Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

BGE 114 IB 238



114 Ib 238

35. Estratto della sentenza 15 settembre 1988 della I Corte di diritto
pubblico nella causa X. c. Comune di Novaggio e Consiglio di Stato del
Cantone Ticino (ricorso di diritto amministrativo) Regeste

    Verbot der Einzäunung von Wald; Beseitigung der Einzäunung (Art. 3
Abs. 1 FPolV i.V.m. Art. 699 ZGB und Art. 31 FPolG).

    1. Ausnahmen vom Einzäunungsverbot sind aus Gründen der Zweckmässigkeit
möglich. In diesen Ausnahmefällen sind leichte Einhegungen zulässig, die
dem Ortsgebrauch entsprechen und dazu dienen, das Entlaufen des Viehs
zu verhindern. Besonderheit im Kanton Tessin, wo kein sog. "Weidewald"
existiert und deshalb nicht Wald, sondern Wiesen eingezäunt werden
(Erw. 4a und c).

    2. Der Umstand, dass der Zaun mit unverschlossenen Toren versehen
ist, ändert auch dann nichts am Einzäunungsverbot, wenn mit Tafeln auf
die freie Benutzung der Tore hingewiesen wird (Erw. 4b).

    3. Auch das Weidenlassen von Kleinvieh führt zu einer Beeinträchtigung
des Waldes (Erw. 4d).

Sachverhalt

    A.- Su richiesta del ricorrente il Consiglio di Stato ha accertato
la natura di alcuni terreni di sua proprietà, definiti parzialmente
boschivi. Con la stessa risoluzione l'esecutivo cantonale ha ordinato
la demolizione di una cinta eretta abusivamente a confine tra questi
mappali e altri, pure boscati (in parte del ricorrente e in parte di
terzi). Davanti al Tribunale federale il ricorrente si limita a chiedere
l'annullamento dell'ordine di demolizione.

Auszug aus den Erwägungen:

                       Dai considerandi:

Erwägung 4

    4.- A parere del ricorrente, il Consiglio di Stato avrebbe leso la
normativa forestale per non aver considerato che l'unico scopo della
cinta, provvista di cancelletti aperti a tutti, è quello di impedire
l'allontanamento delle pecore, acquistate per garantire la costante
pulizia della sua proprietà.

    a) La recinzione di fondi boschivi dev'essere analizzata nell'ottica
dell'art. 3 cpv. 1 OVPF, a norma del quale si possono cingere aree
forestali solo nell'interesse della conservazione del bosco. Tale
regola è subordinata a quella dell'art. 699 CC, il quale stabilisce
che l'accesso ai boschi e alle selve è libero a tutti secondo l'uso
locale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che l'art. 3
cpv. 1 OVPF non si fonda soltanto sulle prescrizioni di diritto pubblico
contenute nell'art. 699 CC, ma è anche strettamente legato al precetto
della conservazione dell'area boschiva sancito dall'art. 31 LVPF (DTF 105
Ib 278 consid. 2b). Per motivi di razionalità, la prassi ammette eccezioni
al divieto di recingere i boschi: la regola da seguire è analoga a quella
adottata nei casi in cui si vuole impedire il libero accesso ai pascoli
(DTF 106 Ib 52 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, in deroga al citato
divieto si possono erigere steccati di dimensioni ridotte per impedire
la fuga del bestiame, purché essi siano conformi all'uso locale (DTF 106
Ib 50/51; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, X ediz.,
pag. 672; HAAB N 5, LEEMANN N 10 all'art. 699 CC).

    b) Non è contestato che l'eliminazione di un'opera vietata da
disposizioni del diritto federale dev'essere ordinata in base a queste
stesse norme (nel caso concreto l'art. 699 CC rispettivamente l'art. 3
cpv. 1 OVPF; cfr. DTF 105 Ib 277 consid. 2a e b). Il ricorrente si fonda
però a torto sul fatto che il suo recinto sia provvisto di una ventina
di cancelli. In effetti, come il Tribunale federale ha già constatato in
diversi casi, la presenza di tali aperture non è neppure decisiva quando
la cinta è munita di cartelli (inesistenti nella fattispecie) con i quali
si indica la libera accessibilità del bosco (DTF 106 Ib 50 consid. 4c,
96 I 103 consid. 3b).

    c) Il recinto litigioso rientra senz'altro nella menzionata
categoria degli steccati di dimensioni ridotte ed è pure stato eretto per
impedire la fuga degli animali domestici allevati dal ricorrente. Manca
tuttavia il presupposto più importante, e cioè la concordanza con l'uso
locale. Infatti, nel Cantone Ticino i pascoli sono terreni liberi: non
esiste il cosiddetto "Weidewald" (cfr. MEIER-HAYOZ, N 36 all'art. 699
CC). Per questo, per impedire al bestiame di scappare, non si cintano i
boschi, ma i prati. Si costruiscono dei muretti che si possono scavalcare
senza difficoltà, oppure si piantano dei pali nei quali si fanno passare
dei fili dove eventualmente si può innestare la corrente elettrica per
spaventare gli animali, impedendone così la fuga. Nelle sentenze pubblicate
96 I 103 consid. 3b e 105 Ib 280 consid. 2d, dove si fa riferimento all'uso
locale ticinese, si parla di cinte costruite per tener lontano gli animali
dalla zona forestale: nel caso concreto, invece, il bestiame pascola
in parte nel bosco. E neppure si potrebbe lamentare una violazione del
principio della parità di trattamento dedotto dall'art. 4 Cost., adducendo
la presenza nel Malcantone di innumerevoli altre cinte di rete metallica,
erette abusivamente. In effetti, esse non sarebbero sufficienti a fondare
un uso locale. Per di più, le autorità cantonali hanno manifestato la ferma
volontà di fare allontanare tutti i recinti abusivi della zona nel caso
in cui il presente ricorso dovesse essere respinto. Per questi motivi,
il caso concreto non può essere definito eccezionale.

    d) Ci si potrebbe comunque chiedere se l'erezione della cinta sia
avvenuta nell'interesse della conservazione del bosco (cfr. art. 3 cpv. 1
OVPF). La risposta è negativa. Infatti, anche se i boschi circostanti sono
quasi impraticabili, perché troppo inselvatichiti, quello del ricorrente è
"curato" all'eccesso. Nell'interesse della conservazione del bosco, non
solo non si dovrebbe ricorrere all uso di prodotti chimici - com'è stato
fatto ripetutamente nel caso concreto - ma si dovrebbe evitare altresì di
adibire l'area boschiva a pascolo. Infatti, brucando i teneri germogli,
le pecore distruggono il sottobosco. Così, invece di salvaguardare la
foresta, il ricorrente ne promuove la distruzione. La cura più efficace e
"naturale" sarebbe quella di tagliare man mano gli alberi deboli e malati;
quest'operazione è tuttavia più onerosa, rivelandosi indispensabile
l'impiego di personale specializzato.