di un'usanza prestabilita, devono comunque valere i principi generali"
(DTF 104 III 63 con rinvio a DTF 101 II 111 consid. 2). La tariffa della
Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti contabili non
è menzionata dall'art. 49a TarLEF né da altre norme. Ciò non vieta che
l'autorità di vigilanza possa tener calcolo di tale listino apprezzando
i criteri per la determinazione dell'indennizzo; non significa però che
l'autorità cada nell'abuso o nell'eccesso di apprezzamento per il solo
fatto di scostarsene. Quest'ultimo assunto sarebbe anzi contrario al
diritto federale (cfr. DTF 104 III 65 consid. 3a). Resta da chiarire se
nel caso precipuo le somme litigiose rientrino nei margini di un lecito
apprezzamento.

    b) La corte cantonale, esaminando la situazione particolare, ha
valutato in primo luogo l'importanza del fallimento e il suo grado di
complessità (316 crediti ammessi, quattro decisioni su reclamo, 1355
ore di lavoro, ma - d'altro lato - quattro crediti che rappresentano
da soli quasi due terzi di tutte le pretese ammesse, tre procedure di
reclamo piuttosto semplici, alcune ore lavorative di dubbia opportunità);
ciò posto, ha ricordato l'ammontare delle tasse previste agli art. 47-49
TarLEF e paragonato la retribuzione chiesta con il compenso di un giudice
supplente straordinario al Tribunale federale (FF 1988 I 118). Ne ha
dedotto che la rimunerazione fatturata dagli amministratori risultava
incompatibile con i principi dell'art. 49a TarLEF e doveva essere ridotta
a Fr. 85.-- l'ora per A., a Fr. 70.-- l'ora per B., a Fr. 50.-- l'ora
per i revisori e a Fr. 30.-- l'ora per le opere di segretariato.

    Contrariamente all'opinione degli amministratori, la corte cantonale
ha quindi motivato il proprio giudizio. Nel merito tale valutazione
può apparire forse parsimoniosa, ma sicuramente non abusiva. Se è
vero infatti che sugli amministratori gravavano pesanti responsabilità
(mantenimento di un'industria basata su tecnologie di punta con alti
costi di gestione e mercato assai labile), è altrettanto vero che le
constatazioni dell'autorità cantonale non depongono a favore di una
procedura eccezionalmente complessa. La circostanza che talune ore di
lavoro siano state impiegate in modo poco proficuo non ha nuociuto ai
ricorrenti (l'autorità non ha ridotto le ore esposte nella terza nota
d'onorario, cui si riferisce il biasimo). L'ipotesi che la procedura
non si situi al limite inferiore, come ritenuto dalla corte, bensì a
quello superiore dell'art. 49a TarLEF non basta a confortare un abuso o
un eccesso di apprezzamento, il quale presupporrebbe una trasgressione di
tali limiti. Che poi le conoscenze professionali dei ricorrenti esigano
una piena retribuzione e non una semplice indennità è tesi estranea alla
portata dell'art. 49a TarLEF (DTF 103 III 66 consid. 2). Rimane il fatto
che la corte cantonale non ha reagito all'istanza del 25 settembre 1985
con cui gli amministratori chiedevano una rimunerazione conforme alla
tariffa della Camera svizzera delle Società fiduciarie e degli Esperti
contabili; da tale inazione nondimeno è impossibile desumere alcunché
(DTF 104 III 67 consid. 3e), tanto più che i ricorrenti non hanno mai
sollecitato l'autorità a decidere e nemmeno sono insorti contro un
eventuale rifiuto di statuire. Se ne conclude che nel caso specifico i
giudici hanno fissato l'indennità oraria degli amministratori nel quadro
di un lecito apprezzamento e che le censure su asseriti eccessi o abusi
si rivelano prive di consistenza.

    d) L'autorità di vigilanza non si è pronunciata sulla quinta nota
d'onorario emessa dai ricorrenti poiché la medesima è "senza descrizione
delle prestazioni e senza i pedissequi rapporti di lavoro". In questa
misura il rinvio del giudizio appare legittimo, la corte essendo in diritto
di chiedere agli amministratori la documentazione necessaria per esercitare
con conoscenza di causa il proprio apprezzamento. Non appare giustificato,
invece, pretendere dai ricorrenti una riformulazione della fattura secondo
i criteri degli art. 47 a 49 TarLEF (esigenza che la corte aveva posto
anche alle altre note d'onorario, ma alla quale gli amministratori non
avevano ottemperato). I giudici cantonali si richiamano a DTF 108 III
70, ma scordano che tale sentenza riguardava l'art. 49a cpv. 1 TarLEF,
cioè il compenso per procedure complesse affidate a un'amministrazione
ordinaria; il compenso dovuto a un'amministrazione speciale (art. 49a
cpv. 2 TarLEF) non consta di un'indennità complementare (onde la necessità
di conoscere l'emolumento di base secondo gli art. 47 a 49 TarLEF), bensì
di un'indennità complessiva calcolata sulla scorta "del tempo impiegato,
delle somme in causa e dei disborsi debitamente giustificati". La stessa
corte cantonale, nell'apprezzare le quattro parcelle, non ha adottato -
e a ragione - criteri diversi.

Entscheid:

                      Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti pronuncia:

    Il ricorso è respinto.